Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1968, n. 1901
CASS
Sentenza 14 giugno 1968

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La presunzione che un protesto produca danno economico costituisce una presunzione semplice, cui puo opporsi la prova contraria, se del caso anch'essa presuntiva.*

La pubblicazione sul bollettino ufficiale dei protesti cambiari di una precisazione, a margine della indicazione degli estremi di un protesto, da parte dello stesso notaio che ha proceduto al protesto che questo fu levato per errore, nonostante il suo richiamo da parte della banca, costituisce, data la sua provenienza, mezzo idoneo per evitare conseguenze dannose per l'indebito protesto.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1968, n. 1901
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1901
    Data del deposito : 14 giugno 1968

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