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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Pronunciata nella causa recante N.R.G. 8768/2023
Promossa da
, come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato telematicamente in data 10.10.2023, la Sig.ra adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale, inutilmente denunciata in sede amministrativa, e conseguentemente dichiarare il proprio diritto a conseguire una percentuale di danno biologico derivante dall'invalidità superiore al 6%.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testi e consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza le parti discutevano la causa, che veniva decisa come da infrascritto dispositivo.
*************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il teste escusso all'udienza del 31.10.2024, confermava le condizioni di lavoro rappresentate da parte ricorrente nell'atto introduttivo, a suo dire eziologicamente connesse allo sviluppo della malattia professionale denunciata.
Inoltre, il nominato CTU Dott. rilevava che la ricorrente risulta attualmente affetta Persona_1 da “tendinosi del sovra e sottospinoso della spalla destra”, riconoscendo altresì il nesso causale con l'attività lavorativa svolta dalla stessa, con un grado di invalidità permanente nella misura del 6% a far data dalla denuncia.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla rendita derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 6 %, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Dunque, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale con un grado di invalidità permanente nella misura del 6%, a far data dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte attrice e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in rendita per malattia professionale nella misura complessiva del 6 % con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto maturato e maturando, come per CP_1 legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Così è deciso.
Taranto, 26.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Pronunciata nella causa recante N.R.G. 8768/2023
Promossa da
, come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato telematicamente in data 10.10.2023, la Sig.ra adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale, inutilmente denunciata in sede amministrativa, e conseguentemente dichiarare il proprio diritto a conseguire una percentuale di danno biologico derivante dall'invalidità superiore al 6%.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testi e consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza le parti discutevano la causa, che veniva decisa come da infrascritto dispositivo.
*************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il teste escusso all'udienza del 31.10.2024, confermava le condizioni di lavoro rappresentate da parte ricorrente nell'atto introduttivo, a suo dire eziologicamente connesse allo sviluppo della malattia professionale denunciata.
Inoltre, il nominato CTU Dott. rilevava che la ricorrente risulta attualmente affetta Persona_1 da “tendinosi del sovra e sottospinoso della spalla destra”, riconoscendo altresì il nesso causale con l'attività lavorativa svolta dalla stessa, con un grado di invalidità permanente nella misura del 6% a far data dalla denuncia.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla rendita derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 6 %, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Dunque, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale con un grado di invalidità permanente nella misura del 6%, a far data dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte attrice e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in rendita per malattia professionale nella misura complessiva del 6 % con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto maturato e maturando, come per CP_1 legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Così è deciso.
Taranto, 26.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone