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21 marzo 2008
21 marzo 2008
Art. 14. (Delega al Governo per la modifica
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214 ,
di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2002 , concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali
e contro la loro diffusione nella Comunita)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 . Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilita' dei prodotti sin dalla loro produzione.
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214 ,
di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2002 , concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali
e contro la loro diffusione nella Comunita)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 . Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilita' dei prodotti sin dalla loro produzione.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Lecce, sez. III, sentenza 26/10/2020, n. 1156Provvedimento: […] I) Violazione dell'art. 14 della Legge Regionale n. 34 del 2008, degli artt. 82, 83, 84 e 86 del D.P.R. n. 285 del 1990 (Regolamento nazionale di polizia mortuaria), dell'art. 20 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Latiano.Leggi di più...
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