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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5390/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò nella causa civile di I Grado promossa da:
, difeso e rappresentato dalle Avv. Erika Vivaldi Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato in Firenze;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione in data odierna, 18.11.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 7 Per parte ricorrente, come da ricorso: “dichiarare lo status di apolide e concedere un permesso di soggiorno provvisorio in attesa della conclusione del procedimento.”.
Per la convenuta, come da comparsa: “Respingere il ricorso Spese secondo giustizia”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha dedotto di essere nato in Italia ad [...] il [...] e di essere figlio di nato a [...] il [...] (allo stato Controparte_2
attuale privo di cittadinanza) e di nata a [...] il Parte_2
30/01/1980. Il ricorrente ha dichiarato di non aver acquisito dalla madre la cittadinanza bosniaca. Inoltre, egli ha ottenuto dal del Montenegro – Unità di Controparte_1
Niksic un certificato dal quale risulta che egli non è iscritto nel registro dei cittadini del
Montenegro. Ha concluso per il riconoscimento dello status di apolidia a suo favore.
La parte convenuta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha apposto il Visto in data 10.5.2023.
La causa è stata istruita con prove documentali.
Preliminarmente, per quanto concerne l'eccezione di parte convenuta sulla mancata attivazione del procedimento amministrativo prima dell'introduzione del presente giudizio, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza di una pregiudizialità amministrativa:
“Correttamente pertanto la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistere per l'apolide la facoltà alternativa di ottenere "il riconoscimento amministrativo o giudiziale" della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (che decide su di essi di regola con sentenza: S.U.
27 gennaio 1995 n. 1000 e 7 luglio 1993 n. 7441). Solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24, 25 e 113 Cost. (su tale diritto, anche dell'apolide, cfr. S.U.
8 febbraio 2001 n. 46 e Cass. 28 giugno 2007 n. 14918). (cfr. Cassazione Civile Sez. Unite,
Sentenza N. 28873 Ddel 09.12.2008).
pagina 2 di 7 Nel merito, in via generale, l'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza per cause varie che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui che nasce privo di qualsiasi cittadinanza) o alla apolidia derivata (di colui il quale per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne alcun'altra). Il rinvio effettuato dall'art. 10 Costituzione alle norme e ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status. Come è noto l'Italia ha ratificato e dato esecuzione con legge nr. 306/62 alla Convenzione di New York del
28.9.1954, relativa allo status di apolide così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite. Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.
Questa definizione solleva il delicato problema dell'onere della prova posto in capo a chi chiede l'accertamento di tale status. In termini di stretto rigore, sarebbe infatti necessario che il ricorrente dimostrasse di non essere più o, come nel caso di specie di non essere mai stato, cittadino di alcuno Stato. Ciò costituirebbe all'evidenza una probatio diabolica, tanto che la giurisprudenza ha attenuato l'onere della prova in capo al ricorrente sotto due diversi profili: da un lato, ritiene sufficiente che il ricorrente fornisca una prova di natura anche solo indiziaria del mancato possesso di una cittadinanza, dall'altro lato, richiede che tale prova sia fornita solo con riferimento a quei Paesi con i quali il ricorrente intrattiene o abbia intrattenuto rapporti rilevanti che abbiano dato vita a collegamenti effettivi. Inoltre, ai fini dell'accertamento delle condizioni per acquistare lo status di apolide occorre valutare complessivamente la situazione sostanziale e non fermarsi ad un esame (meramente) formalistico dei riscontri documentali o più in generale probatori acquisiti (Cfr. Cass. civ.
Sez. I, n. 28153 del 24 novembre 2017; Cass. SS.UU. 13338/2008).
pagina 3 di 7 Deve rilevarsi come tale interpretazione è in linea anche con i principi espressi in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (fra le altre, c. Ungheria, 42321/15, 12 Persona_1
maggio 2020; si veda anche la comunicazione al Governo italiano Dabetic c. Italia, 31149/12,
6 luglio 2021) secondo la quale, in considerazione della vulnerabilità in cui si trovano i soggetti privi di cittadinanza, non possono essere frapposti ostacoli eccessivi al riconoscimento dello status di apolide, laddove questo si ripercuota in maniera negativa sul loro diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di norma, è necessario che il ricorrente fornisca la prova della perdita della cittadinanza dello Stato di origine e del mancato acquisto di quella dello Stato di residenza o domicilio.
