Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3979/2024 promossa con ricorso congiunto in data 10.6.2024 da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Lomagna (LC) Parte_1 C.F._1 in Via Giosuè Carducci n. 9,
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Ronco Parte_2 C.F._2 Briantino (MB) in Via San Francesco D'Assisi n. 52, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Patrizia Lissoni e dell'Avv. Valentina Minoretti che li rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 18 settembre 2006 in
Cernusco Lombardone (LC), iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cernusco Lombardone, al numero 10, Parte 2, Serie A (cfr. doc. 1);
- Ordinare al Comune di Cernusco Lombardone (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
Le spese di giudizio restano integralmente compensate tra le parti
- Recepire in sentenza le seguenti condizioni:
Per_ 7. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la
Per_ 8. La figlia starà con i genitori a settimane alterne, dalla domenica sera alla domenica sera della successiva settimana e così di seguito;
9. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno il tutto salvo diverso migliore accordo tra i genitori nell'interesse della figlia;
Per_ 10. Atteso il collocamento alternato presso entrambi i genitori della figlia , nessun mantenimento verrà versato in suo favore dall'uno all'altro, ma entrambi i coniugi provvederanno fino all'indipendenza economica della ragazza al mantenimento diretto della minore, nei periodi di rispettiva permanenza, ripartendo al 50% le ulteriori spese straordinarie che dovranno essere concordate, ove previsto, come da protocollo in uso al Tribunale di Monza
11. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
Per_ 12. I coniugi prestano sin d'ora l'assenso al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio di .
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con Sentenza del
Tribunale di Monza in data 25 luglio 2024, passata in giudicato.
Non è contestato che tra le parti non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cernusco Lombardone (LC) il 18.9.2006 (Atto trascritto al n. 10, P. II , Serie A, Parte_2 del registro atti di matrimonio del predetto Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del
Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco Lombardone (LC) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.3.2025 Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi