Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02924/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Giovanna Alagna e Antonia Rossana Di Bartolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno- Questura di Trapani, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS-emesso dalla Questura di Trapani in data 14.11.2023 e notificato il
17.11.2023, con il quale il Questore ha comunicato il diniego all'istanza presentata dall'odierno
ricorrente volta al di rinnovo porto di fucile uso caccia;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Questura di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. UC IR e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto emesso dalla Questura di Trapani in data 14 novembre 2023 di diniego dell’istanza volta al di rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
In fatto il ricorrente deduce di essere titolare del porto fucile uso caccia dal 2004 e di avere richiesto, il 6 dicembre 2022, alla Questura di Trapani il rinnovo.
In data 19 settembre 2023, la Questura gli ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90, volto al diniego del richiesto rinnovo, per i seguenti motivi: “Visti gli atti d’Ufficio dai quali si rileva che il predetto risulta gravata dalla sottoelencata segnalazione e controlli con soggetti controindicati: 30.01.2021 segnalato all’A.G. dal Nucleo Ispettorato dei Carabinieri di Trapani per l’ipotesi di somministrazione fraudolenta, per il quale in data 31.05.2023 è stato emesso Decreto di Archiviazione per prescrizione; 31.06.2023 controllato con soggetti gravati da precedenti di polizia per lesioni personali, reati contro la persona e truffa aggravata in concorso; 5.3.2010 controllato con soggetti gravati da precedenti di polizia per lesioni personali e gestione di rifiuti non autorizzata; 21.05. 2008 controllato con soggetti gravati da precedenti di polizia per truffa e falsità in scrittura privata” .
Di seguito, il 27 settembre 2023, l’istante trasmetteva una richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 alla quale l’amministrazione rispondeva il 29 settembre 2023 denegando l’istanza, in quanto la documentazione richiesta rientra nella categoria degli atti inaccessibili ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 241/90.
In data 2 ottobre 2023, poi, il ricorrente ha presentato osservazioni difensive a supporto.
Seguiva il provvedimento in epigrafe avverso il quale il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso supportato da un’unica complessiva censura con la quale lamenta, tra le altre, la violazione di legge e/o erronea applicazione ed interpretazione degli art. 11 e 43, lett. a), del TULPS, oltre alla carenza istruttoria e di motivazione del provvedimento questorile.
Nella specie, il ricorrente, dopo aver chiarito di essere il legale rappresentante di una società che da anni gestisce un complesso alberghiero a Pantelleria, precisa che per lavoro necessariamente deve relazionarsi con tutti i dipendenti e con i molteplici avventori dell’Hotel. Peraltro, lo stesso, sin dalla stesura delle osservazioni in sede procedimentale, non avrebbe potuto contestare puntualmente i rilievi mossi dall’amministrazione statale, non avendo acquisito notizie in merito alle generalità di tutti i soggetti cui fa riferimento la Questura di Trapani stante il diniego all’accesso agli atti.
Ad ogni modo, parte ricorrente evidenzia che la Questura di Trapani nel provvedimento di diniego indica due episodi risalenti nel tempo, (punti 3) e 4), di cui uno risalente all’anno 2008 e l’altro all’anno 2010), durante i quali l’odierno ricorrente sarebbe stato controllato alla presenza di soggetti gravati da reati (truffa e falsità in scrittura privata - lesioni personali e gestione di rifiuti non autorizzata). Sul punto, però rileva che l’Amministrazione aveva già valutato tali fatti in occasione dei rinnovi della licenza di porto fucile e, pertanto, non avrebbe potuto porli a fondamento del provvedimento impugnato, essendo già stati ritenuti irrilevanti dalla stessa Questura.
Ancora, la Questura sostiene che l’odierno ricorrente sarebbe stato controllato con un soggetto in data 31 giugno 2023. A tal riguardo, il ricorrente lamenta la genericità dell’asserzione derivante dall’incertezza oggettiva e soggettiva, dovuta alla data in cui sarebbe avvenuta la segnalazione, visto che il mese di giugno conta 30 giorni. Infatti, l’assenza di riferimenti di tempo e di luogo avrebbe reso impossibile all’odierno ricorrente la ricostruzione dei pretesi episodi che la Questura ha posto a fondamento del divieto.
Per quanto riguarda la contestazione relativa alla segnalazione nel 2021 per l’ipotesi di somministrazione fraudolenta, per il quale in data 31.05.2023 è stato emesso Decreto di Archiviazione per prescrizione in favore del ricorrente, lo stesso evidenzia che nel decreto di archiviazione non si faccia alcun riferimento al merito del processo, per cui la motivazione della Questura, non sarebbe fondata su circostanze accertate ma solo supposte.
In ultimo, il ricorrente lamenta la violazione dei termini di cui all’art. 5 della legge n. 241/90, in quanto la Questura ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo di diniego oltre il termine stabilito dalla Legge.
Resiste in giudizio l’amministrazione intimata, nella specie il Ministero dell’Interno - Questura di Trapani, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con nota del 2 febbraio 2024, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato in ragione del fatto che la stagione venatoria si è medio tempore chiusa e tale circostanza ha fatto venire meno il requisito del periculum in mora .
All'udienza pubblica del 5 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato relativamente alle lamentate carenze istruttorie e motivazionali, per i motivi di seguito indicati.
Giova preliminarmente ribadire la piena adesione di questo Collegio agli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n. 440/1993), come confermati dalla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, secondo i quali in materia di detenzione e porto di armi, l’Autorità di Pubblica Sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità. L'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione ed al porto d'armi, costituendo tali situazioni eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975 n. 110; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell'autorizzazione o del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.
Si è detto, infatti, che il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi o la revoca del porto d’armi non postula un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell'Autorità amministrativa competente ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4899).
Come evidenziato in narrativa, il provvedimento impugnato si fonda su quattro episodi, avvenuti nell’arco temporale che va dal 2008 al 2023 (2008 - 2010 - 2021- 2023), in occasione dei quali l’odierno ricorrente è stato sia controllato con soggetti controindicati, sia segnalato per l’ipotesi di reato di somministrazione fraudolenta.
A riguardo, ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia omesso di porre in essere una adeguata istruttoria con riguardo agli incontri controindicati in quanto, come evidenziato dal ricorrente, due dei quali sono avvenuti prima di un precedente rinnovo del porto d’armi, mentre il terzo riporta un evidente errore nell’indicazione della data del controllo, asseritamente avvenuto il 31 giugno 2023, data però inesistente in base al calendario gregoriano.
Inoltre, l’amministrazione non dimostra alcuna frequentazione assidua con tali soggetti che non sono nominativamente indicati nel provvedimento, né vengono specificati in sede di accesso agli atti, dove l’istanza è stata respinta.
In relazione poi alla segnalazione del ricorrente per l’ipotesi di reato di “somministrazione fraudolenta” ex art. 38-bis D.lgs. n. 81/2015 il ricorrente nelle memorie procedimentali ha chiarito in dettaglio la vicenda e l’amministrazione si è limitata a replicare come di seguito: “lette le memorie difensive prodotte dall’interessato in data 2.10.2023 dalle quali non si evincono nuovi elementi di informazione suscettibili di valutazione favorevole, atteso che l'intervenuta prescrizione non fa venir meno il fatto storico” .
In particolare, con provvedimento del 31 maggio 2023, il GIP presso il Tribunale di Trapani ha disposto l’archiviazione del Proc. Pen.-OMISSIS- per il reato di cui all’art. 38-bis D.lgs. n. 81/2015, per intervenuta prescrizione.
Ciò posto, a prescindere dalla circostanza sopravvenuta che il suddetto reato è stato abrogato dal D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, lo stesso, come si poteva evincere sia dalla narrazione del ricorrente in sede procedimentale sia dalla stessa lettura della norma penale in commento, si riferiva a condotte senza alcuna attinenza con l’uso delle armi, oltre che di particolare tenuità e punite solo con ammenda pecuniaria, vertendosi in tema di somministrazione di lavoro posta in essere con finalità di eludere norme di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.
È indubbio, quindi, che una più accurata istruttoria avrebbe fatto emergere tali aspetti di sicuro rilievo ai fini di un più completo giudizio circa l'affidabilità del richiedente nell’uso delle armi.
Per tali ragioni, osserva il Collegio che l’Amministrazione ha compiuto una valutazione dell’assenza del requisito della affidabilità priva di adeguata istruttoria atteso che, pur nell'ampiezza della discrezionalità rimessa all'organo valutativo, dalla documentazione in atti non emerge alcun elemento di assoluto rilievo nonché attuale dal quale potere ragionevolmente desumersi la pericolosità dell’interessato o la possibilità di un utilizzo improprio delle armi da parte del ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento del decreto in epigrafe.
Resta impregiudicato il potere dell’amministrazione di rideterminarsi a seguito di una più confacente istruttoria da svolgersi nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori e più approfondite valutazioni.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000 (duemila/00), oltre oneri e restituzione del contributo unificato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
UC IR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IR | FR RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.