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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1436/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1436 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Angela IEMMOLO, giusta procura in atti;
E
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe VACCARO, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27.11.2025;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato 18.08.2025, e Parte_1 Controparte_1 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato con rito civile in Pozzallo iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Pozzallo nell'anno 2005, al n. 19, Parte I, serie Ufficio 1, alle condizioni meglio specificate in ricorso ed, altresì, di ordinare alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di
Stato Civile di Pozzallo di procedere alle annotazioni di legge e trascrivere la sentenza a margine dell'atto di matrimonio. hanno rappresentato che dall'unione sono nate due figlie di cui nata a [...]
Modica il 24.11.2006 e nata a [...] il [...]; Persona_2 hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione consensuale, giusto decreto di omologa del 29.11.2019; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
*********
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa il 29.11.2019 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra se non il rispetto delle seguenti condizioni:
1)AFFIDO CONDIVISO E COLLOCAMENTO FIGLIA
Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_3 collocazione principale a casa con la madre, con la quale convive anche l'altra figlia maggiorenne, studentessa e non economicamente indipendente. Per_1
2) CALENDARIO DI VISITA GENITORE/FIGLIA
I genitori concordano un calendario di visite da rispettare, il padre potrà vedere ed avere con sé la figlia liberamente e comunque compatibilmente alla volontà della figlia ed Per_3 in ogni caso, tre pomeriggi infrasettimanali: Prima settimana: lunedì- mercoledì e venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 20:30; con un pernotto infrasettimanale, sempre compatibilmente con la volontà della figlia;
Seconda settimana: martedì – giovedì, dall'uscita della Per_3 scuola fino alle ore 20:00 e dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 20:00 con pernottamento;
tutti gli orari sono concordati con un'ora in più in estate. 2.1-La figlia starà con ciascun genitore, compatibilmente alla sua volontà, per le festività di Per_3
Natale, alternativamente con pernotto nei giorni 23/24 o 25/26 dicembre;
a Capodanno con pernotto nei giorni 30/31 o 1/2 gennaio;
alternativamente domenica di Pasqua/Lunedì dell'Angelo; alternativamente per tutte le altre festività e il giorno del compleanno della figlia (a pranzo o cena), il giorno del compleanno del genitore e la festa del papà o della mamma (a pranzo o cena); nel periodo estivo per 15 giorni, alternando un anno i primi 15 giorni di luglio ed un anno i primi 15 giorni di Agosto, sempre compatibilmente con le ferie estive dei genitori e le esigenze e volontà della figlia;
detto calendario sarà elastico, con possibilità di sostituire giorni ed orari in caso di impegni lavorativi o esigenze della figlia.
Ciascun genitore, previa comunicazione all'altro genitore, potrà portare con sé la figlia per gita settimanale nel periodo di spettanza o gite fuori porta nei fine settimana.
3)COLLABORAZIONE TRA GENITORI
I genitori si impegnano a collaborare per assumere assieme le decisioni più importati per entrambe le figlie e in riferimento alla figlia minore : per cure, salute, istruzione, Per_3 sport ecc;
e collaborare, alternandosi tra loro, compatibilmente agli orari lavorativi, nell'assistenza e accudimento della minore: per accompagnarla e prenderla a scuola, alle
3 attività sportive, ricreative, visite ecc. Si allega piano genitoriale con indicazione del calendario di visita concordato tra i genitori per garantire alla figlia la bigenitorialità, gli impegni e attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze, sottoscritto dalle parti
(all.8).
4) CASA FAMILIARE
Assegnare la casa coniugale in Pozzallo via Dell'Arno n 36 alla sig.ra Parte_1 comprensiva di mobili ed arredi, di cui la stessa è proprietà esclusiva per averla ricevuta in donazione in nuda proprietà dai genitori ed ove vive anche la nonna materna, anche in quanto collocataria della figlia , con la quale convive unitamente all'altra figlia Per_3 maggiore , entrambe studentesse e non economicamente indipendenti. Per_1
5) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE
L'avv. si obbliga a contribuire al mantenimento delle due figlie Controparte_1 Per_1
e con l'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna), da versare alla madre, Per_3 quello per la figlia minore , mentre quello della figlia , a partire da settembre Per_3 Per_1
2025, direttamente sulla Postepay/Money o altro tipo di conto corrente intestato alla figlia maggiorenne (studentessa universitaria fuori sede) con il consenso di entrambi i Per_1 genitori, da corrispondere entrambi gli assegni entro il cinque di ogni mese con bonifico e ricarica postepay, con riv. ISTAT dal secondo anno;
mentre l'assegno unico versato dall'Inps per le figlie spetterà al 50% a ciascun genitore, con impegno di devolvere la quota di direttamente alla figlia. Le parti concordano che si procederà ugualmente Per_1 per la figlia , quando la stessa avrà raggiunto la maggiore età. Per_3
6) SPESE STRAORDINARIE PER LE DUE FIGLIE
Entrambi i coniugi si obbligano a contribuire al 50% per tutte le spese straordinarie necessarie, per come previsto per legge (spese mediche e sanitarie non mutuabili); scolastiche (scuola media, superiore e universitarie, per tasse, libri, gite scolastiche, viaggi
A/R per l'Università, affitto stanza universitaria). Le spese di affitto mensile stanza universitaria e utenze varie della figlia fuori sede saranno versate pro-quota da Per_1 ciascun genitore sulla PostePay della figlia entro la data di scadenza della spesa o indicata in contratto. Ogni altro tipo di spesa straordinaria che si presenterà per le due figlie (quali, a titolo esemplificativo, lezioni private, spese ludiche, compleanni, acquisti tecnologici, etc.) dovrà preventivamente essere concordata tra i genitori, in base alla
4 effettiva necessità, sostenibilità ed alle loro capacità reddituali, mediante, anche, preventivi scritti da esaminare prima di decidere la spesa;
e, previa esibizione di documentazione giustificativa, verranno corrisposte proquota al genitore che, eventualmente le anticipa entro il mese di competenza
7)RAPPORTI CON FAMILIARI
Entrambi i coniugi si impegnano a far mantenere alla figlia rapporti continuativi e Per_3 costanti con i nonni e i parenti di entrambi i rami genitoriali.
8) RINUNCIA ALL'ASSEGNO DIVORZILE
Entrambi i comparenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
9) DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI
I comparenti dichiarano di avere definito ogni rapporto economico tra loro intercorrente e di non avere altro a pretendere se non il rispetto delle superiori condizioni.
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse delle figlie, né con norme di legge e, inoltre, in quanto vertenti su diritti disponibili dei ricorrenti.
Il Tribunale altresì prende atto degli accordi intercorsi tra le parti ed alla rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con l'intervento in Parte_1 Controparte_1 causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con rito civile in Pozzallo iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pozzallo nell'anno 2005, al n. 19, Parte
I, serie Ufficio 1;
-omologa le condizioni inerenti alle figlie ed ai relativi rapporti economici, provvedendo in conformità;
-prende atto degli accordi intercorsi tra le parti e della rinuncia al mantenimento reciproco, siccome concordati dalle parti;
5 - manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Pozzallo, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Pozzallo di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1436 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Angela IEMMOLO, giusta procura in atti;
E
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe VACCARO, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27.11.2025;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato 18.08.2025, e Parte_1 Controparte_1 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato con rito civile in Pozzallo iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Pozzallo nell'anno 2005, al n. 19, Parte I, serie Ufficio 1, alle condizioni meglio specificate in ricorso ed, altresì, di ordinare alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di
Stato Civile di Pozzallo di procedere alle annotazioni di legge e trascrivere la sentenza a margine dell'atto di matrimonio. hanno rappresentato che dall'unione sono nate due figlie di cui nata a [...]
Modica il 24.11.2006 e nata a [...] il [...]; Persona_2 hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione consensuale, giusto decreto di omologa del 29.11.2019; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
*********
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa il 29.11.2019 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra se non il rispetto delle seguenti condizioni:
1)AFFIDO CONDIVISO E COLLOCAMENTO FIGLIA
Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_3 collocazione principale a casa con la madre, con la quale convive anche l'altra figlia maggiorenne, studentessa e non economicamente indipendente. Per_1
2) CALENDARIO DI VISITA GENITORE/FIGLIA
I genitori concordano un calendario di visite da rispettare, il padre potrà vedere ed avere con sé la figlia liberamente e comunque compatibilmente alla volontà della figlia ed Per_3 in ogni caso, tre pomeriggi infrasettimanali: Prima settimana: lunedì- mercoledì e venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 20:30; con un pernotto infrasettimanale, sempre compatibilmente con la volontà della figlia;
Seconda settimana: martedì – giovedì, dall'uscita della Per_3 scuola fino alle ore 20:00 e dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 20:00 con pernottamento;
tutti gli orari sono concordati con un'ora in più in estate. 2.1-La figlia starà con ciascun genitore, compatibilmente alla sua volontà, per le festività di Per_3
Natale, alternativamente con pernotto nei giorni 23/24 o 25/26 dicembre;
a Capodanno con pernotto nei giorni 30/31 o 1/2 gennaio;
alternativamente domenica di Pasqua/Lunedì dell'Angelo; alternativamente per tutte le altre festività e il giorno del compleanno della figlia (a pranzo o cena), il giorno del compleanno del genitore e la festa del papà o della mamma (a pranzo o cena); nel periodo estivo per 15 giorni, alternando un anno i primi 15 giorni di luglio ed un anno i primi 15 giorni di Agosto, sempre compatibilmente con le ferie estive dei genitori e le esigenze e volontà della figlia;
detto calendario sarà elastico, con possibilità di sostituire giorni ed orari in caso di impegni lavorativi o esigenze della figlia.
