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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2697/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato ZAMPIERI TIZIANA, come da mandato in calce al ricorso,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mirano (VE), alla Via della Vittoria n. 61/2,
con tro
Controparte_1
ed ,
[...] Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
- resistenti –
rappresentati e difesi ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_1
, Dott. , Dott. Dott.ssa e Dott.ssa
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Filomena Catucci, ed elettivamente domiciliato in presso l' CP_2 Controparte_1
, via Forte Marghera n. 191
[...]
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento in suo favore della Carta Elettronica
docenti, di cui all'art. 1, comma 121 L. 107/2015, per ogni anno di servizio precario svolto per conto del
, ossia per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_1
2022/2023 di cui ai contratti a tempo determinato in premessa e accertati peraltro già dal Tribunale di
Venezia Sezione Lavoro con la sentenza 318/2023 ) e il conseguente diritto ad usufruire per gli anni suindicati della Carta Elettronica del docente .
2. per l'effetto, condannare il , in persona del , Controparte_1 Controparte_6
ad attribuire alla ricorrente Sig.ra la “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la Parte_1
formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121, L.
107/2015, ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, con le modalità con cui è
riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per i suddetti anni, per un valore totale di
€3.500,00 ( euro 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con accredito della somma dovuta sulla detta
Carta (c.f.r Cassazione dell'ottobre 2023 e conforme Sentenza Tribunale di Verona n. 632/2023 doc.13
sopra);
In via subordinata: previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2016/2017
2017/2018 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023 /condannarsi il Controparte_1
al pagamento della somma di €3.500,00 (euro 500 per ogni anno di servizio a tempo
[...]
determinato) maggiorate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo (c.f.r Cassazione dell'ottobre 2023) o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
-Con vittoria di spese e onorari di causa, spese generali 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Per parte resistente:
- In via preliminare: dichiararsi, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti al punto 1);
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. dal 2016/17 al 2022/23, ed agiva in giudizio nei confronti del
[...]
lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio in Controparte_1
quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgeva domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il costituendosi in giudizio eccepiva in via preliminare Controparte_1
la prescrizione relativamente agli aa.ss. fino al 2019/2020 compreso e, nel merito, negava la spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, e che ciò violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che a parte ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente. Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione agli aa.ss. dal 2016/17 al 2022/23.
6. Tuttavia in relazione agli aa.ss. fino al 2019/20 è comunque intervenuta la prescrizione,
tempestivamente eccepita dalla difesa del , in quanto il primo atto interruttivo della CP_1
prescrizione (la notifica della diffida il 5.11.2024 confronti doc. 9 ric.) è intervenuto oltre il quinquennio dalla maturazione del relativo diritto, cioè dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica (Cass., 29961/23) – nel caso di specie dunque dal conferimento dell'incarico il 5.9.2019 per l'a.s. 2019/20, e precedentemente per i precedenti aa.ss. -, irrilevante a questo fine l'intervento della CGUE nel marzo 2022 in quanto i principi ivi affermati devono ritenersi essere stati già imminenti nell'ordinamento comunitario e dunque anche in quello interno fin dall'entrata in vigore della direttiva 99/70 CE (cfr. in senso analogo, con riferimento a pronuncia di incostituzionalità di una norma: Cass., 26909/18).
7. Con riferimento agli aa.ss. per i quali non è intervenuta la prescrizione – aa.ss. 2020/21,
2021/22 e 2022/23 -, la ricorrente ha ottenuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
8. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd. “circuito scolastico”, in ragione di immissione in ruolo.
9. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
10. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a suo favore, per € CP_1
1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
11. Le spese di lite sono compensate tra le parti, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 1.500,00, e conseguentemente condanna il a provvedere al CP_1
relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Dichiara l'intervenuta prescrizione in relazione alle altre annualità.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo