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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/11/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. UC TT, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2151 R.G. Cont. dell'anno 2025
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in via Umbria n. 13 - Aprilia (LT) presso lo studio dell'avv. Stefano
CURSI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso ex art. 281-decies c.p.c.;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Piazza Cola di Rienzo n. 85 - Roma presso lo studio dell'avv. Cristiana
ANDERLUCCI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: mutuo tra privati.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 29/10/2025): “Voglia
l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
1 diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: a) accertare e dichiarare come avvenuto il prestito infruttifero dell'importo di € 45.000,00 effettuato dal Sig. a mezzo bonifico Parte_1 bancario del 20.11.2023, proveniente dal proprio conto corrente nr. 024 330
0036905 69 in essere presso la Banca Popolare di Fondi, in favore della Sig.ra
[...]
(iban [...] 6936416), e per l'effetto condannare la CP_1
Sig.ra all'obbligo di restituzione della predetta somma di € Controparte_1
45.000,00 in favore del Sig. b) Con vittoria di spese ed onorari del Parte_1 presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”; per parte convenuta (note scritte del 27/10/2025): “Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nel ricorso introduttivo del presente giudizio e si riporta integralmente alla propria memoria di costituzione e risposta. L'avv.
ER in particolare insiste per l'accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita e, in subordine, insiste perché il Giudice disponga la conversione del rito in ordinario trattandosi di una questione di non pronta soluzione. L'avv. ER insiste altresì per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nella propria memoria di costituzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., , premesso di aver Parte_1 corrisposto a , nel corso della loro relazione sentimentale durata un Controparte_1 anno (dall'agosto 2023 all'agosto 2024), la somma di € 45.000,00 mediante bonifico del 20/11/2023, recante la causale “prestito infruttifero”, fornendole in tal modo l'aiuto economico dalla stessa richiesto, con la rassicurazione di una pronta restituzione, mai avvenuta, ha proposto le seguenti domande, così concludendo nell'atto introduttivo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: a) accertare e dichiarare come avvenuto il prestito infruttifero dell'importo di € 45.000,00 effettuato dal Sig. Pt_1
, a mezzo bonifico bancario del 20.11.2023 proveniente dal proprio conto
[...] corrente nr. 024 330 0036905 69 in essere presso la Banca Popolare di Fondi ed in favore della Sig.ra (iban [...] 6936416), e Controparte_1
2 per l'effetto condannare la Sig.ra all'obbligo di restituzione della Controparte_1 predetta somma di € 45.000,00 in favore del Sig. b) Con vittoria di Parte_1 spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
1.1 Fissata con decreto del 30/05/2025 l'udienza del 30/10/2025, con assegnazione del termine di dieci giorni prima della stessa per la costituzione in giudizio della convenuta e a parte ricorrente del termine di quaranta giorni prima del termine fissato per l'udienza di comparizione per la notifica del ricorso unitamente al decreto, con comparsa depositata telematicamente in data 18/10/2025 si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per omessa notifica dell'invito alla stipula della negoziazione assistita.
Nel merito, parte convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, in quanto, non avendo l'attore allegato e provato la sussistenza di un contratto di mutuo, l'attribuzione patrimoniale effettuata nel corso del rapporto di convivenza, nell'ambito di un progetto di vita in comune, di collaborazione e di aiuto reciproco, deve qualificarsi in termini di obbligazione naturale, come tale non ripetibile.
Precisato, pertanto, che alcun rapporto di mutuo fosse intervenuto tra le parti, parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. in via preliminare: dichiarare il presente giudizio improcedibile, per il mancata esperimento della negoziazione assistita;
2. in via preliminare subordinata: trattandosi di una questione di non pronta soluzione e che richiede degli approfondimenti istruttori, si chiede di convertire il rito in ordinario.
3. nel merito: rigettare la domanda di parte istante perché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
1.2 All'esito dell'udienza del 30/10/2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., ritenuti non sussistenti i presupposti per la conversione del rito e irrilevanti le prove orali richieste da parte convenuta, il giudice si è riservato di decidere la causa, non richiedente ulteriore attività istruttoria, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c..
3 2. Va preliminarmente delibata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa notifica dell'invito alla stipula della negoziazione assistita, in quanto avvenuta con raccomandata a.r. presso il luogo di lavoro della convenuta.
Sul punto va affermata la validità della notifica effettuata presso il domicilio alla stregua del principio di diritto per cui “in materia di notificazioni, in caso di coincidenza del Comune di residenza con quello di domicilio, trova applicazione il principio secondo cui non opera il criterio preferenziale fondato sull'ordine tassativo dei luoghi indicato dall'art. 139 cod. proc. civ., potendo il destinatario essere ricercato, alternativamente ed indifferentemente, nella casa di abitazione o nell'ufficio ovvero nel luogo in cui esercita l'industria o il commercio” (Cass. civ., sez. I, 07/08/2023, ord. n. 23987).
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione versata in atti, la notifica dell'invito alla negoziazione assistita può ritenersi perfezionata per compiuta giacenza.
Posto quanto sopra, l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta va disattesa.
3. La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
In punto di diritto, va rilevato che la fattispecie del prestito tra privati, configurato come tale il rapporto intercorso tra le parti dalla stessa ricorrente, è sussumibile, in termini giuridici, nel contratto di mutuo, di cui all'art. 1813 c.c.
Ai sensi della norma citata, il mutuo è definito come il contratto attraverso il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, con l'obbligo, in capo a colui che riceve il denaro, di restituire il tantundem, ovverosia altrettante cose della stessa specie o qualità.
Si tratta di un contratto reale, che si perfeziona non con il consenso, bensì con la consegna della res.
Qualora le parti decidano che la restituzione della somma originariamente ricevuta debba avvenire senza la corresponsione di interessi, si parla di contratto di mutuo a titolo gratuito.
Laddove non emerga una diversa volontà delle parti, si presume che il contratto di mutuo sia a titolo oneroso (art. 1815 c.c.).
4 Dal tenore letterale dell'art. 1813 c.c. si desume che il contratto di mutuo è a forma libera, pertanto, ai fini della validità, può essere stipulato anche oralmente, con conseguente perfezionamento al momento della consegna del bene.
In tema di riparto dell'onere probatorio, va osservato, con la giurisprudenza di legittimità, come grava sull'attore, che chiede la restituzione di somme date in prestito, l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., gli elementi costitutivi della domanda.
Sul punto va in particolare rilevato, con la giurisprudenza di legittimità, che
“la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. civ., sez. II,
23/07/2025, ord. n. 20946; Cass. civ., sez. II, 29/03/2023, ord. n. 8829).
Spetta, dunque, all'attore dare prova non solo dell'avvenuta consegna del denaro (trattandosi di contratto avente natura reale), ma anche del titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. civ. 8/1/2018, n.180; Cass. civ. 16/10/2017,
n.24328; Cass. civ.14/02/2010, n.3258), senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass. civ., sez. III, 28/07/2014, n. 17050).
4. In merito alla prova dell'avvenuta consegna, la prospettazione attorea, relativa alla dazione di una somma di denaro pari ad € 45.000,00 trova riscontro nella
5 documentazione versata in atti, vale a dire il bonifico del 20/11/2023 (cfr. doc. 1 atto di citazione).
A ciò si aggiunga che la ricezione di tale somma non risulta contestata da parte convenuta, ancorché essa la imputi ad un diverso titolo.
Nel caso di specie, risulta, dunque, provata la dazione di denaro.
5. L'assolvimento dell'onere concernente la consegna del denaro costituisce, come già osservato, elemento necessario ma non sufficiente.
È, invero, a carico di chi pretende la restituzione di una somma di provare
«non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova
(Cass. civ., sez. III, 28/07/2014, n. 17050).
Tale principio di diritto deve essere precisato nel senso che “la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta (Cass. civ., sez. II, 23/07/2025, ord. n. 20946, in motivazione).
Ed ancora: “la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare, neppure in subordine, una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra” (Cass. civ. 7/11/2016, n. 22576).
È necessario, dunque, che la parte che agisce per la restituzione di una somma data mutuo, senza proporre, nemmeno in subordine, altra azione volta a porre in
6 discussione il diritto della controparte a trattenere le somme ricevute, provi anche l'esistenza del titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
La giurisprudenza di legittimità, come già osservato, è concorde nel ritenere che l'esistenza del titolo non possa essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione (Cass. civ. 8/1/2018, n.180; Cass. civ.
16/10/2017, n.24328; Cass. civ.14/02/2010, n.3258; Cass. civ., sez. II, 29/03/2023,
(ord.) n. 8829; Cass. civ., sez. I, 08/07/2024, n. 18516, Cass. civ., sez. II, 23/07/2025, ord. n. 20946).
La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Cass. civ., sez. II, 29/03/2023, (ord.) n.
8829).
Nel caso di specie, l'unico elemento dedotto da parte attrice è la causale del bonifico, recante la dicitura “prestito infruttifero”.
A fronte della specifica imputazione dedotta da parte convenuta (obbligazione naturale), tale unico elemento non è di per sé idoneo a comprovare il titolo in virtù del quale le somme per cui è causa sono state corrisposte.
A ciò si aggiunga che in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile, ad ammettere soltanto presunzioni «gravi, precise e concordanti», laddove il requisito della «precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della «gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro
7 combinazione consenta una valida prova presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi
(Cass. civ., sez. II, 19/01/2024, n. 2044).
Ed ancora: “La corretta applicazione dell'articolo 2729 del codice civile presuppone un apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio, dai quali inferire quello ignoto, che riconosca ad essi efficacia probatoria, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla, se risultino in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale, ovvero accertandone la pregnanza conclusiva;
ciò in quanto
«la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare” (Cass. civ., sez. III,
10/10/2025, n. 27164).
Nel caso si specie, parte attrice, ai fini della prova del titolo dedotto, non ha nemmeno articolato mezzi istruttori - ammissibili anche a mezzo di testimoni (infatti:
“Non viola l' articolo 2721, comma 1, del Cc il giudice che, relativamente ad un contratto di mutuo concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione a mezzo testimoni, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dalla citata disposizione” - Cass. civ., sez. III, 05/11/2024, n.
28482).
Non è, dunque, possibile, in assenza di ulteriori elementi e a fronte dell'allegazione contraria di parte convenuta, desumere dalla mera causale indicata nel bonifico in atto la sussistenza di un rapporto di mutuo.
Non risulta, dunque, provato che le somme siano state versate dall'attore a titolo di prestito.
Tenendo, peraltro, conto del criterio di particolare cautela nel rigettare eventualmente la domanda di restituzione, avallato dalla giurisprudenza di legittimità, si rileva come parte convenuta alleghi un diverso titolo.
8 Invero, nel nostro ordinamento sussiste il principio fondamentale in ossequio al quale non sono ammessi spostamenti di ricchezza ingiustificati, ovverosia privi di una legittima giustificazione causale.
In assenza di prova dell'esistenza del titolo in base al quale l'attore agisce al fine di ottenere la restituzione di quanto versato, occorre verificare se sussista, al contrario, una causa che giustifichi il diritto di chi riceve le somme di trattenerle.
La prova dell'esistenza/inesistenza di tale causa deve essere circoscritta al caso concreto, vagliando il rapporto tra le parti, in quanto una prova estesa a tutte le infinite e possibili cause di dazione, si tradurrebbe in un onere di prova gravoso, ovverosia in una c.d. probatio diabolica (cfr. parte motiva, Cass. civ. sez. III,
25/01/2011, n. 1734).
Va osservato, con la giurisprudenza di legittimità, come qualora il convenuto non adduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere le somme e, al contrario, l'attore deduca in giudizio e dimostri il pagamento, il primo è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a ritenere le somme corrisposte dall'attore (Cass. civ. sez. II, 08/10/2021, ord. n.
27372).
Nel caso de quo, è stata fornita dalla convenuta una diversa e plausibile giustificazione causale.
Nella prospettazione di parte convenuta, il rapporto tra le parti deve qualificarsi come obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., con esclusione della ripetizione di quanto spontaneamente versato in esecuzione di doveri morali o sociali.
In merito ai doveri morali o sociali rilevanti a tal fine, occorre osservare che, sebbene la questione sia discussa, la dottrina prevalente, sulla cui scia si pone anche la giurisprudenza di legittimità, asserisce che sono tali i doveri derivanti non solo dalla morale individuale ma anche avvertiti come tali dalla generalità dei consociati.
Carattere peculiare dell'istituto in esame è la spontaneità dell'adempimento, nonché la proporzionalità della prestazione in relazione ai mezzi dell'adempiente e dell'interesse da soddisfare, in quanto non può essere considerato doveroso ciò che richiede un apprezzabile sacrificio in capo all'adempiente.
