Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/06/2025, n. 5209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5209 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05209/2025REG.PROV.COLL.
N. 03126/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3126 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giandomenico Pittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Cristina Bernardi, Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. -OMISSIS-/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Dalila Satullo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 25 ottobre 2022 la Provincia Autonoma di Bolzano ha respinto la domanda con cui -OMISSIS- aveva chiesto, ai sensi della delibera della giunta provinciale n. 2081/2011, il rimborso delle spese sostenute per un intervento di -OMISSIS- dovuto alla -OMISSIS- del -OMISSIS-. Il diniego è stato motivato in ragione della mancanza della prescrizione medica richiesta dalla predetta delibera ai fini del rimborso.
Avverso il predetto provvedimento l’interessato ha proposto ricorso amministrativo ai sensi degli artt. 33 e 34, l.p. n. 7/2001 rappresentando che, nonostante egli avesse chiesto al medico curante una prescrizione su ricetta rossa, gli era stato consegnato un semplice foglio bianco sottoscritto, con indicazione del motivo dell’intervento.
Con decisione comunicata in data 7 febbraio 2023 la Commissione provinciale ha rigettato il ricorso amministrativo in quanto “la normativa in materia ovvero la deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 30 dicembre 2011 prevede che, per poter richiedere un rimborso per prestazioni di assistenza sanitaria indiretta, sia necessaria la preventiva prescrizione medica su ricetta rossa del medico di medicina generale che accerti la necessità del ricovero”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento emesso in sede di ricorso amministrativo deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 33, l.p. n. 7/2001 e del punto 10 del decreto della Giunta provinciale n. 2081/2011, eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione insufficiente, perplessa e contraddittoria e disparità di trattamento.
Si è costituta in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano, eccependo l’inammissibilità del ricorso per novità delle censure rispetto a quelle dedotte nel ricorso amministrativo e per tardività e, comunque, l’infondatezza dell’unico motivo di ricorso.
Con sentenza n. -OMISSIS-/2023 il T.R.G.A. di Bolzano:
- ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che vi fosse una radicale divergenza tra le doglianze articolate nei ricorsi rispettivamente presentati in sede amministrativa e giurisdizionale: nel primo, infatti, l’interessato ha contestato solamente la divergenza tra il tipo di prescrizione da lui richiesto al medico curante (prescrizione su ricetta rossa) e quello effettivamente rilasciato dal medico curante (prescrizione su foglio bianco sottoscritto), mentre nel ricorso giurisdizionale ha dedotto l’irrilevanza della tipologia di ricetta presentata e conseguentemente la superfluità della ricetta rossa;
- ha ritenuto inammissibile la contestazione del vizio di difetto di motivazione della decisione impugnata (ritenuta priva della trascrizione del parere rilasciato dal medico sentito dalla Commissione), avendo la doglianza articolata nel ricorso amministrativo riconosciuto quanto meno implicitamente la correttezza della soluzione ermeneutica offerta dall’amministrazione nel respingere la richiesta di rimborso (basata sulla necessaria prescrizione su ricetta rossa);
- in ogni caso, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso atteso che: la prescrizione su ricetta rossa è necessaria per garantire la priorità della prescrizione rispetto all’intervento, prevista dalla delibera della Giunta provinciale n. 2081/2011 quale condizione per il rimborso; tale esigenza sussiste specificamente nel caso in esame in cui il certificato presenta una data postuma rispetto a quella dell’intervento; la delibera della Giunta provinciale n. 2081/2011 è stata adottata nel rispetto dell’art. 33, c. 2, l.p. n. 7/2001, che attribuisce alla Giunta il compito di determinare le modalità di accesso alla struttura e i termini, a pena di decadenza, di presentazione della domanda e della relativa documentazione; il provvedimento è adeguatamente motivato sulla base della mancanza di una idonea prescrizione medica attestante la necessità del ricovero.
-OMISSIS- ha impugnato la predetta sentenza, articolando un solo motivo di appello per eccesso di potere giurisdizionale per motivazione erronea e contraddittoria e per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione dell’art. 33, l.p. n. 7/2001 e del punto 10 della delibera della Giunta provinciale n. 2081/2011.
In particolare parte appellante ha censurato la pronuncia di inammissibilità, rappresentando che anche il thema decidendum introdotto con il ricorso gerarchico involgeva la questione della sufficienza della prescrizione medica su un foglio bianco e, quindi, della superfluità della prescrizione su ricetta rossa; ha inoltre aggiunto che la motivazione fondata sulla necessità della ricetta rossa è stata introdotta per la prima volta nella decisione della Commissione provinciale essendosi l’Azienda sanitaria limitata ad affermare la mancanza della prescrizione medica.
L’appellante ha poi censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il ricorso sarebbe stato comunque infondato. Sul punto l’interessato ha dedotto che: contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il certificato del medico di medicina generale è stato rilasciato in data 26 maggio 2022, anteriormente all’intervento avvenuto in data 9 giugno 2022, mentre la data del 15 giugno 2022 è riportata sul certificato dello specialista e costituisce probabilmente un refuso, essendo la data corretta quella del 15 maggio 2022; l’anteriorità della prescrizione rispetto al ricovero è assicurata dalla natura di atto pubblico del certificato, facente fede fino a querela di falso, senza necessità di ricorrere all’emissione della ricetta rossa; la necessità della ricetta rossa non è prevista né dalla l.p. n. 7/2001 né dal decreto della Giunta provinciale n. 1081/2011, che richiede genericamente “la prescrizione del medico di medicina generale nonché del medico specialista pubblico o convenzionato per patologie rientranti nella loro disciplina, che accerti la necessità del ricovero”.
Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. L’unico motivo di appello è infondato.
