Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 9 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/05/2026, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01917/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Guarino e Giulia Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione del -OMISSIS-, avente ad oggetto « rifiuto della richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 22, comma 5 quinquies del d.lgs. 286/1998 per decorrenza dei termini » nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente, successivo, presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 6 maggio 2026 il dott. CA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
AT e RI
Considerato che il ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi ma all’udienza pubblica del 6 maggio 2026 ha rinunciato al ricorso.
Ritenuto:
- che l'irrituale (in quanto avvenuta in udienza) rinuncia valga comunque quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quando previsto dall'art. 84, comma 4, c.p.a.;
- che alla luce delle peculiarità della controversia debba essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA PR, Presidente
CA PA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| CA PA | RA PR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.