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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/01/2024, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2024
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Arturo Pizzella Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter
Cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 489/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Sarah Rampolla ed Parte_1
Alain Fortunati con domicilio eletto in Salerno alla via Fulgenzio D'Allora n. 19
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Stefania Controparte_1
Siciliani con domicilio eletto in Milano alla via Washington n. 106
APPELLATA
Oggetto: pagamento spettanze retributive- appello sentenza Tribunale Salerno- Sezione
Lavoro n. 533/2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con sentenza n. 533/2021 pronunciata in data 12.03.2021 il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., ha parzialmente accolto con condanna al pagamento delle spese di lite, la domanda proposta da con ricorso depositato il 03.05.2019 contro la Parte_1 CP_1
, avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento delle spettanze retributive
[...] ancora dovute asseritamente spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso dal
16.02.2018 al 26.02.2019 con mansioni di addetto commerciale.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che la domanda era parzialmente fondata per avere sufficientemente provato il lavoratore che il rapporto di lavoro era durato solo dal 16.02.2018 ad agosto 2018 e non fino al 26.02.2019 come dichiarato dal Pt_1
3. Avverso tale sentenza il sig. ha proposto appello, con ricorso depositato nella Pt_1
Cancelleria di questa Corte in data 11.09.2021, dolendosi del parziale accoglimento della domanda e concludendo, pertanto, come in atti per l'accoglimento integrale della stessa, in parziale riforma della gravata sentenza e con vittoria di spese di lite.
Ha lamentato l'illogicità e l'erroneità della motivazione con particolare riferimento alla validità della lettera di licenziamento degli inizi di ottobre 2018 esponendo di avere continuato a lavorare fino a febbraio 2019 e alla sufficienza della prova fornita per provare interamente la domanda.
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria depositata in data 23.10.2022 con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto, come in atti, il rigetto in quanto assolutamente infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese di lite.
5. All'esito dell'odierna discussione svoltasi ai sensi dell'art.127 ter Cpc e art. 35 del D.Lgs.
149/2022 e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità dell'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
6. L'appello, benché nel complesso ammissibilmente proposto, è infondato.
7. Secondo pacifico indirizzo della Corte di legittimità, il giudice non è tenuto ad affrontare tutte le questioni che si pongono al suo esame, secondo l'ordine logico in cui si presentano, potendo il giudizio essere definito, decidendo la questione più liquida (anche se in ipotesi non caratterizzata da priorità logica), che renda inutile l'esame delle restanti questioni. In tale ottica ritiene la Corte che possa essere affrontata e decisa la questione di merito che costituisce il nucleo essenziale della causa senza che sia invece necessario affrontare la questione della validità o meno della lettera di licenziamento. (Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass.
SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014);
8. Sotto detto profilo da respingere sono le censure della parte appellante circa la presunta errata valutazione delle prove sia a favore che contrarie, sia testimoniali che documentali. La Corte non ritiene invero condivisibili i suddetti rilievi, avendo il Tribunale correttamente valutato il materiale probatorio raccolto, e dal quale non può evincersi con sufficiente certezza la integrale fondatezza della domanda attorea.
9. Il predetto e condiviso convincimento sarebbe stato adeguatamente motivabile anche solo con riferimento complessivo alle prove esaminate, giacché il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 6765 del 10/05/2002; conf. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3761 del 25/02/2004).
10. Nondimeno il primo giudice ha esaustivamente, specificamente e correttamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto parzialmente fondate le pretese avanzate da parte ricorrente.
Invero, dalle risultanze probatorie, non emergono sufficientemente elementi dai quali possa ritenersi apprezzabilmente riscontrato che l'appellante avesse diritto alle differenze retributive ulteriormente richieste con il ricorso e reiterate con l'atto di gravame.
11. Devesi a tal uopo osservare quanto alle spettanze richieste dal per aver Pt_1
continuato a lavorare alle dipendenze della ditta convenuta dal mese di ottobre 2018 al
26.02.2019 che la domanda non è accoglibile in quanto come ben evidenziato dal giudice di primo grado il sostegno probatorio alla sua richiesta, fornito nel corso del processo di primo grado, è insufficiente. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da si rivela, altresì, infondato in quanto la censura che investe l'erroneità della Parte_1
sentenza in ordine a quanto dedotto con il ricorso introduttivo non contiene, alcun critica fondata all'iter logico - giuridico della sentenza, la quale alla conclusione censurata è pervenuta dopo aver accertato: a) che i testi escussi erano stati generici e non puntuali sul periodo, sui giorni e sulle ore in cui il ricorrente avrebbe continuato ad esplicare la sua attività (entrambi i testi escussi riferiscono insufficientemente di giornate lavorate nel 2018 senza indicare specificamente i giorni ed i mesi lavorati) e che le comunicazioni non sono sufficienti a Org_1
provare quanto dedotto;
b) che in relazione alle richieste patrimoniali, in ragione del compenso ricevuto e del lavoro asseritamente eseguito era mancata adeguata prova considerato che l'istruttoria espletata non aveva sufficientemente confermato che l'orario di lavoro era quello indicato in ricorso e che non avesse avuto il preavviso;
c) che in relazione alla domanda subordinata di condanna della controparte alla corresponsione del dovuto anche in ragione della mancata fruizione di ferie o di festività alcuna prova era stata fornita.
12. Sicché, non essendo la prova raccolta univoca e sufficiente a convincere della natura subordinata del rapporto anche nei periodi contestati e di un orario di lavoro superiore a quello riconosciuto dalla appellata e, a maggior ragione, di straordinario, correttamente il primo giudice ha disatteso le pretese attoree sulla stessa fondate, considerando anche che, finanche qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria (come nella specie), il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto (Cass., Sez. Lav.,
Sentenza n. 21028 del 28/09/2006).
13. Trattasi di una serie articolata di argomentazioni, tra loro strettamente connesse in quanto costituenti lo sviluppo unitario delle enunciazioni che hanno portato all'esito della corretta applicazione dei principi in tema di verifica della legittimità dell'inquadramento sottesa alla domanda del lavoratore, rispetto alla quale le censure oggetto dei motivi di appello risultano pertanto infondate rispetto a quanto correttamente ed esaustivamente affermato e motivato dal primo giudice.
14. Alla luce delle suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va, quindi, rigettato.
15. Per quanto riguarda le spese di lite del grado queste seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 1.984,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del
15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 15.01.2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dr. Maura Stassano
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Arturo Pizzella Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter
Cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 489/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Sarah Rampolla ed Parte_1
Alain Fortunati con domicilio eletto in Salerno alla via Fulgenzio D'Allora n. 19
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Stefania Controparte_1
Siciliani con domicilio eletto in Milano alla via Washington n. 106
APPELLATA
Oggetto: pagamento spettanze retributive- appello sentenza Tribunale Salerno- Sezione
Lavoro n. 533/2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con sentenza n. 533/2021 pronunciata in data 12.03.2021 il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., ha parzialmente accolto con condanna al pagamento delle spese di lite, la domanda proposta da con ricorso depositato il 03.05.2019 contro la Parte_1 CP_1
, avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento delle spettanze retributive
[...] ancora dovute asseritamente spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso dal
16.02.2018 al 26.02.2019 con mansioni di addetto commerciale.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che la domanda era parzialmente fondata per avere sufficientemente provato il lavoratore che il rapporto di lavoro era durato solo dal 16.02.2018 ad agosto 2018 e non fino al 26.02.2019 come dichiarato dal Pt_1
3. Avverso tale sentenza il sig. ha proposto appello, con ricorso depositato nella Pt_1
Cancelleria di questa Corte in data 11.09.2021, dolendosi del parziale accoglimento della domanda e concludendo, pertanto, come in atti per l'accoglimento integrale della stessa, in parziale riforma della gravata sentenza e con vittoria di spese di lite.
Ha lamentato l'illogicità e l'erroneità della motivazione con particolare riferimento alla validità della lettera di licenziamento degli inizi di ottobre 2018 esponendo di avere continuato a lavorare fino a febbraio 2019 e alla sufficienza della prova fornita per provare interamente la domanda.
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria depositata in data 23.10.2022 con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto, come in atti, il rigetto in quanto assolutamente infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese di lite.
