Articolo 7 della Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
Articolo 6Articolo 8
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15 dicembre 2017
Art. 7. Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa 1. All' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e successive modificazioni, dopo le parole: «al gruppo di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «ovvero al gruppo di lingua ladina».
Note all'art. 7:
- Il testo dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , come modificato dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
«Art. 93. Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano.»
Entrata in vigore il 15 dicembre 2017
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