Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e nella persona della Dott. ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 480/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: responsabilità ex art.2051 c.c. e/o 2043 c.c.
VERTENTE
TRA
, c.f. elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo(Tp) in via Parte_1 C.F._1
Isola delle Femmine n.1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Fabio Pernice (pec:
che lo rappresenta e difende Email_1 C.F._2 giusta procura ad litem in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del COA di Marsala
n.1464/2021 del 23.11.2021
//Attore//
E
P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Spanò (Cod. Fisc. – Pec: CodiceFiscale_3
- Fax 0923.714616), che lo rappresenta e difende per mandato Email_2 in atti
//Convenuto//
E
, C.F.: nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via P_ C.F._4
M. Buonarroti n. 33
//Convenuta contumace//
Conclusioni delle parti
Come da verbale del 14.04.2025 da intendersi qui integralmente riportato e trascritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni tutti sofferti dall'attore, allorquando, in data 16.01.2020, mentre si trovava nella sua abitazione, sita in Mazara del Vallo nella via San Pio da
Pietralcina n. 54\B, al terzo piano della palazzina assegnata dall'I.A.C.P. di Trapani alla sua famiglia, si
Non si costituiva l'assegnataria del primo piano sig.ra e pertanto, non essendo stato ancora P_ fatto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva invece lo Iacp, contestando la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto e, in subordine, chiedeva dichiararsi la concorrente colpa dell'attore con conseguente condanna risarcitoria in proporzione.
La causa è stata istruita con prova documentale, ammissione di interrogatorio formale non assunto, escussione testimoniale ed espletamento di ctu tecnica e medico-legale..
Veniva, poi, assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc .
Rimessa sul ruolo per integrazione documentale veniva nuovamente, previa precisazione delle conclusioni, assunta in decisione con rinuncia delle parti ai termini ex art.190 cpc.
La domanda dell'attore è fondata e pertanto merita accoglimento.
Va, infatti, sicuramente affermata la responsabilità solidale dello Iacp e della sig.ra per cose P_ in custodia ex art. 2051 c.c., per avere omesso, rispettivamente da proprietario (avente la disponibilità giuridica) e da assegnataria (avente la disponibilità di fatto della res), la manutenzione dell'impianto elettrico da cui è scaturito l'incendio, che ha causato la caduta dell'attore.
Si tratta di una responsabilità che si ricollega evidentemente all'obbligo di controllo, vigilanza e manutenzione della res, per evitare pericoli e salvaguardare i terzi.
L'art.2051 c.c. detta una presunzione di colpa a carico del custode, che può essere superata solo quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della res, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima, al pari dell'eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto, integra il caso fortuito previsto dall'art.2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.
Ciò detto, è risultato provato dal rapporto dei Vigili del Fuoco intervenuti che l'incendio è scaturito da un cortocircuito di una presa elettrica dell'abitazione posta al 1' piano ed occupata dalla convenuta P_
.
[...]
Detta circostanza ha trovato poi riscontro nelle risultanze della ctu tecnica fatta espletare;
il ctu rispondendo al quesito del giudice ha testualmente concluso “…non vi sono evidenze che possano diversamente indicare come l'evento possa ascriversi ad altra causa che non sia quella del riferito cortocircuito……” ((cfr. pag.19 Ctu Ing. . Per_1
E' certo quindi che l'incendio è stato determinato dal cortocircuito verificatosi all'interno della scatola della presa posta sul muro e che le fiamme si siano poi propagate nell'edificio, tanto da costringere l'attore alla fuga ed è probabile che il cortocircuito sia da addebitare a mancata manutenzione dell'impianto elettrico, non essendovi prova di interventi manutentivi e/o di adeguamento intervenuti successivamente al piu' che datato certificato di conformità dell'impianto; del resto non vi è prova del reale stato di efficienza e buon funzionamento dell'impianto e/o di un eventuale comportamento colposo dell'attore ( non è stata provata l'imprudenza dell'attore nello scendere dalle scale e d'altro canto va ricordato che l'attore scendeva dalle scale per sottrarsi all'incendio) .
Tanto basta a far rientrare a pieno titolo l'incendio propagatosi dall'appartamento della fra gli P_ Co eventi dannosi per i quali scatta la responsabilità ex art.2051 c.c. tanto dello (in quanto il proprietario è responsabile dei danni causati da impianti dell'immobile anche se l'immobile è in affitto) quanto della
(inquilina avente disponibilità diretta dell'appartamento). P_
Ed infatti, in caso di danni derivanti a terzi dall'incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilita' per danno cagionato da cose in custodia si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorche' nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo e' da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza ad esso incombente diretto ad evitare lo sviluppo dell'evento dannoso. (Cass. 27 novembre 2014 n. 25503)..
Rebus sic stantibus, non resta che procedere ad analizzare, e poi quantificare, i danni riportati dall'attore in occasione del sinistro per cui è causa.
Si parte dalla relazione del ctu dott. , alle cui conclusioni, non contestate dalle parti, questo Persona_2 giudice ritiene di aderire, per la metodologia d'indagine usata dal ctu.
Per_ Il dott. che ha riconosciuto esistente il nesso di causalità fra evento e lesione e che ha rassegnato le seguenti conclusioni diagnostiche”esiti di frattura scomposta del coggice”, ha attribuito all'attore un danno bioogico del 5% ed un totale di 50 giorni di inabilità, suddivisi in 20 giorni di ITT, in 10 giorni di ITP al 75%, in
10 giorni di ITP al 50% ed in 10 giorni di ITP al 25%.
Pertanto, in base agli importi per la liquidazione del danno biologico aggiornati dal DM 16.07.2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.173 del 25.07.2024, tenuto conto dell'età che l'attore aveva al tempo del sinistro (56 anni) e considerato ogni giorno di invalidità pari ad € 55,24, si avrà la seguente quantificazione:
Danno biologico 5% € 5.470,66; ITT gg.20 € 1.104,80; ITP gg10 al 75% € 414,30, ITP gg.10 al 50% € 276,20;
ITP gg.10 al 25% € 138,10 e cosi' i danni non patrimoniali, in totale, ammontano ad € 7.404,06 all'attualità.
Sulla predetta somma di € 7.404,06, proprio perché calcolata all'attualità, andrà computata la devalutazione al tempo del sinistro e la successiva rivalutazione col calcolo degli interessi legali sulla somma via via rivalutata, in conformità a quanto statuito da SSUU 1712/1995.
Non può invece riconoscersi una personalizzazione del danno biologico, non essendovi prova, neppure presuntiva trattandosi di microinvalidità, di circostanze particolari idonee a giustificare un aumento del danno biologico.
Alla soccombenza segue come corollario la condanna alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, con riferimento al valore della controversia, come risultante dalla presente statuizione, tenuto conto dell'attività effettivamente posta in essere dalle parti e della natura non particolarmente complessa, anzi semplice, delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando nel giudizio portante il n. 480/2022 R.G., respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi' decide:
- accoglie la domanda ex art. 2051 c.c. del sig. . Parte_1
-Condanna, per l'effetto, solidalmente i convenuti a corrispondere al sig. la somma di € Parte_1
7.404,06 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, sulla quale si dovrà computare la devalutazione al tempo del sinistro e la successiva rivalutazione con l'aggiunta degli interessi legali, come in parte motiva.
-Condanna i convenuti solidalmente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Erario, che liquida complessivamente in € 2.540,00 per compensi, oltre borsuali, rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
-Lascia definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese della ctu tecnica e medicolegale.
Marsala, 16.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Marchesina Palermo