Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2844/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice
Matteo De Nes Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in data 17.11.2023 al R.G. n. 2844/2023, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione e vertente t r a
(c.f. ), nato il [...] ad [...], con Parte_1 C.F._1
l'avv. Lilla Azzarello;
RICORRENTE
e
(c.f. ), nata il [...] ad [...], con l'avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Acciarito;
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO, interveniente necessario, debitamente notiziato;
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
A modifica della condizione a cui è stata sottoposta la separazione personale dei coniugi, revocare la statuizione relativa al contributo di mantenimento personale a favore di CP_1
di € 150,00 posto a carico di .
[...] Parte_1
Per la resistente : Controparte_1
- Dichiarare non provati i presupposti per la modifica delle condizioni statuite dal Tribunale
adito in merito al mantenimento in favore della resistente;
Controparte_1
- Rigettare la domanda spiegata con cui si chiede la modifica condizione statuite dal
Tribunale adito in merito al mantenimento in favore della resistente non Controparte_1
sussistendo nessun principio ex legge e/o giuridico che legittimi la sottrazione del ricorrente
agli obblighi di cui in sentenza:
- Condannare il ricorrente alle spese di lite con distrazione in favore del difensore
antistatario.
***
MOTIVAZIONE
Le parti in causa sono separate in forza della sentenza emessa da questo Tribunale il
15.9.2023 (non impugnata e passata in giudicato). La pronuncia ha regolato il regime di affidamento e posto a carico di l'obbligo di versare alla coniuge Parte_1 CP_1
la somma di 230 euro mensili a favore della figlia minore (oltre il 50% delle spese
[...]
straordinarie), nonché la somma di 150 euro mensili per il mantenimento della stessa
. Controparte_1
In questa sede, il ha chiesto la revoca solamente dell'assegno di Parte_1
mantenimento a favore della coniuge e ha incardinato il ricorso solo due mesi dopo CP_1
la pubblicazione della sentenza di separazione (il deposito del ricorso è del 17.11.2023
mentre la sentenza è stata pubblicata il 15.9.2023).
A supporto delle sue argomentazioni, ha rappresentato che l'assegno di mantenimento a favore della coniuge era asseritamente giustificato dalla tenera età della figlia minore e
2 che invece, a distanza di due anni dall'introduzione del ricorso per la separazione, le condizioni sarebbero cambiate in quanto la figlia frequenta ora la scuola dell'infanzia e la madre sarebbe in salute e capace di lavorare. Il ricorrente ha rappresentato inoltre di lavorare occasionalmente nel settore dell'edilizia e di percepire un reddito minimo tale da non essere obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi.
La resistente, costituitasi, ha rilevato che il non ha provveduto al versamento Parte_1
di diverse mensilità; ha rappresentato inoltre che le circostanze di vita non sono cambiate rispetto alla sentenza di separazione e ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato in quanto il ricorrente non ha allegato (né tantomeno provato)
alcun elemento di novità rispetto ai fatti dedotti nel procedimento che ha condotto alla sentenza di separazione. Già in quella sede, infatti, erano state prese in considerazione le relative condizioni patrimoniali e il ricorrente non ha indicato alcuna specifica circostanza nuova che avrebbe peggiorato la sua situazione reddituale. A nulla rileva che la minore frequenti ora la scuola dell'infanzia, in quanto l'assegno del quale il ricorrente ha chiesto la revoca è quello destinato al mantenimento della coniuge , rispetto alla quale non CP_1
ha riportato alcuna specifica circostanza nuova, limitandosi a sostenere che sarebbe sana e potrebbe lavorare (fattori che non escludono, di per sé stessi, la revoca dell'assegno disposto con una sentenza non impugnata).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con i valori minimi (stante la non complessità delle questioni trattate) secondo il pertinente scaglione di valore e con esclusione della fase 3 stante l'assenza di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in complessivi 852,00 euro, oltre
3 CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore del difensore avv. Domenico Acciarito
dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 16.4.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Matteo De Nes Marco Salvatori
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