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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/11/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG: 614/2024
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR EN ha pronunciato ex art. 281-terdecies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 614/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente a oggetto “compenso professionale” e vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato a Paola, via Parte_1 C.F._1
CO Alvaro n. 15, presso lo studio dell'avv. Laura Provenzano, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: , elettivamente domiciliato a Roma, Controparte_1 C.F._2 viale Parioli n. 10, presso lo studio dell'avv. Alessandro Bartoli, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 25.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., il dott. conveniva in giudizio il sig. Pt_1 esponendo all'intestato Tribunale che: CP_1
• nel mese di maggio 2023 avrebbe ricevuto dal resistente l'incarico di negoziare con la banca Credit Agricole la definizione dell'ingente esposizione debitoria pari ad €
3.000.000,00 accumulata a causa dell'inadempimento di una precedente transazione;
pagina 1 di 5 • con scrittura privata del 16.6.2023, le odierne parti avrebbero parametrato l'onorario del commercialista nella misura del 30% del risparmio ottenendo dal cliente sul totale del debito citato;
• a seguito di varie interlocuzioni con l'istituto di credito, il dott. avrebbe Pt_1 raggiunto un'intesa per il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 1.950.000,00, e tuttavia l'accordo non sarebbe stato immediatamente formalizzato per la presenza nella bozza di alcune clausole pregiudizievoli per il cliente, tra cui l'onere di dover pagare alla banca il compenso del professionista di cui si sarebbe avvalsa;
• malgrado ciò, il avrebbe tentato di aggirare il ricorrente intraprendendo CP_1 autonome iniziative direttamente con la creditrice.
Tanto premesso, il dott. chiedeva al Tribunale di Grosseto di condannare il Pt_1
a pagargli l'importo di € 315.000,00, corrispondente al 30% della somma CP_1 risparmiata di € 1.050.000,00, oppure a versargli un equo compenso per la prestazione comunque resa in suo favore.
Ordinata la rinnovazione della notifica, si costituiva in giudizio il sig. per CP_1 chiedere la reiezione delle domande avversarie, assumendo in particolare che le parti avessero concluso un contratto aleatorio idoneo ad assicurare un compenso al professionista solo in ipotesi di raggiungimento di un accordo transattivo, che nella specie non era avvenuto.
Sfumata la possibilità di trovare una soluzione conciliativa e vista l'assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 25.11.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda è infondata e va respinta.
Risulta per tabulas, ed è anche pacifico, che , già debitore nei confronti Controparte_1 della banca Credit Agricole a causa dell'inadempimento di una transazione con essa raggiunta nel 2021, abbia conferito al dott. , con contratto del 16.5.2023, Parte_1
l'incarico di rappresentarlo per dare completa esecuzione a detta intesa, con potere di definizione e transazione, stante le difficoltà del cliente ad adempiere al pagamento del residuo importo di € 3.000,000,00 (all. 1 del ricorso).
È, altresì, documentata la convenzione occorsa fra le odierne parti in data 16.6.2023 sul compenso riconoscibile al dott. in caso di raggiungimento di una transazione con Pt_1
pagina 2 di 5 la banca, corrispondente al 30% di quanto il cliente avrebbe risparmiato sul totale del succitato debito, mediante versamento in sei rate mensili con decorrenza dalla data della stipula dell'eventuale transazione (all. 2).
Il dott. ha poi documentato l'attività di interlocuzione avuta con l'istituto di Pt_1 credito nel bimestre giugno-luglio 2023, che, secondo la sua prospettazione, avrebbe condotto all'accettazione da parte della banca di una somma di € 1.950.000,00 a saldo e stralcio del debito residuo del accordo che però non sarebbe stato formalizzato CP_1 per circostanze estranee alla propria attività, riassunte nell'inadeguatezza delle condizioni unilateralmente imposte dall'istituto di credito nell'ultima bozza contrattuale trasmessagli, ritenute inaccettabili nell'interesse del proprio assistito (all.ti 3-6).
