Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5231/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
30/1/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5231/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15 D.Lgs. n.
150/2011 e 281 decies cpc d a rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Piazza;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv. Avvocatura dello Stato Controparte_1
Di Palermo;
- convenuta -
e n e i c o n f r o n t i d e l
; Controparte_2
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto Parte_1
dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 26/3/2024, emesso nell'ambito del procedimento n. 13295/2017 R.G.N.R.;
1
sicché va dichiarata la sua contumacia;
rilevato, invece, che si è costituita l' chiedendo Controparte_1 dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
considerato, in via preliminare, che, oltre al quale Controparte_2 soggetto tenuto al pagamento dei compensi in caso di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, soggetto legittimato passivamente è anche l'
[...]
, poiché “in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese CP_1 dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato al , in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di Controparte_3 legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria i , in quanto titolare del rapporto di debito oggetto Controparte_2 del medesimo procedimento” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 5806 del 22/02/2022); ritenuto, per quanto riguarda il merito, che l'opposizione sia fondata e vada accolta;
rilevato che l'art. 79 D.P.R n. 115/2002, nel definire il contenuto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, stabilisce che “1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il
2 cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”; rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno-20 luglio 2021, n.
157 (Gazz. Uff. 21 luglio 2021, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 79 D.P.R n. 115/2002, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione;
rilevato che l'istante ha dichiarato che:
“il proprio nucleo familiare è composto dal solo istante;
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dal predetto beneficio ai sensi dell'art. 76 T.U. delle "spese di giustizia "comma 4 bis, e di non esser e sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione;
di trovarsi nelle condizioni di reddito previste dall'art. 7 6 D.P.R.
115/2002, in quanto lo stesso nell'ultimo biennio non ha prodotto un reddito ostativo alla richiesta e dalla ammissione al beneficio richiesto e che, in particolare, il reddito complessivo valutabile a tal fine e determinate secondo le modalità dalla citata legge, ammonta ad euro 3.136.00, come specificato nel Mod. ISEE allegato alla presente istanza;
che ad integrazione del proprio reddito l'istante svolge attività lavorativa non regolare dalla quale trae un reddito pari a euro 2.000,0 0 annui circa” (vedi istanza di ammissione del 15/11/2023;
considerato che in data 9/2/2024 il Giudice ha chiesto all'istante di integrare l'istanza di ammissione con autocertificazione relativa ai redditi prodotti all'estero, mancando la certificazione consolare;
che con integrazione del 14/2/2024 ha dichiarato di non produrre Parte_1 alcun reddito all'estero (vedi integrazione istanza in atti);
che l'istante ha, altresì, allegato richiesta di certificazione dei redditi prodotti all'estero presentata a mezzo mail all'autorità consolare nigeriana;
ritenuto che
, in definitiva, in riforma del decreto impugnato, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da nel procedimento Parte_1
penale n.13295/2017 R.G.N.R. debba essere accolta, con le statuizioni conseguenziali;
3 rilevato infine che, “accolta l'opposizione, la richiesta di ammissione (..) torna a produrre sin dall'origine i relativi effetti, tra cui anche quelli della necessità di dover liquidare il compenso per l'attività prestata dal difensore della parte aspirante al beneficio, anche nel giudizio di opposizione, mettendo quindi fuori gioco per tale giudizio le norme degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (fra tante Cass. 30380/2023 e Cass. n.
35691/2022); sicché le spese del presente giudizio tra opponente e Controparte_2
seguono la soccombenza e si liquidano come da separato provvedimento.
[...]
Sussistono, invece, giuste ragioni per compensarle tra opponente e
[...]
. CP_1
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma del Controparte_2 decreto del 26/3/2024 del Tribunale di Palermo, ammette al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato per il procedimento penale n. 15622/2018 R.G.N.R.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Dispone come da separato provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite in favore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Dichiara compensate le spese tra opponente e . Controparte_1
Palermo, 4/04/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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