CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 287/2021 depositato il 06/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Orta Nova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 307 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'epigrafato accertamento inerente l'IMU per l'a.i. 2015, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva il Comune di Orta Nova, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e quindi il provvedimento impugnato deve essere modificato nei termini che seguono. Quello tributario è invero un processo c.d. di impugnazione-merito, in cui il ricorso è solo il veicolo per consentire al Giudice erariale di acclarare e riperimetrare l'an, il quomodo e il quantum dell'obbligazione tributaria.
In primis va rilevato che l'accoglimento integrale del ricorso è fuori luogo, poiché in tal caso il contribuente andrebbe esente dall'IMU per il 2015 pur non ricorrendo alcuna delle ipotesi di esenzione totale previste dall'ordinamento.
Là dove invece l'impugnazione coglie nel segno è nella parte in cui dimostra l'incongruità della (irragionevole) previsione del valore di 14,00 euro a mq. quale valore unitario del terreno costituente la base imponibile dell'IMU per cui è causa.
Invero detto valore, posto nelle deliberazioni dell'ente comunale che sono a fondamento dell'atto impugnato, è chiaramente sproporzionato per eccesso alla luce delle condizioni del terreno così come risultanti da una CTU in diversa causa (ma prodotta in questa) afferente la medesima zona di quella in cui sono situati i terreni della PICCININNO e alla luce delle tante sentenze emesse da questo giudice tributario del LI (cfr. ex plurimis la sent.183/3/2009 depositata il 30.10.2009; la sentenza n.21/4/2015 depositata il 9.1.2015; la sentenza n.250/19 depositata il 21.3.2019), le quali hanno riconosciuto un valore unitario dai 5,97 euro ai 6.98 euro a mq a terreni ubicati nella medesima zona di quelli per cui è causa e con le medesime caratteristiche tipologiche.
Orbene, questo giudice non rinviene ragione per discostarsi dai percorsi motivazionali di quelle persuasive decisioni, e modifica pertanto il provvedimento impugnato nel senso che il valore unitario dei terreni - alla cui luce bisognerà calcolare l'IMU dovuta – non sia di euro 14 a mq, ma di euro 6,98 a mq (che è l'estremo più alto nella gamma che può desumersi nelle sentenze citate).
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2, accoglie parzialmente il ricorso per quanto di ragione e come da parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 287/2021 depositato il 06/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Orta Nova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 307 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'epigrafato accertamento inerente l'IMU per l'a.i. 2015, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva il Comune di Orta Nova, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e quindi il provvedimento impugnato deve essere modificato nei termini che seguono. Quello tributario è invero un processo c.d. di impugnazione-merito, in cui il ricorso è solo il veicolo per consentire al Giudice erariale di acclarare e riperimetrare l'an, il quomodo e il quantum dell'obbligazione tributaria.
In primis va rilevato che l'accoglimento integrale del ricorso è fuori luogo, poiché in tal caso il contribuente andrebbe esente dall'IMU per il 2015 pur non ricorrendo alcuna delle ipotesi di esenzione totale previste dall'ordinamento.
Là dove invece l'impugnazione coglie nel segno è nella parte in cui dimostra l'incongruità della (irragionevole) previsione del valore di 14,00 euro a mq. quale valore unitario del terreno costituente la base imponibile dell'IMU per cui è causa.
Invero detto valore, posto nelle deliberazioni dell'ente comunale che sono a fondamento dell'atto impugnato, è chiaramente sproporzionato per eccesso alla luce delle condizioni del terreno così come risultanti da una CTU in diversa causa (ma prodotta in questa) afferente la medesima zona di quella in cui sono situati i terreni della PICCININNO e alla luce delle tante sentenze emesse da questo giudice tributario del LI (cfr. ex plurimis la sent.183/3/2009 depositata il 30.10.2009; la sentenza n.21/4/2015 depositata il 9.1.2015; la sentenza n.250/19 depositata il 21.3.2019), le quali hanno riconosciuto un valore unitario dai 5,97 euro ai 6.98 euro a mq a terreni ubicati nella medesima zona di quelli per cui è causa e con le medesime caratteristiche tipologiche.
Orbene, questo giudice non rinviene ragione per discostarsi dai percorsi motivazionali di quelle persuasive decisioni, e modifica pertanto il provvedimento impugnato nel senso che il valore unitario dei terreni - alla cui luce bisognerà calcolare l'IMU dovuta – non sia di euro 14 a mq, ma di euro 6,98 a mq (che è l'estremo più alto nella gamma che può desumersi nelle sentenze citate).
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2, accoglie parzialmente il ricorso per quanto di ragione e come da parte motiva. Spese compensate.