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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 90400181/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 90400181/2012
PROMOSSA DA
(CF: ), ( CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( CF ) E ( CF ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
TUTTI RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. CURRAO GIUSEPPE E DALL'AVV. GIUSEPPE NICOLOSI
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), RAPPRESENTATO E DIFESO, IN ATTI, CP_1 C.F._5 CP_2
DALL'AVV. FIORITO FABRIZIO FILIBERTO E DALL'AVV. ANTONIETTA PLATANIA
CONVENUTO
Oggetto: appalto
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione il 18.12.2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20/27 aprile 2012 , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio e , chiedendo al Parte_4 Controparte_3 CP_1
Tribunale di dichiarare la concorrente responsabilità professionale della TT appaltatrice,
, e del direttore dei Lavori geom. , nella realizzazione dell'edificio Controparte_3 CP_1
di proprietà degli attori, in difformità rispetto al progetto approvato con concessione edilizia rilasciata il 28.2.2008 dal Comune di Biancavilla;
pertanto, hanno chiesto di condannare i convenuti ad eseguire a loro cure e spese le opere demolitorie e di ricostruzione, o in alternativa condannarli al pagamento delle somme necessarie e sufficienti nella misura che sarà accertata dalla CT per procedere alle opere di adeguamento ai regolamenti vigenti nel Comune di
Biancavilla. In subordine, hanno chiesto di condannare i convenuti alla restituzione dei seguenti importi: il geom. di € 4.500,00 e la TT di € 111.762,44 oltre al risarcimento del CP_1 CP_3
danno.
Si è costituito in giudizio il 13.7.2012, contestando la domanda ed in Controparte_3
particolare eccependo l'improcedibilità della domanda, perché non è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, e l'inammissibilità ai sensi dell'art. 13 del contratto di appalto, che stabilisce la clausola arbitrale “qualunque controversia potesse insorgere sulla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione e decisione esclusiva di un collegio di tre periti”.
Con comparsa del 13.7.2012 si è altresì costituito il geom. , il quale ha contestato di essere CP_1
responsabile delle difformità riscontrate nell'immobile rispetto alla concessione edilizia, evidenziando la perfetta corrispondenza dell'edificio, nella conformazione progettata, ai parametri di legge, mentre le difformità sarebbero da addebitare a scelte dei committenti, in spregio alle indicazioni fornite dal progettista e direttore dei lavori geom. che, invero, è stato sostituito CP_1
con altro professionista in corso di realizzazione dell'edificio. Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dei committenti al pagamento degli importi dovuti al geom. – pari ad € 34.754,00 oltre IVA e cassa e 1.251,18 per il parere di CP_1
congruità – per l'attività professionale prestata;
con vittoria di spese e compensi e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata degli attori.
Esaurita l'istruttoria, di natura documentale, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
17.11.2015, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione alla parte attrice dei termini per il deposito delle sole comparse conclusionali ex art. 190 cpc. Con sentenza parziale del 13.4.2016 è stata accolta l'eccezione preliminare di parte convenuta, e dichiarata l'incompetenza del Giudice Ordinario per la sussistenza della clausola arbitrale di cui all'art. 13 del contratto di appalto, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite in favore di . Controparte_3
La causa è proseguita tra gli attori e , a seguito di ordinanza di rimessione su ruolo CP_1
contestuale alla sentenza.
Il Giudice ha istruito la causa, ammettendo interrogatorio formale del convenuto e disponendo
CT al fine di verificare: “1. se l'opera oggetto di causa sia realizzata in modo conforme al progetto approvato dagli Enti competenti;
2. Le eventuali difformità rispetto al progetto;
3. La possibilità, in caso di accertate difformità, di sanare gli eventuali abusi ed i costi necessari per le opere di adeguamento al fine di poter acquisire il certificato di agibilità”.
È stata acquisita CT a forma dell'ing. in data 25.5.2018; su istanza di parte Persona_1
convenuta, è stata disposta integrazione dell'incarico al perito, al fine di rispondere ai seguenti quesiti: a) I motivi che hanno indotto a rivedere il costo dell'intervento da €.29.185,00 a
€.55.670,00; b) Se esistono ulteriori e diverse attività rispetto a quelle indicate nella Relazione in
Bozza; c) Se tali attività esistono specificare il motivo per il quale non sono state indicate nella
Relazione in Bozza (cfr. verbale dell'udienza del 4.7.2018). L'ing. ha depositato la relazione Per_1
con le integrazioni richieste il 17.10.2018, a seguito della quale la causa è stata rinviata per la pendenza di trattative tra le parti.
Invero, all'udienza del 13.2.2019 le parti hanno raggiunto un accordo, dando mandato al geom.
di presentare la SCIA al Comune di Biancavilla secondo le indicazioni contenute nella CP_1
relazione del CT del 17.10.2018; non essendo andate a buon fine le trattative tra le parti – non è stato possibile dare seguito agli accordi, richiedendo il Comune attestazione del professionista di avvenuto pagamento –, parte attrice ha insistito nelle eccezioni alla CT.
È stato, quindi, disposto ulteriore richiamo del CT per rendere chiarimenti all'udienza del
13.10.2021 (fissata per la comparizione dello stesso).
Esaurita l'istruttoria, considerato che, nonostante i tentativi di definizione bonaria della causa, le parti non hanno raggiunto un accordo, la causa è stata nuovamente posta in decisione in data
18.12.2023, con assegnazione di termini ex art. 190 cpc, sulle conclusioni precisate con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc delle parti. Gli attori hanno concluso chiedendo: “dichiarare e ritenere la responsabilità professionale del direttore dei lavori, , nella realizzazione dell'edificio di proprietà dei coniugi Controparte_4
, sito in Biancavilla, via Piacenza, in difformità rispetto al progetto approvato con CP_5
concessione edilizia rilasciata dal Comune di Biancavilla il 28.2.2008;
- in conseguenza, condannare l'odierno convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 55.670,00, quale somma sufficiente e necessaria, comprese quelle tecniche di progettazione, direzione dei lavori, oneri concessori, così accertata dal CT nella relazione depositata in Cancelleria il 17.10.2018 (cfr. pag. 21), per procedere alle opere di adeguamento
(demolizione e ricostruzione) dell'edificio realizzato al progetto assentito o, comunque, alle norme regolamentari vigenti nel Comune di Biancavilla, da eseguirsi, poi, a cura della stessa parte attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare, in ogni caso, l'odierno convenuto al risarcimento, in favore dei proprietari, oggi istanti, dei danni conseguenti al mancato utilizzo dell'immobile de quo nella misura di € 500,00 al mese, pari al valore locativo di mercato del detto immobile, o in quella maggiore o minore che parrà di giustizia, da liquidare equitativamente, a partire dal 10.1.2010 (termine ultimo per il completamento dei lavori) fino al rilascio del certificato di agibilità, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi”.
il convenuto “precisa le conclusioni, riportandosi in toto a quanto richiesto, dedotto ed CP_1
eccepito nei propri atti difensivi, ed in sede di deduzioni a verbale, reiterando l'integrale contestazione di tutte le difese avversarie ed insistendo, per l'effetto, in via principale per l'integrale rigetto delle domande attoree ed in via riconvenzionale per l'accoglimento delle domande spiegate in comparsa di costituzione e risposta. In relazione alla presente fase processuale, l'ing. insiste nelle istanze istruttorie già precedentemente spiegate”. CP_1
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Preliminarmente, si evidenzia che la pronuncia viene emessa tra gli attori e , avendo CP_1
la sentenza parziale del 13.4.2016 estromesso la TT dal giudizio, per incompetenza del CP_3
Giudice Ordinario a conoscere la controversia.
____
Sempre in via preliminare, occorre pronunciarsi sulle richieste istruttorie formulate dal convenuto,
e sulle quali ha insistito in sede di conclusioni, in particolare sulla istanza di richiamo del CT per integrazione dell'incarico, dando mandato allo stesso di completare le operazioni peritali presentando egli apposita istanza (SCIA o permesso di costruire in sanatoria) al Comune di
Biancavilla al fine di conseguire il titolo edilizio utile per l'esecuzione dei lavori preventivati dallo stesso CT.
Invero, a seguito di tale istanza il giudice ha disposto il richiamo e la comparizione del CT ing.
, effettivamente comparso all'udienza del 13.10.2021, nel corso della quale ha evidenziato Per_1
che “se la SCIA come da me proposto nella CT non venisse approvata sarebbe necessario chiedere permesso di costruire in sanatoria. Per la presentazione della SCIA occorra comunque procedere a delle demolizioni” (cfr. verbale del 13.10.2021).
Inoltre, sempre il convenuto ha chiesto, con atti conclusivi, “di ordinare agli Attori la produzione del lodo arbitrale, nella consapevolezza degli eventuali effetti che tale decisione potrebbe spiegare sul presente giudizio, anche se celebrato tra parti non perfettamente coincidenti (si veda
Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 10 ottobre 2018, n. 24975)”.
Le istanze istruttorie non possono trovare accoglimento. Innanzitutto, per quanto attiene alla richiesta di allegazione del lodo arbitrale pronunciato tra parte attrice e la TT , l'istanza, CP_6
formulata oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi inammissibile. In ogni caso, ritiene questo Giudice irrilevante la produzione di un provvedimento che, avente natura stragiudiziale, attiene a soggetti non coincidenti con le parti del giudizio, e la cui pronuncia si fonda su presupposti diversi rispetto a quelli rilevanti nel presente giudizio.
In relazione alla domanda di integrazione dell'incarico al CT, si rappresenta come lo stesso ing.
ha chiaramente espresso i limiti del proprio incarico, che non consentono di prevedere Per_1
l'esito dalla domanda di SCIA da presentare al Comune;
mentre, le caratteristiche proprie del procedimento amministrativo non consentono di procedere al conferimento dell'incarico da parte dell'autorità giudiziaria.
Inoltre, il CT ha evidenziato come “le operazioni di verifica sopra descritte e la progettazione delle modifiche sono operazioni, appunto, progettuali (non richieste, lo si ribadisce, dal Giudice), del costo di migliaia di euro che il sottoscritto sarebbe costretto a chiede in anticipo, almeno in gran parte” (pag. 18 della perizia del 25.5.2018).
Nella perizia integrativa del 17.10.2018 il CT evidenzia, infatti, di aver svolto un'analisi necessariamente sommaria dei costi di regolarizzazione dell'intervento da eseguire sulla fabbrica
“Infatti date le caratteristiche peculiari di esso una stima accurata del costo dell'intervento comporterebbe la progettazione esecutiva dello stesso e pertanto coinciderebbe con il quadro economico” (pag. 25 CT del 17.10.2018).
Ne consegue che, in assenza di unanime volontà delle parti di procedere a conferire incarico ad un professionista – che sia esso il CT o lo stesso convenuto, per come era stato, invero, prospettato in via transattiva – la decisione del Tribunale andrà limitata allo stato degli atti, avuto riguardo alle valutazioni espresse del CT ed alle deduzioni e allegazioni delle parti in causa.
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Nel merito, la domanda degli attori è finalizzata all'accertamento della responsabilità del convenuto, nella qualità di progettista e direttore dei lavori di cui all'appalto del 7.5.2008, nella realizzazione dell'edificio di proprietà dei coniugi , sito in Biancavilla, via Piacenza CP_5
s.n. su un terreno di loro proprietà individuato in catasto al fgl. 46 p.lla 781, in difformità rispetto al progetto approvato con concessione edilizia rilasciata dal Comune di Biancavilla il 28.2.2008, ed alle spese necessarie per la riduzione a conformità dell'immobile edificato.
All'esito dell'istruttoria svolta, ritiene questo Giudice che la domanda attorea sia parzialmente fondata.
Si premette che dell'esistenza di vizi dell'opera e delle relative conseguenze risarcitorie sia l'appaltatore che il direttore dei lavori rispondono in solido, secondo il principio espresso dalla
Corte di Cassazione: “Costituisce obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllare l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.” (cfr.
Cass. n. 8700/2016); “In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (fattispecie relativa all'azione di risarcimento promossa da un Condominio nei confronti di un'impresa e del direttore dei lavori per la cattiva realizzazione dei lavori di rifacimento della facciata)” (Cass. n. 18521/2016). Parte attrice può far fa valere la sua pretesa risarcitoria nei confronti del convenuto geom. , CP_1
secondo il principio per cui “il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale" (Cass. n.
29218/17).
Le contestazioni sollevate dal convenuto nel presente giudizio attengono alla non addebitabilità di responsabilità per le difformità dell'opera, essendo queste difformità attribuibili esclusivamente a fatto dei committenti, che hanno dato direttamente indicazioni alla TT per la realizzazione della costruzione in difformità rispetto al progetto.
L'eccezione, che non ha trovato neppure conferma nell'interrogatorio formale svolto, appare priva di fondamento.
Invero, al fine di valutare la responsabilità del direttore dei lavori, deve aversi riguardo all'effettivo svolgimento dell'incarico allo stesso conferito. Nonostante il geom. contesti di aver CP_1
proseguito la sua attività quale direttore dei lavori una volta appurata la realizzazione dell'edificio in difformità dal progetto, la produzione documentale in atti evidenzia la responsabilità dello stesso nella qualità di direttore dei lavori.
È stata allegata – dallo stesso convenuto – relazione struttura ultimata depositata all'ufficio del
Genio civile il 24.5.2010 a firma del Geom. , che attesta, nella qualità di direttore de lavori, CP_1
l'ultimazione dei lavori relativi alle strutture in data 26.3.2010, e che “la struttura di che trattasi è rispondente, sia per quanto riguarda la sezione delle strutture stesse in elevazione ed in fondazione, che per quanto riguarda le aree delle strutture metalliche, ai disegni in progetto redatti dal sottoscritto” (all. 18 alla comparsa, punto 6 a pag. 2).
Ciò premesso, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, che afferma al responsabilità del direttore dei lavori e del progettista con riguardo alle ipotesi di difformità del progetto rispetto alla normativa urbanistica, e ciò in considerazione delle competenze tecniche dello stesso, su cui si fonda il rapporto fiduciario con il committente: “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore
e, in difetto, di riferirne al committente” (Cass. n. 2913 del 07/02/2020) ; “In relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori che, omettendo di segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l'assenso alle varianti alle opere già autorizzate, ne aveva determinato la responsabilità sul piano amministrativo)” (Cass. n. 13157 del
13/05/2024).
La responsabilità di estende, inoltre, alla fase progettuale: “In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all'esecuzione dell'opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sè indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori”
(Cass. n. 18342 del 09/07/2019).
Il geom. , nella qualità di progettista e direttore dei lavori, è quindi tenuto al risarcimento del CP_1
danno per inadempimento della prestazione nei confronti del committente: “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all' art. 2055 c.c. , il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass. del 03/09/2020 n.
18289).
Invero, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, è emerso che i committenti erano solo in parte consapevoli delle difformità strutturali rispetto a quella oggetto di progettazione e di concessione edilizia (le attrici e , sentite nel corso Parte_3 Parte_4
dell'interrogatorio formale, hanno riferito di una maggiore elevazione del sottotetto di circa 10 o
20 cm;
cfr. verbale del 6.3.2017). Diversamente, non è stato dimostrato che il rapporto d'opera professionale delle parti si sia effettivamente interrotto – per revoca dell'incarico – prima dell'ultimazione dell'opera. Ed infatti, la CT ha, altresì, confermato la circostanza che il Direttore dei Lavori, geom. , ha redatto la Relazione a strutture ultimate, affermando la conformità al CP_1
progetto (CT del 17.10.2018 pag. 23).
Unico elemento di prova dedotto dal convenuto per escludere la propria responsabilità è rappresentato dalla documentazione (all. 14-17 alla comparsa) che attesterebbe come le difformità non trovino riscontro nella documentazione a firma del geom. (cfr. comparsa CP_1
conclusionale del 16.2.2024 a pag. 15). Diversamente da quanto opinato, la documentazione contabile evidenzia la realizzazione, sotto la direzione del geom. , delle attività contabilizzate CP_1
nei SAL 1-4, attività che comprendono la realizzazione delle strutture dell'edificio, compreso il tetto. La difformità rispetto alla normativa urbanistica, poi, si ricava dagli esiti della CT, senza che assuma rilievo la circostanza che in tale documentazione contabile non emergano le difformità accertate.
Ne consegue che, alla luce del quadro fattuale descritto, deve ritenersi accertata la responsabilità del convenuto rispetto all'incarico di progettista e direttore dei lavori, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati. Ciò premesso, la CT a firma dell'ing. ha confermato l'esistenza di difformità urbanistiche Per_1
dell'immobile, pur ammettendo la possibilità di procedere alla sua regolarizzazione, secondo quanto risulta dalla perizia.
I costi di demolizione e di adeguamento sono stati complessivamente stimati in € 38.064,00 compresa IVA e costi per oneri di sicurezza, trasporto a rifiuto, conferimento a discarica autorizzata, con indicazione specifica degli interventi necessari alla regolarizzazione dell'immobile
(così nella perizia depositata il 25.5.2018, pa. 18). Nella perizia integrativa depositata il 17.10.2018
(a seguito di integrazione della CT), si indicano i costi complessivi in € 44.700,00 oltre oneri di legge.
Ciò deriva dalla necessità di procedere, altresì, alla demolizione di parte della struttura, a causa della maggiore elevazione del sottotetto, per renderlo conforme sia alla normativa antisismica
(aggiornata al 2018, data della perizia), sia alle norme urbanistiche vigenti.
A seguito di richiamo il CT ing. ha depositato perizia integrativa in data 17.10.2018, con la Per_1
quale ha chiarito che: l'indicazione di un totale di € 38.064,00 anziché di € 36.600,00 è dipesa da un errato calcolo dell'IVA; che il Direttore dei Lavori ha redatto la Relazione a strutture ultimate, affermando la conformità al progetto, ma non è stato redatto il Collaudo;
che le difficoltà incontrate ad individuare i costi effettivi di ripristino della conformità urbanistica deriva dalla necessità di investire il CT delle operazioni prettamente progettuali, che essendo funzionali all'adeguamento dell'immobile alla normativa urbanistica, esulano dal mandato conferito allo stesso.
Con la perizia integrativa, avendo provveduto a nuova disamina degli interventi necessari sull'immobile, il CT ha quantificato un costo totale di € 44.700,00 cui aggiungere il costo del dispositivo anticaduta, per € 2.000,00 ca (al netto degli oneri di legge che restano da determinare in funzione delle norme in vigore al momento dell'esecuzione; conclusioni a pag. 28 della CT del
17.10.2018).
Invero, il CT ing. ha evidenziato (punto 2.2.2 della perizia depositata il 25.5.2018) che Per_1
l'immobile realizzato presenta delle difformità in relazione al progetto inoltrato al Genio Civile di
Catania e rispetto al progetto che ha ottenuto la Concessione edilizia n. 37/7 dal Comune di
Biancavilla, con ciò ulteriormente confermando la responsabilità, anche a livello progettuale, del convenuto geom. . CP_1 La fabbrica edificata “è molto simile, ma non identica, al progetto inoltrato al G. Civ. di Catania
(strutture ed architetture). E' uguale per il numero di elevazioni (entro e fuori terra), nelle dimensioni in altezza” con l'eccezione dei “locali sottotetto e parzialmente di alcuni pilastri di piano terra, per numero sezione e categoria degli elementi strutturali intelaiati”; sotto questo aspetto la realizzazione differisce altresì dal progetto di cui alla Concessione Edilizia: “il sottotetto realizzato ha altezza maggiore di quello progettato (sia al Comune che al Genio Civile)”, “Il lucernario realizzato sulla falda bassa di copertura, e sopraelevato su di essa, non era presente in nessuno dei progetti inoltrati agli enti”. La costruzione è difforme rispetto al progetto oggetto di
CE e rispetto al progetto trasmesso al Genio civile in pianta infatti: “a) in progetto è prevista una pianta rettangolare mentre il costruito ha pianta trapezoidale, b) inoltre la posizione in pianta dei pilastri è parzialmente diversa da quanto previsto anche ma non solo per la difformità tra la pianta rettangolare di progetto e la pianta trapezoidale dell'eseguito (si confrontino al riguardo in All.
n.
3.1 rilievo della pianta e tra gli del gruppo All. n.4.2, le piante strutturali ), da ciò consegue una difformità dei telai e della lunghezza delle travi;
c) l'altezza dell'ultima elevazione, locali sotto tetto
e sbarco scala, è maggiore di quanto in progetto, sia delle strutture che delle architetture. In progetto tutti i pilastri del p.t. avevano uguale altezza e era previsto un unico impalcato a piano terra” (pagg. 7 e 8 CT del 25.5.2018). Sono evidenziate altre difformità tra la realizzazione e il progetto di cui alla CE: “i locali interrati non erano presenti;
il piano terra costruito risulta più alto, nella parte posta a SE, di quello progettato ed assentito dal comune in quanto negli elaborati di
Conc Ed. N.37/07 il piano stradale è erroneamente rappresentato come fosse orizzontale”.
Preso atto di quanto riscontrato dalla perizia dell'ing. , deve ritenersi accertata la Per_1
responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. del convenuto, applicandosi tale disposizione non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili (cfr. Cass. n. 29218/17).
La conseguenza è la condanna al risarcimento del danno, parametrato ai costi per la eliminazione della irregolarità urbanistiche.
Alla luce del quadro sopra descritto, e facendo proprie le conclusioni del CT nominato, che, per coerenza e argomentazione, appaiono pienamente condivisibili da questo Giudice, deve essere riconosciuto il diritto di parte attrice al risarcimento del danno, parametrato ai costi per il ripristino della conformità dell'opera alla normativa urbanistica esistente, pari – per come indicato dalla stessa perizia, in assenza di altri indici di riferimento – ad € 44.700,00 oltre ad € 2.000,00 per dispositivo anticaduta ed oltre agli oneri di legge.
Sull'importo così determinato devono altresì essere calcolati interessi e rivalutazione, a far data dal deposito della CT (17.10.2018).
Premessa l'estromissione della TT , al risarcimento va condannato il convenuto, quale CP_3
direttore dei lavori e progettista, che, per i principi espressi dalla Suprema Corte – per come già richiamati – è responsabile, in solido con l'impresa, dell'inesatto adempimento della prestazione.
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Con riferimento alla domanda di condanna del convenuto al pagamento di un importo corrispondente al valore locativo dell'immobile, si rileva che, nonostante il Giudice non abbia dato mandato al CT di procedere a tale quantificazione (come richiesto in citazione), l'ordinanza che ha disposto la perizia non è stata contestata sul punto da parte attrice, talché deve ritenersi che l'istanza istruttoria sia stata rinunciata dagli attori. Inoltre, “in tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta” (Cass. n. 14947 del 29/05/2023; cfr. Cass. n. 10477 del
17/04/2024), mentre nel caso di specie nulla è stato allegato da parte attrice, che neppure ha dedotto alcunché in sede di scritti conclusivi.
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Occorre, in ultimo, analizzare la domanda riconvenzionale del convenuto, relativa alla richiesta di corresponsione del compenso per il lavoro svolto.
Il convenuto rappresenta di avere diritto al compenso, come da notula allegata, per l'attività professionale prestata, e che non è stata retribuita.
Gli attori contestano la richiesta, opponendo a loro volta eccezione di inadempimento, per cui nulla sarebbe dovuto, dovendo, piuttosto, considerarsi quanto già corrisposto quale danno subito dagli attori.
Per come sopra evidenziato, in relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti (Cass. n. 13157 del 13/05/2024); pertanto deve ritenersi che nel caso di specie, accertata la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori, che ha concorso a determinare la irregolarità della costruzione sul piano amministrativo, è fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dagli attori. Nulla è, quindi, dovuto a titolo di compenso per quelle attività professionali che sono state realizzate in violazione dei doveri contrattualmente assunti dal convenuto, non avendo raggiunto il risultato utile per il committente.
____
Le spese - compresi i compensi di CT come liquidati in atti - seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
90400181/2012 R.G., ogni altra domanda rigettata:
- Condanna al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 44.700,00 CP_1
oltre oneri di legge, oltre a € 2.000,00; interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva.
- Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto.
- Condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio liquidate in € 450,00 per spese vive ed € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CT come liquidate in atti.
