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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 939/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 939-2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.05.1984, residente in RA (CS) alla località Angilla n. 43 e rappresentato e difeso dall'avv. Ester BERNARDO con studio sito in Rende (CS) via Don Minzoni 47, presso il quale elegge domicilio, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
e
(C.F. ), nata a [...] l'[...], ivi CP_1 CodiceFiscale_2 residente alla località Angilla n. 43 e rappresentata e difesa dall'avv. Maria GUAGLIANONE Ester BERNARDO con studio sito in Rende (CS) via Don Minzoni 47, presso il quale elegge domicilio, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1
c.p.c. depositato il 24.09.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in RA (Cs) il
13.08.2006 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2006 del Comune di RA (Cs) al n. 28 parte II serie A, precisando che in costanza del medesimo è nata in data [...] in [...], la figlia (C.F.: ) che nell' a.s. Persona_1 C.F._3 2023/2024 ha frequentato il primo anno dell'Istituto Professionale, con sede in Paola (CS). I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di avere scelto come residenza familiare l'appartamento sito in RA (CS) alla località Angilla n. 43, di proprietà di , madre di;
Testimone_1 CP_1
- che la sig.ra è “piccola colona” e lavora stagionalmente percependo un CP_1 reddito annuale di circa € 4.000,00, mentre il sig. svolge lavori saltuari Parte_1 ed ha un reddito annuale di circa € 1.300,00;
- che la sig.ra è titolare del Libretto di Risparmio Postale n. 496114122, di cui CP_1 viene prodotto l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni, nonché della Carta Prepagata Postepay Evolution n. 5333 1712 0980 1105, mentre il sig. è titolare di una carta Pt_1
Prepagata Postepay Evolution n. 533 1710 6666 0933;
- di non essere proprietari di beni immobili;
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione di intenti così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicologica della Per_ figlia minore
- che il Sig. ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito in altro Parte_1 appartamento portando con sé i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà;
- di avere già regolamentato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1 ed
[...] CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni, che di seguito si riportano testualmente in corsivo: a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. b) Assegnare la casa coniugale, sita nel Comune di RA alla Località Angilla n. 43, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla IG.ra . CP_1 Per_ c) La figlia minore vivrà con la madre, ed il padre potrà vederla secondo le seguenti cadenze: il sabato pomeriggio, dopo la scuola, ed a domeniche alternate per tutta la giornata;
durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua la minore starà con i genitori ad anni alterni: trascorrerà le festività del 24 e 25 dicembre con un genitore ed i giorni 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro, previo accordo tra di loro;
durante le vacanze estive i genitori potranno portare la figlia in vacanza, previo accordo tra loro entro il 30 maggio di ogni anno. d) I genitori, in ogni caso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno prese dal genitore con il quale la minore si troverà al momento della assunzione della decisione stessa. Entrambi i genitori si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. e) Il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € 250,00 (euro Parte_1 CP_1 Per_ duecentocinquanta/00) mensili per il mantenimento della figlia tramite accredito sulla Carta Prepagata Postepay Evolution n. 5333 1712 0980 1105 intestata ad CP_1
il cui IBAN è il seguente: [...], entro e non oltre il
[...] giorno cinque di ogni mese, nonché verserà il 50% delle spese straordinarie che saranno Per_ sostenute dalla Sig.ra nell' interesse della minore (spese mediche non CP_1 coperte dal S.S.N.; spese scolastiche e altre occorrende).
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 939/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in RA (Cs) il 13.08.2006 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2006 del
Comune di RA (Cs) al n. 28 parte II serie A;
- omologa le condizioni relative alla figlia non economicamente indipendente e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14/01/2025 Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 939-2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.05.1984, residente in RA (CS) alla località Angilla n. 43 e rappresentato e difeso dall'avv. Ester BERNARDO con studio sito in Rende (CS) via Don Minzoni 47, presso il quale elegge domicilio, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
e
(C.F. ), nata a [...] l'[...], ivi CP_1 CodiceFiscale_2 residente alla località Angilla n. 43 e rappresentata e difesa dall'avv. Maria GUAGLIANONE Ester BERNARDO con studio sito in Rende (CS) via Don Minzoni 47, presso il quale elegge domicilio, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1
c.p.c. depositato il 24.09.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in RA (Cs) il
13.08.2006 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2006 del Comune di RA (Cs) al n. 28 parte II serie A, precisando che in costanza del medesimo è nata in data [...] in [...], la figlia (C.F.: ) che nell' a.s. Persona_1 C.F._3 2023/2024 ha frequentato il primo anno dell'Istituto Professionale, con sede in Paola (CS). I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di avere scelto come residenza familiare l'appartamento sito in RA (CS) alla località Angilla n. 43, di proprietà di , madre di;
Testimone_1 CP_1
- che la sig.ra è “piccola colona” e lavora stagionalmente percependo un CP_1 reddito annuale di circa € 4.000,00, mentre il sig. svolge lavori saltuari Parte_1 ed ha un reddito annuale di circa € 1.300,00;
- che la sig.ra è titolare del Libretto di Risparmio Postale n. 496114122, di cui CP_1 viene prodotto l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni, nonché della Carta Prepagata Postepay Evolution n. 5333 1712 0980 1105, mentre il sig. è titolare di una carta Pt_1
Prepagata Postepay Evolution n. 533 1710 6666 0933;
- di non essere proprietari di beni immobili;
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione di intenti così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicologica della Per_ figlia minore
- che il Sig. ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito in altro Parte_1 appartamento portando con sé i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà;
- di avere già regolamentato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1 ed
[...] CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni, che di seguito si riportano testualmente in corsivo: a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. b) Assegnare la casa coniugale, sita nel Comune di RA alla Località Angilla n. 43, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla IG.ra . CP_1 Per_ c) La figlia minore vivrà con la madre, ed il padre potrà vederla secondo le seguenti cadenze: il sabato pomeriggio, dopo la scuola, ed a domeniche alternate per tutta la giornata;
durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua la minore starà con i genitori ad anni alterni: trascorrerà le festività del 24 e 25 dicembre con un genitore ed i giorni 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro, previo accordo tra di loro;
durante le vacanze estive i genitori potranno portare la figlia in vacanza, previo accordo tra loro entro il 30 maggio di ogni anno. d) I genitori, in ogni caso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno prese dal genitore con il quale la minore si troverà al momento della assunzione della decisione stessa. Entrambi i genitori si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. e) Il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € 250,00 (euro Parte_1 CP_1 Per_ duecentocinquanta/00) mensili per il mantenimento della figlia tramite accredito sulla Carta Prepagata Postepay Evolution n. 5333 1712 0980 1105 intestata ad CP_1
il cui IBAN è il seguente: [...], entro e non oltre il
[...] giorno cinque di ogni mese, nonché verserà il 50% delle spese straordinarie che saranno Per_ sostenute dalla Sig.ra nell' interesse della minore (spese mediche non CP_1 coperte dal S.S.N.; spese scolastiche e altre occorrende).
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 939/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in RA (Cs) il 13.08.2006 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2006 del
Comune di RA (Cs) al n. 28 parte II serie A;
- omologa le condizioni relative alla figlia non economicamente indipendente e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14/01/2025 Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo