Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3587/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3587/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 9.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico, presso lo studio dell'Avv. STABILE ALESSIA (c.f.: ), dal C.F._1
quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
Controparte_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO MANZO 38 P.IVA_2
SALERNO, presso lo studio dell'Avv. ANNUNZIATA CARLO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc).
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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c.c.) opera il principio generale per cui l'onere della prova è a carico dell'attore, che è tenuto, quindi, a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 27.11.2018, n. 30713; e, con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass. civ., Sez. VI, ord. 23.10.2017, n. 24948).
Pertanto, nei rapporti bancari di conto corrente il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito (ma lo stesso vale ovviamente per le azioni di accertamento negativo)
è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, sicché questi ha l'onere di documentare non solo l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (cfr. Cass. civ., Sez. I., ord.
26.9.2019, n. 24049), ma anche di produrre il contratto che contiene le clausole di cui deduce la nullità: spetta quindi certamente al correntista provare l'esistenza degli addebiti che si assumono essere stati illegittimamente applicati dalla dal momento che, a norma CP_1
dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, quanto al conto corrente n. 30024177 del 14.10.2002, il CTU ha rilevato la carente produzione degli estratti conto: IV trimestre 2009, III trimestre 2010 e II trimestre 2017; per il IV trimestre 2009 e II trimestre 2017, sono presenti agli atti solo gli scalari e non gli estratti conto completi di tutte le movimentazioni dare /avere.
In linea generale, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi (cfr. Cass. 2 maggio 2019, n. 11543), purché si tratti di produzione non frammentaria e/o eccessivamente discontinua.
Come detto, nelle controversie bancarie è quindi consolidato il principio secondo cui l'incompletezza documentale ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. Cass. Civ. 2 maggio 2019, n. 11543; cfr. Cass. Civ. 28 novembre 2018, n.
30822 cit., nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato»).
Secondo la giurisprudenza di merito prevalente (cfr. Corte Appello di Torino, sent.
31.05.2022 - proc. n. 760/2020 - Pres. Est. Corte Appello di Persona_1 Per_2
Pagina 2 di 9 Per_ Torino, sent. 26.10.2018 - proc. n. 872/2017 - Pres. , Est. in precedenza, nello Per_4
stesso senso, Corte Appello di Torino, sent. 18.09.2015 - Pres. Est. ; vedi Per_5 Per_6
anche Corte Appello Milano 22 ottobre 2019, n. 425), per la determinazione del saldo del conto non sono nemmeno sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco del tempo. Gli estratti conto scalari consentono, solo ed esclusivamente, una ricostruzione sintetica del rapporto di conto corrente, che - a sua volta - non consente il raggiungimento di un preciso risultato contabile, ma conduce solo a risultati approssimativi, inidonei al calcolo dell'esatto ammontare del conto: per questo motivo è necessaria anche la produzione degli estratti conto con le singole movimentazioni.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene condivisibili le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, in considerazione della correttezza della metodologia di calcolo adoperata e della congruità degli accertamenti eseguiti rispetto alla documentazione in atti.
Il ctu ha accertato che: “Dalla documentazione in atti si accerta che la Parte_1
intrattiene con la e un unico rapporto di conto Controparte_1 CP_1
corrente bancario n. 30024177, datato 14/10/2002 e regolarmente sottoscritto dalle parti, in essere al 31/12/2017; che alla data del 31/12/2017 il saldo banca è un saldo dare pari ad €
26,47.
Il ctu ha ricalcolato l'esatto ammontare del rapporto tra le parti escludendo ogni capitalizzazione degli interessi passivi dal 01/1/2014 sino alla entrata in vigore della delibera
CICR del 03 agosto 2016 ed inoltre, seguendo le indicazioni disposte dal G.U., avendo riscontrato la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della
Clausola di reciprocità, ha contabilizzato gli interessi secondo il principio della reciprocità eccezion fatta per il periodo intercorso tra il 01/01/2014 ed il 03/08/2016. In data 30/12/2016 la ha comunicato l'adeguamento delle previsioni contrattuali alle disposizioni del CP_1 decreto CICR del 03/08/2016 ma manca agli atti l'autorizzazione del cliente a quanto previsto dall'art.4 e 5 della citata delibera pertanto, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 03/08/2016, è stato applicato il criterio della capitalizzazione semplice degli interessi.
Il calcolo è stato predisposto dal ctu applicando il tasso d'interesse modificato dalla CP_1
secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto. Da un'attenta analisi degli estratti conto e delle comunicazioni ai sensi dell'art.119 TUB presenti agli atti si è
Pagina 3 di 9 verificato che le variazioni intervenute del tasso di interesse non sono mai peggiorative rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali e pertanto si è proceduto con il calcolo degli interessi passivi applicando agli scoperti di conto i tassi comunicati.
Per quanto concerne l'usura, il ctu non ha rilevato il superamento tassi soglia rilevati dal
Ministero del Tesoro corrispondenti ai trimestri presi in considerazione;
pertanto, si è proceduto a ricalcolare l'ammontare dare/avere applicando l'interesse pattuito tra le parti.
Quanto alla cms, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 sì è esclusa la cms dai riconteggi in quanto non c'è indicazione di alcun criterio di calcolo. Il ctu rappresenta, inoltre, che, anche se è stata prevista, nel contratto di apertura del conto corrente datato 14/10/2002, l'applicazione di una commissione di massimo scoperto pari allo 0,50% non c'è alcuna indicazione circa la base e la metodologia di calcolo di tale commissione.
Sul punto si sottolinea che, per quanto di interesse, la legittimità della commissione di massimo scoperto postula la precisa, espressa e chiara indicazione di una serie di imprescindibili elementi: a) indicazione del tasso;
b) base di calcolo;
c) criterio e periodicità dell'addebito.
Diversamente, la mancanza di tali presupposti elementi determina l'inesistenza dell'accordo tra il cliente e la banca e gli addebiti annotati in conto a tale titolo dovranno reputarsi illegittimi (cfr. Trib. Milano, Sez. VI, 03.10.2018, n. 9694, Trib. Firenze, Sez. III, 26.11.2018,
n. 3202, Trib. Bari, Sez. IV, 07.01.2019, n. 41).
Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio
2009 n.2 si è proceduto con la esclusione della cms in quanto non risulta, dalla documentazione prodotta, il formale adeguamento della banca alle previsioni dell'art.2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n.185. Inoltre si specifica sul punto che la giurisprudenza dei
Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario ha chiarito in più occasioni che la comunicazione con cui l'intermediario intenda proporre la modifica unilaterale di condizioni contrattuali deve fare puntuale riferimento al suo contenuto e, pertanto, si è ritenuto che una comunicazione messa a disposizione del ricorrente a titolo di “Documento di sintesi” non possa integrare i requisiti richiesti dall'art. 118 TUB, con conseguente inefficacia della proposta modifica (v.
ABF Palermo n. 2259/2020; ABF Roma, n. 8826/16; ABF Milano n. 24209/18).
Per il periodo successivo alla data del 01 luglio 2012 si è esclusa la cms in quanto non risulta che la abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'art.117 bis CP_1
del testo unico bancario.
Pagina 4 di 9 L'art. 117 bis, comma 2 del TUB e l'art. 4, comma 2 del decreto CICR n. 644 del 2012 indicano chiaramente che la commissione di istruttoria veloce (c.d. CIV) può essere legittimamente applicata solo a fronte dello svolgimento da parte dell'intermediario di un'effettiva attività istruttoria, ai cui costi la quantificazione della CIV deve peraltro essere proporzionata. L'onere della prova di aver svolto la suddetta istruttoria veloce è a carico dell'intermediario ed esso risulta particolarmente gravoso qualora la CIV sia stata applicata dall'intermediario più volte in un ristretto arco di tempo. In tal caso, infatti, si dovrà presumere che tale ampia applicazione della CIV sia il frutto di un automatismo procedurale
(v. ABF Milano n. 9682/2017 che ha riconosciuto il diritto del Cliente al rimborso della somma corrisposta a titolo di CIV pari ad € 13.147,96; in senso conforme ABF Bologna
1122/2020; ABF Bologna n. 1147/2020; ABF Bologna n. 14428/19; ABF Bologna n.
24149/19). Inoltre, l'intermediario è tenuto a fornire la prova per ciascuno degli sconfinamenti concessi, quantomeno allegando il documento relativo alle “procedure definite ai sensi del comma 4, lettera a)” dell'art. 4 Delibera C.I.C.R. n. 644 del 30 giugno 2012
(ABF Torino 894/2020). La CIV, in definitiva, diviene legittimamente praticabile solo se l'intermediario dimostra: a) l'effettivo svolgimento di un'istruttoria in caso di sconfino;
b)
l'effettivo sostenimento di un costo;
c) la coerenza dell'ammontare della commissione al costo sostenuto” (ABF Milano n. 24563/2019; ABF Milano n. 4971/2015).
Il ricalcolo dell'ammontare del rapporto dare/avere è stato effettuato partendo dal saldo del primo estratto conto prodotto dal correntista che è relativo al I trimestre 2007.
Per quanto concerne le valute si è verificata la sussistenza di una pattuizione contrattuale delle stesse. Tuttavia, il consulente non ha potuto accertare i giorni di effettiva perdita o acquisizione della disponibilità di danaro in quanto non ha avuto nella sua disponibilità tutta la documentazione relativa alle diverse operazioni transitate sul conto corrente;
quindi la rielaborazione del conto è stata effettuata lasciando invariate le valute risultanti dagli estratti conto.
Il saldo finale del conto è stato determinato alla data risalente all'ultimo estratto conto presente agli atti.
Il ctu ha effettuato due ipotesi di calcolo: ipotesi a) apertura di conto corrente con classe di importo fino ad € 5.000,00; ipotesi b) apertura di conto corrente con classe di importo oltre €
5.000,00.
In tale prospettiva, il ctu ha proceduto alla differenziazione delle ipotesi di calcolo, in quanto il contratto di apertura di conto corrente non prevedeva, ab origine, alcun affidamento ed anche in ragione della circostanza che, agli atti resi disponibili, non sono presenti gli estratti
Pagina 5 di 9 conto immediatamente successivi alla stipula del contratto che avrebbero potuto far individuare, nel primo saldo negativo, l'importo di massimo scoperto imputato.
Nell'ipotesi a) considerando un TAN pari al 13,000% e un'aliquota CMS pari al 0,500%, il
TAEG è pari al 15,865% ed è quindi entro la soglia usura del periodo considerato pari al
18,59%.
Nell'ipotesi b) considerando un TAN pari al 13,000% e un'aliquota CMS pari al 0,500%, il
TAEG è pari al 15,865% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al
14,700%.
Nell'Ipotesi a) le somme da recuperare sono pari ad € 4.817,42; nell'Ipotesi b) le somme da recuperare sono pari ad € 47.317,39.
Il Tribunale ritiene di aderire all'ipotesi di calcolo sub a), atteso che spettava al correntista provare il dedotto affidamento esclusivamente mediante la produzione della relativa scrittura
(cfr. cfr. Cass. n. 31927 del 2019; Cass. n. 10026 del 2023; Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947;
Cass. 20 giugno 2011, n. 13445).
Nel caso di specie, detta prova non è stata fornita.
La ha tempestivamente eccepito la prescrizione e, pertanto, il precedente g.i. ha CP_1
affidato al ctu il compito di effettuare un nuovo calcolo tenendo conto di tale eccezione.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha recentemente rammentato che, in tema di azione di ripetizione di indebito - nonché di quella di accertamento della relativa illegittimità - proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali,
«la prescrizione decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. In quest'ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione: il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass., sez. un., n. 24418/10; conf., tra varie, n. 24051/19 e, da ultimo, n. 5282/24). I versamenti ripristinatori non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista, con la precisazione che, ai fini della prescrizione, assume rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato (tra varie, Cass. n. 14958/20).
Quanto all'individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie [...], a fronte
Pagina 6 di 9 dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, è su costui che grava la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass., sez. un., n. 15895/19). La banca che sollevi l'eccezione di prescrizione si può difatti limitare ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti (Cass. n. 21225/22;
n. 34997/23)». (Cass. n. 5517 del 2024, in motivazione).
Nel caso di specie, il ctu, le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere sul punto, in considerazione della correttezza della metodologia di calcolo utilizzata, ha individuato la presenza di rimesse solutorie intervenute nel periodo precedente al 27/03/2008 ossia intervenute oltre il decennio anteriore all'interruzione del termine di prescrizione giusto procedimento di mediazione del 27/03/2018.
Tale verifica è stata effettuata sul saldo del rapporto di conto epurato precedentemente da tutte le competenze ritenute nulle: competenze relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'addebito illegittimo di commissioni di massimo scoperto e spese cfr. Cassazione civile , sez. I , 16/10/2024 , n. 26867).
Il ctu ha proceduto, quindi, al ricalcolo del saldo liquido del conto corrente considerando i singoli movimenti presenti negli estratti conto disponibili, operando le enucleazioni di tutte le competenze illegittimamente addebitate. In corrispondenza di eventuali movimenti in avere, quindi positivi, si è verificato se il saldo liquido ricalcolato del conto corrente, relativo al giorno precedente al movimento, avesse superato l'affidamento concesso. In tal caso il movimento, ovvero la somma di tutti i movimenti positivi di quel giorno, sono assimilabili a rimesse solutorie. Il valore delle rimesse solutorie, quindi, viene conteggiato fino all'eventuale raggiungimento del limite dell'affidato concesso. Sono stati quindi rilevati 7 giorni, anteriori alla data della naturale prescrizione decennale del 27/03/2008, in cui sono stati contabilizzati movimenti assimilabili a rimesse solutorie.
Il ctu ha quantificato l'indebito irripetibile anteriormente alla data dell'ultima rimessa solutoria valida ai fini prescrizionali. L'indebito è stato considerato come la differenza tra le competenze enucleate e quelle ricalcolate per ogni trimestre. Detto valore è stato confrontato per ogni trimestre con la somma delle rimesse solutorie rilevate. L'indebito è stato considerato irripetibile se coperto da rimesse solutorie nel trimestre. Nel caso il valore dell'indebito sia minore del valore delle rimesse solutorie, verrà interamente considerato come somma non più
Pagina 7 di 9 recuperabile. Viceversa, sarà considerato irripetibile solo il valore coperto dalle rimesse solutorie. Il dettaglio dell'indebito irripetibile è stato riportato come rettifica trimestrale nel prospetto del ricalcolo. Il valore totale dell'indebito irripetibile rilevato è pari a € 863,27, calcolato rispetto ad un indebito totale pari a €4.359,69 e un valore totale delle rimesse solutorie pari a € 77.168,07 (cfr. tabella 3 della relazione integrativa della ctu).
Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad €
3.496,42. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di
€ -26,47 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 3.469,95. La differenza tra i saldi è scomponibile in € -141,05 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, €
4.500,74 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 0,00 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. Sono state prese inoltre in considerazione le rettifiche apportate al riconteggio, quantificate in € -863,27.
Pertanto, la convenuta va condannata a restituire all'attrice la somma di euro 3.469,95, CP_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dell'istituto di credito e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento in favore della Controparte_2
società della somma di euro 3.469,95, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
al soddisfo;
2) Condanna al Controparte_2
pagamento delle spese di lite in favore della società che si liquidano in Parte_1
euro 786,00 per spese vive ed euro 1.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Pone definitivamente a carico della Controparte_2
le spese della ctu come liquidate con separati decreti.
[...]
Così deciso in Nocera Inferiore, 24/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 8 di 9 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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