Catania il 23/06/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 90400181/2012
PROMOSSA DA
(CF: ), ( CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( CF ) E ( CF ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
TUTTI RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. CURRAO GIUSEPPE E DALL'AVV. GIUSEPPE NICOLOSI
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), RAPPRESENTATO E DIFESO, IN ATTI, CP_1 C.F._5 CP_2
DALL'AVV. FIORITO FABRIZIO FILIBERTO E DALL'AVV. ANTONIETTA PLATANIA
CONVENUTO
Oggetto: appalto
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione il 18.12.2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20/27 aprile 2012 , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio e , chiedendo al Parte_4 Controparte_3 CP_1
Tribunale di dichiarare la concorrente responsabilità professionale della TT appaltatrice,
, e del direttore dei Lavori geom. , nella realizzazione dell'edificio Controparte_3 CP_1
di proprietà degli attori, in difformità rispetto al progetto approvato con concessione edilizia rilasciata il 28.2.2008 dal Comune di Biancavilla;
pertanto, hanno chiesto di condannare i convenuti ad eseguire a loro cure e spese le opere demolitorie e di ricostruzione, o in alternativa condannarli al pagamento delle somme necessarie e sufficienti nella misura che sarà accertata dalla CT per procedere alle opere di adeguamento ai regolamenti vigenti nel Comune di
Biancavilla. In subordine, hanno chiesto di condannare i convenuti alla restituzione dei seguenti importi: il geom. di € 4.500,00 e la TT di € 111.762,44 oltre al risarcimento del CP_1 CP_3
danno.
Si è costituito in giudizio il 13.7.2012, contestando la domanda ed in Controparte_3
particolare eccependo l'improcedibilità della domanda, perché non è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, e l'inammissibilità ai sensi dell'art. 13 del contratto di appalto, che stabilisce la clausola arbitrale “qualunque controversia potesse insorgere sulla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione e decisione esclusiva di un collegio di tre periti”.
Con comparsa del 13.7.2012 si è altresì costituito il geom. , il quale ha contestato di essere CP_1
responsabile delle difformità riscontrate nell'immobile rispetto alla concessione edilizia, evidenziando la perfetta corrispondenza dell'edificio, nella conformazione progettata, ai parametri di legge, mentre le difformità sarebbero da addebitare a scelte dei committenti, in spregio alle indicazioni fornite dal progettista e direttore dei lavori geom. che, invero, è stato sostituito CP_1
con altro professionista in corso di realizzazione dell'edificio. Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dei committenti al pagamento degli importi dovuti al geom. – pari ad € 34.754,00 oltre IVA e cassa e 1.251,18 per il parere di CP_1
congruità – per l'attività professionale prestata;
con vittoria di spese e compensi e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata degli attori.
Esaurita l'istruttoria, di natura documentale, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
17.11.2015, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione alla parte attrice dei termini per il deposito delle sole comparse conclusionali ex art. 190 cpc. Con sentenza parziale del 13.4.2016 è stata accolta l'eccezione preliminare di parte convenuta, e dichiarata l'incompetenza del Giudice Ordinario per la sussistenza della clausola arbitrale di cui all'art. 13 del contratto di appalto, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite in favore di . Controparte_3
La causa è proseguita tra gli attori e , a seguito di ordinanza di rimessione su ruolo CP_1
contestuale alla sentenza.
Il Giudice ha istruito la causa, ammettendo interrogatorio formale del convenuto e disponendo
CT al fine di verificare: “1. se l'opera oggetto di causa sia realizzata in modo conforme al progetto approvato dagli Enti competenti;
2. Le eventuali difformità rispetto al progetto;
3. La possibilità, in caso di accertate difformità, di sanare gli eventuali abusi ed i costi necessari per le opere di adeguamento al fine di poter acquisire il certificato di agibilità”.
È stata acquisita CT a forma dell'ing. in data 25.5.2018; su istanza di parte Persona_1
convenuta, è stata disposta integrazione dell'incarico al perito, al fine di rispondere ai seguenti quesiti: a) I motivi che hanno indotto a rivedere il costo dell'intervento da €.29.185,00 a
€.55.670,00; b) Se esistono ulteriori e diverse attività rispetto a quelle indicate nella Relazione in
Bozza; c) Se tali attività esistono specificare il motivo per il quale non sono state indicate nella
Relazione in Bozza (cfr. verbale dell'udienza del 4.7.2018). L'ing. ha depositato la relazione Per_1
con le integrazioni richieste il 17.10.2018, a seguito della quale la causa è stata rinviata per la pendenza di trattative tra le parti.
Invero, all'udienza del 13.2.2019 le parti hanno raggiunto un accordo, dando mandato al geom.
di presentare la SCIA al Comune di Biancavilla secondo le indicazioni contenute nella CP_1
relazione del CT del 17.10.2018; non essendo andate a buon fine le trattative tra le parti – non è stato possibile dare seguito agli accordi, richiedendo il Comune attestazione del professionista di avvenuto pagamento –, parte attrice ha insistito nelle eccezioni alla CT.
È stato, quindi, disposto ulteriore richiamo del CT per rendere chiarimenti all'udienza del
13.10.2021 (fissata per la comparizione dello stesso).
Esaurita l'istruttoria, considerato che, nonostante i tentativi di definizione bonaria della causa, le parti non hanno raggiunto un accordo, la causa è stata nuovamente posta in decisione in data
18.12.2023, con assegnazione di termini ex art. 190 cpc, sulle conclusioni precisate con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc delle parti. Gli attori hanno concluso chiedendo: “dichiarare e ritenere la responsabilità professionale del direttore dei lavori, , nella realizzazione dell'edificio di proprietà dei coniugi Controparte_4
, sito in Biancavilla, via Piacenza, in difformità rispetto al progetto approvato con CP_5
concessione edilizia rilasciata dal Comune di Biancavilla il 28.2.2008;
- in conseguenza, condannare l'odierno convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 55.670,00, quale somma sufficiente e necessaria, comprese quelle tecniche di progettazione, direzione dei lavori, oneri concessori, così accertata dal CT nella relazione depositata in Cancelleria il 17.10.2018 (cfr. pag. 21), per procedere alle opere di adeguamento
(demolizione e ricostruzione) dell'edificio realizzato al progetto assentito o, comunque, alle norme regolamentari vigenti nel Comune di Biancavilla, da eseguirsi, poi, a cura della stessa parte attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare, in ogni caso, l'odierno convenuto al risarcimento, in favore dei proprietari, oggi istanti, dei danni conseguenti al mancato utilizzo dell'immobile de quo nella misura di € 500,00 al mese, pari al valore locativo di mercato del detto immobile, o in quella maggiore o minore che parrà di giustizia, da liquidare equitativamente, a partire dal 10.1.2010 (termine ultimo per il completamento dei lavori) fino al rilascio del certificato di agibilità, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e compensi”.
