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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/12/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1673/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1673/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. FELICIANO D'IGNAZIO e dall'avv. SCHIAVONE
RINO
e
, nata a [...] il Controparte_1
08/02/1980, assistita e difesa dall'avv. FELICIANO D'IGNAZIO e dall'avv.
SCHIAVONE RINO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/08/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che, in data 23/09/2019, avevano Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in CITTA' SANT'ANGELO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 04/12/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e fornivano i chiarimenti richiesti in ordine al punto D delle condizioni di separazione. I coniugi rappresentavano a tal proposito che: “la ditta individuale Da VA GU AS
Edneia, pur formalmente intestata alla sig.ra , è stata in concreto aperta, CP_1 organizzata e interamente gestita dal sig. il quale ha curato Parte_1 ogni adempimento inerente all'attività, assumendo le scelte operative e amministrative. L'intestazione alla moglie rispondeva a mere ragioni pratiche, senza che la stessa abbia mai svolto funzioni gestionali né tratto utilità economiche dall'impresa. Si precisa altresì che la cattiva gestione economica e amministrativa della ditta, sfociata nell'attuale esposizione debitoria nei confronti dell'I.N.P.S.
(circa euro 8.000,00), è integralmente riconducibile alle scelte compiute dal sig.
[...]
, il quale ne ha sempre avuto la gestione esclusiva. Per tali ragioni, al fine Pt_1 di regolare in modo chiaro ed equilibrato i rapporti patrimoniali tra i coniugi, è stata concordemente inserita la clausola di cui al punto D, con la quale il sig.
[...]
si assume integralmente l'obbligo di estinguere il debito previdenziale, Pt_1 manlevando la sig.ra da qualsivoglia ulteriore esborso, così da evitare che CP_1 la medesima subisca conseguenze economiche derivanti da un'attività di fatto non riconducibile alla sua condotta. Le parti confermano che tale previsione corrisponde alla loro effettiva volontà negoziale e che non permangono ulteriori profili da chiarire in ordine alla situazione debitoria della cessata attività.”
pagina 2 di 5 Le parti si riportavano pertanto al ricorso introduttivo e chiedevano omologarsi le condizioni così come precisate.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/12/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e DA , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 04/12/2025:
A) I coniugi e , vivranno Parte_1 Controparte_1 separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove ritiene opportuno, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
B) L'abitazione coniugale, condotta in locazione dal Sig. Parte_1 viene assegnata, di comune accordo, in godimento allo stesso, in quanto la Sig.ra
, per esigenze lavorative, è andata a vivere presso il Controparte_1
pagina 3 di 5 Comune di Vasto (CH) ed ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali dalla abitazione coniugale. Il Sig. continuerà a corrispondere Parte_1 interamente il canone di locazione dell'unità abitativa da lui occupata. I coniugi stabiliscono, inoltre, che gli arredamenti presenti presso l'abitazione coniugale, acquistati insieme al 50% al momento del matrimonio ed ubicati presso l'abitazione coniugale di ES (PE), resteranno in godimento al Sig. , il Parte_1 quale provvederà a versare quale conguaglio alla Sig.ra la Controparte_1 somma di €. 4.000,00#, da liquidarsi in €. 250,00# mensili;
C) L'autovettura Opel Astra tg. EV341GY, attualmente di proprietà della Sig.ra
[...]
, sarà ceduta, a titolo gratuito, al Sig. , il quale Controparte_1 Parte_1 continuerà a corrispondere le restanti rate del finanziamento richiesto per l'acquisto del bene. Si conviene tra le parti, inoltre, che il passaggio di proprietà sarà effettuato entro e non oltre 10 gg. dal deposito della sentenza di separazione da parte del
Tribunale di Pescara e che le spese per il trasferimento di proprietà saranno poste a carico del Sig. Parte_1
D) La Ditta individuale “DA SI UE BRASILIO EDNEIA” (P. IVA:
), avente come attività prevalentemente esercitata il “NOLEGGIO P.IVA_1
ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO”, risulta cessata con relativa cancellazione dal registro delle imprese in data 18.03.2025. Essendo ancora presenti dei debiti della Ditta nei confronti dell'Istituto Inps, per circa €
8.000,00, si procederà a sanare la posizione debitoria con l'istituto previdenziale e a tal fine il Sig. si assume l'impegno economico di corrispondere Parte_1 le residue somme da versare all'I.N.P.S., manlevando in tal modo la Sig.ra CP_1 da qualsiasi esborso al riguardo.
Sul punto, come da verbale di udienza del 04/12/2025, le parti precisano che: “il sig. si assume integralmente l'obbligo di estinguere il debito Parte_1 previdenziale, manlevando la sig.ra da qualsivoglia ulteriore esborso, così CP_1
pagina 4 di 5 da evitare che la medesima subisca conseguenze economiche derivanti da un'attività di fatto non riconducibile alla sua condotta”, confermando “che tale previsione corrisponde alla loro effettiva volontà negoziale”.
E) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti. In particolare, il Sig. lavora stagionalmente dal 2024, come dipendente Parte_1 presso la Soc. S.I.A.V S.a.s., come si evince dai modelli della denuncia dei redditi allegati, mentre la Sig.ra lavora, attraverso la società Controparte_1
Universo Working Digital Company, in qualità di colf/badante presso una famiglia di
Vasto (CH), dal 04.11.2024.
F) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
G) Le parti dichiarano innanzi ai difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione ove anche promosso.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA'
SANT'ANGELO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/12/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1673/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. FELICIANO D'IGNAZIO e dall'avv. SCHIAVONE
RINO
e
, nata a [...] il Controparte_1
08/02/1980, assistita e difesa dall'avv. FELICIANO D'IGNAZIO e dall'avv.
SCHIAVONE RINO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/08/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che, in data 23/09/2019, avevano Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in CITTA' SANT'ANGELO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 04/12/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e fornivano i chiarimenti richiesti in ordine al punto D delle condizioni di separazione. I coniugi rappresentavano a tal proposito che: “la ditta individuale Da VA GU AS
Edneia, pur formalmente intestata alla sig.ra , è stata in concreto aperta, CP_1 organizzata e interamente gestita dal sig. il quale ha curato Parte_1 ogni adempimento inerente all'attività, assumendo le scelte operative e amministrative. L'intestazione alla moglie rispondeva a mere ragioni pratiche, senza che la stessa abbia mai svolto funzioni gestionali né tratto utilità economiche dall'impresa. Si precisa altresì che la cattiva gestione economica e amministrativa della ditta, sfociata nell'attuale esposizione debitoria nei confronti dell'I.N.P.S.
(circa euro 8.000,00), è integralmente riconducibile alle scelte compiute dal sig.
[...]
, il quale ne ha sempre avuto la gestione esclusiva. Per tali ragioni, al fine Pt_1 di regolare in modo chiaro ed equilibrato i rapporti patrimoniali tra i coniugi, è stata concordemente inserita la clausola di cui al punto D, con la quale il sig.
[...]
si assume integralmente l'obbligo di estinguere il debito previdenziale, Pt_1 manlevando la sig.ra da qualsivoglia ulteriore esborso, così da evitare che CP_1 la medesima subisca conseguenze economiche derivanti da un'attività di fatto non riconducibile alla sua condotta. Le parti confermano che tale previsione corrisponde alla loro effettiva volontà negoziale e che non permangono ulteriori profili da chiarire in ordine alla situazione debitoria della cessata attività.”
pagina 2 di 5 Le parti si riportavano pertanto al ricorso introduttivo e chiedevano omologarsi le condizioni così come precisate.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/12/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e DA , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 04/12/2025:
A) I coniugi e , vivranno Parte_1 Controparte_1 separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove ritiene opportuno, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
B) L'abitazione coniugale, condotta in locazione dal Sig. Parte_1 viene assegnata, di comune accordo, in godimento allo stesso, in quanto la Sig.ra
, per esigenze lavorative, è andata a vivere presso il Controparte_1
pagina 3 di 5 Comune di Vasto (CH) ed ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali dalla abitazione coniugale. Il Sig. continuerà a corrispondere Parte_1 interamente il canone di locazione dell'unità abitativa da lui occupata. I coniugi stabiliscono, inoltre, che gli arredamenti presenti presso l'abitazione coniugale, acquistati insieme al 50% al momento del matrimonio ed ubicati presso l'abitazione coniugale di ES (PE), resteranno in godimento al Sig. , il Parte_1 quale provvederà a versare quale conguaglio alla Sig.ra la Controparte_1 somma di €. 4.000,00#, da liquidarsi in €. 250,00# mensili;
C) L'autovettura Opel Astra tg. EV341GY, attualmente di proprietà della Sig.ra
[...]
, sarà ceduta, a titolo gratuito, al Sig. , il quale Controparte_1 Parte_1 continuerà a corrispondere le restanti rate del finanziamento richiesto per l'acquisto del bene. Si conviene tra le parti, inoltre, che il passaggio di proprietà sarà effettuato entro e non oltre 10 gg. dal deposito della sentenza di separazione da parte del
Tribunale di Pescara e che le spese per il trasferimento di proprietà saranno poste a carico del Sig. Parte_1
D) La Ditta individuale “DA SI UE BRASILIO EDNEIA” (P. IVA:
), avente come attività prevalentemente esercitata il “NOLEGGIO P.IVA_1
ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO”, risulta cessata con relativa cancellazione dal registro delle imprese in data 18.03.2025. Essendo ancora presenti dei debiti della Ditta nei confronti dell'Istituto Inps, per circa €
8.000,00, si procederà a sanare la posizione debitoria con l'istituto previdenziale e a tal fine il Sig. si assume l'impegno economico di corrispondere Parte_1 le residue somme da versare all'I.N.P.S., manlevando in tal modo la Sig.ra CP_1 da qualsiasi esborso al riguardo.
Sul punto, come da verbale di udienza del 04/12/2025, le parti precisano che: “il sig. si assume integralmente l'obbligo di estinguere il debito Parte_1 previdenziale, manlevando la sig.ra da qualsivoglia ulteriore esborso, così CP_1
pagina 4 di 5 da evitare che la medesima subisca conseguenze economiche derivanti da un'attività di fatto non riconducibile alla sua condotta”, confermando “che tale previsione corrisponde alla loro effettiva volontà negoziale”.
E) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti. In particolare, il Sig. lavora stagionalmente dal 2024, come dipendente Parte_1 presso la Soc. S.I.A.V S.a.s., come si evince dai modelli della denuncia dei redditi allegati, mentre la Sig.ra lavora, attraverso la società Controparte_1
Universo Working Digital Company, in qualità di colf/badante presso una famiglia di
Vasto (CH), dal 04.11.2024.
F) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
G) Le parti dichiarano innanzi ai difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione ove anche promosso.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA'
SANT'ANGELO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/12/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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