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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1341/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 11 febbraio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Daniela
Francesca Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 1341/2021 R.G. avente ad oggetto: indennità chilometrica
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
[...] Parte_17 Parte_18 Parte_19
Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
e tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Saraceno ed elettivamente
[...] Parte_24
domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Scillia, Corso Vespri n. 87, Capizzi
Ricorrenti
CONTRO
, c.f. in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Controparte_2
Patti (C.F. ) domiciliato presso il Servizio legale dell'ASP di Enna sito in C.F._1
Viale Diaz n. 7; CP_1
Resistente E CON LA CHIAMATA DELL'
, in persona dell'Assessore p.t., (C.F. Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. P.IVA_2
), presso i cui uffici siti in via Libertà n. 174, si domicilia;
P.IVA_3
__________________
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/09/2021 i ricorrenti indicati in epigrafe, infermieri professionali dipendenti dell'Asp di Enna, in servizio presso strutture adibite ai servizi di emergenza urgenza, dei presidi ospedalieri di Nicosia e Leonforte, e Piazza Armerina, premesso di aver partecipato alla CP_1
selezione per il reperimento di personale dell'emergenza urgenza 118 (SUES 118) e di essere stati assegnati presso le postazioni 118 nei comuni di Troina e Regalbuto, chiedono il riconoscimento dall'Asp di Enna del pagamento dell'indennità di rimborso chilometrico in ragione degli accessi effettuati dall'01/08/2011 al 30/10/2020 per il servizio dell'emergenza urgenza SUES 118 presso le postazioni allocate nei comuni di Troina e Regalbuto, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e l'accertamento del tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro.
Si è costituita l'ASP di Enna, che ha eccepito la prescrizione parziale del preteso credito e nel merito la infondatezza della pretesa azionata.
E' stata disposta la chiamata in causa dell'Assessorato, ritualmente costituitosi.
Indi all'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
******* La pretesa creditoria sub iudice, trae origine dalla sospensione del pagamento dell'indennità di rimborso chilometrico fino a quel momento (anno 2006) riconosciuta dall'Asp di Enna, disposta con una nota della Direzione di Piazza Armerina che, a dire dei ricorrenti, si porrebbe in contrasto con il contenuto della circolare n. 913 dell'08/02/1997 allegata al DA n. 21486, nonché alla nota prot. n.
2n21/2846 del 12/08/1997, alla circolare n. 1086 del 18/07/2002 e n. 1094 del 28/08/2002, tutte adottate nel tempo dal Servizio 6 emergenza urgenza (ex Gruppo 21, Servizio 4 attività di emergenza urgenza 118).
I ricorrenti rivendicano pertanto il diritto alla indennità per il periodo ed in relazione agli accessi effettuati dall'01/05/2015 al 30/10/2020.
In via preliminare, risulta fondata l'eccezione di prescrizione parziale quinquennale degli importi maturati anteriormente al quinquennio da calcolarsi a ritroso dalla notifica del ricorso (22.09.2021).
Sono pertanto prescritti gli importi relativi al periodo anteriore al 22 settembre 2016.
Ciò posto, si osserva come nessuna fonte di rango primario ( ovvero nessuna disposizione di legge nazionale o regionale o atti equiparati) preveda il diritto al rimborso chilometrico invocato dagli odierni ricorrenti.
Fatta tale premessa, bisogna aver riguardo alla normativa regolante la materia in oggetto, la quale,
per come si dirà infra, ha chiaramente subito una netta evoluzione.
Si è infatti passati dalle previsioni della circolare n.913 del 1997, poi trasposte nella circolare 1086
del 2002, al D.A. n. 2416 del 2016.
La corresponsione della indennità chilometrica in oggetto, era prevista dalla suddetta circolare del
1997 che faceva riferimento appunto ad un rimborso chilometrico per percorrenze entro i 30 km di
L.45.000 … e di L. 1250,00 per chilometro.
Il contenuto di tale circolare, era stato in parte qua, trasfuso nella successiva circolare assessoriale n. Prevedeva la successiva circolare che “Per quanto riguarda il rimborso chilometrico per gli accessi si ribadisco gli importi indicati nella circolare n. 913 del 1997”; tali importi vengono individuati per
maggiore chiarimento per percorrenze entro i 30 km in € 23,24 ed in € 0,65 per chilometro.
D'altra parte, per come chiarito dall'ASP e confermato dagli stessi ricorrenti, tale circolare era atta a regolamentare in via sperimentale e provvisoria l'attivazione del servizio di Urgenza Emergenza
118.
La stessa circolare n. 913 specificava che il servizio in via sperimentale è “ontologicamente
differente da quello che sarà reso a regime”.
Tanto basterebbe ad escludere che oggi i ricorrenti possano invocarne il disposto e l'applicazione.
Ciò vale tanto più alla luce delle rilevanti modifiche introdotte in materia dal D.A. 2416 del 2016 di rimodulazione delle tariffe dei medici ed infermieri, dipendenti del SSR, in incentivazione nell'ambito del servizio di emergenza urgenza 118.
Dal predetto decreto, la più volte menzionata circolare risulta appunto definitivamente superata.
Il decreto assessoriale in esame prevede infatti all'art 3 che con decorrenza 2017 1. “per le
prestazioni rese in incentivazione dal personale medico ed infermieristico nell'ambito del sistema di
emergenza urgenza 118 della Sicilia, non è previsto alcun ulteriore rimborso o buono pasto ad
eccezione di quanto previsto dal successivo punto 2.
2. per le prestazioni rese in incentivazione dal personale sanitario per l'attività di elisoccorso presso
le elibasi di Lampedusa e Pantelleria, l'ARNAS Civico di Palermo, competente per bacino, è
autorizzata a stipulare nel rispetto della normativa vigente, idonea convenzione con strutture
alberghiere locali di Lampedusa e Pantelleria allo scopo di garantire a detto personale il vitto e
l'alloggio. La stessa azienda provvederà a stipulare con le Compagnie navali ed aeree che
garantiscono i collegamenti con la terraferma da Lampedusa e da Pantelleria, idonee convenzioni
per consentire il trasbordo senza oneri a carico diretto dei sanitari”. Il D.A. n. 2416/2016 (afferente il Servizio 6), all'art. 3 prevede che in relazione alle prestazioni rese in incentivazione da personale medico ed infermieristico nell'ambito del sistema dell'emergenza urgenza 118, (prestazioni che riguardano gli odierni ricorrenti) non è dovuto alcun ulteriore rimborso o buono pasto ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2, riguardanti l'attività di elisoccorso di
Lampedusa e Pantelleria.
L'aggettivo ulteriore riferito al rimborso, diversamente da quanto opinato dai ricorrenti in seno al ricorso, non ha riguardo all'indennità chilometrica, ma per espressa previsione, all'ipotesi contemplata al punto 2, ovvero a quella, del tutto peculiare, afferente all'attività di elisoccorso.
Ne discende che con decorrenza dal primo gennaio 2017, le pretese dei ricorrenti non trovano alcun addentellato sul piano normativo giacchè, le previsioni delle circolari del 1997 e del 2002 che regolamentavano in via sperimentale e provvisoria la materia, risultano superate dallo ius superveniens ( art 3 del D.A. cit.).
Si osserva ancora, come non si revocabile in dubbio che le prestazioni rese dal ricorrenti nell'ambito del servizio di 118, siano riconducibili al c.d. regime di incentivazione e non di missione ( come pure subordinatamente opinato dai ricorrenti).
Ciò si desume senza tema di smentita dal fatto che tali prestazioni vengono rese dai suddetti, a seguito di adesione degli stessi, su base volontaria ad avviso pubblico di partecipazione ad un progetto di incentivazione per il reperimento di personale infermieristico da impiegare sui mezzi di soccorso (cfr doc 4 ASP).
Il dato risulta dirimente al fine di ritenere la irrilevanza ed infondatezza dei motivi tesi a ricondurre le rivendicazioni de quibus nell'alveo della indennità di missione.
Fuorviante risulta pertanto il riferimento (pur contenuto in ricorso al fine di fondare la tesi del diritto alla indennità), alle norme contrattuali che disciplinano il trattamento di missione, tenuto conto che non si verte in tema di missioni per come appena chiarito e che non risultano allegati prima ancora che dimostrati i presupposti normativi per fruire della indennità di missione che è emolumento atto a remunerare prestazioni avulse da quelle in oggetto ( rese in regime di incentivazione) In conclusione e tirando le fila della questione, si ha che le prestazioni rese dai ricorrenti nell'ambito del servizio di 118, sono prestazioni rese in orario extra lavorativo in regime di incentivazione non essendo adattabili le previsioni della normativa contrattuale, e non, in materia di trasferta ed indennità
di missione.
I ricorrenti cioè, non hanno svolto un servizio in regime di cd. “missione” per come essi subordinatamente ritengono, ma in “incentivazione”, cioè un'attività fuori dalla sede del servizio su richiesta di terzi (la Regione) e quindi, in quanto aderenti ad un progetto, remunerati per ogni turno con una indennità omnicomprensiva.
Viene in rilievo a tale proposito un arresto delle SS.UU. della Suprema Corte, ove si è chiarito che
“Le prestazioni di un medico, dipendente di usl, in regime di cosiddetto plus orario, cioè nell'ambito
della struttura ospedaliera, ma fuori del normale orario di lavoro ed in favore di pazienti non
ricoverati, secondo l'istituto della incentivazione alla produttività, quale previsto e disciplinato dagli
art. 59-66, accordo nazionale del personale delle usl reso esecutivo con d. p. r. 25 giugno 1983, n.
348, configurano espletamento di attività libero-professionale e, come tali, sono riconducibili ad un
rapporto privatistico di lavoro autonomo, distinto dal rapporto pubblicistico d'impiego
(analogamente a quanto si verificava nel previgente sistema della attività in compartecipazione)”
(Cass. civ. Sez. Unite, 18/11/1989, n. 4947).
L'istituto della incentivazione della produttività, previsto dall'art. 57 del DPR n. 384/1990, comporta la corresponsione di un compenso omnicomprensivo, a fronte della partecipazione al progetto, su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile. Il compenso corrisposto in regime di plus orario, in quanto previsto e determinato in funzione del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dall' deve considerarsi necessariamente omnicomprensivo e CP_1
pienamente satisfattivo per il dipendente, che lo ha accettato, aderendo volontariamente al relativo progetto. Da quanto argomentato discende la legittimità di una previsione che esclude ulteriori rimborsi chilometrici al di fuori del compenso elargito ed omnicomprensivo per la prestazione resa in plus orario in regime di incentivazione.
Ciò posto, occorre poi distinguere la regolamentazione della materia ante D.A. del 2016 e prima dell'approvazione di tale decreto.
Anteriormente, deve infatti ritenersi ancora vigente la disciplina provvisoria contenuta nella circolare del 1997, i cui principi sono stati poi, come detto, integralmente trasposti e richiamati nella successiva circolare del 2002.
Tale disciplina in assenza di disposizioni normative e/o regolamentari sopravvenute di segno opposto,
deve ritenersi vigente ed applicabile almeno fino a tutto il 2016.
Diverso discorso, per le ragioni esposte, vale per il periodo decorrente dal 2017.
Ne discende che le pretese di ricorrenti sono fondate limitatamente all'anno 2016 e nei limiti della eccepita prescrizione.
In ordine al quantum debeatur sono dovuti gli importi calcolati secondo la disciplina (circolari)
vigente ratione temporis e dunque nella misura indicata in ricorso e non contestata, sia pure contenuta entro il periodo indicato: anno 2016 non coperto da prescrizione ovvero dal 22.09.2016 fino al
31.12.2016
Per il resto, ovvero in relazione alle pretese decorrenti dall'anno 2017, in avanti, il ricorso va rigettato.
L'accoglimento solo parziale ed in minima parte del ricorso, giustifica la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione della indennità chilometrica prevista dalla circolare n. 913 dell'08/02/1997 nonché dalla circolare n. 1086 del 18/07/2002 nella misura indicata in ricorso, limitatamente al periodo che va dal 22 settembre 2016
al 31 dicembre 2016.
Dichiara prescritti gli importi relativi al periodo antecedente al 22 settembre 2016.
Rigetta il ricorso in relazione al periodo decorrente dall'01.01.2017 in avanti.
Compensa le spese.
Enna, 11 febbraio 2025. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1086 del 18.07.2002.