Ciascun genitore, previa comunicazione all'altro genitore, potrà portare con sé la figlia per gita settimanale nel periodo di spettanza o gite fuori porta nei fine settimana.
3)COLLABORAZIONE TRA GENITORI
I genitori si impegnano a collaborare per assumere assieme le decisioni più importati per entrambe le figlie e in riferimento alla figlia minore : per cure, salute, istruzione, Per_3 sport ecc;
e collaborare, alternandosi tra loro, compatibilmente agli orari lavorativi, nell'assistenza e accudimento della minore: per accompagnarla e prenderla a scuola, alle
3 attività sportive, ricreative, visite ecc. Si allega piano genitoriale con indicazione del calendario di visita concordato tra i genitori per garantire alla figlia la bigenitorialità, gli impegni e attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze, sottoscritto dalle parti
(all.8).
4) CASA FAMILIARE
Assegnare la casa coniugale in Pozzallo via Dell'Arno n 36 alla sig.ra Parte_1 comprensiva di mobili ed arredi, di cui la stessa è proprietà esclusiva per averla ricevuta in donazione in nuda proprietà dai genitori ed ove vive anche la nonna materna, anche in quanto collocataria della figlia , con la quale convive unitamente all'altra figlia Per_3 maggiore , entrambe studentesse e non economicamente indipendenti. Per_1
5) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE
L'avv. si obbliga a contribuire al mantenimento delle due figlie Controparte_1 Per_1
e con l'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna), da versare alla madre, Per_3 quello per la figlia minore , mentre quello della figlia , a partire da settembre Per_3 Per_1
2025, direttamente sulla Postepay/Money o altro tipo di conto corrente intestato alla figlia maggiorenne (studentessa universitaria fuori sede) con il consenso di entrambi i Per_1 genitori, da corrispondere entrambi gli assegni entro il cinque di ogni mese con bonifico e ricarica postepay, con riv. ISTAT dal secondo anno;
mentre l'assegno unico versato dall'Inps per le figlie spetterà al 50% a ciascun genitore, con impegno di devolvere la quota di direttamente alla figlia. Le parti concordano che si procederà ugualmente Per_1 per la figlia , quando la stessa avrà raggiunto la maggiore età. Per_3
6) SPESE STRAORDINARIE PER LE DUE FIGLIE
Entrambi i coniugi si obbligano a contribuire al 50% per tutte le spese straordinarie necessarie, per come previsto per legge (spese mediche e sanitarie non mutuabili); scolastiche (scuola media, superiore e universitarie, per tasse, libri, gite scolastiche, viaggi
A/R per l'Università, affitto stanza universitaria). Le spese di affitto mensile stanza universitaria e utenze varie della figlia fuori sede saranno versate pro-quota da Per_1 ciascun genitore sulla PostePay della figlia entro la data di scadenza della spesa o indicata in contratto. Ogni altro tipo di spesa straordinaria che si presenterà per le due figlie (quali, a titolo esemplificativo, lezioni private, spese ludiche, compleanni, acquisti tecnologici, etc.) dovrà preventivamente essere concordata tra i genitori, in base alla
4 effettiva necessità, sostenibilità ed alle loro capacità reddituali, mediante, anche, preventivi scritti da esaminare prima di decidere la spesa;
e, previa esibizione di documentazione giustificativa, verranno corrisposte proquota al genitore che, eventualmente le anticipa entro il mese di competenza
7)RAPPORTI CON FAMILIARI
Entrambi i coniugi si impegnano a far mantenere alla figlia rapporti continuativi e Per_3 costanti con i nonni e i parenti di entrambi i rami genitoriali.
8) RINUNCIA ALL'ASSEGNO DIVORZILE
Entrambi i comparenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
9) DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI
I comparenti dichiarano di avere definito ogni rapporto economico tra loro intercorrente e di non avere altro a pretendere se non il rispetto delle superiori condizioni.
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse delle figlie, né con norme di legge e, inoltre, in quanto vertenti su diritti disponibili dei ricorrenti.
Il Tribunale altresì prende atto degli accordi intercorsi tra le parti ed alla rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con l'intervento in Parte_1 Controparte_1 causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con rito civile in Pozzallo iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pozzallo nell'anno 2005, al n. 19, Parte
I, serie Ufficio 1;
-omologa le condizioni inerenti alle figlie ed ai relativi rapporti economici, provvedendo in conformità;
-prende atto degli accordi intercorsi tra le parti e della rinuncia al mantenimento reciproco, siccome concordati dalle parti;
5 - manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Pozzallo, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Pozzallo di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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