2.1. Il collegio ritiene di poter prescindere dalla questione relativa all’ammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, in considerazione della infondatezza nel merito dello stesso.
2.2. Quanto al merito della controversia, si osserva preliminarmente che ai sensi dell’art. 33, l.p. n. 7/2001 “1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al servizio sanitario provinciale che si ricoverano in strutture pubbliche o private, non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il servizio sanitario nazionale, hanno diritto al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute dal servizio sanitario provinciale. Il rimborso viene stabilito secondo la tariffa predeterminata dalla giunta provinciale in misura inferiore a quella fissata per le prestazioni erogate in forma diretta. 2. Ai fini del rimborso tramite l’azienda sanitaria di appartenenza, la giunta provinciale determina le modalità d’accesso alla struttura ed i termini di presentazione della domanda e della relativa documentazione”.
In attuazione del comma 2 della citata disposizione la Giunta provinciale ha adottato la delibera n. 1081/2011 con cui ha tra l’altro previsto che “10) Ai fini del rimborso dovrà essere presentata:
a) la documentazione originale quietanzata delle spese sostenute, corredata da referto medico e relazione dalle quali dovranno risultare la diagnosi, la durata e la necessità del ricovero;
b) la prescrizione del medico di medicina generale nonché del medico specialista pubblico o convenzionato per patologie rientranti nella loro disciplina, che accerti la necessità del ricovero, ovvero la certificazione del medico curante della struttura all’atto di entrata del paziente, se trattasi di caso urgente”.
Ciò premesso, la questione decisiva ai fini della controversia è se la prescrizione del medico prevista dalla delibera n. 1081/2011 possa essere redatta anche su un foglio del ricettario personale del medico, datato e sottoscritto, oppure debba necessariamente rivestire le forme particolari previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011 per le prescrizioni a carico del servizio sanitario nazionale (ricetta elettronica dematerializzata non modificabile, il cui relativo documento cartaceo rappresenta un mero promemoria).
Questo collegio condivide la seconda opzione ermeneutica già fatta propria dal giudice di primo grado.
Va al riguardo rilevato che:
- nel caso previsto dalla delibera in esame, così come per le spese sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale, il carico economico finale grava non sul paziente ma sul soggetto pubblico, con la conseguenza che in entrambi i casi viene in rilievo la necessità che siano adottate modalità di prescrizione particolarmente rigorose ed idonee ad assicurare la sicura provenienza soggettiva del documento e la sicura datazione dello stesso, comprovante l’emissione della prescrizione in data anteriore al ricovero;
- i soggetti indicati nella delibera della Giunta provinciale quali soggetti abilitati ad emettere la prescrizione attestante la necessità del ricovero (cioè il medico di medicina generale, il medico specialista pubblico o convenzionato per patologie rientranti nella loro disciplina) possono rilasciare anche la cd. “ricetta rossa” in quanto medici pubblici o convenzionati.
Gli elementi evidenziati inducono a ritenere che la delibera della Giunta provinciale, quando ha richiesto ai fini del rimborso la “prescrizione del medico di medicina generale nonché del medico specialista pubblico o convenzionato per patologie rientranti nella loro disciplina, che accerti la necessità del ricovero”, ha voluto fare riferimento alla prescrizione emessa secondo le particolari modalità previste dal citato decreto ministeriale.
Ad una diversa conclusione non può condurre quanto dedotto dall’appellante, secondo cui l’attendibilità della data indicata nella prescrizione è assicurata dalla natura di atto pubblico della prescrizione, facente fede fino a querela di falso.
Ed infatti, la natura di atto pubblico della prescrizione e la conseguente efficacia probatoria privilegiata non assicura effettivamente che la prescrizione sia emessa nella data indicata, venendo in rilievo una presunzione legale connessa al ruolo rivestito dal soggetto che la redige e superabile solamente tramite una complessa azione giudiziaria (la querela di falso).
Di contro, nella materia in esame in cui vi è un significativo impiego di risorse pubbliche, la disciplina di settore ha introdotto modalità procedurali di emissione della prescrizione che assicurano, in modo effettivo e contestualmente all’emissione dell’atto, l’autenticità della prescrizione medesima anche sotto il profilo cronologico.
D’altronde, va rilevato che la circostanza che la delibera della Giunta provinciale del 2011 potesse riferirsi alla prescrizione sulla cd. “ricetta rossa” era stato percepito dallo stesso appellante, il quale nel ricorso amministrativo ha dichiarato che, pur essendosi successivamente accontentato della ricetta su foglio bianco in quanto ritenuta sufficiente, aveva comunque inizialmente chiesto al medico di medicina generale proprio la prescrizione su ricetta rossa.
Infine il collegio condivide la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che l’esigenza di assicurare l’anteriorità cronologica della prescrizione rispetto all’intervento, cui è funzionale la necessità della cd. “ricetta rossa”, sussiste in modo particolare nella fattispecie in esame in cui non vi è piena univocità cronologica della documentazione medica in atti.
Ed infatti, se è vero che vi è coerenza cronologica tra il certificato rilasciato il 18 maggio 2022 dal dott. -OMISSIS-, il certificato della dott.ssa -OMISSIS- del 26 maggio 2022 e la data dell’intervento effettuato il 9 giugno 2022, sulla base dei quali è stata presentata l’istanza di rimborso, nella documentazione medica in atti risulta un certificato medico datato 15 giugno 2022 (data successiva all’intervento), contenente la diagnosi di -OMISSIS- del -OMISSIS- -OMISSIS-, che fa comunque sorgere quanto meno un dubbio sulla piena veridicità della sequenza temporale dei certificati prodotti, dubbio che in presenza della cd. “ricetta rossa” non vi sarebbe stato.
3. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
4. La particolarità della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.