Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/04/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13827/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Sergio Cassano Presidente
Dott.ssa Cristina Fasano Giudice
Dott. Gianluca Tarantino Giudice rel. – est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 13827/2014 R.G. e sulla querela di falso proposta nell'ambito del suddetto giudizio vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Vincenzo Di Ruggero
- Appellante e - CP_1
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Saudella CP_2
- Appellata e - CP_3
NONCHE'
, in persona del Direttore p.t., Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Ruccia
1
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BARI
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 17.12.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
1 – Il ha interposto appello avverso la sentenza del GdP di Bari n. Parte_1
1532/14, depositata il 4.6.2014, di accoglimento dell'opposizione proposta da CP_2
avverso la cartella di pagamento n. 014 2013 00233548 84 emessa da
[...] CP_5
” (per € 128,54, comprensivi di spese di notifica) sulla scorta del verbale di
[...]
accertamento e contestazione n. A 1141848 del 27.5.2011 elevato nei suoi confronti (in quanto proprietaria del veicolo “AUDI” tg. DS903YD) dalla Polizia Municipale di Pt_1
per la violazione dell'art. 158, commi 2-6, CdS (poiché “lasciava il veicolo in sosta in
seconda fila”).
A fondamento del gravame l'appellante ha dedotto che -contrariamente a quanto affermato dal primo giudice- dalla documentazione in atti “si evince chiaramente che
non soltanto è stato provato che la notifica del verbale di accertamento, quale titolo
esecutivo, è stata eseguita ma anche che la stessa è stata eseguita ritualmente, nel
rispetto delle norme applicabili, con conseguente evidente errore nella valutazione
della prova e nell'applicazione della legge da parte del giudice di prima istanza”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio sia sia CP_2
” (in seguito, ”), la quale ha Controparte_5 Controparte_4
chiesto di “accertare l'estraneità di al presente giudizio, o in ogni caso CP_5
accertare la legittimità dell'attività svolta dall'agente della riscossione”.
2 Con atto allegato al verbale d'udienza del 3.10.2017, ha proposto querela CP_2
di falso “avverso le attestazioni contenute nella "cartolina di ritorno" esibita
dall'amministrazione appellante, rese dagli agenti postali della sede di di Pt_1 [...]
in occasione della notifica ad istanza della Polizia Municipale del comune di CP_6
del verbale di accertamento della stessa Polizia Municipale di n. A1141848 Pt_1 Pt_1
del 27.05.2011 nei confronti della sig.ra quale proprietaria del veicolo tg. CP_2
DS903YD, ed esattamente: a) rispetto all'attestazione che l'atto impugnato sarebbe
stato consegnato, in luogo della sig.ra , a soggetto “al servizio del destinatario CP_2
addetto alla ricezione degli atti", per i motivi già indicati nelle premesse;
b) rispetto
all'attestazione che il (solo presunto) soggetto “al servizio del destinatario addetto alla
ricezione degli atti " all'epoca dei fatti, così come in precedenza o nell'attualità fosse, o
sia mai stato, un "impiegato" al servizio della sottoscritta , per i motivi già CP_2
indicati nelle premesse”.
Sia il giudizio di appello sia il procedimento di querela di falso sono stati istruiti con produzione documentale, essendo state rigettate le richieste di prova formulate da per la prima volta, al momento della proposizione della querela di falso (cfr. CP_2
ordinanza del 14.1.2025).
In data 14.1.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2024,
allorché le parti hanno precisato le conclusioni, il giudice istruttore assegnatario del fascicolo ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 – La querela di falso è inammissibile.
2.1 – Preliminarmente, va chiarito che se la querela di falso è proposta nel giudizio di appello avverso sentenza del Giudice di Pace, dunque davanti al Tribunale,
non vi è bisogno di sospendere il giudizio d'appello poiché il Tribunale stesso è
3 competente a decidere anche sulla querela di falso;
il Tribunale, pertanto, potrà trattare cumulativamente la causa di falso e quella nella quale la querela è stata introdotta (Cass.
n. 2239/2003; n. 3880/1988; n. 688/1984).
La decisione sulla querela di falso è riservata al collegio ai sensi degli artt. 221 c.
3, 225 e 50 bis c.p.c., ratione temporis vigenti. In tal caso, il giudice istruttore dovrà
rimettere entrambe le questioni – querela di falso e merito – al collegio per la decisione,
fermo restando che, in questo caso, la sentenza che decide sia sull'appello che sulla querela di falso contiene comunque due capi: quello relativo alla querela deve essere impugnato davanti alla Corte d'Appello in forza del principio del doppio grado di giurisdizione, l'altro con il ricorso in Cassazione (cfr. Cass. n. 10464/2020; n.
3625/1999; n. 2697/1993).
2.2 – Sempre in via preliminare, va dato atto che il non ha Parte_1
ottemperato a quanto disposto dal Tribunale con ordinanze del 10/13.11.2017 e del
3.7.2018, non avendo depositato l'originale del documento impugnato di falso (che,
quindi, è presente in atti solo in copia).
In ogni caso, va rammentato che l'art. 2719 c.c. dispone che le copie fotografiche
(e, per giurisprudenza della Suprema Corte, le copie fotostatiche: cfr. Cass. n.
2586/1990) di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità
con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Infatti, se si ritenesse che per il giudizio sul falso è sempre necessario l'originale si finirebbe con l'affermare che le menzionate copie in caso di smarrimento dell'originale rivestirebbero efficacia probatoria più pregnante dello stesso, poiché esse diverrebbero insuscettibili di impugnazione con querela di falso: conclusione, questa, priva di alcun supporto logico – giuridico (si veda, ex multis, Cass. n. 5350/1996).
4 Nel corso del presente giudizio, non ha disconosciuto la conformità CP_2
all'originale dell'anzidetto documento prodotto in copia.
2.3 – Come anticipato, l'odierna querelante ha impugnato di falso la “cartolina di ritorno” della raccomandata recante la notifica del succitato verbale di accertamento e contestazione di violazione di norme del CdS, elevato il 27.5.2011 dalla Polizia
Municipale di nei confronti di UI (e a dire di quest'ultima, dalla stessa mai Pt_1
ricevuto) deducendo che: - “sulla “cartolina di ritorno” esibita dal al Parte_1
momento della sua costituzione in giudizio, risulta barrata dall'agente postale la
casella indicante che il ridetto verbale sarebbe stato notificato a qualcuno
asseritamente “al servizio del destinatario addetto alla ricezione degli atti”, qualificato
poi come “impiegato”, la cui sottoscrizione risulta per di più del tutto illeggibile”; -
“tali attestazioni non rispondono al vero, dal momento che: *alla via Bitritto n. 130/a la
sig.ra risiede unicamente con il coniuge in un immobile (una villetta, CP_2
pertanto sprovvista di portiere) adibita esclusivamente a civile abitazione e non ad
ufficio, a sede di un'azienda o di una persona giuridica”; *la sig.ra , CP_2
all'epoca dei fatti, così come all'attualità di professione casalinga, non ha mai avuto
alle proprie dipendenze alcun “impiegato” o dipendente a qualsiasi titolo, che avrebbe
potuto ricevere l'atto in sue veci”.
Donde l'inferenza della falsità delle attestazioni contenute nella cartolina di ritorno della raccomandata.
L'avviso di ricevimento di una raccomandata ordinaria gode di forza certificatoria fino a querela di falso, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività
che risultano in esso compiute.
Il recapito viene, infatti, eseguito a mezzo di , società concessionaria CP_6
del servizio postale universale, e la ricevuta di ritorno viene sottoscritta dall'addetto e
5 quindi le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario (giurisprudenza costante v. Cass. 17723/06; Cass. 13812/07).
La Corte di Cassazione, con riferimento alle notifiche eseguite dalla PA a mezzo di posta ordinaria, ove per legge consentitole (oltre all'art. 14 l. n. 890 del 1982 possono qui ricordarsi, ad esempio, l'art. 26 DPR n. 603 del 1972 e l'art. 16 co. 3 d.lgs. n. 546
del 1992), afferma costantemente che in tal caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.
In tale sistema, è proprio l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
Questo perché opera il Dm 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 (poi divenuto Dm 1 ottobre
2008 art. 20 e 26), secondo cui è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,
senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (v. in tal senso Cass. n. 4275 del 2018).
