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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., del 5.6.2025, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 2296/2025 R.G. Lavoro, promossa da
(nata il [...] a [...]) rappresentata e difesa dall' Avv Giovanni Parte_1
Russo
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dott. Patrizia de Lillo, Dott Angelo Pietro Piteo e Dott Raffaela Conti) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Collocamento Mirato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 4.3.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo che, fossero accolte le seguenti conclusioni: “…che a norma CP_1 dell'art. 445 bis c.p.c., la S.V. voglia preventivamente nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché:1) esegua la diagnosi funzionale indicando le limitazioni e le capacità residue della ricorrente ai fini di un miglior inserimento lavorativo, valutando al contempo se il complesso patologico da cui è affetta sia tale da determinare un'invalidità nella misura superiore al 45% in conformità alle tabelle di cui al D.M. del febbraio 1992 applicandovi i relativi codici di riferimento per ciascuna patologia nonché il prescritto calcolo riduzionistico;
2) per accertato il proprio stato di invalidità 2) per l'effetto, decretare che la ricorrente è affetta da patologie tali da determinare un'invalidità nella misura superiore al 45% con diritto per il medesimo all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato;
3) condannare solidalmente l' al pagamento delle competenze del presente procedimento, gravati di CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario, oltre l'aumento dovuto per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, nonché ad €43 per contributo unificato come per legge, distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario.” ( cfr ricorso depositato in atti)
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito la mancanza “…di un interesse ad agire concreto CP_1
e attuale ex art. 100 c.p.c. posto che la signora ha un rapporto di lavoro in essere con S.R.L. Pt_1
PROMEDLAV S.R.L. e per l'anno 2024 ha percepito redditi pari ad € 17.152,96, come evidenziato dall'estratto conto previdenziale e dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate che si depositano.
Risulterebbe pertanto inutile l'accertamento peritale richiesto mancando attualmente lo stato di disoccupazione ovvero di occupazione con un reddito inferiore ad € 8.500,00 richiesto ex lege quale requisito che unitamente a quello sanitario darebbe diritto all'iscrizione…. ” ( cfr memoria di CP_ costituzione dell' depositata in atti) insistendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda oltre che per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente ritiene che “muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, … il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. S.U.
n. 27187/2006; v.pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n.
3905/2003; Cass. n. 10039/2002). Come affermato, in Cass. n. 2051/2011, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionali della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. Sulla base di tale condivisibile giurisprudenza questa Corte ha quindi ripetutamente escluso, in fattispecie identiche a quella in esame, l'ammissibilità di un'azione di mero accertamento
(v. Cass. ord. n. 2011/2015, ord. n. 13491/ 2013, ord. n. 12036/ 2013)”. ( cfr Cass Civ n. 9013/2016).
In tal senso si veda anche Cass Civ sez lav n. 9755/2019 che ha ribadito “….….l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario.
…. agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., (è necessario che ) che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445- bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, ….. valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.5338 del 2014 cit.).
31. All'esito positivo di tale verifica e sussistenti, sulla base della prospettazione del ricorrente, i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice proseguirà nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da
Cass. n. 5338 cit.)” ( Cass Civ sez lav n. 9755/2019)
A tale orientamento si ritiene di dare continuità in assenza di elementi che ne giustifichino un ripensamento.
Invero nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario dell'invalidità nella misura non inferiore al 46% al fine dell'inserimento nelle liste del collocamento mirato ex lege n. 68/99.
Occorre però rilevare che la domanda di accertamento dei requisiti sanitari per l'inserimento nelle liste del collocamento mirato è inammissibile per carenza dei requisiti socio economici previsti dalla legge n. 68/99 la quale prevede che destinatari del collocamento mirato sono persone con disabilità o appartenenti alle altre categorie protette (ai sensi della legge n. 68/99 e successive modificazioni), in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1) avere almeno 16 anni (i minori di 16 anni devono avere assolto l'obbligo scolastico) e non aver raggiunto l'età pensionabile;
2) essere privo/a di lavoro o svolgere un'attività lavorativa il cui reddito annuale non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale, pari a € 8.500 per lavoro dipendente e assimilato, o € 5.500 per lavoro autonomo, - ad eccezione dei soggetti di cui alla L. 407/98: orfani o coniugi di persone decedute sul lavoro, di vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, testimoni di giustizia- 3) essere immediatamente disponibile al lavoro.
In particolare, la Legge 68/99 stabilisce che possono accedere al collocamento mirato: persone con disabilità con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; invalidi del lavoro: persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con deficit del campo visivo previsti dalla l. n. 138/2001) o non udenti (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata); invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni comprese tra la prima e l'ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”
Quindi per il riconoscimento del beneficio di cui si discute, requisiti costitutivi sono, oltre alla sussistenza del requisito sanitario e di quello anagrafico, l'inoccupazione o lo svolgimento di un'attività lavorativa da cui consegua un reddito annuo non superiore ad € 8.500,00 per lavoro dipendente e assimilato, o ad € 5.500 per lavoro autonomo.
Nella fattispecie è pacifico oltre che documentalmente provato che la ricorrente sia occupata e svolga un lavoro dipendente che le ha fatto conseguire un reddito per l'anno 2024 (anno della domanda amministrativa) pari ad € 17.172, 96 ( cfr C.U. del 2025 relativa al periodo d'imposta 2024 CP_ ed estratto contributivo depositati in atti dall' ne consegue che, essendo priva dei requisiti socio economici previsti dalla legge n. 68/99 per poter usufruire del beneficio dell'inserimento delle liste del collocamento mirato, tale domanda va dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
Invero la parte ha l'onere di allegare e provare l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte. L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Le spese vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come in dispositivo applicando le tariffe medie previste per i procedimenti di istruzione preventiva nel D.M. 55/2014 ( scaglione tra
€5.201,00 ed € 26.000,00) con abbattimento del 50%; senza la fase istruttoria poiché non tenuta, con CP_ l' ulteriore abbattimento previsto dall'art 152 bis c.p.c. per la costituzione dell' a mezzo dei propri funzionari.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
CP_
- condanna il ricorrente la pagamento delle spese di giudizio in favore dell' liquidate in €
510,00, oltre rimborso forfetario iva e cap come per legge e se spettanti. Foggia, 5.6.2026
Il Giudice
Rosa Maria Rella
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., del 5.6.2025, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 2296/2025 R.G. Lavoro, promossa da
(nata il [...] a [...]) rappresentata e difesa dall' Avv Giovanni Parte_1
Russo
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dott. Patrizia de Lillo, Dott Angelo Pietro Piteo e Dott Raffaela Conti) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Collocamento Mirato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 4.3.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo che, fossero accolte le seguenti conclusioni: “…che a norma CP_1 dell'art. 445 bis c.p.c., la S.V. voglia preventivamente nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché:1) esegua la diagnosi funzionale indicando le limitazioni e le capacità residue della ricorrente ai fini di un miglior inserimento lavorativo, valutando al contempo se il complesso patologico da cui è affetta sia tale da determinare un'invalidità nella misura superiore al 45% in conformità alle tabelle di cui al D.M. del febbraio 1992 applicandovi i relativi codici di riferimento per ciascuna patologia nonché il prescritto calcolo riduzionistico;
2) per accertato il proprio stato di invalidità 2) per l'effetto, decretare che la ricorrente è affetta da patologie tali da determinare un'invalidità nella misura superiore al 45% con diritto per il medesimo all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato;
3) condannare solidalmente l' al pagamento delle competenze del presente procedimento, gravati di CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario, oltre l'aumento dovuto per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, nonché ad €43 per contributo unificato come per legge, distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario.” ( cfr ricorso depositato in atti)
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito la mancanza “…di un interesse ad agire concreto CP_1
e attuale ex art. 100 c.p.c. posto che la signora ha un rapporto di lavoro in essere con S.R.L. Pt_1
PROMEDLAV S.R.L. e per l'anno 2024 ha percepito redditi pari ad € 17.152,96, come evidenziato dall'estratto conto previdenziale e dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate che si depositano.
Risulterebbe pertanto inutile l'accertamento peritale richiesto mancando attualmente lo stato di disoccupazione ovvero di occupazione con un reddito inferiore ad € 8.500,00 richiesto ex lege quale requisito che unitamente a quello sanitario darebbe diritto all'iscrizione…. ” ( cfr memoria di CP_ costituzione dell' depositata in atti) insistendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda oltre che per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente ritiene che “muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, … il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. S.U.
n. 27187/2006; v.pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n.
3905/2003; Cass. n. 10039/2002). Come affermato, in Cass. n. 2051/2011, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionali della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. Sulla base di tale condivisibile giurisprudenza questa Corte ha quindi ripetutamente escluso, in fattispecie identiche a quella in esame, l'ammissibilità di un'azione di mero accertamento
(v. Cass. ord. n. 2011/2015, ord. n. 13491/ 2013, ord. n. 12036/ 2013)”. ( cfr Cass Civ n. 9013/2016).
In tal senso si veda anche Cass Civ sez lav n. 9755/2019 che ha ribadito “….….l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario.
…. agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., (è necessario che ) che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445- bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, ….. valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.5338 del 2014 cit.).
31. All'esito positivo di tale verifica e sussistenti, sulla base della prospettazione del ricorrente, i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice proseguirà nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da
Cass. n. 5338 cit.)” ( Cass Civ sez lav n. 9755/2019)
A tale orientamento si ritiene di dare continuità in assenza di elementi che ne giustifichino un ripensamento.
Invero nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario dell'invalidità nella misura non inferiore al 46% al fine dell'inserimento nelle liste del collocamento mirato ex lege n. 68/99.
Occorre però rilevare che la domanda di accertamento dei requisiti sanitari per l'inserimento nelle liste del collocamento mirato è inammissibile per carenza dei requisiti socio economici previsti dalla legge n. 68/99 la quale prevede che destinatari del collocamento mirato sono persone con disabilità o appartenenti alle altre categorie protette (ai sensi della legge n. 68/99 e successive modificazioni), in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1) avere almeno 16 anni (i minori di 16 anni devono avere assolto l'obbligo scolastico) e non aver raggiunto l'età pensionabile;
2) essere privo/a di lavoro o svolgere un'attività lavorativa il cui reddito annuale non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale, pari a € 8.500 per lavoro dipendente e assimilato, o € 5.500 per lavoro autonomo, - ad eccezione dei soggetti di cui alla L. 407/98: orfani o coniugi di persone decedute sul lavoro, di vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, testimoni di giustizia- 3) essere immediatamente disponibile al lavoro.
In particolare, la Legge 68/99 stabilisce che possono accedere al collocamento mirato: persone con disabilità con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; invalidi del lavoro: persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con deficit del campo visivo previsti dalla l. n. 138/2001) o non udenti (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata); invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni comprese tra la prima e l'ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”
Quindi per il riconoscimento del beneficio di cui si discute, requisiti costitutivi sono, oltre alla sussistenza del requisito sanitario e di quello anagrafico, l'inoccupazione o lo svolgimento di un'attività lavorativa da cui consegua un reddito annuo non superiore ad € 8.500,00 per lavoro dipendente e assimilato, o ad € 5.500 per lavoro autonomo.
Nella fattispecie è pacifico oltre che documentalmente provato che la ricorrente sia occupata e svolga un lavoro dipendente che le ha fatto conseguire un reddito per l'anno 2024 (anno della domanda amministrativa) pari ad € 17.172, 96 ( cfr C.U. del 2025 relativa al periodo d'imposta 2024 CP_ ed estratto contributivo depositati in atti dall' ne consegue che, essendo priva dei requisiti socio economici previsti dalla legge n. 68/99 per poter usufruire del beneficio dell'inserimento delle liste del collocamento mirato, tale domanda va dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
Invero la parte ha l'onere di allegare e provare l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte. L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Le spese vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come in dispositivo applicando le tariffe medie previste per i procedimenti di istruzione preventiva nel D.M. 55/2014 ( scaglione tra
€5.201,00 ed € 26.000,00) con abbattimento del 50%; senza la fase istruttoria poiché non tenuta, con CP_ l' ulteriore abbattimento previsto dall'art 152 bis c.p.c. per la costituzione dell' a mezzo dei propri funzionari.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
CP_
- condanna il ricorrente la pagamento delle spese di giudizio in favore dell' liquidate in €
510,00, oltre rimborso forfetario iva e cap come per legge e se spettanti. Foggia, 5.6.2026
Il Giudice
Rosa Maria Rella