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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1172/2024 promossa da
, nata in [...] il [...], C.F. , in Parte_1 C.F._1 proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori , nata in [...] il 25 Persona_1 agosto 2010, C.F. , e , nata in [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_2
; C.F._3
nata in [...] in data [...], C.F. ; Parte_3 C.F._4
, nata in [...] il [...], C.F. ; Parte_4 C.F._5
tutte rappresentate e difese nel presente giudizio dall'Avv. Maria La Malfa, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Palermo alla Via r.l. 24 n. 8 attrici contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , , Parte_1 Persona_1 Pt_2
, e hanno adito l'intestato Tribunale
[...] Parte_3 Parte_4 al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , nato in data [...] Persona_2
a Petacciato (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Con ordinanza del 22/11/2024, pronunciata all'esito dell'udienza del 18/11/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stato rilevato il difetto di notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al convenuto, in quanto effettuata presso l'Avvocatura CP_1
1 dello Stato di Ancona, e non presso l'Avvocatura dello Stato di Campobasso, nonché il difetto della procura alle liti delle minori e , in quanto rilasciata solo dalla madre Persona_1 Pt_2 Per_1 [...]
, e non anche dal padre delle minori, e non risultando dagli atti l'esercizio Parte_1 esclusivo della responsabilità genitoriale sulle figlie minori da parte della madre.
E' stata dunque disposta la rinnovazione della notifica al convenuto, fissata per il prosieguo l'udienza del 24/03/2025 ed assegnato alle attrici termine perentorio sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico della procura alle liti regolarizzata.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 24/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali le attrici hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, chiedendone l'integrale accoglimento.
Con ordinanza del 26/03/2025 la scrivente, verificata la regolarità della notifica al CP_1 convenuto e rilevato che, invece, il difetto di procura delle minori e non Persona_1 Parte_2 era stato sanato nel termine perentorio assegnato, ha riservato la decisione.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 25/11/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è in parte improcedibile e in parte fondata. 1) Sulla posizione di e . Persona_1 Parte_2
Il termine perentorio assegnato ex art. 182 c.p.c. (udienza del 24/03/2025) per il deposito telematico della procura alle liti regolarizzata è scaduto e nulla è stato depositato dalle parti.
La domanda delle minori e deve essere dunque dichiarata improcedibile, Persona_1 Parte_2 in ragione della mancata integrazione della procura alle liti nel termine perentorio allo scopo assegnato.
2) Sulla posizione di , e Parte_1 Parte_3
. Parte_4
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Le attrici hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie le attrici hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il Persona_2
07/05/1868 e, precisamente, a Petacciato (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatosi con , alla figlia Persona_2 Controparte_2 Persona_3 nata il [...];
- coniugatasi con il 06/04/1929, al figlio Persona_3 Persona_4 Per_5
nato il [...];
[...]
- coniugatosi con , al figlio nato il Persona_5 CP_3 Persona_6
31/01/1961;
- coniugatosi con alle figlie Persona_6 Persona_7 [...]
, nata il [...], nata in [...] Parte_1 Parte_3
11/10/1990, e , nata il [...]. Parte_4 Pt_1
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi per via paterna, fatta eccezione per il passaggio per via materna da al figlio Persona_3 Persona_5
2 Sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che (che aveva acquistato la cittadinanza italiana dal padre , Persona_3 Persona_2 cittadino italiano non naturalizzatosi, e non l'aveva persa per via del matrimonio con Persona_4
, ha potuto trasmetterla a suo figlio il quale a sua volta l'ha trasmessa al
[...] Persona_5 figlio e quest'ultimo, a sua volta, alle sue discendenti.
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, e , con Parte_1 Parte_3 Parte_4 conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, Controparte_1 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
3 La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni della domanda da parte dell'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1172/2024, così provvede:
• Dichiara improcedibile la domanda di e;
Persona_1 Parte_2
• Dichiara che , e Parte_1 Parte_3
sono cittadine italiane;
Parte_4
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 26/04/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1172/2024 promossa da
, nata in [...] il [...], C.F. , in Parte_1 C.F._1 proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori , nata in [...] il 25 Persona_1 agosto 2010, C.F. , e , nata in [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_2
; C.F._3
nata in [...] in data [...], C.F. ; Parte_3 C.F._4
, nata in [...] il [...], C.F. ; Parte_4 C.F._5
tutte rappresentate e difese nel presente giudizio dall'Avv. Maria La Malfa, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Palermo alla Via r.l. 24 n. 8 attrici contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , , Parte_1 Persona_1 Pt_2
, e hanno adito l'intestato Tribunale
[...] Parte_3 Parte_4 al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , nato in data [...] Persona_2
a Petacciato (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Con ordinanza del 22/11/2024, pronunciata all'esito dell'udienza del 18/11/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stato rilevato il difetto di notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al convenuto, in quanto effettuata presso l'Avvocatura CP_1
1 dello Stato di Ancona, e non presso l'Avvocatura dello Stato di Campobasso, nonché il difetto della procura alle liti delle minori e , in quanto rilasciata solo dalla madre Persona_1 Pt_2 Per_1 [...]
, e non anche dal padre delle minori, e non risultando dagli atti l'esercizio Parte_1 esclusivo della responsabilità genitoriale sulle figlie minori da parte della madre.
E' stata dunque disposta la rinnovazione della notifica al convenuto, fissata per il prosieguo l'udienza del 24/03/2025 ed assegnato alle attrici termine perentorio sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico della procura alle liti regolarizzata.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 24/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali le attrici hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, chiedendone l'integrale accoglimento.
Con ordinanza del 26/03/2025 la scrivente, verificata la regolarità della notifica al CP_1 convenuto e rilevato che, invece, il difetto di procura delle minori e non Persona_1 Parte_2 era stato sanato nel termine perentorio assegnato, ha riservato la decisione.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 25/11/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è in parte improcedibile e in parte fondata. 1) Sulla posizione di e . Persona_1 Parte_2
Il termine perentorio assegnato ex art. 182 c.p.c. (udienza del 24/03/2025) per il deposito telematico della procura alle liti regolarizzata è scaduto e nulla è stato depositato dalle parti.
La domanda delle minori e deve essere dunque dichiarata improcedibile, Persona_1 Parte_2 in ragione della mancata integrazione della procura alle liti nel termine perentorio allo scopo assegnato.
2) Sulla posizione di , e Parte_1 Parte_3
. Parte_4
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Le attrici hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie le attrici hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il Persona_2
07/05/1868 e, precisamente, a Petacciato (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatosi con , alla figlia Persona_2 Controparte_2 Persona_3 nata il [...];
- coniugatasi con il 06/04/1929, al figlio Persona_3 Persona_4 Per_5
nato il [...];
[...]
- coniugatosi con , al figlio nato il Persona_5 CP_3 Persona_6
31/01/1961;
- coniugatosi con alle figlie Persona_6 Persona_7 [...]
, nata il [...], nata in [...] Parte_1 Parte_3
11/10/1990, e , nata il [...]. Parte_4 Pt_1
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi per via paterna, fatta eccezione per il passaggio per via materna da al figlio Persona_3 Persona_5
2 Sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che (che aveva acquistato la cittadinanza italiana dal padre , Persona_3 Persona_2 cittadino italiano non naturalizzatosi, e non l'aveva persa per via del matrimonio con Persona_4
, ha potuto trasmetterla a suo figlio il quale a sua volta l'ha trasmessa al
[...] Persona_5 figlio e quest'ultimo, a sua volta, alle sue discendenti.
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, e , con Parte_1 Parte_3 Parte_4 conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, Controparte_1 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
3 La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni della domanda da parte dell'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1172/2024, così provvede:
• Dichiara improcedibile la domanda di e;
Persona_1 Parte_2
• Dichiara che , e Parte_1 Parte_3
sono cittadine italiane;
Parte_4
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 26/04/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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