Tanto premesso in linea generale, va evidenziato che, contrariamente a quanto addotto dalla querelante, nella sezione della cartolina di ritorno relativa alla consegna del plico a domicilio è stata barrata la casella recante la dicitura “al servizio del
destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, non rinvenendosi alcun riferimento alla “ricezione degli atti”.
6 La casella dedicata al “portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle
persone abilitate” è differente da quella poc'anzi menzionata e, nel caso di specie, non è
stata in alcun modo barrata dall'agente notificatore.
Sicché, diversamente da quanto asserito dall'istante, non è mai stato -falsamente-
attestato che il plico è stato consegnato al portiere o a figura ad esso affine.
Peraltro, la firma della persona che ha ricevuto la notifica non è una mera sigla.
In secondo luogo, va sottolineato che il disconoscimento, da parte della querelante, di “tutte le sottoscrizioni apposte sulla ricevuta postale” è senza dubbio privo di rilievo alcuno in quanto da un lato, ha affermato che la sottoscrizione CP_2
presente sull'avviso di ricevimento è stata apposta da altra persona e, dall'altro, al contempo, ha disconosciuto l'anzidetta firma.
Ha, dunque, disconosciuto una sottoscrizione -a suo stesso dire- non sua.
UI, cioè, non aveva nulla da disconoscere, men che meno l'autenticità della sua presunta firma, atteso che dalla relata risultava già che ad aver ricevuto l'atto non era lei quale destinataria ma era un soggetto “al servizio del destinatario addetto alla ricezione
delle notificazioni”.
In terzo luogo, per quel che in questa sede maggiormente rileva, dev'essere richiamato e condiviso il principio di diritto, affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8799/2000), secondo cui la mancanza della qualità di dipendente del destinatario dell'atto attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale è stata consegnata la copia dell'atto notificato può essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova, poiché la relazione di notificazione in ordine all'esistenza di rapporti del genere non è dotata di quella piena efficacia probatoria che può essere superata soltanto mediante lo strumento della querela di falso.
7 L'art. 2700 c.c. prevede che "l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di
falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché
delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti
in sua presenza o da lui compiuti".
La norma, per quello che riguarda la disciplina delle notificazioni, implica che sono assistiti da fede privilegiata solo i fatti caduti sotto la diretta percezione del soggetto incaricato della notifica e non anche il contenuto delle dichiarazioni da questi ricevute, tra le quali rientra anche l'identità del soggetto al quale l'atto o il plico viene consegnato o i suoi rapporti con il destinatario.
Proprio per tali ragioni sono state ritenute assistite da fede privilegiata le attestazioni relative all'avvenuto accesso in un luogo, alle modalità ed ai tempi della consegna dell'atto ed al mancato reperimento di persone idonee a riceverlo (cfr. Cass. n.
4193/2010; Cass. n. 25860/2008; Cass. n. 10665/1990), mentre analoga efficacia probatoria è stata esclusa con riguardo ai rapporti tra il destinatario della notifica e la persona alla quale viene consegnata l'atto (cfr. ex multis Cass. n. 4590/2000; Cass. n.
2323/2000, Cass. n. 26134/2016) giacché tali attestazioni si fondano sulle dichiarazioni ricevute dal notificatore che non è tenuto ad accertarne la veridicità purché esse concordino con la situazione apparente, come la presenza presso l'abitazione, lo studio ecc. (Cass. 1999/7763; Cass. 1990/7634; SS.UU. 22044/2004).
Il medesimo principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione
nell'ipotesi di consegna dell'atto effettuata a mani di persona qualificatasi come familiare (nella specie, della figlia;
cfr. Cass. 24.7.2000 n. 9658) come “incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti” (v. Cass. 13.5.2015 n. 9793: “poiché la relata di
notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale
nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività che
8 l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute
(limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità
sostanziale) ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, con
le richieste modalità, nel luogo in cui è formato e che trovano riscontro nella relazione
prevista dall'art. 148 c.p.c., sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c.
(Cass., 9 giugno 1987, n. 5040; Cass., 1 giugno 1999, n. 5305; Cass., 20 luglio 1999, n.
7763), per contrastare la quale l'unico strumento è la querela di falso, anche se
l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza
o a negligenza dell'ufficiale giudiziario (v. per tutte, Cass., 27 aprile 2004, n. 8032).
[…] La relazione dell'ufficiale giudiziario notificante non fornisce invece la prova della
veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario e consegnatario dell'atto
notificato. Di conseguenza, le enunciazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la
persona cui l'atto è destinato, o circa la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute
dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, sicché in
relazione a queste la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca
inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (cfr.
fra le tante, Cass., 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass., 7 marzo 2012, n. 3516; Cass., 24
luglio 2000, n. 9658; Cass., 20 luglio 1999, n. 7763; Cass., 9 giugno 1987, n. 5040;
Cass., 22 maggio 1980,n. 3386)”) o, ancora, come “portiere” (v. Cass. 18.1.2017 n.
1197: “la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le
attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la
constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni
resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da
pubblica fede tutte le altre attestazioni (come, appunto, la dichiarazione del
consegnatario di essere portiere dello stabile dove è l'abitazione del destinatario) che
non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da
9 lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, attestazioni, queste, assistite da
presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria (cfr.
Cass., Sez. II, 20 luglio 1999, n. 7763; Cass., Sez. III, 11 aprile 2000, n. 4590; Cass.,
Sez. II, 28 giugno 2000, n. 8799)”).
In tal senso, si vedano, altresì: - Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860, secondo cui “In
tema di notificazione, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto
il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo
quanto appreso dai vicini, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento
del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede
fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione
del pubblico ufficiale. Invece, il contenuto intrinseco della notizia appresa dai vicini, in
quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare, è assistito da presunzione "iuris
tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la
regolarità dell'attività di notificazione” (conforme, Cass. 9 luglio 2020 n. 14454); -
Cass. 23 luglio 2003 n. 11452, secondo cui “Nella notificazione a mezzo del servizio
postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in
forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede
privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha lo
stesso contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il
rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui l'atto può
essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che
riceve l'atto, indicativa delle propria qualità; ne consegue che la contestazione del
destinatario dell'atto, il quale affermi che le parole che compaiono sulla relata di
notifica ("incaricato del ritiro") siano state aggiunte da persona diversa dal pubblico
ufficiale, dopo la sottoscrizione del consegnatario dell'atto notificato, può essere
proposta solo con querela di falso, avendo ad oggetto il contenuto estrinseco di un atto 10 proveniente da un pubblico ufficiale”; - Cass. 29 marzo 2016, n. 6046, che così si esprime in motivazione: “La relata di notifica costituisce un atto pubblico, sicché le
attestazioni di essa, inerenti sia alle attività che l'ufficiale notificante certifica di avere
eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute (nei limiti ovviamente del loro contenuto
estrinseco, a prescindere cioè dalla veridicità dei fatti dichiarati), sono assistite da fede
pubblica privilegiata ex art. 2700 cod. civ. Naturalmente, a fronte di tale valore
probatorio della relata, può essere invece sempre contestata la veridicità del contenuto
sostanziale delle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale notificante)”; - Cass. 25
luglio 2019 n. 20214, secondo cui “L'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte
in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati
all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche
non essere veritiero. È pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti
dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel
menzionato atto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fossero munite di fede
privilegiata le dichiarazioni dei contraenti, riportate nell'atto pubblico di
"finanziamento ipotecario", relative all'esigibilità del credito garantito)”).
Pertanto, la dimostrazione della non rispondenza al vero dell'occorso (ossia, nel caso di specie, del fatto che il verbale di accertamento e contestazione in parola non è
mai stato notificato all'odierna ricorrente e che, in quel contesto di tempo e di luogo,
non vi fosse una persona, qualificatasi come “addetto alla ricezione”, che ha ricevuto il plico e sottoscritto la cartolina di ritorno) poteva e doveva essere offerta con ogni mezzo idoneo e non, invece, per il tramite della proposizione di querela di falso.
In sostanza, nella fattispecie in rassegna non v'è materia di querela di falso.
