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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice riunito in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 357/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori da matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
AN CH
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Parte_2 C.F._2
AM LL,
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) –
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c, depositato il 24.2.2025, e – premettendo di aver intrattenuto Parte_2 Parte_1 una relazione more uxorio nel corso della quale era nata la loro figlia (4/2/2019) e che, Per_1 una volta interrotta la loro convivenza, i rapporti genitori-figlia erano stati regolamentati con decreto reso dal Tribunale di Ragusa in data 8/4/2021, successivamente modificati con decreto del medesimo Tribunale del 25/11/2024 - chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la modifica delle condizioni della regolamentazione vigente.
Le parti deducevano che, in ragione dell'intervenuta stabile convivenza della Carta con un nuovo compagno e a seguito della nascita di un figlio da tale relazione, la figlia Per_1 conviveva con entrambi i genitori, con uguali tempi di permanenza e grande beneficio per la minore stessa.
Alla luce di tali fatti sopravvenuti e nell'interesse della figlia Per_1 Parte_1
e concordavano la modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti tra Parte_2 loro e la figlia, nei termini di seguito riportati: pagina 1 di 3 “1. I genitori si obbligano al mutuo rispetto ed a essere costantemente rintracciabili per questioni afferenti alla piccola. All'uopo ognuno comunicherà ogni eventuale mutamento di recapito telefonico e/o di indirizzo di residenza. - 2. La figlia rimarrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e vivrà Per_1 turnariamente presso la residenza di ciascuno come indicato nella tabella esposta in premessa1.- 4. Ciascuno dei genitori provvederà totalmente al vitto, all'alloggio ed a tenere un guardaroba completo da utilizzare durante la permanenza della piccola presso la propria abitazione. Gli abiti da utilizzare per la scuola e le attività extrascolastiche verranno acquistati a turno, in base all'esigenza della bimba, previa verifica con l'altro genitore relativamente alle quantità di capi necessari e comunque dell'opportunità dell'acquisizione.-
5. Poiché la piccola convivrà paritariamente con entrambi i genitori, che provvederanno totalmente al relativo mantenimento durante la rispettiva convivenza, non è prevista alcuna diretta contribuzione economica a tal titolo. Concordemente si pattuisce che le somme dell'Assegno Unico di pertinenza della piccola (o di analoga contribuzione o elargizione statale a sostegno della famiglia e/o della prole, comunque dovesse essere chiamato in futuro) spetteranno interamente alla signora a compensazione della attuale differenza Pt_2 reddituale tra i due genitori.-
6. I ricorrenti rimarranno obbligati a contribuire nella misura del 50% per ciascuno alle spese straordinarie, tali da considerarsi anche le spese per la mensa scolastica, il corredo scolastico, attività extrascolastiche e sociali ed ogni altra diversa da quelle di mantenimento ordinario come sopra descritte.-
7. Durante le festività natalizie la piccola trascorrerà con un genitore ad anni alterni la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre;
sempre ad anni alterni la sera del 31 dicembre o il giorno di Capodanno. Durante le festività pasquali i genitori, ad anni alterni, avranno con sé la figlia o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
Durante l'intero anno solare ciascuno dei genitori potrà tenere con sé e/o portare in viaggio turnariamente, per periodi massimi di otto giorni per ciascuno ed anche all'estero, Per_1 1 Ossia “quattro giorni con l'uno e tre con l'altro e viceversa la settimana successiva”, nel seguente modo, basato su cinque settimane:
“Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Padre Madre Madre Madre Padre Padre Padre
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Madre Padre Padre Padre Madre Madre Madre
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Padre Madre Madre Madre Padre Padre Padre
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Madre Padre Padre Padre Madre Madre Madre
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Padre Madre Madre Madre Padre Padre Padre”. pagina 2 di 3 concedendosi reciprocamente già con la firma del presente accordo autorizzazione per l'espatrio da soli e con la piccola. In deroga all'ordinaria turnazione ciascuno dei genitori potrà avere con sè in occasione del rispettivo compleanno e/o di altre feste familiari di Per_1 importanza rilevante (esemplificatamente relative ai nonni ed ad altri parenti dei genitori entro il terzo grado o inviti a matrimoni o simili).
8. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare fattivamente nell'interesse esclusivo della figlia , assumendo di comune accordo tutte le decisioni riguardanti l'indirizzo Per_1 educativo, l'istruzione, cure e quant'altro necessario;
qualora sia necessario comunicare impedimenti e/o modifiche degli accordi stabiliti per la frequentazione della figlia, i comparenti si impegnano ad informare l'altro/a, con congruo anticipo, avendo cura di non incidere sulla organizzazione di vita della figlia minore e dovendo attendere riscontro positivo o negativo dall'altro genitore.
9. Entrambi i genitori si impegnano altresì a garantire la continuità nei rapporti con la minore quando la stessa convive con l'altro consentendo quotidianamente contatti tramite videochiamate e/o con qualsivoglia altro mezzo alternativo di comunicazione.” Le parti depositavano note scritte in sostituzione d'udienza, chiedendo al Tribunale l'accoglimento della domanda congiunta di modifica della regolamentazione dei rapporti genitori-figlia.
Orbene, le superiori condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della figlia ed alla legge, sicché possono essere omologate da questo Tribunale, mentre può prendersi atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati.
Nulla va disposto sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 357/2025 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata da e , a modifica del decreto Parte_1 Parte_2 reso dal Tribunale di Ragusa in data 8/4/2021, siccome modificato con decreto del medesimo
Tribunale del 25/11/2024, Omologa le nuove condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei predetti sulla figlia nata fuori da matrimonio, siccome riportate in Per_1 motivazione.
Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 14.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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