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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/02/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente -
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere relatore-
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 21 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso in riassunzione depositato in data 29 febbraio 2024
da
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. , nella loro qualità di eredi legittimi della madre, CodiceFiscale_2
originaria ricorrente, ved. entrambi rappresentati CP_1 Pt_1
e difesi dall' Avv. Luca Zanfagnini, del Foro di Udine, giusta mandati rilasciati su fogli separati da intendersi materialmente congiunti al ricorso in riassunzione
- APPELLANTI -
contro
(P. Iva ), in persona dei Dottori Controparte_2 P.IVA_1 [...]
e nella qualità di legali rappresentanti di Controparte_3 Controparte_4
in forza di procura speciale del 6.8.2018 per atto Notaio CP_2 Persona_1
P.IVA_ di Milano (rep. 406444 – racc. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco Giammaria entrambi del Foro di
Roma in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in riassunzione -APPELLATA -
Oggetto della causa:
Riassunzione per giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a fronte di ordinanza n.
33857/2023 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro –
pubblicata in data 04.12.2023 nel giudizio n. 5359/2017 RG promosso da CP_2
avverso la sentenza n. 178/2016 emessa dalla Corte di Appello di Trieste –
[...]
Sezione Lavoro – in data 14.07.2016
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del 15/01/2025.
Conclusioni
Per gli appellanti:
“1) Accertarsi il diritto dei ricorrenti in riassunzione, nella loro qualità di eredi legittimi dell'originaria ricorrente alla liquidazione Parte_3
degli interessi legali e della rivalutazione monetaria – come da quest'ultima richiesti ai punti 3) e 4) delle conclusioni sia del ricorso introduttivo dd.
23.09.2009 (n. 1118/2009 R.G. Tribunale Udine) e così pure poi ribadite ai punti
3 e 4 delle conclusioni del ricorso in appello di data 25.07.2022 (n. 240/2012
R.G. Corte Appello Trieste) – calcolati sulle somme già accertate come dovute a favore della stessa loro dante causa a titolo di differenze pensionistiche arretrate per il periodo dall'aprile 1992 al maggio 2016, il tutto come statuito con sentenza n. 178/2016 emessa da codesta Corte d'Appello di Trieste – Sezione Lavoro – in data 14.07.2016 e, per l'effetto, condannarsi la resistente in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare a favore degli odierni ricorrenti in riassunzione:
a) la somma di €. 108.703,44= o quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di interessi legali maturati annualmente sino al
31.05.2016 e calcolati sulle differenze pensionistiche riconosciute come dovute mese per mese sulla base dei conteggi elaborati dal CTU Dott. di cui alla Per_2
Pag.2 tabella B allegata al supplemento di perizia di data 14-31.05.2016 e fatta propria dalla sentenza n. 178/2016 sopra richiamata, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dal 01.11.2016 all'effettivo soddisfo sulla residua somma capitale ancora dovuta dalla a fronte dell'imputazione, a sensi dell'art. Controparte_2
1194 C.C., dapprima agli accessori (interessi e rivalutazione) e poi al capitale, del parziale pagamento avvenuto in esecuzione sempre della sentenza n. 178/2016 e di cui si è dato atto in narrativa;
b) la somma di €. 82.768,32= o quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di rivalutazione monetaria maturata annualmente sino al 31.05.2016 e calcolata sulle differenze pensionistiche riconosciute come dovute mese per mese sulla base dei conteggi elaborati dal CTU Dott. di Per_2
cui alla tabella B allegata supplemento di perizia di data 14-31.05.2016 e fatta propria dalla sentenza n. 178/2016 sopra richiamata, oltre alla rivalutazione monetaria maturata e maturanda dal 01.11.2016 all'effettivo soddisfo sulla residua somma capitale ancora dovuta da a fronte Controparte_2
dell'imputazione, a sensi dell'art. 1194 C.C., dapprima agli accessori (interessi e rivalutazione) e poi al capitale, del parziale pagamento avvenuto in esecuzione sempre della sentenza n. 178/2016 e di cui si è dato atto in narrativa;
2) condannarsi alla rifusione a favore dei ricorrenti in Controparte_2
riassunzione delle spese di lite del giudizio di legittimità n. 5359/2017 R.G. in cui
è rimasta interamente soccombente e la cui determinazione è stata rimessa dalla
Suprema Corte di Cassazione al giudice del rinvio, nonché alla rifusione delle spese e compenso del presente giudizio di rinvio oltre accessori di legge.
