Articolo 14 della Legge 25 febbraio 2008, n. 34
Articolo 13Articolo 15
Versione
21 marzo 2008
Art. 14. (Delega al Governo per la modifica
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214 ,
di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2002 , concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali
e contro la loro diffusione nella Comunita)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 . Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilita' dei prodotti sin dalla loro produzione.
Entrata in vigore il 21 marzo 2008
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