Art. 197. Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore 1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della ((sentenza di apertura della liquidazione giudiziale)) ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della ((sentenza di apertura della liquidazione giudiziale)) ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri.