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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/08/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2293 /2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2293 /2024 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
GATTUSO,
ATTORE/I
Contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SIMONA CARLO,
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 20.9.2024, proponeva opposizione ex art. Parte_1
615 I comma cpc all'atto di precetto in rinnovazione, notificatogli il 8.8.2024 da CP_1
per il pagamento dell'importo di euro 1.656,04 a titolo di pagamento di spese
[...] della procedura esecutiva n. 86/23 liquidate dal GE con decreto del 12.9.2023; l'opponente sosteneva la carenza/inesistenza di titolo esecutivo, per effetto della sospensione della sentenza n. 1314/22 del Tribunale di Reggio Calabria disposta dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria provvedimento inaudita altera parte del 12.7.23, poi confermato il 29.9.23.
La convenuta si costituiva, tardivamente, con comparsa del 12.3.2025 e chiedeva CP_1 il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze e condanna alle spese per lite temeraria. L'istruttoria si svolgeva per via documentale e già alla prima udienza le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 9.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
È emerso dagli atti di causa che il precetto opposto in questa sede è stato azionato sulla base del decreto di liquidazione delle spese di procedura, emesso il 12.09.23 dal GE all'esito della procedura esecutiva n. 86/23; tale procedura esecutiva è stata azionata da Controparte_1 per ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà ex art. 605 cpc e ss in forza di sentenza n. 1313/22 del Tribunale di Reggio Calabria, la cui efficacia esecutiva è stata poi sospesa dalla
Corte d'Appello nell'ambito del procedimento n. 260-1/24 RG.
Parte opposta ha depositato gli atti della procedura esecutiva dai quali si evince che il decreto di liquidazione è stato emesso in data 12.9.23 (all. n.2), a conclusione della procedura esecutiva come da verbale di rilascio del 8.6.23 (all.n.8) e, dunque, anteriormente alla sospensione della esecutività della sentenza di primo grado sopraggiunta inaudita altera parte il 12.7.23, poi confermata il 29.9.23 (all. n. 7). Peraltro, con riferimento alla sentenza di primo grado, l'opposta ha eccepito, comunque, il passaggio in giudicato della stessa a seguito di tardività dell'appello proposto, sulla base di deduzioni tratte dal provvedimento presidenziale del 25.2.25 (all. 12).
L'opposizione proposta deve ritenersi infondata quanto all'asserita carenza di titolo azionabile. Ai sensi dell'art. 611 cpc “nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti, con decreto che costituisce titolo esecutivo.” Il decreto di liquidazione del GE è stato ritualmente notificato in data 31.10.23, unitamente a primo atto di precetto, e non è stato oggetto di opposizione. Il precetto in rinnovazione, oggi opposto, reca ai sensi dell'art. 480 II comma cpc il riferimento specifico alla pregressa notifica del titolo esecutivo nonché la trascrizione dello stesso.
Inoltre, la successiva sospensione titolo da parte della Corte d'Appello non ha alcun effetto sulla procedura esecutiva già conclusa prima ancora della sospensione del titolo esecutivo.
Peraltro, il titolo sospeso dalla Corte d'Appello è costituito dalla sentenza di primo grado e non certamente dal diverso titolo costituito dal decreto di liquidazione emesso dal Giudice dell'Esecuzione e azionato con il precetto opposto.
Pertanto, stante l'evidenza documentale, la domanda dell'opponente deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri del DM 55/2014, tenuto conto del valore della lite (con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria che non ha avuto luogo) ai valori medi di riferimento.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 2293/24, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione,
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite che liquida in euro € 1.701,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 19.8.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2293 /2024 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
GATTUSO,
ATTORE/I
Contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SIMONA CARLO,
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 20.9.2024, proponeva opposizione ex art. Parte_1
615 I comma cpc all'atto di precetto in rinnovazione, notificatogli il 8.8.2024 da CP_1
per il pagamento dell'importo di euro 1.656,04 a titolo di pagamento di spese
[...] della procedura esecutiva n. 86/23 liquidate dal GE con decreto del 12.9.2023; l'opponente sosteneva la carenza/inesistenza di titolo esecutivo, per effetto della sospensione della sentenza n. 1314/22 del Tribunale di Reggio Calabria disposta dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria provvedimento inaudita altera parte del 12.7.23, poi confermato il 29.9.23.
La convenuta si costituiva, tardivamente, con comparsa del 12.3.2025 e chiedeva CP_1 il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze e condanna alle spese per lite temeraria. L'istruttoria si svolgeva per via documentale e già alla prima udienza le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 9.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
È emerso dagli atti di causa che il precetto opposto in questa sede è stato azionato sulla base del decreto di liquidazione delle spese di procedura, emesso il 12.09.23 dal GE all'esito della procedura esecutiva n. 86/23; tale procedura esecutiva è stata azionata da Controparte_1 per ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà ex art. 605 cpc e ss in forza di sentenza n. 1313/22 del Tribunale di Reggio Calabria, la cui efficacia esecutiva è stata poi sospesa dalla
Corte d'Appello nell'ambito del procedimento n. 260-1/24 RG.
Parte opposta ha depositato gli atti della procedura esecutiva dai quali si evince che il decreto di liquidazione è stato emesso in data 12.9.23 (all. n.2), a conclusione della procedura esecutiva come da verbale di rilascio del 8.6.23 (all.n.8) e, dunque, anteriormente alla sospensione della esecutività della sentenza di primo grado sopraggiunta inaudita altera parte il 12.7.23, poi confermata il 29.9.23 (all. n. 7). Peraltro, con riferimento alla sentenza di primo grado, l'opposta ha eccepito, comunque, il passaggio in giudicato della stessa a seguito di tardività dell'appello proposto, sulla base di deduzioni tratte dal provvedimento presidenziale del 25.2.25 (all. 12).
L'opposizione proposta deve ritenersi infondata quanto all'asserita carenza di titolo azionabile. Ai sensi dell'art. 611 cpc “nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti, con decreto che costituisce titolo esecutivo.” Il decreto di liquidazione del GE è stato ritualmente notificato in data 31.10.23, unitamente a primo atto di precetto, e non è stato oggetto di opposizione. Il precetto in rinnovazione, oggi opposto, reca ai sensi dell'art. 480 II comma cpc il riferimento specifico alla pregressa notifica del titolo esecutivo nonché la trascrizione dello stesso.
Inoltre, la successiva sospensione titolo da parte della Corte d'Appello non ha alcun effetto sulla procedura esecutiva già conclusa prima ancora della sospensione del titolo esecutivo.
Peraltro, il titolo sospeso dalla Corte d'Appello è costituito dalla sentenza di primo grado e non certamente dal diverso titolo costituito dal decreto di liquidazione emesso dal Giudice dell'Esecuzione e azionato con il precetto opposto.
Pertanto, stante l'evidenza documentale, la domanda dell'opponente deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri del DM 55/2014, tenuto conto del valore della lite (con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria che non ha avuto luogo) ai valori medi di riferimento.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 2293/24, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione,
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite che liquida in euro € 1.701,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 19.8.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè