Sentenza 24 settembre 2019
Massime • 1
In tema di locazione, la disciplina di contenimento della spesa pubblica recante la riduzione del 15% del canone dovuto dalle amministrazioni centrali, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 135 del 2012), successivamente estesa anche alle amministrazioni sanitarie a norma dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014 (onv., con modif., in l. n. 89 del 2014), si applica ai contratti di locazione in corso delle aziende sanitarie pubbliche a partire dall'entrata in vigore di quest'ultima previsione (2014), con la conseguente manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale in quanto la scelta legislativa, dettata da necessari obiettivi di finanza pubblica sui termini dei rapporti di durata, non è irragionevole e non determina alcuna lesione dell'affidamento del cittadino nella certezza dell'ordinamento giuridico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/09/2019, n. 23635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23635 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2019 |
Testo completo
o t n o e v i m t a a s r r g e e v t l n i a o o t t u a b g i i l r t b n ORIGINALE b o o c 23635-2019 e l t e n d e r e r r o o c i i r e R t REPUBBLICA ITALIANA l u IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LOCAZIONE ABITATIVA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ENTE PUBBLICO TERZA SEZIONE CIVILE PRELAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25193/2017 Presidente Dott. CHIARA GRAZIOSI Cron. 23635 - Rep.@.
1. Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - Consigliere Ud. 22/05/2019 Dott. EMILIO IANNELLO PURel. Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere Dott. MARILENA GORGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25193-2017 proposto da: AERRETRE SRL, GE TRADING SRL, in persona del loro amministratore unico e legale rappresentante RICCARDO GE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ASTORRE MANCINI;
2019 ricorrenti 1163
contro
AZIENDA USL ROMAGNA;
intimata - Cy avversO la sentenza n. 82/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 22/05/2019 dal Consigliere Dott. MARCO udienza del DELL'UTRI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MICHELI AURELI;
2
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 23/3/2017, la Corte d'appello di Bo- logna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo gra- do, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Azienda Usl della Romagna, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Aerretre s.r.l. e dalla IN Trading s.r.l. per il pagamento, da parte dell'Azienda Usl della Romagna, di canoni di locazione non corrisposti in relazione al periodo dedotto in giudizio.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il primo giudice avesse correttamente ritenuto legit- timo, da parte dell'Azienda sanitaria, l'abbattimento del canone di lo- cazione operato in forza dell'applicazione dell'art. 24, co. 4, del d.l. n. 66/2014, che aveva esteso, nei confronti delle aziende sanitarie pub- bliche, la regola, precedentemente dettata con riguardo alle altre amministrazioni pubbliche, dal d.l. n. 95/2012, che aveva imposto la riduzione del 15% dei canoni relativi ai contratti di locazione in corso riferiti ad immobili destinati all'esercizio di attività istituzionale pubbli- che, nel quadro della disciplina relativa al contenimento della spesa pubblica.
3. Avverso la sentenza d'appello, l'Aerretre s.r.l. e la IN Tra- ding s.r.l. propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo di impugnazione, illustrato da successiva memoria.
4. L'Azienda Usl della Romagna non ha svolto difese in questa se- de. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo di impugnazione proposto, le società ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione del d.l. n. 66/2014 (convertito nella legge n. 89/2014), nella parte in cui ha modificato l'art. 3, co. 4, 6 e 7, del d.l. n. 95/2012; dell'art. 3, co. 4, 6 e 7, del d.l. n. 95/2012; dell'art. 24, co. 4, del d.l. n. 66/2014; dell'art. 11 cy 3 Udienza del 22 maggio 2019 - R.G. n. 25193/2017 - rel. cons. Marco Dell'Utri disp. prel. c.c. e degli artt. 1339 e 1362 e ss. c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpre- tato il complesso normativo richiamato, ritenendo illegittimamente applicabili le disposizioni di cui al d.l. n. 95/2012 (e dunque la ridu- zione del 15% del canone di locazione ivi regolata) anche al contratto di locazione dedotto in giudizio, che le parti avevano viceversa con- cluso in epoca posteriore a detta fonte normativa, in tal modo violan- do le previsioni di tale disciplina, nonché il principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 disp. prel. c.c., con specifico riguardo all'operatività dell'art. 24, co. 4, d.l. n. 66/2014, dovendo ritenersi che tale ultima norma, in assenza di disposizioni normative di segno contrario, aveva esteso l'applicabilità della disciplina del contenimento della spesa pubblica (di cui al d.l. n. 95/2012) unicamente ai contratti di locazione conclusi in epoca anteriore a detta fonte normativa e non già ai contratti (come quello in esame) stipulati successivamente.
2. Sotto altro profilo, secondo le ricorrenti, l'eventuale benefico della riduzione della riduzione del 15% del canone convenuto, da par- te dell'azienda sanitaria avversaria, avrebbe dovuto essere preceduto dal necessario conseguimento del parere di congruità di cui all'art. 3 co. 6, del d.l. 95/2012: condizione che, essendo mancata, avrebbe dovuto imporre il riconoscimento dell'infondatezza della pretesa av- versaria.
3. Il motivo è infondato.
4. Osserva il Collegio come la corte territoriale, nell'interpretare l'intervento del d.l. n. 66/2014 sul d.l. n. 95/2012, abbia corretta- mente evidenziato la circostanza in forza della quale l'intera disciplina sul contenimento della spesa pubblica fosse entrata in vigore, nel suo complesso, nei confronti delle aziende sanitarie pubbliche, a partire dal 2014, con ciò correttamente significando che anche la norma che dispone l'applicazione dell'immediata operatività della riduzione del canone di locazione del 15% (originariamente disposta dal d.l. n. 4 Udienza del 22 maggio 2019 - R.G. n. 25193/2017 - rel. cons. Marco Dell'Utri 95/2012 per le altre amministrazioni pubbliche) fosse entrata in vigo- re, per le aziende sanitarie pubbliche, nel corso del 2014, e quindi in relazione ai contratti in corso a tale data, come quello oggetto del presente giudizio.
5. Al riguardo, varrà rilevare come la diversa interpretazione so- stenuta dalle società ricorrenti, nel ritenere rilevante l'entrata in vigo- re, nel 2012, della disciplina sul contenimento della spesa pubblica - assumendo tale epoca a base del proprio ragionamento, al fine di qualificare come 'successiva' alla stessa la stipulazione del contratto di locazione in esame, anche in relazione al necessario conseguimen- to del preventivo parere di congruità del canone di cui all'art. 3, co. 6, del d.l. n. 93/2012 – finirebbe coll'attribuire un rilievo normativo alla - disciplina del 2012 anche in relazione al rapporto oggetto di lite, lad- dove, invece, la volontà espressa del legislatore del 2014 fu quella di disporre l'applicazione dell'intero complesso normativo di cui al d.l. n. 95/2012 alle amministrazioni sanitarie, ma solo a partire dal 2014: ossia di ritenere applicabile l'immediata incidenza della riduzione del canone delle locazioni "in corso", e il necessario parere preventivo di congruità per i contratti di nuova stipulazione", solo a partire dal 11 2014. 6. Ne deriva, conseguentemente, la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha confermato la legittimità dell'abbattimento del canone operato dall'amministrazione sanitaria in relazione al contratto di locazione in esame.
7. Quanto, infine, all'adombrata questione di legittimità costitu- zionalità del d.l. n. 95/2012 da parte delle ricorrenti, è appena il caso di rilevarne la manifesta infondatezza, valendo al riguardo l'argomentazione per cui il riferimento operato, dal complesso norma- tivo in esame, all'indispensabile conseguimento, attraverso le ecce- zionali misure introdotte, di necessari obiettivi di finanza pubblica, giustifichi il riconoscimento, in capo al legislatore, di ineliminabili 5 Udienza del 22 maggio 2019 - R.G. n. 25193/2017 - rel. cons. Marco Dell'Utri margini di valutazione non sindacabili in sede di legittimità costituzio- nale, trattandosi di un ambito di apprezzamento politico discrezionale di stretta pertinenza legislativa, non ravvisandosi, nel caso di specie, alcuna ipotesi di intervento legislativo, sui termini sostanziali dei rap- porti di durata, di carattere improvviso e imprevedibile (cfr. Corte Cost. sentenze n. 302 del 2010 e n. 64/2014).
8. Lo stesso giudice delle leggi, d'altro canto, ha affermato come nel nostro sistema costituzionale non sia «affatto interdetto al legisla- tore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condi- zione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regola- mento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicu- rezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Sta- to di diritto» (sentenza n. 264 del 2005, e, in senso conforme, sen- tenze n. 236 e n. 206 del 2009): presupposti ostativi, nella specie, del tutto insussistenti.
9. Sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la complessiva infondatezza delle censure sollevate dalle società ricor- renti, dev'essere disposto il rigetto del ricorso. 10. Non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'Azienda sanitaria Usl della Romagna svolto difese in questa sede. 11. Dev'essere infine attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.
1-bis, dello stesso articolo 13. ст 6 Udienza del 22 maggio 2019 - R.G. n. 25193/2017 - rel. cons. Marco Dell'Utri
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.
1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 22/5/2019. Il Consigliere est. Marco Dell'Utri дл Il Presidente Chiara GrazioGraziosi Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 24 SET 2019 Il Funzionano Giudiziario Innocenzo BATTISTA 7 Udienza del 22 maggio 2019 - R.G. n. 25193/2017 - rel. cons. Marco Dell'Utri