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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente
Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 35-1/2024 r.g. p.u. promosso da:
, elettivamente domiciliata in Pescara (PE), al Corso Vittorio Parte_1 Emanuele II, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Massimo Camerino (C.F. ), C.F._1 che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ricorrente-
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Camerino (C.F. Parte_2
) e Manuela D'Orazio (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso il loro studio in Pescara, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 10 in forza di procura in atti;
ricorrente nei confronti di (c.f. e p. iva ); CP_1 P.IVA_1
-resistente contumace-
Letti i ricorsi riuniti aventi ad oggetto dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati in data 29/02/2024 ed in data 01/03/2024, rispettivamente, da e da Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_2 CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica dei ricorsi e del decreto di fissazione della udienza, nella specie perfezionatasi mediante deposito presso la casa comunale ex art. 40, co. 8 CCII;
ritenuto, in particolare, ritualmente concesso nuovo termine per effettuare la notifica predetta da parte del Giudice Delegato alla udienza del 17/04/2024, non avendovi provveduto parte ricorrente, alla luce dell'insegnamento affermato dalla Suprema Corte in tema di fallimento ma valido anche per la liquidazione giudiziale stante la sostanziale identità fra le procedure, secondo il quale “In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto, il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza.” (Cass., ord. n. 30538/2018); rilevato che la debitrice non si è costituita nonostante la ritualità della notifica predetta e ritenuto doversi pertanto dichiararne la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che parte resistente ha la propria sede legale in Teramo e, pertanto, nel circondario del medesimo Ufficio;
1 rilevato che le creditrici istanti vantano nei confronti della resistente un credito di lavoro, rispettivamente, di euro 1.428,14 in forza di decreto di convalida di Parte_1 diffida accertativa nr. CH00000/2021-998 prot. 28041 del 25/08/2021 dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Chieti-Pescara, e di euro 3.099,09 in forza del decreto Parte_2 ingiuntivo del Tribunale di Pescara n. 136/2022 del 20/07/2022, munito di formula esecutiva in data
20/09/2022, con conseguente sussistenza, in capo alle stesse, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalle ricorrenti ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 165.896,98 (al netto degli importi sospesi, nella specie pari a zero) al 22/03/2024 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate
Riscossione acquisita in data 22/03/2024); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività di
“commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, abbigliamento, tessuti, calzature, prodotti per l'igiene della casa e della persona, mobili, articoli casalinghi, ...” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII non essendosi la stessa costituita nonostante la regolarità della notifica, al fine di contrastare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto l'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
rilevato che sono emersi, per contro, i seguenti elementi di prova che corroborano la predetta conclusione: volume d'affari realizzato nel periodo di imposta 2020 pari ad euro 1.587.023,00 (cfr.
Modello IVA 2021), attivo patrimoniale iscritto nel bilancio al 31/12/2019, unico bilancio depositato dalla resistente, pari ad euro 506.843,00, debiti complessivi iscritti nel medesimo bilancio pari ad euro 543.042,00 e ricavi lordi iscritti nello stesso bilancio pari ad euro 954.192,00;
ritenuto che
la resistente, che risulta iscritta nel R.I. a far data dal 15/02/2019 ed ancora attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt.
121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni come desumibile dai seguenti elementi: inadempimento del debito in essere nei confronti delle ricorrenti e dei creditori istituzionali;
mancato deposito dei bilanci successivi al 2019 (cfr. visura camerale storica in atti); irreperibilità presso la sede legale in occasione della notifica dei ricorsi introduttivi del presente procedimento;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di n persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ); CP_1 P.IVA_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di n persona del l.r.p.t. (c.f. e CP_1
p.iva ), con sede legale in Teramo, alla Via della Fonte, n. 16; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
2 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 14/05/2025 alle ore 10:15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 24/01/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente
Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 35-1/2024 r.g. p.u. promosso da:
, elettivamente domiciliata in Pescara (PE), al Corso Vittorio Parte_1 Emanuele II, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Massimo Camerino (C.F. ), C.F._1 che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ricorrente-
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Camerino (C.F. Parte_2
) e Manuela D'Orazio (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso il loro studio in Pescara, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 10 in forza di procura in atti;
ricorrente nei confronti di (c.f. e p. iva ); CP_1 P.IVA_1
-resistente contumace-
Letti i ricorsi riuniti aventi ad oggetto dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati in data 29/02/2024 ed in data 01/03/2024, rispettivamente, da e da Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_2 CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica dei ricorsi e del decreto di fissazione della udienza, nella specie perfezionatasi mediante deposito presso la casa comunale ex art. 40, co. 8 CCII;
ritenuto, in particolare, ritualmente concesso nuovo termine per effettuare la notifica predetta da parte del Giudice Delegato alla udienza del 17/04/2024, non avendovi provveduto parte ricorrente, alla luce dell'insegnamento affermato dalla Suprema Corte in tema di fallimento ma valido anche per la liquidazione giudiziale stante la sostanziale identità fra le procedure, secondo il quale “In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto, il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza.” (Cass., ord. n. 30538/2018); rilevato che la debitrice non si è costituita nonostante la ritualità della notifica predetta e ritenuto doversi pertanto dichiararne la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che parte resistente ha la propria sede legale in Teramo e, pertanto, nel circondario del medesimo Ufficio;
1 rilevato che le creditrici istanti vantano nei confronti della resistente un credito di lavoro, rispettivamente, di euro 1.428,14 in forza di decreto di convalida di Parte_1 diffida accertativa nr. CH00000/2021-998 prot. 28041 del 25/08/2021 dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Chieti-Pescara, e di euro 3.099,09 in forza del decreto Parte_2 ingiuntivo del Tribunale di Pescara n. 136/2022 del 20/07/2022, munito di formula esecutiva in data
20/09/2022, con conseguente sussistenza, in capo alle stesse, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalle ricorrenti ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 165.896,98 (al netto degli importi sospesi, nella specie pari a zero) al 22/03/2024 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate
Riscossione acquisita in data 22/03/2024); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività di
“commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, abbigliamento, tessuti, calzature, prodotti per l'igiene della casa e della persona, mobili, articoli casalinghi, ...” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII non essendosi la stessa costituita nonostante la regolarità della notifica, al fine di contrastare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto l'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
rilevato che sono emersi, per contro, i seguenti elementi di prova che corroborano la predetta conclusione: volume d'affari realizzato nel periodo di imposta 2020 pari ad euro 1.587.023,00 (cfr.
Modello IVA 2021), attivo patrimoniale iscritto nel bilancio al 31/12/2019, unico bilancio depositato dalla resistente, pari ad euro 506.843,00, debiti complessivi iscritti nel medesimo bilancio pari ad euro 543.042,00 e ricavi lordi iscritti nello stesso bilancio pari ad euro 954.192,00;
ritenuto che
la resistente, che risulta iscritta nel R.I. a far data dal 15/02/2019 ed ancora attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt.
121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni come desumibile dai seguenti elementi: inadempimento del debito in essere nei confronti delle ricorrenti e dei creditori istituzionali;
mancato deposito dei bilanci successivi al 2019 (cfr. visura camerale storica in atti); irreperibilità presso la sede legale in occasione della notifica dei ricorsi introduttivi del presente procedimento;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di n persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ); CP_1 P.IVA_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di n persona del l.r.p.t. (c.f. e CP_1
p.iva ), con sede legale in Teramo, alla Via della Fonte, n. 16; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
2 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 14/05/2025 alle ore 10:15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 24/01/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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