5. All'esito dell'odierna discussione svoltasi ai sensi dell'art.127 ter Cpc e art. 35 del D.Lgs.
149/2022 e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità dell'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
6. L'appello, benché nel complesso ammissibilmente proposto, è infondato.
7. Secondo pacifico indirizzo della Corte di legittimità, il giudice non è tenuto ad affrontare tutte le questioni che si pongono al suo esame, secondo l'ordine logico in cui si presentano, potendo il giudizio essere definito, decidendo la questione più liquida (anche se in ipotesi non caratterizzata da priorità logica), che renda inutile l'esame delle restanti questioni. In tale ottica ritiene la Corte che possa essere affrontata e decisa la questione di merito che costituisce il nucleo essenziale della causa senza che sia invece necessario affrontare la questione della validità o meno della lettera di licenziamento. (Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass.
SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014);
8. Sotto detto profilo da respingere sono le censure della parte appellante circa la presunta errata valutazione delle prove sia a favore che contrarie, sia testimoniali che documentali. La Corte non ritiene invero condivisibili i suddetti rilievi, avendo il Tribunale correttamente valutato il materiale probatorio raccolto, e dal quale non può evincersi con sufficiente certezza la integrale fondatezza della domanda attorea.
9. Il predetto e condiviso convincimento sarebbe stato adeguatamente motivabile anche solo con riferimento complessivo alle prove esaminate, giacché il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 6765 del 10/05/2002; conf. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3761 del 25/02/2004).
10. Nondimeno il primo giudice ha esaustivamente, specificamente e correttamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto parzialmente fondate le pretese avanzate da parte ricorrente.
Invero, dalle risultanze probatorie, non emergono sufficientemente elementi dai quali possa ritenersi apprezzabilmente riscontrato che l'appellante avesse diritto alle differenze retributive ulteriormente richieste con il ricorso e reiterate con l'atto di gravame.
11. Devesi a tal uopo osservare quanto alle spettanze richieste dal per aver Pt_1
continuato a lavorare alle dipendenze della ditta convenuta dal mese di ottobre 2018 al
26.02.2019 che la domanda non è accoglibile in quanto come ben evidenziato dal giudice di primo grado il sostegno probatorio alla sua richiesta, fornito nel corso del processo di primo grado, è insufficiente. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da si rivela, altresì, infondato in quanto la censura che investe l'erroneità della Parte_1
sentenza in ordine a quanto dedotto con il ricorso introduttivo non contiene, alcun critica fondata all'iter logico - giuridico della sentenza, la quale alla conclusione censurata è pervenuta dopo aver accertato: a) che i testi escussi erano stati generici e non puntuali sul periodo, sui giorni e sulle ore in cui il ricorrente avrebbe continuato ad esplicare la sua attività (entrambi i testi escussi riferiscono insufficientemente di giornate lavorate nel 2018 senza indicare specificamente i giorni ed i mesi lavorati) e che le comunicazioni non sono sufficienti a Org_1
provare quanto dedotto;
b) che in relazione alle richieste patrimoniali, in ragione del compenso ricevuto e del lavoro asseritamente eseguito era mancata adeguata prova considerato che l'istruttoria espletata non aveva sufficientemente confermato che l'orario di lavoro era quello indicato in ricorso e che non avesse avuto il preavviso;
c) che in relazione alla domanda subordinata di condanna della controparte alla corresponsione del dovuto anche in ragione della mancata fruizione di ferie o di festività alcuna prova era stata fornita.
12. Sicché, non essendo la prova raccolta univoca e sufficiente a convincere della natura subordinata del rapporto anche nei periodi contestati e di un orario di lavoro superiore a quello riconosciuto dalla appellata e, a maggior ragione, di straordinario, correttamente il primo giudice ha disatteso le pretese attoree sulla stessa fondate, considerando anche che, finanche qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria (come nella specie), il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto (Cass., Sez. Lav.,
Sentenza n. 21028 del 28/09/2006).
13. Trattasi di una serie articolata di argomentazioni, tra loro strettamente connesse in quanto costituenti lo sviluppo unitario delle enunciazioni che hanno portato all'esito della corretta applicazione dei principi in tema di verifica della legittimità dell'inquadramento sottesa alla domanda del lavoratore, rispetto alla quale le censure oggetto dei motivi di appello risultano pertanto infondate rispetto a quanto correttamente ed esaustivamente affermato e motivato dal primo giudice.
14. Alla luce delle suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va, quindi, rigettato.
15. Per quanto riguarda le spese di lite del grado queste seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 1.984,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del
15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 15.01.2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dr. Maura Stassano