3) In via istruttoria: in caso di contestazione, disporsi C.T.U. contabile volta ad accertare il residuo credito vantato dagli odierni ricorrenti in riassunzione nei confronti di Controparte_2
a) a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati anno per anno sulle differenze pensionistiche riconosciute come dovute da dal Controparte_2
Pag.3 01.09.1992 al 31.05.2016, alla dante causa come da sentenza n. Parte_3
178/2016 di codesta Ecc.ma Corte d'Appello;
b) a titolo di capitale residuo (previa imputazione, ai sensi dell'art. 1194 C.C.,
della somma pagata da in esecuzione della sentenza n. 178/2016, Controparte_2
dapprima agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria maturati alla data del
31.05.2016 e come quantificati al precedente punto a)), nonché a titolo di interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, anno per anno, sulla somma capitale residua dal 01.11.2016 al saldo effettivo.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste adita, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa:
1) respingere il ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto infondato, in fatto ed in diritto;
2) con condanna degli avversari al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quelle del giudizio di legittimità”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, vedova di già Direttore generale della CP_1 Persona_3 Parte_4
aveva adito il Pretore di Udine nell'anno 1995, convenendo in giudizio il
[...]
(poi per ottenere la riliquidazione della Controparte_5 Controparte_2
pensione integrativa a lei spettante fin dal 1989, anno di decesso del marito.
Il Pretore pronunciava sentenza parziale con la quale accoglieva la domanda di agganciamento del trattamento di pensione alla retribuzione annua del nuovo
Direttore Generale della ma solo fino al 31.03.1892; per il periodo Parte_4
successivo al 01.04.1992, data di efficacia dell'incorporazione di in Parte_4
il Pretore individuava come criterio di agganciamento la CP_5 Controparte_5
retribuzione del Direttore Centrale del . Controparte_5
La sentenza parziale del Pretore di Udine, a seguito di gravame, veniva riformata in appello del Tribunale di Udine, che negava l'agganciamento alla figura del
Direttore Centrale.
Pag.4 Entrambe le parti impugnavano la sentenza di appello e con sentenza n.12841/2003
la Suprema Corte respingeva entrambe le impugnazioni proposte.
La causa proseguiva in primo grado, riassunta davanti al Tribunale di Udine, a seguito della soppressione dell'Ufficio del Pretore, ed il Tribunale pronunciava un'ulteriore sentenza parziale (sentenza n.22/20025 di data 10.06.2005), nella quale venivano indicate le statuizioni passate in giudicato e quelle ancora aperte.
Disposta c.t.u. di natura contabile, con sentenza n.59/2009 , Controparte_6
successore della Banca, veniva condannato a pagare a la Parte_3
somma di euro 227.302,39 con interessi e rivalutazione dal 1.11.2008 al saldo;
tale sentenza fatta oggetto di appello e ricorso per cassazione, rimanendo all'esito le statuizioni sostanzialmente immutate.
introduceva quindi il procedimento n.1118/2009 avanti al Parte_3
giudice del lavoro del Tribunale di Udine chiedendo l'aggiornamento della sua pensione integrativa anche per il periodo successivo al 1.4.1992 e proponendo nelle conclusioni i seguenti criteri: fino al 31.12.1997 in base ai coefficienti fissati dalla contrattazione collettiva per i dirigenti delle aziende di credito;
dal 1.1.1998 per legge applicazione della perequazione automatica di cui all'art.11 D.Lgs.503/1992.
costituendosi in giudizio eccepiva la litispendenza e la violazione Controparte_2
del principio del ne bis in idem;
il giudice del lavoro dichiarava le domande inammissibili in quanto la relativa azione doveva ritenersi già consumata a fronte del rigetto implicito nel precedente giudizio (avanti al Pretore di Udine) delle pretese per il periodo successivo al 1.4.1992; il giudice rilevava che il giudicato copriva il dedotto e il deducibile, che sul punto la sentenza non era stata impugnata e richiamava comunque il principio di infrazionabilità del credito risarcitorio.
proponeva appello e la Corte d'Appello disponeva c.t.u., Parte_3
formulando poi un quesito integrativo, al fine di determinare le differenze pensionistiche da aprile 1992 in poi sulla base dei coefficienti fissati dalla contrattazione collettiva per i dirigenti delle aziende di credito fino a tutto il 1997, e dal gennaio 1998 in poi in base al trattamento di perequazione automatica di cui
Pag.5 all'art.11 D.Lgs.503/1992 e successive modifiche.
Con la sentenza n.178/2016 la Corte di Appello di Trieste condannava quindi la a pagare a “per detti titoli la somma già Pt_4 Parte_3
attualizzata e computata sino al maggio 2016 di euro 468.527,13”.
proponeva ricorso in cassazione con tre motivi: CP_2
- sosteneva che sulla domanda si fosse formato il giudicato esterno sulla base del precedente giudizio;
- denunciava la nullità della sentenza di appello in quanto aveva omesso di rilevare la mancata impugnazione da parte della del capo di sentenza Pt_3
con cui era stata pronunciata l'inammissibilità della domanda per divieto di frazionamento del credito;
- deduceva che la Corte aveva erroneamente ritenuto che il giudizio non integrasse una pretesa frazionata del precedente.
proponeva ricorso incidentale per omessa pronuncia sulle domande Parte_3
di cui ai punti 3 e 4 delle conclusioni del ricorso di primo grado e riproposte in appello, ovvero la richiesta di condanna al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di differenze pensionistiche arretrate dal 1992 in poi.
La Corte di Cassazione con ordinanza n.33857/2023 respingeva l'appello di dichiarando tutti i motivi inammissibili per difetto di specificità; riteneva CP_2
invece fondato il motivo di ricorso incidentale osservando che “trattandosi di
previdenza obbligatoria non deve farsi applicazione dell'art.16 co.6 della legge
n.412/91, in quanto torna ad espandersi la norma di cui all'art.429 co.2 c.p.c.(che
prevede interessi e rivalutazione), trattandosi di previdenza integrativa di un fondo
privato e ciò alla luce dei calcoli elaborati dal consulente tecnico d'ufficio
nominato in grado di appello e delle effettive voci che lo stesso ha quantificato”.
Il giudizio veniva riassunto, essendo nelle more deceduta la vedova dai Pt_3
figli e . Parte_1 Parte_2
Nel ricorso in riassunzione si deduceva che erroneamente la sentenza di appello, pur
Pag.6 richiamando i conteggi del consulente tecnico, era pervenuta alla conclusione che il risultato totale dei conteggi pari ad euro 468.527,13 fosse “inclusivo di capitale e accessori tutti al maggio 2016”, mentre invece dalla lettura del quesito sottoposto al c.t.u. e degli elaborati da questo predisposti emergeva come tale somma fosse relativa al solo capitale.
Rilevavano e che alla sentenza della Corte Parte_1 Parte_2
d'Appello non era stata fatta acquiescenza in quanto a fronte del quantum liquidato in sentenza aveva espressamente richiesto anche la Parte_3
corresponsione di interessi e rivalutazione, e aveva anche comunicato un conteggio con lettera del 5.10.2016; successivamente il suo legale aveva comunicato a con lettera del 21.12.2016 che l'importo spontaneamente corrisposto… è CP_2
stato trattenuto ed incamerato… a mero titolo di acconto rispetto al maggiore
importo spettantele in virtù del conteggio della rivalutazione monetaria e degli
interessi legali sulla somma capitale riconosciuta in sentenza, accessori quest'ultimi dovuti per legge anche se non liquidati e/o omessi di liquidare”.
Precisavano gli eredi di che la somma corrisposta nell'ottobre 2016 Parte_3
alla madre in esecuzione della sentenza era stata incamerata a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, e deducevano che ai sensi dell'art.1194 c.c. il pagamento che non estingue interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi e alle spese e poi al capitale;
pertanto, agli odierni ricorrenti in riassunzione, oltre agli importi per rivalutazione monetaria e interessi di legge dovuti sulle somme capitali riconosciute alla loro dante causa in relazione alla sentenza n. Parte_3
178/2016 della Corte, dovevano essere riconosciuti anche gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, maturati successivamente al pagamento parziale effettuato dalla sulla somma capitale residua, pari ad €.191.471,75, che quantificavano Pt_4
complessivamente al febbraio 2024 in €. 52.183,67, oltre a quelli sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva deducendo che a seguito della sentenza di appello la Controparte_2
aveva dato corretto e compiuto adempimento alla stessa con il pagamento Pt_4
Pag.7 integrale dell'importo indicato in sentenza e quindi senza alcun inadempimento o inadempimento parziale dell'ordine giudiziale;
non era quindi possibile invocare l'art.1194 c.c., né poteva parlarsi di parziale adempimento o di residuo credito dopo il pagamento effettuato nel 2016 e prima della sentenza della Corte di Cassazione.
***
All'udienza del 26.06.2024 i procuratori delle parti chiedevano concordemente un rinvio in vista di una soluzione transattiva;
all'udienza del 18.09.2024 reiteravano la richiesta di rinvio, dando atto che le trattative erano quasi concluse.
Dopo un successivo rinvio, all'udienza del 18.12.2024 nessuno compariva e la
Corte disponeva il rinvio all'udienza del 15.1.2025, con provvedimento comunicato telematicamente ai procuratori delle parti.
Poiché nessuno è comparso anche a quest'ultima udienza, la causa deve essere pertanto cancellata dal ruolo, con dichiarazione di estinzione del processo.
Le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art.310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando,
così decide:
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo per inattività delle parti.
Nulla per le spese.
Trieste, 15/01/2025.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli
dott.ssa Marina Caparelli
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