L'odierno ricorrente, tuttavia, assume che la propria attività professionale, a prescindere dalla firma dell'accordo, avrebbe pienamente raggiunto il risultato programmato, attesa l'indiscussa riduzione del debito del e quindi, in adempimento della scrittura CP_1 datata 16.6.2023, ha chiesto la condanna del resistente a pagargli la somma di €
315.000,00, pari al 30% di quanto risparmiato (€ 1.050.000,00), o a versargli un equo compenso per la prestazione comunque resa.
Il viceversa, reputa di nulla dover pagare al commercialista, in ragione CP_1 dell'aleatorietà del contratto firmato dalle parti il 16.6.2023 volto a condizionare il diritto al compenso del ricorrente al conseguimento di un determinato risultato, che nella specie non poteva dirsi raggiunto, visto che alcun accordo era mai stato firmato con la banca, la quale anzi avrebbe riattivato le azioni esecutive intraprese contro di lui.
Ad avviso del Tribunale, l'inesistenza del diritto di credito in capo al dott. a titolo Pt_2 di compenso per l'attività professionale espletata in rappresentanza del si fonda CP_1 su motivi diversi da quelli enunciati dalla difesa di quest'ultimo. Infatti, la lettura combinata dei due documenti sottoscritti dalle parti nel maggio e nel giugno 2023, non conduce a ritenere che i contraenti avesse condizionato il diritto al compenso del professionista al raggiungimento di una transazione con la banca, ma soltanto che, in detta ipotesi, il professionista avrebbe avuto diritto al maggiore compenso pattuito in proporzione al valore della pratica;
tanto appare ricavarsi dal tenore letterale della scrittura del 16.6.2023, che testualmente recita: «Il mandato professionale richiamato viene riconfermato in tutte le sue parti e, non essendo previsto nello stesso mandato il quantum del compenso professionale, le parti in premessa, di comune accordo, pattuiscono che il dott. corrisponderà al prof. una somma pari CP_1 Parte_1
pagina 3 di 5 al 30% di quanto risparmiato sul totale del debito residuo (pari ad € 3.000.000,00) nei confronti del Credit Agricole».
Ciò vuol dire che, in assenza di un effettivo risparmio, il professionista non avrebbe svolto la propria opera gratuitamente, bensì avrebbe avuto diritto a ricevere un compenso parametrato all'attività comunque resa per conto del cliente.
Epperò, nel caso concreto, sembra pacifica l'interruzione del rapporto intercorso fra le parti per rinuncia all'incarico ad opera del professionista, giustificato dall'aver scoperto che il avrebbe intrapreso autonome e non concordate iniziative direttamente CP_1 con l'istituto di credito.
La fattispecie che viene in rilievo, pertanto, è quella regolata dall'art. 2237, co. 2 c.c., disposizione attributiva al prestatore d'opera recedente dal contratto il diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente, gravando naturalmente sul primo l'onere di dimostrare il raggiungimento di un esito vantaggioso per il secondo.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato l'avveramento della condizione apposta alla scrittura del 16.6.2023, alla quale fu subordinata l'insorgenza del diritto al compenso proporzionale, né tantomeno il conseguimento di un risultato utile da parte del atteso che è mancata la prova dell'accordo transattivo verso il quale era CP_1 precipuamente indirizzata l'opera professionale e, per stessa ammissione del ricorrente, le condizioni unilateralmente imposte dall'istituto di credito nella bozza contrattuale furono ritenute inaccettabili dal professionista nell'interesse del proprio assistito, urtando con quanto emerso nella fase delle trattative e impedendo al testo medesimo di qualificarsi in termini di transazione (cf. ancora all.ti 5 e 6 del ricorso).
Ciò è sufficiente per respingere le domande proposte dal dott. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/14, escludendo la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e applicando i valori minimi per quella decisionale, in ragione dell'attività espletata.
Non si ravvisano, invece, i presupposti operativi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., attesa la peculiarità della vicenda e l'assenza di una faticosa attività processuale conseguente alla mancata adesione della proposta conciliativa, la quale è suscettibile di un'adeguata sanzione tramite la condanna alle spese.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe generalizzate, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta le domande del ricorrente;
2) condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, che liquida in €
8.964,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 25.11.2025.
Il Giudice
AR EN
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR EN ha pronunciato ex art. 281-terdecies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 614/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente a oggetto “compenso professionale” e vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato a Paola, via Parte_1 C.F._1
CO Alvaro n. 15, presso lo studio dell'avv. Laura Provenzano, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: , elettivamente domiciliato a Roma, Controparte_1 C.F._2 viale Parioli n. 10, presso lo studio dell'avv. Alessandro Bartoli, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 25.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., il dott. conveniva in giudizio il sig. Pt_1 esponendo all'intestato Tribunale che: CP_1
• nel mese di maggio 2023 avrebbe ricevuto dal resistente l'incarico di negoziare con la banca Credit Agricole la definizione dell'ingente esposizione debitoria pari ad €
3.000.000,00 accumulata a causa dell'inadempimento di una precedente transazione;
pagina 1 di 5 • con scrittura privata del 16.6.2023, le odierne parti avrebbero parametrato l'onorario del commercialista nella misura del 30% del risparmio ottenendo dal cliente sul totale del debito citato;
• a seguito di varie interlocuzioni con l'istituto di credito, il dott. avrebbe Pt_1 raggiunto un'intesa per il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 1.950.000,00, e tuttavia l'accordo non sarebbe stato immediatamente formalizzato per la presenza nella bozza di alcune clausole pregiudizievoli per il cliente, tra cui l'onere di dover pagare alla banca il compenso del professionista di cui si sarebbe avvalsa;
• malgrado ciò, il avrebbe tentato di aggirare il ricorrente intraprendendo CP_1 autonome iniziative direttamente con la creditrice.
Tanto premesso, il dott. chiedeva al Tribunale di Grosseto di condannare il Pt_1
a pagargli l'importo di € 315.000,00, corrispondente al 30% della somma CP_1 risparmiata di € 1.050.000,00, oppure a versargli un equo compenso per la prestazione comunque resa in suo favore.
Ordinata la rinnovazione della notifica, si costituiva in giudizio il sig. per CP_1 chiedere la reiezione delle domande avversarie, assumendo in particolare che le parti avessero concluso un contratto aleatorio idoneo ad assicurare un compenso al professionista solo in ipotesi di raggiungimento di un accordo transattivo, che nella specie non era avvenuto.
Sfumata la possibilità di trovare una soluzione conciliativa e vista l'assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 25.11.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda è infondata e va respinta.
Risulta per tabulas, ed è anche pacifico, che , già debitore nei confronti Controparte_1 della banca Credit Agricole a causa dell'inadempimento di una transazione con essa raggiunta nel 2021, abbia conferito al dott. , con contratto del 16.5.2023, Parte_1
l'incarico di rappresentarlo per dare completa esecuzione a detta intesa, con potere di definizione e transazione, stante le difficoltà del cliente ad adempiere al pagamento del residuo importo di € 3.000,000,00 (all. 1 del ricorso).
È, altresì, documentata la convenzione occorsa fra le odierne parti in data 16.6.2023 sul compenso riconoscibile al dott. in caso di raggiungimento di una transazione con Pt_1
pagina 2 di 5 la banca, corrispondente al 30% di quanto il cliente avrebbe risparmiato sul totale del succitato debito, mediante versamento in sei rate mensili con decorrenza dalla data della stipula dell'eventuale transazione (all. 2).
Il dott. ha poi documentato l'attività di interlocuzione avuta con l'istituto di Pt_1 credito nel bimestre giugno-luglio 2023, che, secondo la sua prospettazione, avrebbe condotto all'accettazione da parte della banca di una somma di € 1.950.000,00 a saldo e stralcio del debito residuo del accordo che però non sarebbe stato formalizzato CP_1 per circostanze estranee alla propria attività, riassunte nell'inadeguatezza delle condizioni unilateralmente imposte dall'istituto di credito nell'ultima bozza contrattuale trasmessagli, ritenute inaccettabili nell'interesse del proprio assistito (all.ti 3-6).
L'odierno ricorrente, tuttavia, assume che la propria attività professionale, a prescindere dalla firma dell'accordo, avrebbe pienamente raggiunto il risultato programmato, attesa l'indiscussa riduzione del debito del e quindi, in adempimento della scrittura CP_1 datata 16.6.2023, ha chiesto la condanna del resistente a pagargli la somma di €
315.000,00, pari al 30% di quanto risparmiato (€ 1.050.000,00), o a versargli un equo compenso per la prestazione comunque resa.
Il viceversa, reputa di nulla dover pagare al commercialista, in ragione CP_1 dell'aleatorietà del contratto firmato dalle parti il 16.6.2023 volto a condizionare il diritto al compenso del ricorrente al conseguimento di un determinato risultato, che nella specie non poteva dirsi raggiunto, visto che alcun accordo era mai stato firmato con la banca, la quale anzi avrebbe riattivato le azioni esecutive intraprese contro di lui.
Ad avviso del Tribunale, l'inesistenza del diritto di credito in capo al dott. a titolo Pt_2 di compenso per l'attività professionale espletata in rappresentanza del si fonda CP_1 su motivi diversi da quelli enunciati dalla difesa di quest'ultimo. Infatti, la lettura combinata dei due documenti sottoscritti dalle parti nel maggio e nel giugno 2023, non conduce a ritenere che i contraenti avesse condizionato il diritto al compenso del professionista al raggiungimento di una transazione con la banca, ma soltanto che, in detta ipotesi, il professionista avrebbe avuto diritto al maggiore compenso pattuito in proporzione al valore della pratica;
tanto appare ricavarsi dal tenore letterale della scrittura del 16.6.2023, che testualmente recita: «Il mandato professionale richiamato viene riconfermato in tutte le sue parti e, non essendo previsto nello stesso mandato il quantum del compenso professionale, le parti in premessa, di comune accordo, pattuiscono che il dott. corrisponderà al prof. una somma pari CP_1 Parte_1
pagina 3 di 5 al 30% di quanto risparmiato sul totale del debito residuo (pari ad € 3.000.000,00) nei confronti del Credit Agricole».
Ciò vuol dire che, in assenza di un effettivo risparmio, il professionista non avrebbe svolto la propria opera gratuitamente, bensì avrebbe avuto diritto a ricevere un compenso parametrato all'attività comunque resa per conto del cliente.
Epperò, nel caso concreto, sembra pacifica l'interruzione del rapporto intercorso fra le parti per rinuncia all'incarico ad opera del professionista, giustificato dall'aver scoperto che il avrebbe intrapreso autonome e non concordate iniziative direttamente CP_1 con l'istituto di credito.
La fattispecie che viene in rilievo, pertanto, è quella regolata dall'art. 2237, co. 2 c.c., disposizione attributiva al prestatore d'opera recedente dal contratto il diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente, gravando naturalmente sul primo l'onere di dimostrare il raggiungimento di un esito vantaggioso per il secondo.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato l'avveramento della condizione apposta alla scrittura del 16.6.2023, alla quale fu subordinata l'insorgenza del diritto al compenso proporzionale, né tantomeno il conseguimento di un risultato utile da parte del atteso che è mancata la prova dell'accordo transattivo verso il quale era CP_1 precipuamente indirizzata l'opera professionale e, per stessa ammissione del ricorrente, le condizioni unilateralmente imposte dall'istituto di credito nella bozza contrattuale furono ritenute inaccettabili dal professionista nell'interesse del proprio assistito, urtando con quanto emerso nella fase delle trattative e impedendo al testo medesimo di qualificarsi in termini di transazione (cf. ancora all.ti 5 e 6 del ricorso).
Ciò è sufficiente per respingere le domande proposte dal dott. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/14, escludendo la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e applicando i valori minimi per quella decisionale, in ragione dell'attività espletata.
Non si ravvisano, invece, i presupposti operativi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., attesa la peculiarità della vicenda e l'assenza di una faticosa attività processuale conseguente alla mancata adesione della proposta conciliativa, la quale è suscettibile di un'adeguata sanzione tramite la condanna alle spese.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe generalizzate, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta le domande del ricorrente;
2) condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, che liquida in €
8.964,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 25.11.2025.
Il Giudice
AR EN
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