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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 936/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5276/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37567 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 14.06.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso l'avviso di accertamento n. 37567 di € 830,00 per omesso versamento TARI anno 2018, notificato in data 10.05.2024.
Eccepiva il difetto di sottoscrizione;
la insussistenza del presupposto impositivo;
la decadenza e la prescrizione.
Deduceva in particolare che l'avviso in oggetto riguardava l'immobile sito in Catania identificato in catasto al foglio 69, p.lla n. 1237 sub 001 cat. A4, di sua proprietà, ma del quale il ricorrente non aveva il possesso, tenuto conto che egli vive a Noto per motivi sia di lavoro che di famiglia: egli non era infatti titolare di alcuna utenza con riferimento a tale immobile.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 28.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto di essere accolto.
Il ricorrente ha dimostrato di non avere l'intestazione di alcuna utenza di energia elettrica al di fuori di quella relativa all'immobile sito a Noto, ove egli abita.
Il ricorrente ha infatti prodotto in atti la comunicazione, inviata, su sua richiesta, dall'ARERA, relativa alle forniture di energia elettrica intestate al Sig. Ricorrente_1, dalla quale risulta che lo stesso è titolare esclusivamente della fornitura per l'immobile ubicato in Noto (SR) alla Indirizzo_1 e di nessun'altra fornitura in particolare nel Comune di Catania.
A fronte di tale prova, il Comune di Catania, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito, omettendo conseguentemente di fornire elementi probatori a sostegno della propria richiesta.
Ne consegue che il Comune di Catania non ha titolo per richiedere la TARI richiesta per l'anno 2018 in relazione all'immobile in oggetto.
I rimanenti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
Non si riscontrano i presupposti di legge per disporre la condanna del Comune alla responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, come richiesto da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Catania al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 350,00 oltre Iva, Cassa, Spese Generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del
Procuratore antistatario Dott. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
28.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5276/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37567 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 14.06.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso l'avviso di accertamento n. 37567 di € 830,00 per omesso versamento TARI anno 2018, notificato in data 10.05.2024.
Eccepiva il difetto di sottoscrizione;
la insussistenza del presupposto impositivo;
la decadenza e la prescrizione.
Deduceva in particolare che l'avviso in oggetto riguardava l'immobile sito in Catania identificato in catasto al foglio 69, p.lla n. 1237 sub 001 cat. A4, di sua proprietà, ma del quale il ricorrente non aveva il possesso, tenuto conto che egli vive a Noto per motivi sia di lavoro che di famiglia: egli non era infatti titolare di alcuna utenza con riferimento a tale immobile.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 28.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto di essere accolto.
Il ricorrente ha dimostrato di non avere l'intestazione di alcuna utenza di energia elettrica al di fuori di quella relativa all'immobile sito a Noto, ove egli abita.
Il ricorrente ha infatti prodotto in atti la comunicazione, inviata, su sua richiesta, dall'ARERA, relativa alle forniture di energia elettrica intestate al Sig. Ricorrente_1, dalla quale risulta che lo stesso è titolare esclusivamente della fornitura per l'immobile ubicato in Noto (SR) alla Indirizzo_1 e di nessun'altra fornitura in particolare nel Comune di Catania.
A fronte di tale prova, il Comune di Catania, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito, omettendo conseguentemente di fornire elementi probatori a sostegno della propria richiesta.
Ne consegue che il Comune di Catania non ha titolo per richiedere la TARI richiesta per l'anno 2018 in relazione all'immobile in oggetto.
I rimanenti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
Non si riscontrano i presupposti di legge per disporre la condanna del Comune alla responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, come richiesto da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Catania al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 350,00 oltre Iva, Cassa, Spese Generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del
Procuratore antistatario Dott. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
28.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro