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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3453/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3453 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv.
IO De CH, (C.F. , e dall'Avv. Vincenzo Motti, (C.F. C.F._2
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (Ce) alla Via C.F._3
TO RC n. 63
- attore e
(C.F. ), con sede legale e direzione in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Marco della Volpe, (C.F. ), presso C.F._4 il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE) al Viale Olimpico n. 100
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2 esponendo che in data 28/02/2019, acquistava un'autovettura Porsche modello Macan
[...] targata FV284KW e che in data 28/02/2020, stipulava con la Compagnia assicurativa CP_3
Cod. Agenzia 65089, polizza assicurativa n. 1/65089/30/173274181, che comprendeva
[...] anche la copertura dei danni in caso di furto;
in particolare, considerato il valore dell'autovettura,
l'istante decideva, previo pagamento di una somma maggiorata sul costo della polizza, di
1 assicurare il proprio veicolo con un “valore bloccato” pari ad € 77.600,00 con validità
29/02/2020 al 27/02/2021, e provvedeva, altresì, a fare installare contatore satellitare Waytech in data 02/03/2020. Purtroppo, in data 17/11/2020, apprendeva del furto della propria auto,
Porsche Macan tg. FV284KW, la quale al momento della sottrazione si trovava in Giugliano in
Campania alla Via Case Sante.
Proseguiva l'attore, che appreso l'accaduto, si recava subito dai Carabinieri della Stazione di
RO (NA) per denunciare il furto della propria autovettura, specificando all'Arma che all'interno della propria autovettura, sottratta da ignoti, era contenuta altresì la carta di circolazione n. rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Frosinone in data NumeroDi_1
28.02.2019 e, poi, presso la filiale con sede in Aversa alla via Guido Rossa n. 8, ove CP_4 aveva stipulato il contratto assicurativo, per procedere all'apertura del sinistro al fine di ottenere il risarcimento per il danno economico subito e previsto dalla polizza ove veniva aperto il sinistro con numero 1-8101-2020-0813011; deduceva, inoltre, il che nonostante i reiterati solleciti Pt_1 per circa un anno, la non gli risarciva il danno subito adducendo, adducendo, tra le CP_1 diverse motivazioni, che il risarcimento del danno era dovuto alla società Porsche in qualità di proprietaria del veicolo Macan, avente targa FV284KW e non al;
affermazione errata in Pt_1 quanto l'istante era proprietario, al momento del sinistro, del predetto veicolo Macan S, targato
FV284KW, non essendo stato stipulato alcun contratto di leasing;
difatti, contattata la società
Porsche, repentinamente, con email del 28/09/2021, chiarito che non esisteva un rapporto di locazione finanziaria ma un finanziamento, comunicava alla compagnia Unipolsai di essere disponibile a ricevere l'indennizzo per poi regolare successivamente le partite con il;
ma Pt_1 la compagnia rimaneva inadempiente rispetto all' obbligazione di Controparte_1 indennizzo previsto nella polizza assicurativa n. 1/65089/30/173274181 del 29/02/2020 secondo la quale per l'evento furto era pattuito un valore bloccato pari ad € 77.600,00. Infine, l'istante, dato considerazione il lungo lasso di tempo trascorso, saldava alla Parte_2
l'intero importo del finanziamento relativo all'acquisto del veicolo MACAN S,
[...] avente targa FV284KW.
Tanto premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accogliere la domanda attrice ed accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della compagnia in virtù della polizza assicurativa n. Controparte_1
1/65089/30/173274181 di corrispondere al sig. indennizzo contrattuale nella Parte_1 misura di € 77.600,00, o in quella diversa somma, che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito, il tutto nei limiti di € 260.000,00.
2 B) Accertare e dichiarare l'inadempimento della compagnia Controparte_1 alle obbligazioni assunte nei confronti del sig. con la predetta polizza
[...] Parte_1 assicurativa.
C) Condannare la compagnia a corrispondere al sig. Controparte_1
, a titolo di indennizzo assicurativo, la somma di € 77.600,00, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente dal dì del sinistro per cui è causa sino all'effettivo soddisfo o in quella diversa somma, che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito, il tutto nei limiti di € 260.000,00.
D) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e
Cna, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.”
Costituitasi in giudizio la eccepiva, in via preliminare, la nullità della Controparte_2 citazione, per la totale mancanza dei requisiti ex art. 164 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163 c.p.c.; l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della domanda per violazione delle condizioni di assicurazione nonché per aver inoltrato una richiesta di risarcimento non conforme al dettato normativo;
l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva, poiché l'autovettura tg. FV284KW, oggetto di finanziamento, al momento dell'evento risultava essere oggetto di vincolo, costituito in favore dell'ente finanziatore,
[...]
, fino al 01.04.2022, come previsto alle pagine 1 e 3 del contratto di polizza Parte_2 sottoscritto.
Contestava, altresì, il quantum richiesto perchè in data 07.10.2020, circa un mese prima dell'evento furto, il veicolo Porsche Macan TG. FV284KW, risultava aver subito un crash, con collisione frontale, di intensità 6.13, come emerso dai dati di registrazione del dispositivo NPAC
FULL installato sul veicolo, mai denunciato e sul quale non venivano forniti chiarimenti, sebbene richiesti.
All'udienza di comparizione delle parti concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., all'esito ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 13.5.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questioni preliminari
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
3 Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il “petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte
(se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Allo stesso modo va rigettata l'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva.
Invero l'attore ha dimostrato di essere al momento dell'evento furto proprietario del veicolo
Macan S, targato FV284KW, e non locatario, avendo lo stesso stipulato esclusivamente un finanziamento dell'importo di € 33.000,00, peraltro estinto con il pagamento dell'ultima rata in data 28/02/2022 (cfr. allegato n. 5 dell'atto di citazione).
Ancora, ha allegato visura del PRA e polizza assicurativa stipulata con la Controparte_2 da lui sottoscritta.
Sul merito
4 La funzione principale del contratto di assicurazione consiste, per normativa, nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, e ciò contro il pagamento di una somma di denaro.
In merito alla specifica tipologia di contratto dedotto in causa, si osserva che le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, subordinanti la garanzia assicurativa all'osservanza di determinati oneri, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso, per cui le stesse si configurano come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che è onere dell'assicurato fornire la relativa prova, nel generale rispetto del principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c.
Difatti, qualora venga domandato l'adempimento di un contratto (nella fattispecie quello di assicurazione) spetta all'attore che intenda giovarsi degli effetti del contratto provare il fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 comma 1, c.c.
Come ritenuto da autorevole giurisprudenza, l'evento dannoso che rientra tra i rischi coperti dalla garanzia assicurativa integra un elemento costitutivo della pretesa dell'assicurato, per cui deve essere provato da quest'ultimo (cfr. Cass. 23 gennaio 2019 n. 1558; Cass., 16 marzo 2012, n.
4234; Cass., 20 marzo 2006 n. 6108; Cass. 10 novembre 2003 n.16831).
In merito alla prova del furto del bene assicurato, ovvero alla dimostrazione del c.d. “fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo, posto alla base della domanda indennitaria, la
Suprema Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che “…la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi, se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale”.
La mera produzione della denuncia di furto non esime, dunque, l'assicurato dalla prova rigorosa:
– in primis, della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato;
– e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento- furto.
Pertanto, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura,
l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione;
deve essere cioè dimostrata la così detta
“preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova, il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione, la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, come detto, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo.
5 La giurisprudenza della Suprema Corte è chiara nell'affermare che “la denunzia… fatta all'autorità…, come ogni altra dichiarazione resa a terzi al di fuori del processo… ha valore… di semplice indizio” (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 Ordinanza n. 32637 del 07.11.2022; Cass. Civ. Sez.
3 n. 30656 del 21.12.2017).
In assenza della dimostrazione dell'evento “furto” deve prevalere la monolitica giurisprudenza di Cassazione in tema di assicurazioni marittime, a mente della quale “in tema di assicurazione della nave, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato, che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo, deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno, del quale chiede di essere indennizzato”.
Fatta questa premessa, il Tribunale rileva che l'espletamento della prova testimoniale non ha dato contezza né dell'evento di furto, né della situazione precedente allo stesso in relazione alle condizioni del veicolo.
L'unico teste escusso all'udienza del 09.06.2023 ha dichiarato: “sono conoscenza dei fatti perché fui chiamato dall'attore il 17.11.2020 in pomeriggio e mi chiese se potevo accompagnarlo a cambiare la ruota della propria autovettura modello Porsche, parcheggiata in una traversa di via Ripuaria in Giugliano in Campania;
io risposi che non potevo accompagnarlo in quel momento ma solo più tardi e così feci;
ci recammo in via Ripuaria intorno alle ore 19,30-20,30
e non trovammo l'autovettura, andammo avanti e indietro perché l'attore non si ricordava il punto esatto dove aveva parcheggiato, poi si ricordò di aver parcheggiato dove c'era un cancello;
ci recammo lì e ci accorgemmo che la macchina era sparita;
non so da quanto tempo fosse parcheggiata l'autovettura in quel punto;
ho accompagnato l'attore presso la caserma dei carabinieri più vicina per sporgere la denuncia di furto;
so che l'attore aveva montato il satellitare sull'autovettura; tale circostanza l'ho appresa dall'attore mentre lo diceva alla compagnia assicuratrice”.
Dalle rese dichiarazioni emerge che l'attore ed il teste si recavano nel luogo ave era stata lasciata l'auto per cambiare la ruota alle ore 19:30/20:30, del 17.11.2020, quando era ormai buio. Il sig.
, pur avendo accompagnato l'attore dai carabinieri e in agenzia per la denuncia del furto, CP_5 non era a conoscenza della circostanza che la vettura era stata lasciata nella traversa di via
Ripuaria appena il giorno precedente.
Orbene, parte attrice – essendosi limitata a produrre copia di documenti comprovanti l'avvenuto acquisto della proprietà de qua, nonché nella presentazione della precipua denuncia di furto –
6 non ha fornito specifica prova dell'avvenuto fatto costitutivo del diritto alla richiesta indennità, anche in considerazione del disposto normativo di cui all'art. 1900 c.c., a tenore del quale l'assicuratore non è obbligato per i servizi cagionati da dolo o da colpa grave del contraente.
Inoltre, dalla espletata istruttoria nulla è emerso circa la tempistica e le modalità del parcheggiare la macchina presso la Via Case Sante, circa il fatto che la macchina era chiusa a chiave, la presenza di qualcuno con l'istante nel momento del parcheggio, circa la chiave e/o le chiavi dell'autovettura, le modalità di rientro dell'attore.
Inoltre, dalle dichiarazioni del teste escusso nulla è emerso circa le condizioni dell'auto prima del furto.
Sul punto parte attrice per replicare alle contestazioni della convenuta circa l'evento crash registrato dal dispositivo NPAC FULL il 07.10.2020, ha allegato una missiva del 25.05.2021 inviata alla convenuta e sottoscritta dall'istante, nella quale si nega che a seguito dell'evento crash il veicolo avesse subito danni;
in sede di memorie integrative, però, l'attore afferma “che il crash rilevato dal dispositivo installato sul veicolo faceva riferimento all'urto subito dall'autovettura Porsche nella parte anteriore destra, in particolare al braccetto anteriore destro, a causa della presenza di una buca sul fondo stradale. Su tale circostanza la scrivente difesa ci tiene a precisare, come si potrà accertare dai rilievi fotografici che saranno prodotti in corso di causa, il danno subito il giorno 07.10.2020 dal veicolo MACAN, targato FV284KW, a causa di “un'apertura” sul manto stradale di Via Vicinale Grotta dell'Olmo, all'altezza del numero civico 83, in Giugliano in Campania ha interessato esclusivamente il braccetto destro della predetta autovettura causando l'impossibilità di circolare…. è il caso di sottolineare che il predetto danno è stato prontamente riparato dal sig. , avendo lo stesso la necessità di Pt_1 utilizzare il veicolo per esigenze lavorative e ciò è riscontrabile dai tabulati del dispositivo satellitare installato sulla Porche targata FV284KW che attesteranno che il veicolo ha continuato a circolare fino alla data del furto del 17.11.2020”. Tali affermazioni sono rimaste prive di supporto probatorio: alcuna fattura di riparazione è stata prodotta da parte attrice, né soccorrono le foto allegate prive di data.
Ciò posto, la domanda manifesta gravi criticità, anche in merito al quantum preteso.
In particolare, è ben noto che in materia di assicurazione contro i danni, la somma corrisposta dall'assicuratore all'assicurato assolve alla funzione di coprire, o riparare, al depauperamento patrimoniale da quest'ultimo subito in seguito all'evento sinistro coperto dalla polizza, senza che tale somma – entro il massimale di polizza – possa da un lato lasciare scoperta parte della perdita patrimoniale, dall'altro comportare un arricchimento per l'assicurato.
7 In tal senso la Suprema Corte ha osservato che “in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo” assolve la “funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato” (Cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. 3, n. 16229/2023).
Nel caso di specie, ciò che rileva non è il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto di assicurazione, né il valore massimo indennizzabile stabilito in polizza, quanto piuttosto il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del sinistro, e quindi il valore reale, individuato secondo criteri quanto il più possibile oggettivi.
Tali considerazioni, esplicazioni del principio c.d. indennitario, trovano conforto nel disposto dell'art. 1908 commi 1, 2 e 3 c.c. secondo cui “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. […]”.
È chiaro che la prova del valore del bene assicurato ricade, ex art. 2697 c.c., sull'attore.
Invero, la compagnia assicuratrice ha documentalmente dimostrato che il veicolo, un mese prima dell'evento furto, nello specifico il 7.10.2020, rimaneva coinvolto in un sinistro, come emerso dai dati di registrazione del dispositivo NPAC FULL installato sul veicolo, subendo un crash importante, con collisione frontale, di forte intensità pari a circa 6.13.
Pertanto, in presenza di una specifica contestazione sollevata dalla compagnia, spettava all'attore fornire la prova delle reali condizioni dell'autovettura, ossia se essa era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di trasporto e se fosse dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione.
Detta prova non è stata fornita. Difatti, anche riguardo a tale ultimo profilo risulta irrilevante la prova testimoniale espletata, in quanto inidonea a fornire indicazioni sullo stato dell'autovettura prima del furto.
Pertanto, la domanda formulata dall'attore va disattesa.
Sulle spese di lite
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_2
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Condanna l'attore, Sig. , al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese del presente procedimento che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 27/10/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3453 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv.
IO De CH, (C.F. , e dall'Avv. Vincenzo Motti, (C.F. C.F._2
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (Ce) alla Via C.F._3
TO RC n. 63
- attore e
(C.F. ), con sede legale e direzione in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Marco della Volpe, (C.F. ), presso C.F._4 il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE) al Viale Olimpico n. 100
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2 esponendo che in data 28/02/2019, acquistava un'autovettura Porsche modello Macan
[...] targata FV284KW e che in data 28/02/2020, stipulava con la Compagnia assicurativa CP_3
Cod. Agenzia 65089, polizza assicurativa n. 1/65089/30/173274181, che comprendeva
[...] anche la copertura dei danni in caso di furto;
in particolare, considerato il valore dell'autovettura,
l'istante decideva, previo pagamento di una somma maggiorata sul costo della polizza, di
1 assicurare il proprio veicolo con un “valore bloccato” pari ad € 77.600,00 con validità
29/02/2020 al 27/02/2021, e provvedeva, altresì, a fare installare contatore satellitare Waytech in data 02/03/2020. Purtroppo, in data 17/11/2020, apprendeva del furto della propria auto,
Porsche Macan tg. FV284KW, la quale al momento della sottrazione si trovava in Giugliano in
Campania alla Via Case Sante.
Proseguiva l'attore, che appreso l'accaduto, si recava subito dai Carabinieri della Stazione di
RO (NA) per denunciare il furto della propria autovettura, specificando all'Arma che all'interno della propria autovettura, sottratta da ignoti, era contenuta altresì la carta di circolazione n. rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Frosinone in data NumeroDi_1
28.02.2019 e, poi, presso la filiale con sede in Aversa alla via Guido Rossa n. 8, ove CP_4 aveva stipulato il contratto assicurativo, per procedere all'apertura del sinistro al fine di ottenere il risarcimento per il danno economico subito e previsto dalla polizza ove veniva aperto il sinistro con numero 1-8101-2020-0813011; deduceva, inoltre, il che nonostante i reiterati solleciti Pt_1 per circa un anno, la non gli risarciva il danno subito adducendo, adducendo, tra le CP_1 diverse motivazioni, che il risarcimento del danno era dovuto alla società Porsche in qualità di proprietaria del veicolo Macan, avente targa FV284KW e non al;
affermazione errata in Pt_1 quanto l'istante era proprietario, al momento del sinistro, del predetto veicolo Macan S, targato
FV284KW, non essendo stato stipulato alcun contratto di leasing;
difatti, contattata la società
Porsche, repentinamente, con email del 28/09/2021, chiarito che non esisteva un rapporto di locazione finanziaria ma un finanziamento, comunicava alla compagnia Unipolsai di essere disponibile a ricevere l'indennizzo per poi regolare successivamente le partite con il;
ma Pt_1 la compagnia rimaneva inadempiente rispetto all' obbligazione di Controparte_1 indennizzo previsto nella polizza assicurativa n. 1/65089/30/173274181 del 29/02/2020 secondo la quale per l'evento furto era pattuito un valore bloccato pari ad € 77.600,00. Infine, l'istante, dato considerazione il lungo lasso di tempo trascorso, saldava alla Parte_2
l'intero importo del finanziamento relativo all'acquisto del veicolo MACAN S,
[...] avente targa FV284KW.
Tanto premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accogliere la domanda attrice ed accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della compagnia in virtù della polizza assicurativa n. Controparte_1
1/65089/30/173274181 di corrispondere al sig. indennizzo contrattuale nella Parte_1 misura di € 77.600,00, o in quella diversa somma, che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito, il tutto nei limiti di € 260.000,00.
2 B) Accertare e dichiarare l'inadempimento della compagnia Controparte_1 alle obbligazioni assunte nei confronti del sig. con la predetta polizza
[...] Parte_1 assicurativa.
C) Condannare la compagnia a corrispondere al sig. Controparte_1
, a titolo di indennizzo assicurativo, la somma di € 77.600,00, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente dal dì del sinistro per cui è causa sino all'effettivo soddisfo o in quella diversa somma, che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito, il tutto nei limiti di € 260.000,00.
D) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e
Cna, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.”
Costituitasi in giudizio la eccepiva, in via preliminare, la nullità della Controparte_2 citazione, per la totale mancanza dei requisiti ex art. 164 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163 c.p.c.; l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della domanda per violazione delle condizioni di assicurazione nonché per aver inoltrato una richiesta di risarcimento non conforme al dettato normativo;
l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva, poiché l'autovettura tg. FV284KW, oggetto di finanziamento, al momento dell'evento risultava essere oggetto di vincolo, costituito in favore dell'ente finanziatore,
[...]
, fino al 01.04.2022, come previsto alle pagine 1 e 3 del contratto di polizza Parte_2 sottoscritto.
Contestava, altresì, il quantum richiesto perchè in data 07.10.2020, circa un mese prima dell'evento furto, il veicolo Porsche Macan TG. FV284KW, risultava aver subito un crash, con collisione frontale, di intensità 6.13, come emerso dai dati di registrazione del dispositivo NPAC
FULL installato sul veicolo, mai denunciato e sul quale non venivano forniti chiarimenti, sebbene richiesti.
All'udienza di comparizione delle parti concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., all'esito ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 13.5.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questioni preliminari
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
3 Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il “petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte
(se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Allo stesso modo va rigettata l'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva.
Invero l'attore ha dimostrato di essere al momento dell'evento furto proprietario del veicolo
Macan S, targato FV284KW, e non locatario, avendo lo stesso stipulato esclusivamente un finanziamento dell'importo di € 33.000,00, peraltro estinto con il pagamento dell'ultima rata in data 28/02/2022 (cfr. allegato n. 5 dell'atto di citazione).
Ancora, ha allegato visura del PRA e polizza assicurativa stipulata con la Controparte_2 da lui sottoscritta.
Sul merito
4 La funzione principale del contratto di assicurazione consiste, per normativa, nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, e ciò contro il pagamento di una somma di denaro.
In merito alla specifica tipologia di contratto dedotto in causa, si osserva che le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, subordinanti la garanzia assicurativa all'osservanza di determinati oneri, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso, per cui le stesse si configurano come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che è onere dell'assicurato fornire la relativa prova, nel generale rispetto del principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c.
