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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/10/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1061/23 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_1 C.F._1
alle liti, dagli Avv.ti Costanza Bora e Giovanni Bora;
appellante
CONTRO
(c.f. rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2
speciale alle liti dall'Avv. Luca D'Antoni;
(c.f. , contumace;
Controparte_2 C.F._3
appellati avente ad oggetto: ripetizione indebito oggettivo;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'adita Corte di Appello di Ancona accogliere l'impugnazione e per
l'effetto riformare l'appellata sentenza n. 1536/2023 resa dal Tribunale di Ancona in
1 composizione accertando e dichiarando in via preliminare e di rito la prescrizione ex art. 2947
c.c. dei diritti asseritamente vantati dall'appellato, nel merito ove sia superata la superiore eccezione, che ha effettuato i prelevamenti contestati previo accordo con l'attore, Parte_1
ed in via subordinata disporre la compensazione attribuendo al indebiti prelievi non CP_1
già per € 70.000, bensì per € 105.095,30; con vittoria per le competenze e spese di ambo i gradi di giudizio”; appellato costituito: “Piaccia all'adita Corte di Appello di Ancona che l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: rigettare nel merito il gravame proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto;
riformare la Parte_1
sentenza di primo grado n.1536/2023 del Tribunale di Ancona nella parte in cui statuisce che “ in merito al rapporto n. 40629931 rispetto al totale di € 82.054,75 – come conteggiato dal convenuto – può dirsi prelevata da la minor somma di € 70.000,00 come da Controparte_1
messaggio WhatApp e quindi l'importo indebitamente prelevato ammonta ad € 70.000 : 2 = €
35.000 che devono essere defalcati dall'avere di cui sopra (€ 115.000 - € 35.000 = € 80.000)”, che poi ha portato il giudice di prime cure a condannare il sig. per la minor somma Parte_1
di € 80.000, statuendo, invece, per i motivi discussi nella narrativa dell'atto, sia l'inesistenza di una confessione stragiudiziale nelle dichiarazioni rese dall'appellato nella conversazione
WhatApp, che di un accordo compensativo, e per l'effetto la condanna del Sig. a Parte_1
pagare a la somma di € 115.000,00. Con vittoria di spese e competenze oltre Controparte_1
accessori di legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere
2 all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione, cui è affidato il tempestivo appello, e dell'unico motivo in cui si esaurisce l'appello incidentale.
******
I. Con il primo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha compiuto errato scrutinio critico degli elementi di prova e, nello specifico, ha omesso di attribuire adeguata significanza probatoria al contenuto dei messaggi di telefonia mobile, scambiati tra Parte_1
e tramite l'applicazione “whatsapp”, stampato e tempestivamente prodotto Controparte_1
nel corso del primo grado.
Con più precisione, la difesa appellante sostiene:
- che l'esito dello scambio di messaggi si risolve nella confessione stragiudiziale della circostanza che il confitente avrebbe compiuto indebiti prelievi dal conto corrente n. Controparte_1
40629931 di cui era cointestatario, con correlato pregiudizio per le altre cointestatarie, private,
pro quota, della corrispondente provvista finanziaria;
- che, dunque, i successivi prelievi poi compiuti da dal conto corrente n. 40629931, Parte_1
ove era delegato ad operare, lungi dal potere essere qualificati a loro volta come indebiti,
costituiscono, nella loro interezza, la modalità attraverso cui sarebbe stata conseguita, in via indiretta, la restituzione delle somme originariamente prelevate da e che, Controparte_1
comunque, dovrebbe operare la compensazione tra i prelievi eseguiti da e Controparte_1
quelli, successivi, compiuti da . Parte_1
Il motivo è infondato.
In primo luogo, vi è che il contenuto dei “messaggi whatsapp”, che ivi si abbia per integralmente trascritto, è talmente vago ed inconcludente, tanto più che nemmeno si conosce adeguatamente il contesto “di partenza” della conversazione, che non si coglie in esso alcuna confessione stragiudiziale, quantomeno non nei termini riferiti dalla difesa appellante, dovendosi poi evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di Ancona, la confessione stragiudiziale esige una dichiarazione, o perlomeno una condotta attiva, mentre la mera
3 acquiescenza, ossia la non contestazione stragiudiziale, non si eleva a confessione né esplica l'effetto probatorio si cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c.
In secondo luogo, e trattasi di rilievo dirimente, va osservato che non è mai stato Parte_1
cointestatario del conto corrente (ma solo delegato ad operare) sicchè non può vantare alcun controcredito restitutorio da opporre in compensazione ai prelievi da egli compiuti, anche qualora, per mera ipotesi, si volesse sostenere che i “messaggi whatsapp” lumeggino la sussistenza di indebiti prelievi anteriormente eseguiti da . Controparte_1
Invero, in tale ipotesi, l'unica a poter vantare una pretesa restitutoria nei confronti di CP_1
sarebbe , anche nella qualità di erede dell'altra cointestataria
[...] Controparte_2
. CP_3
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione formulata da ed incentrata sull'assunto che i prelievi sono stati Parte_1
effettuati nell'arco temporale intercorrente dal 8.8.2012 al 17.10.2017, con conseguente decorso,
secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, del termine quinquennale di prescrizione.
Il motivo, che attiene ad una eccezione peraltro tardivamente formulata nel giudizio di primo grado (ma sul punto non vi è stato appello incidentale), è infondato.
Invero, sia che si voglia ritenere che tra e sia intercorso un Parte_1 Persona_1
contratto di mandato (come di desume dal contenuto della scrittura privata del 10.9.2008 ), sia che si voglia sostenere che il primo abbia agito quale mero titolare della delega ad operare sul conto corrente, e dunque assumendo un ruolo rilevante unicamente nella relazione tra correntista e banca (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 859 del 17/01/2020), nondimeno i prelievi eseguiti da , ossia pagamenti auto eseguiti, approfittando appunto della Parte_1
qualifica di mandatario o delegato, sono indebiti in quanto, come osservato nel rigettare il primo motivo, sprovvisti di ogni sostegno causale.
Ne consegue che opera il termine decennale di prescrizione, che decorre da ogni singolo prelievo,
e tale termine è stato tempestivamente interrotto dalla messa in mora stragiudiziale, compiuta tramite raccomandata del 14.11.2018.
4 III. L'unico motivo dell'appello incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di compensazione, formulata da , limitatamente alla somma di Parte_2
euro 35.000,00, pari, secondo la prospettazione resa dalla difesa resistente ed alla quale ha parzialmente aderito il primo giudice, ai prelievi indebiti eseguiti da . Controparte_1
Il motivo è fondato.
Al riguardo, è sufficiente riportarsi a quanto già osservato nel rigettare il primo motivo dell'appello principale, ossia che, al di là dell'inadeguatezza probatoria della “conversazione whatsapp”, , che non è mai stato titolare del conto corrente ma mero delegatario, Parte_1
non può vantare alcuna pretesa restitutoria da opporre in compensazione.
IV. Il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale conducono alla parziale riforma della sentenza impugnata e, dunque, deve essere condannato Parte_1
all'immediato pagamento, in favore di , dell'ulteriore somma di euro Controparte_1
35.000,00, senza alcuna statuizione sugli interessi in carenza di specifica domanda al riguardo.
III. Tra le parti costituite, la regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee e sostenere ipoteso di compensazione parziale o totale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio e introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, consistita nella reiterazione degli argomenti difensivi già prospettati nella comparsa di risposta.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello principale;
5 - in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale modifica della sentenza impugnata, condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore somma di euro 35.000,00;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso ed euro 1.138,50 per spese oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 30.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1061/23 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_1 C.F._1
alle liti, dagli Avv.ti Costanza Bora e Giovanni Bora;
appellante
CONTRO
(c.f. rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2
speciale alle liti dall'Avv. Luca D'Antoni;
(c.f. , contumace;
Controparte_2 C.F._3
appellati avente ad oggetto: ripetizione indebito oggettivo;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'adita Corte di Appello di Ancona accogliere l'impugnazione e per
l'effetto riformare l'appellata sentenza n. 1536/2023 resa dal Tribunale di Ancona in
1 composizione accertando e dichiarando in via preliminare e di rito la prescrizione ex art. 2947
c.c. dei diritti asseritamente vantati dall'appellato, nel merito ove sia superata la superiore eccezione, che ha effettuato i prelevamenti contestati previo accordo con l'attore, Parte_1
ed in via subordinata disporre la compensazione attribuendo al indebiti prelievi non CP_1
già per € 70.000, bensì per € 105.095,30; con vittoria per le competenze e spese di ambo i gradi di giudizio”; appellato costituito: “Piaccia all'adita Corte di Appello di Ancona che l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: rigettare nel merito il gravame proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto;
riformare la Parte_1
sentenza di primo grado n.1536/2023 del Tribunale di Ancona nella parte in cui statuisce che “ in merito al rapporto n. 40629931 rispetto al totale di € 82.054,75 – come conteggiato dal convenuto – può dirsi prelevata da la minor somma di € 70.000,00 come da Controparte_1
messaggio WhatApp e quindi l'importo indebitamente prelevato ammonta ad € 70.000 : 2 = €
35.000 che devono essere defalcati dall'avere di cui sopra (€ 115.000 - € 35.000 = € 80.000)”, che poi ha portato il giudice di prime cure a condannare il sig. per la minor somma Parte_1
di € 80.000, statuendo, invece, per i motivi discussi nella narrativa dell'atto, sia l'inesistenza di una confessione stragiudiziale nelle dichiarazioni rese dall'appellato nella conversazione
WhatApp, che di un accordo compensativo, e per l'effetto la condanna del Sig. a Parte_1
pagare a la somma di € 115.000,00. Con vittoria di spese e competenze oltre Controparte_1
accessori di legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere
2 all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione, cui è affidato il tempestivo appello, e dell'unico motivo in cui si esaurisce l'appello incidentale.
******
I. Con il primo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha compiuto errato scrutinio critico degli elementi di prova e, nello specifico, ha omesso di attribuire adeguata significanza probatoria al contenuto dei messaggi di telefonia mobile, scambiati tra Parte_1
e tramite l'applicazione “whatsapp”, stampato e tempestivamente prodotto Controparte_1
nel corso del primo grado.
Con più precisione, la difesa appellante sostiene:
- che l'esito dello scambio di messaggi si risolve nella confessione stragiudiziale della circostanza che il confitente avrebbe compiuto indebiti prelievi dal conto corrente n. Controparte_1
40629931 di cui era cointestatario, con correlato pregiudizio per le altre cointestatarie, private,
pro quota, della corrispondente provvista finanziaria;
- che, dunque, i successivi prelievi poi compiuti da dal conto corrente n. 40629931, Parte_1
ove era delegato ad operare, lungi dal potere essere qualificati a loro volta come indebiti,
costituiscono, nella loro interezza, la modalità attraverso cui sarebbe stata conseguita, in via indiretta, la restituzione delle somme originariamente prelevate da e che, Controparte_1
comunque, dovrebbe operare la compensazione tra i prelievi eseguiti da e Controparte_1
quelli, successivi, compiuti da . Parte_1
Il motivo è infondato.
In primo luogo, vi è che il contenuto dei “messaggi whatsapp”, che ivi si abbia per integralmente trascritto, è talmente vago ed inconcludente, tanto più che nemmeno si conosce adeguatamente il contesto “di partenza” della conversazione, che non si coglie in esso alcuna confessione stragiudiziale, quantomeno non nei termini riferiti dalla difesa appellante, dovendosi poi evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di Ancona, la confessione stragiudiziale esige una dichiarazione, o perlomeno una condotta attiva, mentre la mera
3 acquiescenza, ossia la non contestazione stragiudiziale, non si eleva a confessione né esplica l'effetto probatorio si cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c.
In secondo luogo, e trattasi di rilievo dirimente, va osservato che non è mai stato Parte_1
cointestatario del conto corrente (ma solo delegato ad operare) sicchè non può vantare alcun controcredito restitutorio da opporre in compensazione ai prelievi da egli compiuti, anche qualora, per mera ipotesi, si volesse sostenere che i “messaggi whatsapp” lumeggino la sussistenza di indebiti prelievi anteriormente eseguiti da . Controparte_1
Invero, in tale ipotesi, l'unica a poter vantare una pretesa restitutoria nei confronti di CP_1
sarebbe , anche nella qualità di erede dell'altra cointestataria
[...] Controparte_2
. CP_3
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione formulata da ed incentrata sull'assunto che i prelievi sono stati Parte_1
effettuati nell'arco temporale intercorrente dal 8.8.2012 al 17.10.2017, con conseguente decorso,
secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, del termine quinquennale di prescrizione.
Il motivo, che attiene ad una eccezione peraltro tardivamente formulata nel giudizio di primo grado (ma sul punto non vi è stato appello incidentale), è infondato.
Invero, sia che si voglia ritenere che tra e sia intercorso un Parte_1 Persona_1
contratto di mandato (come di desume dal contenuto della scrittura privata del 10.9.2008 ), sia che si voglia sostenere che il primo abbia agito quale mero titolare della delega ad operare sul conto corrente, e dunque assumendo un ruolo rilevante unicamente nella relazione tra correntista e banca (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 859 del 17/01/2020), nondimeno i prelievi eseguiti da , ossia pagamenti auto eseguiti, approfittando appunto della Parte_1
qualifica di mandatario o delegato, sono indebiti in quanto, come osservato nel rigettare il primo motivo, sprovvisti di ogni sostegno causale.
Ne consegue che opera il termine decennale di prescrizione, che decorre da ogni singolo prelievo,
e tale termine è stato tempestivamente interrotto dalla messa in mora stragiudiziale, compiuta tramite raccomandata del 14.11.2018.
4 III. L'unico motivo dell'appello incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di compensazione, formulata da , limitatamente alla somma di Parte_2
euro 35.000,00, pari, secondo la prospettazione resa dalla difesa resistente ed alla quale ha parzialmente aderito il primo giudice, ai prelievi indebiti eseguiti da . Controparte_1
Il motivo è fondato.
Al riguardo, è sufficiente riportarsi a quanto già osservato nel rigettare il primo motivo dell'appello principale, ossia che, al di là dell'inadeguatezza probatoria della “conversazione whatsapp”, , che non è mai stato titolare del conto corrente ma mero delegatario, Parte_1
non può vantare alcuna pretesa restitutoria da opporre in compensazione.
IV. Il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale conducono alla parziale riforma della sentenza impugnata e, dunque, deve essere condannato Parte_1
all'immediato pagamento, in favore di , dell'ulteriore somma di euro Controparte_1
35.000,00, senza alcuna statuizione sugli interessi in carenza di specifica domanda al riguardo.
III. Tra le parti costituite, la regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee e sostenere ipoteso di compensazione parziale o totale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio e introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, consistita nella reiterazione degli argomenti difensivi già prospettati nella comparsa di risposta.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello principale;
5 - in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale modifica della sentenza impugnata, condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore somma di euro 35.000,00;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso ed euro 1.138,50 per spese oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 30.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
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