Venendo all'esame del caso di specie, nell'ultima nota depositata da parte ricorrente, egli ha precisato “che è stato dimostrato che il sig. nato in [...] il [...] non ha Parte_1
acquisito dalla madre la cittadinanza bosniaca né dal padre quella montenegrina”.
Nella nota del 6.11.2023 parte ricorrente ha precisato che “La legge sulla cittadinanza della
Bosnia RZ prevede che possono prendere la cittadinanza tutte le persone che erano cittadini della precedente Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e che fra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della legge (I Gennaio 1998) presero la residenza permanente nel territorio di un'Entità e che l'hanno mantenuta per due anni dopo l'entrata in vigore di questa legge. Viene anche prevista l'acquisizione della cittadinanza per quei cittadini della precedente Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia che fra l'entrata in vigore della legge e il 31 Dicembre 1998 hanno ottenuto la residenza permanente nel territorio di una Entità e
l'hanno mantenuta per un periodo continuativo di tre anni. Queste norme, prevedendo come conditio sine qua non per l'acquisizione della cittadinanza bosniaca non solo il ritorno in Bosnia RZ ma anche che questo fosse avvenuto in periodi ben precisi, escludono il diritto all'acquisizione della cittadinanza per una gran parte dei rom che hanno lasciato il loro paese, prima dello nascita dello Stato di Bosnia
RZ e che non vi hanno più fatto ritorno. (…) va, altresì, rilevato come la legge sulla cittadinanza montenegrina, L. n. 13 del 26 febbraio 2008, non consente l'acquisto della cittadinanza in quanto l'art. 5, richiede che i genitori siano cittadini montenegrini al momento della nascita del minore o che lo stesso sia residente sul territorio – ed è evidente che i genitori dell'istante non posseggono la cittadinanza montenegrina,
pagina 4 di 7 in quanto il padre è anch'egli privo di cittadinanza e che tra l'altro lo stato del Montenegro non era esistente all'epoca della loro nascita, e né l'istante né i suoi genitori risultano essere stati residenti in [...]”.
E' stata prodotta con il ricorso, attestazione di mancata iscrizione di matrimonio nei registri dello per il ricorrente, e attestazione di mancata iscrizione del Parte_3
nominativo del ricorrente nei registri dei cittadini del Montenegro.
Con la nota del 30.9.2025 è stato altresì prodotto un certificato proveniente dalle autorità della Bosnia RZ del 25.6.2025, in cui si dichiara che il ricorrente non è iscritto nei registri di quel Paese come persona che ha acquisito la cittadinanza per naturalizzazione.
In definitiva, alla luce dell'istruttoria svolta, è emerso che il ricorrente è nato in [...] genitori privi della cittadinanza italiana. A prescindere dalla mancata dimostrazione dello status di apolidia del padre del ricorrente, circostanza, in ogni caso, smentita nelle deduzioni di cui all'ultima nota depositata, in cui si introduce la questione della trasmissione dal padre al ricorrente della cittadinanza montenegrina, per quanto concerne la cittadinanza della madre, è pacifico che ella abbia la cittadinanza bosniaca, come dedotto nel ricorso.
Rispetto alla cittadinanza della madre, il ricorrente ha precisato di non aver mai acquistato la cittadinanza bosniaca e ha dimostrato di non essere iscritto nei registri della Bosnia
RZ di coloro che hanno acquisito la cittadinanza per naturalizzazione.
Tuttavia, risulta che il ricorrente possegga i requisiti prescritti dalla legge sulla cittadinanza della Bosnia RZ per l'acquisto della cittadinanza di quel Paese. In base alla legislazione dello Stato della Bosnia ed RZ, l'art. 6 della Legge sulla cittadinanza della Bosnia ed RZ (G.U. BiH, n. 22/2016 - testo consolidato) riconosce la cittadinanza per discendenza a chi sia nato all'estero da almeno un genitore bosniaco, dopo l'entrata in vigore della costituzione del nuovo Stato (ossia in data 21/11/1995). Il ricorrente è nato in [...] il [...]. Al ricorrente si applica quindi l'art. 6 lett d richiamato, che prevede l'acquisizione della cittadinanza bosniaca per discendenza, per il figlio di un cittadino bosniaco nato all'estero, quando altrimenti egli sarebbe apolide. Il ricorrente, che ha escluso che il padre gli abbia trasmesso la propria cittadinanza, e ha escluso l'acquisizione della cittadinanza italiana, si troverebbe proprio nella condizione pagina 5 di 7 astratta di apolide, come previsto dalla normativa bosniaca, in caso di mancata acquisizione della cittadinanza bosniaca per discendenza dalla madre.
Del resto, tale ipotesi non è stata esclusa dalle Autorità bosniache nel certificato rilasciato il
25.6.2025, che hanno escluso l'iscrizione del nominativo del ricorrente nei registri dei cittadini per naturalizzazione.
A fronte della cittadinanza bosniaca della madre del ricorrente, si ritiene che “il reclamato stato di apolidia debba trovare fondamento in un indebito rifiuto da parte dell'autorità nazionale competente al riconoscimento dello status civitatis ovvero nell'impossibilità effettiva del riconoscimento secondo la legislazione ivi applicabile e non già nel fatto che allo stato egli semplicemente non risulti titolare della cittadinanza senza essersi mai attivato proponendo la relativa istanza perché il suddetto status gli venisse riconosciuto, così come sarebbe stato suo onere risiedendo all'estero senza soluzione di continuità sin dalla nascita. (…). In altri termini l'attestazione della mancata iscrizione nei registri dello Stato di provenienza dei genitori non è sufficiente ad escludere la sussistenza del diritto al conseguimento della cittadinanza serba da parte dell'attore, occorrendo per contro la prova documentale delle ragioni della mancata iscrizione, le quali solo se non riconducibili all'inerzia dell'interessato possono essere prese in esame, unitamente alla legge nazionale applicabile in virtù dello jus sanguinis, ai fini del conseguimento dello status di apolide.” (in tal senso, in un caso simile, il Tribunale Roma sez. I, 31/01/2017, ud. 23/12/2016, dep.
31/01/2017, n.1813 , in DeJure).
In analogia a quanto ricostruito dal Tribunale di Roma nel caso sopra segnalato, relativa a un soggetto figlio di genitori serbi, la mancata prova di un rifiuto delle autorità bosniache di riconoscimento della cittadinanza al ricorrente, per l'ipotesi di cittadinanza per discendenza dalla madre, depone per il rigetto della domanda.
Le spese di lite possono essere compensate, vista la complessità della prova del mancato possesso della cittadinanza ai fini del riconoscimento dello status di apolidia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
pagina 6 di 7 a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
FIRENZE, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Condò
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò nella causa civile di I Grado promossa da:
, difeso e rappresentato dalle Avv. Erika Vivaldi Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato in Firenze;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione in data odierna, 18.11.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 7 Per parte ricorrente, come da ricorso: “dichiarare lo status di apolide e concedere un permesso di soggiorno provvisorio in attesa della conclusione del procedimento.”.
Per la convenuta, come da comparsa: “Respingere il ricorso Spese secondo giustizia”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha dedotto di essere nato in Italia ad [...] il [...] e di essere figlio di nato a [...] il [...] (allo stato Controparte_2
attuale privo di cittadinanza) e di nata a [...] il Parte_2
30/01/1980. Il ricorrente ha dichiarato di non aver acquisito dalla madre la cittadinanza bosniaca. Inoltre, egli ha ottenuto dal del Montenegro – Unità di Controparte_1
Niksic un certificato dal quale risulta che egli non è iscritto nel registro dei cittadini del
Montenegro. Ha concluso per il riconoscimento dello status di apolidia a suo favore.
La parte convenuta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha apposto il Visto in data 10.5.2023.
La causa è stata istruita con prove documentali.
Preliminarmente, per quanto concerne l'eccezione di parte convenuta sulla mancata attivazione del procedimento amministrativo prima dell'introduzione del presente giudizio, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza di una pregiudizialità amministrativa:
“Correttamente pertanto la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistere per l'apolide la facoltà alternativa di ottenere "il riconoscimento amministrativo o giudiziale" della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (che decide su di essi di regola con sentenza: S.U.
27 gennaio 1995 n. 1000 e 7 luglio 1993 n. 7441). Solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24, 25 e 113 Cost. (su tale diritto, anche dell'apolide, cfr. S.U.
8 febbraio 2001 n. 46 e Cass. 28 giugno 2007 n. 14918). (cfr. Cassazione Civile Sez. Unite,
Sentenza N. 28873 Ddel 09.12.2008).
pagina 2 di 7 Nel merito, in via generale, l'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza per cause varie che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui che nasce privo di qualsiasi cittadinanza) o alla apolidia derivata (di colui il quale per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne alcun'altra). Il rinvio effettuato dall'art. 10 Costituzione alle norme e ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status. Come è noto l'Italia ha ratificato e dato esecuzione con legge nr. 306/62 alla Convenzione di New York del
28.9.1954, relativa allo status di apolide così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite. Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.
Questa definizione solleva il delicato problema dell'onere della prova posto in capo a chi chiede l'accertamento di tale status. In termini di stretto rigore, sarebbe infatti necessario che il ricorrente dimostrasse di non essere più o, come nel caso di specie di non essere mai stato, cittadino di alcuno Stato. Ciò costituirebbe all'evidenza una probatio diabolica, tanto che la giurisprudenza ha attenuato l'onere della prova in capo al ricorrente sotto due diversi profili: da un lato, ritiene sufficiente che il ricorrente fornisca una prova di natura anche solo indiziaria del mancato possesso di una cittadinanza, dall'altro lato, richiede che tale prova sia fornita solo con riferimento a quei Paesi con i quali il ricorrente intrattiene o abbia intrattenuto rapporti rilevanti che abbiano dato vita a collegamenti effettivi. Inoltre, ai fini dell'accertamento delle condizioni per acquistare lo status di apolide occorre valutare complessivamente la situazione sostanziale e non fermarsi ad un esame (meramente) formalistico dei riscontri documentali o più in generale probatori acquisiti (Cfr. Cass. civ.
Sez. I, n. 28153 del 24 novembre 2017; Cass. SS.UU. 13338/2008).
pagina 3 di 7 Deve rilevarsi come tale interpretazione è in linea anche con i principi espressi in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (fra le altre, c. Ungheria, 42321/15, 12 Persona_1
maggio 2020; si veda anche la comunicazione al Governo italiano Dabetic c. Italia, 31149/12,
6 luglio 2021) secondo la quale, in considerazione della vulnerabilità in cui si trovano i soggetti privi di cittadinanza, non possono essere frapposti ostacoli eccessivi al riconoscimento dello status di apolide, laddove questo si ripercuota in maniera negativa sul loro diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di norma, è necessario che il ricorrente fornisca la prova della perdita della cittadinanza dello Stato di origine e del mancato acquisto di quella dello Stato di residenza o domicilio.
Venendo all'esame del caso di specie, nell'ultima nota depositata da parte ricorrente, egli ha precisato “che è stato dimostrato che il sig. nato in [...] il [...] non ha Parte_1
acquisito dalla madre la cittadinanza bosniaca né dal padre quella montenegrina”.
Nella nota del 6.11.2023 parte ricorrente ha precisato che “La legge sulla cittadinanza della
Bosnia RZ prevede che possono prendere la cittadinanza tutte le persone che erano cittadini della precedente Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e che fra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della legge (I Gennaio 1998) presero la residenza permanente nel territorio di un'Entità e che l'hanno mantenuta per due anni dopo l'entrata in vigore di questa legge. Viene anche prevista l'acquisizione della cittadinanza per quei cittadini della precedente Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia che fra l'entrata in vigore della legge e il 31 Dicembre 1998 hanno ottenuto la residenza permanente nel territorio di una Entità e
l'hanno mantenuta per un periodo continuativo di tre anni. Queste norme, prevedendo come conditio sine qua non per l'acquisizione della cittadinanza bosniaca non solo il ritorno in Bosnia RZ ma anche che questo fosse avvenuto in periodi ben precisi, escludono il diritto all'acquisizione della cittadinanza per una gran parte dei rom che hanno lasciato il loro paese, prima dello nascita dello Stato di Bosnia
RZ e che non vi hanno più fatto ritorno. (…) va, altresì, rilevato come la legge sulla cittadinanza montenegrina, L. n. 13 del 26 febbraio 2008, non consente l'acquisto della cittadinanza in quanto l'art. 5, richiede che i genitori siano cittadini montenegrini al momento della nascita del minore o che lo stesso sia residente sul territorio – ed è evidente che i genitori dell'istante non posseggono la cittadinanza montenegrina,
pagina 4 di 7 in quanto il padre è anch'egli privo di cittadinanza e che tra l'altro lo stato del Montenegro non era esistente all'epoca della loro nascita, e né l'istante né i suoi genitori risultano essere stati residenti in [...]”.
E' stata prodotta con il ricorso, attestazione di mancata iscrizione di matrimonio nei registri dello per il ricorrente, e attestazione di mancata iscrizione del Parte_3
nominativo del ricorrente nei registri dei cittadini del Montenegro.
Con la nota del 30.9.2025 è stato altresì prodotto un certificato proveniente dalle autorità della Bosnia RZ del 25.6.2025, in cui si dichiara che il ricorrente non è iscritto nei registri di quel Paese come persona che ha acquisito la cittadinanza per naturalizzazione.
In definitiva, alla luce dell'istruttoria svolta, è emerso che il ricorrente è nato in [...] genitori privi della cittadinanza italiana. A prescindere dalla mancata dimostrazione dello status di apolidia del padre del ricorrente, circostanza, in ogni caso, smentita nelle deduzioni di cui all'ultima nota depositata, in cui si introduce la questione della trasmissione dal padre al ricorrente della cittadinanza montenegrina, per quanto concerne la cittadinanza della madre, è pacifico che ella abbia la cittadinanza bosniaca, come dedotto nel ricorso.
Rispetto alla cittadinanza della madre, il ricorrente ha precisato di non aver mai acquistato la cittadinanza bosniaca e ha dimostrato di non essere iscritto nei registri della Bosnia
RZ di coloro che hanno acquisito la cittadinanza per naturalizzazione.
Tuttavia, risulta che il ricorrente possegga i requisiti prescritti dalla legge sulla cittadinanza della Bosnia RZ per l'acquisto della cittadinanza di quel Paese. In base alla legislazione dello Stato della Bosnia ed RZ, l'art. 6 della Legge sulla cittadinanza della Bosnia ed RZ (G.U. BiH, n. 22/2016 - testo consolidato) riconosce la cittadinanza per discendenza a chi sia nato all'estero da almeno un genitore bosniaco, dopo l'entrata in vigore della costituzione del nuovo Stato (ossia in data 21/11/1995). Il ricorrente è nato in [...] il [...]. Al ricorrente si applica quindi l'art. 6 lett d richiamato, che prevede l'acquisizione della cittadinanza bosniaca per discendenza, per il figlio di un cittadino bosniaco nato all'estero, quando altrimenti egli sarebbe apolide. Il ricorrente, che ha escluso che il padre gli abbia trasmesso la propria cittadinanza, e ha escluso l'acquisizione della cittadinanza italiana, si troverebbe proprio nella condizione pagina 5 di 7 astratta di apolide, come previsto dalla normativa bosniaca, in caso di mancata acquisizione della cittadinanza bosniaca per discendenza dalla madre.
Del resto, tale ipotesi non è stata esclusa dalle Autorità bosniache nel certificato rilasciato il
25.6.2025, che hanno escluso l'iscrizione del nominativo del ricorrente nei registri dei cittadini per naturalizzazione.
A fronte della cittadinanza bosniaca della madre del ricorrente, si ritiene che “il reclamato stato di apolidia debba trovare fondamento in un indebito rifiuto da parte dell'autorità nazionale competente al riconoscimento dello status civitatis ovvero nell'impossibilità effettiva del riconoscimento secondo la legislazione ivi applicabile e non già nel fatto che allo stato egli semplicemente non risulti titolare della cittadinanza senza essersi mai attivato proponendo la relativa istanza perché il suddetto status gli venisse riconosciuto, così come sarebbe stato suo onere risiedendo all'estero senza soluzione di continuità sin dalla nascita. (…). In altri termini l'attestazione della mancata iscrizione nei registri dello Stato di provenienza dei genitori non è sufficiente ad escludere la sussistenza del diritto al conseguimento della cittadinanza serba da parte dell'attore, occorrendo per contro la prova documentale delle ragioni della mancata iscrizione, le quali solo se non riconducibili all'inerzia dell'interessato possono essere prese in esame, unitamente alla legge nazionale applicabile in virtù dello jus sanguinis, ai fini del conseguimento dello status di apolide.” (in tal senso, in un caso simile, il Tribunale Roma sez. I, 31/01/2017, ud. 23/12/2016, dep.
31/01/2017, n.1813 , in DeJure).
In analogia a quanto ricostruito dal Tribunale di Roma nel caso sopra segnalato, relativa a un soggetto figlio di genitori serbi, la mancata prova di un rifiuto delle autorità bosniache di riconoscimento della cittadinanza al ricorrente, per l'ipotesi di cittadinanza per discendenza dalla madre, depone per il rigetto della domanda.
Le spese di lite possono essere compensate, vista la complessità della prova del mancato possesso della cittadinanza ai fini del riconoscimento dello status di apolidia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
pagina 6 di 7 a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
FIRENZE, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Condò
pagina 7 di 7