Articolo 12 della Legge 5 febbraio 1968, n. 85
Articolo 11Articolo 13
Versione
17 marzo 1968
Art. 12.
La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' autorizzata a concedere all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per esigenze finanziarie della gestione assistenza un prestito di lire quindici miliardi.
Il prestito sara' somministrato, per lire cinque miliardi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per altri cinque miliardi entro il quarto trimestre dell'anno 1968 e, per i residui cinque miliardi, il base alle richieste che saranno avanzate dall'INADEL non oltre il 31 dicembre 1972.
Il prestito complessivo, con i relativi interessi, sara' ammortizzato in un periodo non superiore a 35 anni a partire dal 1 gennaio 1973, al tasso annuo composto del 4,25 per cento, mediante versamento di rate semestrali posticipate costanti.
Il prestito anzidetto e' garantito dallo Stato, per il rimborso del capitale e per il pagamento dei relativi interessi.
Entrata in vigore il 17 marzo 1968