Sicché, - quando ha proposto opposizione dinanzi al GdP di Bari avverso la CP_2
cartella di pagamento emessa dall'allora ” - avrebbe potuto e dovuto (nel CP_5
11 senso che gravava su di lei il relativo onere) provare la non rispondenza al vero del fatto storico emergente dalla cartolina di ritorno.
Avrebbe, cioè, potuto e dovuto dimostrare con qualsiasi mezzo che, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, allorché è stata effettuata la notifica del verbale di accertamento e contestazione, presso il suo indirizzo di residenza non era presente alcuna persona qualificatasi come “al servizio del destinatario/addetto alla ricezione delle notificazioni/impiegato”.
Evenienza, quest'ultima, non verificatasi nella fattispecie che ci occupa.
Infatti, l'originaria ricorrente non ha articolato alcun mezzo istruttorio, né nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado né alla prima udienza di trattazione alla luce delle difese articolate e dei documenti versati in atti dal Parte_1
Donde l'inammissibilità della querela di falso in questa sede spiegata.
Conseguentemente, non essendo stata superata la presunzione semplice (i) di conformità al vero di quanto dichiarato nella cartolina di ritorno della raccomandata
(presunzione che, si ribadisce, spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario) e (ii) di conoscenza del verbale di accertamento (che, dunque, deve ritenersi ritualmente notificato al destinatario cui è stata contestata la violazione del CdS,
essendosi perfezionata la procedura di notificazione), non essendo stata offerta la prova contraria, richiamato quanto già rammentato in tema di notifiche eseguite dalle PA a mezzo di posta ordinaria, ai sensi delle previsioni della L. n. 890 del 1982 (che, nel caso di specie, risultano essere state rispettate) ne discende -in riforma della sentenza gravata- la reiezione dell'opposizione, spiegata da avverso la cartella di CP_2
pagamento emessa da “ ”, fondata esclusivamente sulla circostanza - Controparte_5
12 addotta, appunto, dall'opponente- dell'omessa notifica del verbale di accertamento, che avrebbe reso illegittima la pretesa dell'agente della riscossione.
3 – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pertanto, in ragione dell'accoglimento dell'appello proposto dal e Pt_1 Pt_1
della declaratoria di inammissibilità della querela di falso, le spese sia di entrambi i gradi del giudizio di opposizione alla cartella di pagamento sia del procedimento di querela di falso vanno poste a carico di CP_2
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come modificato dal Dm n.
147/2022), facendo applicazione degli onorari minimi, in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, previsti per le cause di valore inferiore ad € 1.100,00 (quanto al giudizio di opposizione) e di valore indeterminabile
(ricompreso tra € 5.200,01 ad € 26.000,00, quanto al giudizio di falso), escludendo dal computo il compenso relativo alla fase istruttoria, non tenutasi.
Nell'ambito del rapporto processuale con “ ”, Controparte_4
invece, atteso che -anche alla luce delle difese dalla stessa articolate- non si ravvisa alcuna posizione di soccombenza, non v'è pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da CP_2
nonché sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1532/14, Parte_1
emessa dal GdP di Bari e depositata il 4.6.2014, così provvede:
• dichiara inammissibile la querela di falso;
• condanna alla refusione in favore del delle CP_2 Parte_1
spese del giudizio di querela di falso, che si liquidano in € 1.698,50, oltre ogni accessorio di legge, per compenso professionale;
13 • condanna la parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di €
10,00 ai sensi dell'art. 226, comma 1, c.p.c.;
• dispone che, a cura della Cancelleria, sia fatta menzione della presente sentenza sul documento ai sensi dell'art. 226, comma 1, c.p.c.;
• accoglie l'appello spiegato dal e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza gravata, rigetta l'opposizione proposta da CP_2
avverso la cartella di pagamento n. 014 2013 00233548 84 emessa da
” (già ”); Controparte_4 Controparte_5
• condanna alla refusione in favore del delle CP_2 Parte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 139,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale,
relativamente al primo grado di giudizio nonché in € 91,50 per esborsi ed
€ 231,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale, relativamente al giudizio di gravame, da distrarsi tutte in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• nulla per le spese di lite nell'ambito dei rapporti processuali instauratisi con ”. Controparte_4
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Tarantino Dott. Sergio Cassano
14