9 L'atto di colui che, avendone i mezzi, soccorre chi versa in stato di bisogno è certamente da considerare non solo apprezzabile ma anche socialmente necessario, alla luce anche del dovere di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., che permea l'intero ordinamento.
Va peraltro osservato che un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale purché la prestazione sia adeguata e proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens (“L'assistenza materiale fra conviventi, dunque, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, configura un adempimento che la coscienza sociale ritiene doveroso nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo”
Cass. civ., sez. I, 22/01/2014, n. 1277).
Laddove la prestazione risulti sproporzionata, è possibile esperire l'azione di ingiustificato arricchimento ed ottenere la restituzione di quanto versato (“l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare
l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente 'more uxorio' nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza, cfr. parte motiva Cass. civ., Sez. II, 16/02/2022, n. 5086).
Azione che non è stata esperita dall'odierno attore.
Nel caso di specie, peraltro, è lo stesso attore, nell'esposizione della parte in fatto, a riconoscere di aver deciso di aiutare la compagna/odierna convenuta, a causa della grave situazione finanziaria in cui la stessa versava, sebbene faccia poi riferimento ad un impegno di quest'ultima alla restituzione.
Impegno che, però, non risulta in alcun modo provato.
Pertanto, non è possibile escludere che la dazione di denaro configuri un'obbligazione naturale, a cui l'art. 2034 c.c. correla l'effetto della soluti retentio.
10 Non risulta, dunque, provato il titolo alla stregua del quale parte attrice avanza la richiesta di restituzione delle somme corrisposte, non potendo, peraltro, escludere che, in quel momento, la volontà dell'attore fosse quella di adempiere ad un dovere morale e sociale, stante il rapporto di convivenza sussistente tra le parti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo il solvens fornito la prova del fatto costitutivo della sua pretesa, la domanda proposta da Parte_1 si rivela infondata e va, pertanto, rigettata.
6. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 2.905,00 per compenso al difensore, oltre Controparte_1 rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Latina, lì 29/11/2025
Il giudice
UC TT
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. UC TT, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2151 R.G. Cont. dell'anno 2025
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in via Umbria n. 13 - Aprilia (LT) presso lo studio dell'avv. Stefano
CURSI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso ex art. 281-decies c.p.c.;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Piazza Cola di Rienzo n. 85 - Roma presso lo studio dell'avv. Cristiana
ANDERLUCCI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: mutuo tra privati.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 29/10/2025): “Voglia
l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
1 diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: a) accertare e dichiarare come avvenuto il prestito infruttifero dell'importo di € 45.000,00 effettuato dal Sig. a mezzo bonifico Parte_1 bancario del 20.11.2023, proveniente dal proprio conto corrente nr. 024 330
0036905 69 in essere presso la Banca Popolare di Fondi, in favore della Sig.ra
[...]
(iban [...] 6936416), e per l'effetto condannare la CP_1
Sig.ra all'obbligo di restituzione della predetta somma di € Controparte_1
45.000,00 in favore del Sig. b) Con vittoria di spese ed onorari del Parte_1 presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”; per parte convenuta (note scritte del 27/10/2025): “Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nel ricorso introduttivo del presente giudizio e si riporta integralmente alla propria memoria di costituzione e risposta. L'avv.
ER in particolare insiste per l'accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita e, in subordine, insiste perché il Giudice disponga la conversione del rito in ordinario trattandosi di una questione di non pronta soluzione. L'avv. ER insiste altresì per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nella propria memoria di costituzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., , premesso di aver Parte_1 corrisposto a , nel corso della loro relazione sentimentale durata un Controparte_1 anno (dall'agosto 2023 all'agosto 2024), la somma di € 45.000,00 mediante bonifico del 20/11/2023, recante la causale “prestito infruttifero”, fornendole in tal modo l'aiuto economico dalla stessa richiesto, con la rassicurazione di una pronta restituzione, mai avvenuta, ha proposto le seguenti domande, così concludendo nell'atto introduttivo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: a) accertare e dichiarare come avvenuto il prestito infruttifero dell'importo di € 45.000,00 effettuato dal Sig. Pt_1
, a mezzo bonifico bancario del 20.11.2023 proveniente dal proprio conto
[...] corrente nr. 024 330 0036905 69 in essere presso la Banca Popolare di Fondi ed in favore della Sig.ra (iban [...] 6936416), e Controparte_1
2 per l'effetto condannare la Sig.ra all'obbligo di restituzione della Controparte_1 predetta somma di € 45.000,00 in favore del Sig. b) Con vittoria di Parte_1 spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
1.1 Fissata con decreto del 30/05/2025 l'udienza del 30/10/2025, con assegnazione del termine di dieci giorni prima della stessa per la costituzione in giudizio della convenuta e a parte ricorrente del termine di quaranta giorni prima del termine fissato per l'udienza di comparizione per la notifica del ricorso unitamente al decreto, con comparsa depositata telematicamente in data 18/10/2025 si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per omessa notifica dell'invito alla stipula della negoziazione assistita.
Nel merito, parte convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, in quanto, non avendo l'attore allegato e provato la sussistenza di un contratto di mutuo, l'attribuzione patrimoniale effettuata nel corso del rapporto di convivenza, nell'ambito di un progetto di vita in comune, di collaborazione e di aiuto reciproco, deve qualificarsi in termini di obbligazione naturale, come tale non ripetibile.
Precisato, pertanto, che alcun rapporto di mutuo fosse intervenuto tra le parti, parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. in via preliminare: dichiarare il presente giudizio improcedibile, per il mancata esperimento della negoziazione assistita;
2. in via preliminare subordinata: trattandosi di una questione di non pronta soluzione e che richiede degli approfondimenti istruttori, si chiede di convertire il rito in ordinario.
3. nel merito: rigettare la domanda di parte istante perché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
1.2 All'esito dell'udienza del 30/10/2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., ritenuti non sussistenti i presupposti per la conversione del rito e irrilevanti le prove orali richieste da parte convenuta, il giudice si è riservato di decidere la causa, non richiedente ulteriore attività istruttoria, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c..
3 2. Va preliminarmente delibata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa notifica dell'invito alla stipula della negoziazione assistita, in quanto avvenuta con raccomandata a.r. presso il luogo di lavoro della convenuta.
Sul punto va affermata la validità della notifica effettuata presso il domicilio alla stregua del principio di diritto per cui “in materia di notificazioni, in caso di coincidenza del Comune di residenza con quello di domicilio, trova applicazione il principio secondo cui non opera il criterio preferenziale fondato sull'ordine tassativo dei luoghi indicato dall'art. 139 cod. proc. civ., potendo il destinatario essere ricercato, alternativamente ed indifferentemente, nella casa di abitazione o nell'ufficio ovvero nel luogo in cui esercita l'industria o il commercio” (Cass. civ., sez. I, 07/08/2023, ord. n. 23987).
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione versata in atti, la notifica dell'invito alla negoziazione assistita può ritenersi perfezionata per compiuta giacenza.
Posto quanto sopra, l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta va disattesa.
3. La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
In punto di diritto, va rilevato che la fattispecie del prestito tra privati, configurato come tale il rapporto intercorso tra le parti dalla stessa ricorrente, è sussumibile, in termini giuridici, nel contratto di mutuo, di cui all'art. 1813 c.c.
Ai sensi della norma citata, il mutuo è definito come il contratto attraverso il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, con l'obbligo, in capo a colui che riceve il denaro, di restituire il tantundem, ovverosia altrettante cose della stessa specie o qualità.
Si tratta di un contratto reale, che si perfeziona non con il consenso, bensì con la consegna della res.
Qualora le parti decidano che la restituzione della somma originariamente ricevuta debba avvenire senza la corresponsione di interessi, si parla di contratto di mutuo a titolo gratuito.
Laddove non emerga una diversa volontà delle parti, si presume che il contratto di mutuo sia a titolo oneroso (art. 1815 c.c.).
4 Dal tenore letterale dell'art. 1813 c.c. si desume che il contratto di mutuo è a forma libera, pertanto, ai fini della validità, può essere stipulato anche oralmente, con conseguente perfezionamento al momento della consegna del bene.
In tema di riparto dell'onere probatorio, va osservato, con la giurisprudenza di legittimità, come grava sull'attore, che chiede la restituzione di somme date in prestito, l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., gli elementi costitutivi della domanda.