Difatti, qualora venga domandato l'adempimento di un contratto (nella fattispecie quello di assicurazione) spetta all'attore che intenda giovarsi degli effetti del contratto provare il fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 comma 1, c.c.
Come ritenuto da autorevole giurisprudenza, l'evento dannoso che rientra tra i rischi coperti dalla garanzia assicurativa integra un elemento costitutivo della pretesa dell'assicurato, per cui deve essere provato da quest'ultimo (cfr. Cass. 23 gennaio 2019 n. 1558; Cass., 16 marzo 2012, n.
4234; Cass., 20 marzo 2006 n. 6108; Cass. 10 novembre 2003 n.16831).
In merito alla prova del furto del bene assicurato, ovvero alla dimostrazione del c.d. “fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo, posto alla base della domanda indennitaria, la
Suprema Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che “…la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi, se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale”.
La mera produzione della denuncia di furto non esime, dunque, l'assicurato dalla prova rigorosa:
– in primis, della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato;
– e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento- furto.
Pertanto, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura,
l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione;
deve essere cioè dimostrata la così detta
“preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova, il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione, la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, come detto, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo.
5 La giurisprudenza della Suprema Corte è chiara nell'affermare che “la denunzia… fatta all'autorità…, come ogni altra dichiarazione resa a terzi al di fuori del processo… ha valore… di semplice indizio” (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 Ordinanza n. 32637 del 07.11.2022; Cass. Civ. Sez.
3 n. 30656 del 21.12.2017).
In assenza della dimostrazione dell'evento “furto” deve prevalere la monolitica giurisprudenza di Cassazione in tema di assicurazioni marittime, a mente della quale “in tema di assicurazione della nave, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato, che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo, deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno, del quale chiede di essere indennizzato”.
Fatta questa premessa, il Tribunale rileva che l'espletamento della prova testimoniale non ha dato contezza né dell'evento di furto, né della situazione precedente allo stesso in relazione alle condizioni del veicolo.
L'unico teste escusso all'udienza del 09.06.2023 ha dichiarato: “sono conoscenza dei fatti perché fui chiamato dall'attore il 17.11.2020 in pomeriggio e mi chiese se potevo accompagnarlo a cambiare la ruota della propria autovettura modello Porsche, parcheggiata in una traversa di via Ripuaria in Giugliano in Campania;
io risposi che non potevo accompagnarlo in quel momento ma solo più tardi e così feci;
ci recammo in via Ripuaria intorno alle ore 19,30-20,30
e non trovammo l'autovettura, andammo avanti e indietro perché l'attore non si ricordava il punto esatto dove aveva parcheggiato, poi si ricordò di aver parcheggiato dove c'era un cancello;
ci recammo lì e ci accorgemmo che la macchina era sparita;
non so da quanto tempo fosse parcheggiata l'autovettura in quel punto;
ho accompagnato l'attore presso la caserma dei carabinieri più vicina per sporgere la denuncia di furto;
so che l'attore aveva montato il satellitare sull'autovettura; tale circostanza l'ho appresa dall'attore mentre lo diceva alla compagnia assicuratrice”.
Dalle rese dichiarazioni emerge che l'attore ed il teste si recavano nel luogo ave era stata lasciata l'auto per cambiare la ruota alle ore 19:30/20:30, del 17.11.2020, quando era ormai buio. Il sig.
, pur avendo accompagnato l'attore dai carabinieri e in agenzia per la denuncia del furto, CP_5 non era a conoscenza della circostanza che la vettura era stata lasciata nella traversa di via
Ripuaria appena il giorno precedente.
Orbene, parte attrice – essendosi limitata a produrre copia di documenti comprovanti l'avvenuto acquisto della proprietà de qua, nonché nella presentazione della precipua denuncia di furto –
6 non ha fornito specifica prova dell'avvenuto fatto costitutivo del diritto alla richiesta indennità, anche in considerazione del disposto normativo di cui all'art. 1900 c.c., a tenore del quale l'assicuratore non è obbligato per i servizi cagionati da dolo o da colpa grave del contraente.
