Articolo 197 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 196Articolo 198
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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
Art. 197. Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore 1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della ((sentenza di apertura della liquidazione giudiziale)) ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri.
Entrata in vigore il 1 settembre 2021
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