Sul punto va in particolare rilevato, con la giurisprudenza di legittimità, che
“la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. civ., sez. II,
23/07/2025, ord. n. 20946; Cass. civ., sez. II, 29/03/2023, ord. n. 8829).
Spetta, dunque, all'attore dare prova non solo dell'avvenuta consegna del denaro (trattandosi di contratto avente natura reale), ma anche del titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. civ. 8/1/2018, n.180; Cass. civ. 16/10/2017,
n.24328; Cass. civ.14/02/2010, n.3258), senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass. civ., sez. III, 28/07/2014, n. 17050).
4. In merito alla prova dell'avvenuta consegna, la prospettazione attorea, relativa alla dazione di una somma di denaro pari ad € 45.000,00 trova riscontro nella
5 documentazione versata in atti, vale a dire il bonifico del 20/11/2023 (cfr. doc. 1 atto di citazione).
A ciò si aggiunga che la ricezione di tale somma non risulta contestata da parte convenuta, ancorché essa la imputi ad un diverso titolo.
Nel caso di specie, risulta, dunque, provata la dazione di denaro.
5. L'assolvimento dell'onere concernente la consegna del denaro costituisce, come già osservato, elemento necessario ma non sufficiente.
È, invero, a carico di chi pretende la restituzione di una somma di provare
«non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova
(Cass. civ., sez. III, 28/07/2014, n. 17050).
Tale principio di diritto deve essere precisato nel senso che “la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta (Cass. civ., sez. II, 23/07/2025, ord. n. 20946, in motivazione).
Ed ancora: “la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare, neppure in subordine, una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra” (Cass. civ. 7/11/2016, n. 22576).
È necessario, dunque, che la parte che agisce per la restituzione di una somma data mutuo, senza proporre, nemmeno in subordine, altra azione volta a porre in
6 discussione il diritto della controparte a trattenere le somme ricevute, provi anche l'esistenza del titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
La giurisprudenza di legittimità, come già osservato, è concorde nel ritenere che l'esistenza del titolo non possa essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione (Cass. civ. 8/1/2018, n.180; Cass. civ.
16/10/2017, n.24328; Cass. civ.14/02/2010, n.3258; Cass. civ., sez. II, 29/03/2023,
(ord.) n. 8829; Cass. civ., sez. I, 08/07/2024, n. 18516, Cass. civ., sez. II, 23/07/2025, ord. n. 20946).
La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Cass. civ., sez. II, 29/03/2023, (ord.) n.
8829).
Nel caso di specie, l'unico elemento dedotto da parte attrice è la causale del bonifico, recante la dicitura “prestito infruttifero”.
A fronte della specifica imputazione dedotta da parte convenuta (obbligazione naturale), tale unico elemento non è di per sé idoneo a comprovare il titolo in virtù del quale le somme per cui è causa sono state corrisposte.
A ciò si aggiunga che in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile, ad ammettere soltanto presunzioni «gravi, precise e concordanti», laddove il requisito della «precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della «gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro
7 combinazione consenta una valida prova presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi
(Cass. civ., sez. II, 19/01/2024, n. 2044).
Ed ancora: “La corretta applicazione dell'articolo 2729 del codice civile presuppone un apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio, dai quali inferire quello ignoto, che riconosca ad essi efficacia probatoria, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla, se risultino in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale, ovvero accertandone la pregnanza conclusiva;
ciò in quanto
«la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare” (Cass. civ., sez. III,
10/10/2025, n. 27164).
Nel caso si specie, parte attrice, ai fini della prova del titolo dedotto, non ha nemmeno articolato mezzi istruttori - ammissibili anche a mezzo di testimoni (infatti:
“Non viola l' articolo 2721, comma 1, del Cc il giudice che, relativamente ad un contratto di mutuo concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione a mezzo testimoni, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dalla citata disposizione” - Cass. civ., sez. III, 05/11/2024, n.
28482).
Non è, dunque, possibile, in assenza di ulteriori elementi e a fronte dell'allegazione contraria di parte convenuta, desumere dalla mera causale indicata nel bonifico in atto la sussistenza di un rapporto di mutuo.
Non risulta, dunque, provato che le somme siano state versate dall'attore a titolo di prestito.
Tenendo, peraltro, conto del criterio di particolare cautela nel rigettare eventualmente la domanda di restituzione, avallato dalla giurisprudenza di legittimità, si rileva come parte convenuta alleghi un diverso titolo.
8 Invero, nel nostro ordinamento sussiste il principio fondamentale in ossequio al quale non sono ammessi spostamenti di ricchezza ingiustificati, ovverosia privi di una legittima giustificazione causale.
In assenza di prova dell'esistenza del titolo in base al quale l'attore agisce al fine di ottenere la restituzione di quanto versato, occorre verificare se sussista, al contrario, una causa che giustifichi il diritto di chi riceve le somme di trattenerle.
La prova dell'esistenza/inesistenza di tale causa deve essere circoscritta al caso concreto, vagliando il rapporto tra le parti, in quanto una prova estesa a tutte le infinite e possibili cause di dazione, si tradurrebbe in un onere di prova gravoso, ovverosia in una c.d. probatio diabolica (cfr. parte motiva, Cass. civ. sez. III,
25/01/2011, n. 1734).
Va osservato, con la giurisprudenza di legittimità, come qualora il convenuto non adduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere le somme e, al contrario, l'attore deduca in giudizio e dimostri il pagamento, il primo è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a ritenere le somme corrisposte dall'attore (Cass. civ. sez. II, 08/10/2021, ord. n.
27372).
Nel caso de quo, è stata fornita dalla convenuta una diversa e plausibile giustificazione causale.
Nella prospettazione di parte convenuta, il rapporto tra le parti deve qualificarsi come obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., con esclusione della ripetizione di quanto spontaneamente versato in esecuzione di doveri morali o sociali.
In merito ai doveri morali o sociali rilevanti a tal fine, occorre osservare che, sebbene la questione sia discussa, la dottrina prevalente, sulla cui scia si pone anche la giurisprudenza di legittimità, asserisce che sono tali i doveri derivanti non solo dalla morale individuale ma anche avvertiti come tali dalla generalità dei consociati.
Carattere peculiare dell'istituto in esame è la spontaneità dell'adempimento, nonché la proporzionalità della prestazione in relazione ai mezzi dell'adempiente e dell'interesse da soddisfare, in quanto non può essere considerato doveroso ciò che richiede un apprezzabile sacrificio in capo all'adempiente.
9 L'atto di colui che, avendone i mezzi, soccorre chi versa in stato di bisogno è certamente da considerare non solo apprezzabile ma anche socialmente necessario, alla luce anche del dovere di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., che permea l'intero ordinamento.
Va peraltro osservato che un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale purché la prestazione sia adeguata e proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens (“L'assistenza materiale fra conviventi, dunque, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, configura un adempimento che la coscienza sociale ritiene doveroso nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo”
Cass. civ., sez. I, 22/01/2014, n. 1277).
Laddove la prestazione risulti sproporzionata, è possibile esperire l'azione di ingiustificato arricchimento ed ottenere la restituzione di quanto versato (“l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare
l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente 'more uxorio' nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza, cfr. parte motiva Cass. civ., Sez. II, 16/02/2022, n. 5086).
Azione che non è stata esperita dall'odierno attore.
Nel caso di specie, peraltro, è lo stesso attore, nell'esposizione della parte in fatto, a riconoscere di aver deciso di aiutare la compagna/odierna convenuta, a causa della grave situazione finanziaria in cui la stessa versava, sebbene faccia poi riferimento ad un impegno di quest'ultima alla restituzione.
Impegno che, però, non risulta in alcun modo provato.
Pertanto, non è possibile escludere che la dazione di denaro configuri un'obbligazione naturale, a cui l'art. 2034 c.c. correla l'effetto della soluti retentio.
10 Non risulta, dunque, provato il titolo alla stregua del quale parte attrice avanza la richiesta di restituzione delle somme corrisposte, non potendo, peraltro, escludere che, in quel momento, la volontà dell'attore fosse quella di adempiere ad un dovere morale e sociale, stante il rapporto di convivenza sussistente tra le parti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo il solvens fornito la prova del fatto costitutivo della sua pretesa, la domanda proposta da Parte_1 si rivela infondata e va, pertanto, rigettata.
6. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 2.905,00 per compenso al difensore, oltre Controparte_1 rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Latina, lì 29/11/2025
Il giudice
UC TT
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