Inoltre, dalla espletata istruttoria nulla è emerso circa la tempistica e le modalità del parcheggiare la macchina presso la Via Case Sante, circa il fatto che la macchina era chiusa a chiave, la presenza di qualcuno con l'istante nel momento del parcheggio, circa la chiave e/o le chiavi dell'autovettura, le modalità di rientro dell'attore.
Inoltre, dalle dichiarazioni del teste escusso nulla è emerso circa le condizioni dell'auto prima del furto.
Sul punto parte attrice per replicare alle contestazioni della convenuta circa l'evento crash registrato dal dispositivo NPAC FULL il 07.10.2020, ha allegato una missiva del 25.05.2021 inviata alla convenuta e sottoscritta dall'istante, nella quale si nega che a seguito dell'evento crash il veicolo avesse subito danni;
in sede di memorie integrative, però, l'attore afferma “che il crash rilevato dal dispositivo installato sul veicolo faceva riferimento all'urto subito dall'autovettura Porsche nella parte anteriore destra, in particolare al braccetto anteriore destro, a causa della presenza di una buca sul fondo stradale. Su tale circostanza la scrivente difesa ci tiene a precisare, come si potrà accertare dai rilievi fotografici che saranno prodotti in corso di causa, il danno subito il giorno 07.10.2020 dal veicolo MACAN, targato FV284KW, a causa di “un'apertura” sul manto stradale di Via Vicinale Grotta dell'Olmo, all'altezza del numero civico 83, in Giugliano in Campania ha interessato esclusivamente il braccetto destro della predetta autovettura causando l'impossibilità di circolare…. è il caso di sottolineare che il predetto danno è stato prontamente riparato dal sig. , avendo lo stesso la necessità di Pt_1 utilizzare il veicolo per esigenze lavorative e ciò è riscontrabile dai tabulati del dispositivo satellitare installato sulla Porche targata FV284KW che attesteranno che il veicolo ha continuato a circolare fino alla data del furto del 17.11.2020”. Tali affermazioni sono rimaste prive di supporto probatorio: alcuna fattura di riparazione è stata prodotta da parte attrice, né soccorrono le foto allegate prive di data.
Ciò posto, la domanda manifesta gravi criticità, anche in merito al quantum preteso.
In particolare, è ben noto che in materia di assicurazione contro i danni, la somma corrisposta dall'assicuratore all'assicurato assolve alla funzione di coprire, o riparare, al depauperamento patrimoniale da quest'ultimo subito in seguito all'evento sinistro coperto dalla polizza, senza che tale somma – entro il massimale di polizza – possa da un lato lasciare scoperta parte della perdita patrimoniale, dall'altro comportare un arricchimento per l'assicurato.
7 In tal senso la Suprema Corte ha osservato che “in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo” assolve la “funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato” (Cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. 3, n. 16229/2023).
Nel caso di specie, ciò che rileva non è il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto di assicurazione, né il valore massimo indennizzabile stabilito in polizza, quanto piuttosto il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del sinistro, e quindi il valore reale, individuato secondo criteri quanto il più possibile oggettivi.
Tali considerazioni, esplicazioni del principio c.d. indennitario, trovano conforto nel disposto dell'art. 1908 commi 1, 2 e 3 c.c. secondo cui “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. […]”.
È chiaro che la prova del valore del bene assicurato ricade, ex art. 2697 c.c., sull'attore.
Invero, la compagnia assicuratrice ha documentalmente dimostrato che il veicolo, un mese prima dell'evento furto, nello specifico il 7.10.2020, rimaneva coinvolto in un sinistro, come emerso dai dati di registrazione del dispositivo NPAC FULL installato sul veicolo, subendo un crash importante, con collisione frontale, di forte intensità pari a circa 6.13.
Pertanto, in presenza di una specifica contestazione sollevata dalla compagnia, spettava all'attore fornire la prova delle reali condizioni dell'autovettura, ossia se essa era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di trasporto e se fosse dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione.
Detta prova non è stata fornita. Difatti, anche riguardo a tale ultimo profilo risulta irrilevante la prova testimoniale espletata, in quanto inidonea a fornire indicazioni sullo stato dell'autovettura prima del furto.
Pertanto, la domanda formulata dall'attore va disattesa.
Sulle spese di lite
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_2
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Condanna l'attore, Sig. , al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese del presente procedimento che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 27/10/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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