il convenuto “precisa le conclusioni, riportandosi in toto a quanto richiesto, dedotto ed CP_1
eccepito nei propri atti difensivi, ed in sede di deduzioni a verbale, reiterando l'integrale contestazione di tutte le difese avversarie ed insistendo, per l'effetto, in via principale per l'integrale rigetto delle domande attoree ed in via riconvenzionale per l'accoglimento delle domande spiegate in comparsa di costituzione e risposta. In relazione alla presente fase processuale, l'ing. insiste nelle istanze istruttorie già precedentemente spiegate”. CP_1
____
Preliminarmente, si evidenzia che la pronuncia viene emessa tra gli attori e , avendo CP_1
la sentenza parziale del 13.4.2016 estromesso la TT dal giudizio, per incompetenza del CP_3
Giudice Ordinario a conoscere la controversia.
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Sempre in via preliminare, occorre pronunciarsi sulle richieste istruttorie formulate dal convenuto,
e sulle quali ha insistito in sede di conclusioni, in particolare sulla istanza di richiamo del CT per integrazione dell'incarico, dando mandato allo stesso di completare le operazioni peritali presentando egli apposita istanza (SCIA o permesso di costruire in sanatoria) al Comune di
Biancavilla al fine di conseguire il titolo edilizio utile per l'esecuzione dei lavori preventivati dallo stesso CT.
Invero, a seguito di tale istanza il giudice ha disposto il richiamo e la comparizione del CT ing.
, effettivamente comparso all'udienza del 13.10.2021, nel corso della quale ha evidenziato Per_1
che “se la SCIA come da me proposto nella CT non venisse approvata sarebbe necessario chiedere permesso di costruire in sanatoria. Per la presentazione della SCIA occorra comunque procedere a delle demolizioni” (cfr. verbale del 13.10.2021).
Inoltre, sempre il convenuto ha chiesto, con atti conclusivi, “di ordinare agli Attori la produzione del lodo arbitrale, nella consapevolezza degli eventuali effetti che tale decisione potrebbe spiegare sul presente giudizio, anche se celebrato tra parti non perfettamente coincidenti (si veda
Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 10 ottobre 2018, n. 24975)”.
Le istanze istruttorie non possono trovare accoglimento. Innanzitutto, per quanto attiene alla richiesta di allegazione del lodo arbitrale pronunciato tra parte attrice e la TT , l'istanza, CP_6
formulata oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi inammissibile. In ogni caso, ritiene questo Giudice irrilevante la produzione di un provvedimento che, avente natura stragiudiziale, attiene a soggetti non coincidenti con le parti del giudizio, e la cui pronuncia si fonda su presupposti diversi rispetto a quelli rilevanti nel presente giudizio.
In relazione alla domanda di integrazione dell'incarico al CT, si rappresenta come lo stesso ing.
ha chiaramente espresso i limiti del proprio incarico, che non consentono di prevedere Per_1
l'esito dalla domanda di SCIA da presentare al Comune;
mentre, le caratteristiche proprie del procedimento amministrativo non consentono di procedere al conferimento dell'incarico da parte dell'autorità giudiziaria.
Inoltre, il CT ha evidenziato come “le operazioni di verifica sopra descritte e la progettazione delle modifiche sono operazioni, appunto, progettuali (non richieste, lo si ribadisce, dal Giudice), del costo di migliaia di euro che il sottoscritto sarebbe costretto a chiede in anticipo, almeno in gran parte” (pag. 18 della perizia del 25.5.2018).
Nella perizia integrativa del 17.10.2018 il CT evidenzia, infatti, di aver svolto un'analisi necessariamente sommaria dei costi di regolarizzazione dell'intervento da eseguire sulla fabbrica
“Infatti date le caratteristiche peculiari di esso una stima accurata del costo dell'intervento comporterebbe la progettazione esecutiva dello stesso e pertanto coinciderebbe con il quadro economico” (pag. 25 CT del 17.10.2018).
Ne consegue che, in assenza di unanime volontà delle parti di procedere a conferire incarico ad un professionista – che sia esso il CT o lo stesso convenuto, per come era stato, invero, prospettato in via transattiva – la decisione del Tribunale andrà limitata allo stato degli atti, avuto riguardo alle valutazioni espresse del CT ed alle deduzioni e allegazioni delle parti in causa.
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Nel merito, la domanda degli attori è finalizzata all'accertamento della responsabilità del convenuto, nella qualità di progettista e direttore dei lavori di cui all'appalto del 7.5.2008, nella realizzazione dell'edificio di proprietà dei coniugi , sito in Biancavilla, via Piacenza CP_5
s.n. su un terreno di loro proprietà individuato in catasto al fgl. 46 p.lla 781, in difformità rispetto al progetto approvato con concessione edilizia rilasciata dal Comune di Biancavilla il 28.2.2008, ed alle spese necessarie per la riduzione a conformità dell'immobile edificato.
All'esito dell'istruttoria svolta, ritiene questo Giudice che la domanda attorea sia parzialmente fondata.
Si premette che dell'esistenza di vizi dell'opera e delle relative conseguenze risarcitorie sia l'appaltatore che il direttore dei lavori rispondono in solido, secondo il principio espresso dalla
Corte di Cassazione: “Costituisce obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllare l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.” (cfr.
Cass. n. 8700/2016); “In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (fattispecie relativa all'azione di risarcimento promossa da un Condominio nei confronti di un'impresa e del direttore dei lavori per la cattiva realizzazione dei lavori di rifacimento della facciata)” (Cass. n. 18521/2016). Parte attrice può far fa valere la sua pretesa risarcitoria nei confronti del convenuto geom. , CP_1
secondo il principio per cui “il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale" (Cass. n.
29218/17).
Le contestazioni sollevate dal convenuto nel presente giudizio attengono alla non addebitabilità di responsabilità per le difformità dell'opera, essendo queste difformità attribuibili esclusivamente a fatto dei committenti, che hanno dato direttamente indicazioni alla TT per la realizzazione della costruzione in difformità rispetto al progetto.
L'eccezione, che non ha trovato neppure conferma nell'interrogatorio formale svolto, appare priva di fondamento.
Invero, al fine di valutare la responsabilità del direttore dei lavori, deve aversi riguardo all'effettivo svolgimento dell'incarico allo stesso conferito. Nonostante il geom. contesti di aver CP_1
proseguito la sua attività quale direttore dei lavori una volta appurata la realizzazione dell'edificio in difformità dal progetto, la produzione documentale in atti evidenzia la responsabilità dello stesso nella qualità di direttore dei lavori.
È stata allegata – dallo stesso convenuto – relazione struttura ultimata depositata all'ufficio del
Genio civile il 24.5.2010 a firma del Geom. , che attesta, nella qualità di direttore de lavori, CP_1
l'ultimazione dei lavori relativi alle strutture in data 26.3.2010, e che “la struttura di che trattasi è rispondente, sia per quanto riguarda la sezione delle strutture stesse in elevazione ed in fondazione, che per quanto riguarda le aree delle strutture metalliche, ai disegni in progetto redatti dal sottoscritto” (all. 18 alla comparsa, punto 6 a pag. 2).
Ciò premesso, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, che afferma al responsabilità del direttore dei lavori e del progettista con riguardo alle ipotesi di difformità del progetto rispetto alla normativa urbanistica, e ciò in considerazione delle competenze tecniche dello stesso, su cui si fonda il rapporto fiduciario con il committente: “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore
e, in difetto, di riferirne al committente” (Cass. n. 2913 del 07/02/2020) ; “In relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori che, omettendo di segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l'assenso alle varianti alle opere già autorizzate, ne aveva determinato la responsabilità sul piano amministrativo)” (Cass. n. 13157 del
13/05/2024).
La responsabilità di estende, inoltre, alla fase progettuale: “In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all'esecuzione dell'opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sè indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori”
(Cass. n. 18342 del 09/07/2019).
Il geom. , nella qualità di progettista e direttore dei lavori, è quindi tenuto al risarcimento del CP_1
danno per inadempimento della prestazione nei confronti del committente: “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all' art. 2055 c.c. , il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass. del 03/09/2020 n.
18289).
Invero, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, è emerso che i committenti erano solo in parte consapevoli delle difformità strutturali rispetto a quella oggetto di progettazione e di concessione edilizia (le attrici e , sentite nel corso Parte_3 Parte_4
dell'interrogatorio formale, hanno riferito di una maggiore elevazione del sottotetto di circa 10 o
20 cm;
cfr. verbale del 6.3.2017). Diversamente, non è stato dimostrato che il rapporto d'opera professionale delle parti si sia effettivamente interrotto – per revoca dell'incarico – prima dell'ultimazione dell'opera. Ed infatti, la CT ha, altresì, confermato la circostanza che il Direttore dei Lavori, geom. , ha redatto la Relazione a strutture ultimate, affermando la conformità al CP_1
progetto (CT del 17.10.2018 pag. 23).
Unico elemento di prova dedotto dal convenuto per escludere la propria responsabilità è rappresentato dalla documentazione (all. 14-17 alla comparsa) che attesterebbe come le difformità non trovino riscontro nella documentazione a firma del geom. (cfr. comparsa CP_1
conclusionale del 16.2.2024 a pag. 15). Diversamente da quanto opinato, la documentazione contabile evidenzia la realizzazione, sotto la direzione del geom. , delle attività contabilizzate CP_1
nei SAL 1-4, attività che comprendono la realizzazione delle strutture dell'edificio, compreso il tetto. La difformità rispetto alla normativa urbanistica, poi, si ricava dagli esiti della CT, senza che assuma rilievo la circostanza che in tale documentazione contabile non emergano le difformità accertate.
Ne consegue che, alla luce del quadro fattuale descritto, deve ritenersi accertata la responsabilità del convenuto rispetto all'incarico di progettista e direttore dei lavori, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati. Ciò premesso, la CT a firma dell'ing. ha confermato l'esistenza di difformità urbanistiche Per_1
dell'immobile, pur ammettendo la possibilità di procedere alla sua regolarizzazione, secondo quanto risulta dalla perizia.
I costi di demolizione e di adeguamento sono stati complessivamente stimati in € 38.064,00 compresa IVA e costi per oneri di sicurezza, trasporto a rifiuto, conferimento a discarica autorizzata, con indicazione specifica degli interventi necessari alla regolarizzazione dell'immobile
(così nella perizia depositata il 25.5.2018, pa. 18). Nella perizia integrativa depositata il 17.10.2018
(a seguito di integrazione della CT), si indicano i costi complessivi in € 44.700,00 oltre oneri di legge.
Ciò deriva dalla necessità di procedere, altresì, alla demolizione di parte della struttura, a causa della maggiore elevazione del sottotetto, per renderlo conforme sia alla normativa antisismica
(aggiornata al 2018, data della perizia), sia alle norme urbanistiche vigenti.
A seguito di richiamo il CT ing. ha depositato perizia integrativa in data 17.10.2018, con la Per_1
quale ha chiarito che: l'indicazione di un totale di € 38.064,00 anziché di € 36.600,00 è dipesa da un errato calcolo dell'IVA; che il Direttore dei Lavori ha redatto la Relazione a strutture ultimate, affermando la conformità al progetto, ma non è stato redatto il Collaudo;
che le difficoltà incontrate ad individuare i costi effettivi di ripristino della conformità urbanistica deriva dalla necessità di investire il CT delle operazioni prettamente progettuali, che essendo funzionali all'adeguamento dell'immobile alla normativa urbanistica, esulano dal mandato conferito allo stesso.
Con la perizia integrativa, avendo provveduto a nuova disamina degli interventi necessari sull'immobile, il CT ha quantificato un costo totale di € 44.700,00 cui aggiungere il costo del dispositivo anticaduta, per € 2.000,00 ca (al netto degli oneri di legge che restano da determinare in funzione delle norme in vigore al momento dell'esecuzione; conclusioni a pag. 28 della CT del
17.10.2018).
Invero, il CT ing. ha evidenziato (punto 2.2.2 della perizia depositata il 25.5.2018) che Per_1
l'immobile realizzato presenta delle difformità in relazione al progetto inoltrato al Genio Civile di
Catania e rispetto al progetto che ha ottenuto la Concessione edilizia n. 37/7 dal Comune di
Biancavilla, con ciò ulteriormente confermando la responsabilità, anche a livello progettuale, del convenuto geom. . CP_1 La fabbrica edificata “è molto simile, ma non identica, al progetto inoltrato al G. Civ. di Catania
(strutture ed architetture). E' uguale per il numero di elevazioni (entro e fuori terra), nelle dimensioni in altezza” con l'eccezione dei “locali sottotetto e parzialmente di alcuni pilastri di piano terra, per numero sezione e categoria degli elementi strutturali intelaiati”; sotto questo aspetto la realizzazione differisce altresì dal progetto di cui alla Concessione Edilizia: “il sottotetto realizzato ha altezza maggiore di quello progettato (sia al Comune che al Genio Civile)”, “Il lucernario realizzato sulla falda bassa di copertura, e sopraelevato su di essa, non era presente in nessuno dei progetti inoltrati agli enti”. La costruzione è difforme rispetto al progetto oggetto di
CE e rispetto al progetto trasmesso al Genio civile in pianta infatti: “a) in progetto è prevista una pianta rettangolare mentre il costruito ha pianta trapezoidale, b) inoltre la posizione in pianta dei pilastri è parzialmente diversa da quanto previsto anche ma non solo per la difformità tra la pianta rettangolare di progetto e la pianta trapezoidale dell'eseguito (si confrontino al riguardo in All.
n.
3.1 rilievo della pianta e tra gli del gruppo All. n.4.2, le piante strutturali ), da ciò consegue una difformità dei telai e della lunghezza delle travi;
c) l'altezza dell'ultima elevazione, locali sotto tetto
e sbarco scala, è maggiore di quanto in progetto, sia delle strutture che delle architetture. In progetto tutti i pilastri del p.t. avevano uguale altezza e era previsto un unico impalcato a piano terra” (pagg. 7 e 8 CT del 25.5.2018). Sono evidenziate altre difformità tra la realizzazione e il progetto di cui alla CE: “i locali interrati non erano presenti;
il piano terra costruito risulta più alto, nella parte posta a SE, di quello progettato ed assentito dal comune in quanto negli elaborati di
Conc Ed. N.37/07 il piano stradale è erroneamente rappresentato come fosse orizzontale”.
Preso atto di quanto riscontrato dalla perizia dell'ing. , deve ritenersi accertata la Per_1
responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. del convenuto, applicandosi tale disposizione non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili (cfr. Cass. n. 29218/17).
La conseguenza è la condanna al risarcimento del danno, parametrato ai costi per la eliminazione della irregolarità urbanistiche.
Alla luce del quadro sopra descritto, e facendo proprie le conclusioni del CT nominato, che, per coerenza e argomentazione, appaiono pienamente condivisibili da questo Giudice, deve essere riconosciuto il diritto di parte attrice al risarcimento del danno, parametrato ai costi per il ripristino della conformità dell'opera alla normativa urbanistica esistente, pari – per come indicato dalla stessa perizia, in assenza di altri indici di riferimento – ad € 44.700,00 oltre ad € 2.000,00 per dispositivo anticaduta ed oltre agli oneri di legge.
Sull'importo così determinato devono altresì essere calcolati interessi e rivalutazione, a far data dal deposito della CT (17.10.2018).
Premessa l'estromissione della TT , al risarcimento va condannato il convenuto, quale CP_3
direttore dei lavori e progettista, che, per i principi espressi dalla Suprema Corte – per come già richiamati – è responsabile, in solido con l'impresa, dell'inesatto adempimento della prestazione.
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Con riferimento alla domanda di condanna del convenuto al pagamento di un importo corrispondente al valore locativo dell'immobile, si rileva che, nonostante il Giudice non abbia dato mandato al CT di procedere a tale quantificazione (come richiesto in citazione), l'ordinanza che ha disposto la perizia non è stata contestata sul punto da parte attrice, talché deve ritenersi che l'istanza istruttoria sia stata rinunciata dagli attori. Inoltre, “in tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta” (Cass. n. 14947 del 29/05/2023; cfr. Cass. n. 10477 del
17/04/2024), mentre nel caso di specie nulla è stato allegato da parte attrice, che neppure ha dedotto alcunché in sede di scritti conclusivi.
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Occorre, in ultimo, analizzare la domanda riconvenzionale del convenuto, relativa alla richiesta di corresponsione del compenso per il lavoro svolto.
Il convenuto rappresenta di avere diritto al compenso, come da notula allegata, per l'attività professionale prestata, e che non è stata retribuita.
Gli attori contestano la richiesta, opponendo a loro volta eccezione di inadempimento, per cui nulla sarebbe dovuto, dovendo, piuttosto, considerarsi quanto già corrisposto quale danno subito dagli attori.
Per come sopra evidenziato, in relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti (Cass. n. 13157 del 13/05/2024); pertanto deve ritenersi che nel caso di specie, accertata la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori, che ha concorso a determinare la irregolarità della costruzione sul piano amministrativo, è fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dagli attori. Nulla è, quindi, dovuto a titolo di compenso per quelle attività professionali che sono state realizzate in violazione dei doveri contrattualmente assunti dal convenuto, non avendo raggiunto il risultato utile per il committente.
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Le spese - compresi i compensi di CT come liquidati in atti - seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
90400181/2012 R.G., ogni altra domanda rigettata:
- Condanna al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 44.700,00 CP_1
oltre oneri di legge, oltre a € 2.000,00; interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva.
- Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto.
- Condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio liquidate in € 450,00 per spese vive ed € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CT come liquidate in atti.
Catania il 23/06/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini