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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/02/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Maura Caterina Barberis - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1175/2024 r.g. promossa da con sede in Marcallo con Casone (MI), via Parte_1
F.lli Kennedy n.75 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bisaro (C.F. pec: C.F._1 [...]
e dall'Avv. Andrea Giordano (C.F. pec: Email_1 C.F._2 [...]
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Email_2
Milano, Via Rubens n. 17 appellante contro
(c.f. ), con sede legale in Mi- Controparte_1 P.IVA_2
lano, Via Adele Martignoni n. 25, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresen- tata e difesa dall'avv. Damiano Peruzza del Foro di Milano (c.f. , pec C.F._3
e dall'avv. Gloria Segala del Foro di Milano (c.f. Email_3
, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._4 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Da- Email_4
pagina 1 di 8 miano Peruzza in Milano, Via P. Fornari n. 48, al domicilio digitale
[...]
Email_5
appellata
CONCLUSIONI
L'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
A. Nel merito ed in principalità:
1) riformare la sentenza n. 2575/2024 – Rep. 1928/2024 del Tribunale Ordinario di Milano,
XI^ Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta Palo, emessa in data 7 marzo 2024 nel giudi-
Part Contr zio di I° grado R.G. 47748/2021 promosso da nei confronti di notificata a mezzo
PEC in data 15 marzo 2024 siccome ingiusta, gravatoria e/o comunque errata e viziata per le ragioni indicate con il motivo di cui al paragrafo I dell'atto di appello e, per l'effetto ed in ogni caso:
2) accertare il diritto di alla restituzione in Parte_1
proprio favore delle somme indebitamente corrisposte alla resistente
[...]
e, per l'effetto, condannare la medesima resistente Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
restituire alla ricorrente l'importo complessivo di € 27.344,00 oltre IVA e così complessiva- mente € 30.078,00, o la differente somma risultante in corso di causa oltre agli interessi al saggio legale dal dovuto al saldo;
B. Nel merito ed in via subordinata rispetto alle conclusioni formulate al superiore paragrafo
A: 1) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del motivo di appello di cui al paragrafo I dell'atto di appello, riformare la sentenza n. 2575/2024 – Rep. 1928/2024 del
Tribunale Ordinario di Milano, XI^ Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta Palo, emessa
Part in data 7 marzo 2024 nel giudizio di I° grado R.G. 47748/2021 promosso da nei confronti
Contr di notificata a mezzo PEC in data 15 marzo 2024 siccome ingiusta, gravatoria e/o co- munque errata e viziata per le ragioni indicate con il motivo di cui al paragrafo II dell'atto di appello e, per l'effetto ed in ogni caso 2) accertare il diritto di Parte_4
pagina 2 di 8 alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte Parte_5 alla resistente , per l'effetto, Controparte_1
condannare la medesima resistente in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla ricorrente l'importo complessi- vo di € 15.000,00, o la differente somma risultante in corso di causa oltre agli interessi al sag- gio legale dal dovuto al saldo;
C. In ogni caso: con condanna di in per- Controparte_1
sona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite e delle competenze professionali relative sia al I° che al II° grado di giudizio”.
L'appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa:
- in via principale, respingere l'appello proposto da Parte_1
Contr e, conseguentemente, alla luce del riconosciuto difetto di legittimazione passiva di
[...]
in relazione alla domanda avversaria di ripetizione dell'indebito, confermare integralmente la sentenza di rigetto pronunciata dal Tribunale di Milano n. 2575/2024 del 7.03.2024 R.G.
47748/2021;
- in subordine, in accoglimento dei motivi e delle eccezioni proposte nel giudizio di primo grado, dichiarate assorbite e riproposte nel presente atto, rigettare in ogni caso la domanda av- versaria ripetizione dell'indebito in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Milano ex art. 702-bis c.p.c., Parte_1
Part (di seguito anche ) conveniva in giudizio
[...] Controparte_3
chiedendone la condanna alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di
[...]
€ 27.344,00 oltre IVA (oltre interessi e rivalutazione) indebitamente versata nel corso del contratto di somministrazione intercorso tra le parti, negli anni 2010 e 2011, a titolo di addi- zionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (istituita con D.L. n. 511/1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989). La ricorrente deduceva che la norma istituiva dell'addizionale era illegittima per contrasto con l'art. 1 par. 2 Direttiva 2008/118/CE (come interpretato dalla
Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-53313 e 25 luglio 2018, in causa C-103/17), tanto che era stata soppressa in forza dell'art. 18 co.10 D.Lgs n. 68/2011 e pagina 3 di 8 s.m.i., e doveva pertanto essere disapplicata in conformità agli insegnamenti della Suprema
Corte (Cass. n. 15198/2019 e Cass. n. 27101/2019).
2. nel costituirsi in giudizio, eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità della domanda per mancata comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate ex art. 29 L. n. 428/1990 e, nel merito, ne chiedeva il rigetto per omessa prova dei pagamenti, per irrilevanza della questione di compatibilità della normativa nazionale con la Direttiva n. 2008/118/CE in considerazione dell'inefficacia orizzontale delle
Direttive europee e per asserita compatibilità dell'addizionale con la Direttiva europea.
3. Mutato il rito da sommario a ordinario, la ricorrente, con memoria 13/6/2022 deposita- va la documentazione relativa alle contabili bancarie attestanti i pagamenti. La convenuta, a seguito di tale produzione, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva (identificandosi in il percettore delle somme pretese in restituzio- Controparte_4
ne).
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 7/3/2024, rigettava la domanda sul rilievo che i pagamenti risultavano essere stati effettuati a soggetto al quale la convenuta aveva cedu- to i crediti e che, pertanto, legittimato passivo, rispetto alla pretesa restitutoria, era solo il per- cettore delle somme.
5. Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo ap- Parte_1
pello affidato a due motivi, con i quali ha lamentato l'erroneità della pronuncia riguardo al ri- tenuto difetto di legittimazione passiva di e ha dedotto che, in ogni caso, al- Controparte_1 meno parte dei pagamenti sono stati effettuato in favore dell'appellata e da questa ricevuti. Ha riproposto, inoltre, i motivi posti a fondamento della domanda non esaminati, perché assorbiti, dalla sentenza di primo grado.
6. si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_3 il rigetto dell'impugnazione e riproponendo, in via subordinata, tutte le eccezioni e difese non esaminate dal Tribunale.
7. All'udienza dell'11/2/2025, fissata gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c., il consiglie- re istruttore ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
*** *** ***
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia erronea- mente aderito in maniera del tutto acritica all'eccezione di carenza di legittimazione passiva pagina 4 di 8 Contr sollevata da senza inquadrare correttamente la peculiarità della situazione e del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti e assumendo una posizione di totale contrasto con l'univoco orientamento giurisprudenziale (di legittimità e di merito) sulla legittimazione pas- siva del fornitore quanto alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di addi- zionale. La cessione del credito, deduce l'appellante, ha un effetto circoscritto, in quanto è li- mitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inol- tre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario cre- ditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, con la conse- guenza che la legittimazione ad agire per la restituzione di quanto indebitamente pagato rima- ne in capo al cedente anche dopo la cessione del credito. In altre parole, la cessione dei singoli crediti in questione non avrebbe “trasformato” in un fornitore di energia elettrica CP_4
ma ha unicamente determinato l'acquisto da parte della medesima IFITALIA del diritto di rea- lizzare i crediti ceduti. Anche dopo la cessione delle singole poste creditorie in favore di
[...]
avrebbe quindi mantenuto la propria posizione contrattuale e, cioè, il suo “ruo- CP_5
lo/figura” di fornitore di energia elettrica e, quindi, di soggetto destinatario (legittimato passi-
Contr vo) di tutte le azioni inerenti all'essenza di tale “ruolo” contrattuale. dovrebbe poi attivar- si con per chiedere a quest'ultima la restituzione delle somme di cui alle fatture per CP_4 cui è causa riferibili/imputabili all'Addizionale.
9. Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale, laddove ha affermato che tutti gli importi di cui alle fatture oggetto di causa sono stati pagati in favore di , CP_4
Part avrebbe travisato le risultanze documentali. Dalla lettura dell'estratto dei conti correnti di presso ET BA e presso IN PA (cfr. ALL. 12 del fascicolo di parte del giudizio Part Contr di primo grado di ) risulta evidente la sussistenza di pagamenti effettuati in favore di
Part In particolare, dal documento in questione risulterebbero quattro pagamenti effettuati da
Contr in favore di (€ 56.390,59 in data 11/3/2010, di € 79.849,19 in data 2/12/2010, €
56.645,60 in data 3/1/2011 e € 48.980,41 in data 4/2/2011). Da tali elementi risulterebbe pro-
Part vato il diritto di alla restituzione quantomeno di un importo non inferiore a € 15.000,00.
10. Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento.
pagina 5 di 8 11. Con riferimento al primo motivo deve richiamarsi il consolidato principio giurispru- denziale (da questa Corte recepito in casi del tutto analoghi: cfr. App. Milano n. 1292/2024 del
7/572024; App. Milano n. 1354/2023 del 27/4/2023) secondo cui l'azione di ripetizione di in- debito, considerata la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, deve essere inevita- bilmente circoscritta ai rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento, essendo quindi passivamente legittimato rispetto ad essa solo il soggetto che abbia ricevuto la somma asseri- tamente non dovuta (Cass., 15 luglio 2003, n. 11073; Cass., 13 novembre 2003, n. 17146;
Cass., 7 dicembre 2016, n. 25170). Tale principio, consolidato nella giurisprudenza di legitti- mità, trova fondamento nella stessa formulazione letterale dell'art. 2033 c.c., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare nel percettore di tale pagamento il solo soggetto passivo dell'obbligazione (Cass., 14 gennaio
2019, n. 610), al quale va, pertanto, rivolta la domanda di retrocessione degli importi erogati
(Cass., 21 gennaio 2009 n. 5257). Soluzione avvalorata anche dalla disciplina contenuta nello stesso art. 2033 riguardo alla corresponsione dei frutti e degli interessi a favore di chi abbia ef- fettuato l'erroneo versamento, dal momento che tale disciplina adotta come criterio differen- ziale per la relativa decorrenza lo stato soggettivo psicologico dell'accipiens (dal giorno del ricevuto pagamento, se in mala fede, o dal giorno della domanda, se in buona fede) e dunque conferma che solo in colui che abbia ricevuto il pagamento può individuarsi il soggetto desti- natario della domanda restitutoria.
12. A diversa conclusione non è possibile giungere seguendo il percorso argomentativo dell'appellante, secondo cui, trattandosi nella specie di cessione dei crediti, ma non del con- tratto, e permanendo dunque il proprio rapporto negoziale con Controparte_3 anche dopo la cessione, l'obbligazione restitutoria delle addizionali alle ac-
[...]
cise sulle forniture di energia andrebbe imputata alla cedente, e non a Controparte_4
cessionaria. Occorre rammentare che, mentre la cessione del contratto
[...] opera il trasferimento al cessionario, con il consenso del ceduto, dell'intera posizione contrat- tuale del cedente (nella specie , con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, Controparte_3
la cessione del credito comporta esclusivamente il trasferimento al cessionario dei diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, senza necessità di consenso del debitore e con correlativa modifica del solo lato attivo del rapporto obbligatorio. Come si evince dalla norma di cui all'art. 1263 c.c, la cessione del credito lascia in particolare inalterati i termini e le modalità del pagina 6 di 8 rapporto sostanziale da cui il credito trae origine e comporta che il debitore ceduto divenga obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore ori- ginario, con la possibilità di opporre al medesimo tutte le eccezioni opponibili al cedente.
Dunque, nel caso in esame, la dedotta assenza (parziale) di una causa giustificativa dei paga- menti per illegittimità dell'art. 6 D.Lgs. n. 511 del 19 febbraio 1998 in materia di addizionale alle accise sull'energia elettrica non può che intendersi riferita al solo rapporto dell'appellante con il cessionario, considerata la titolarità passiva dello stesso quanto all'azione ex art. 2033
c.c., per essere il cedente affatto estraneo allo spostamento ingiustificato di ricchezza, che si assume nella specie correlato al versamento delle imposte non dovute. Sarebbe del tutto irra- gionevole, del resto, ritenere che il cedente rimanga esposto all'azione del debitore ceduto do- po che quest'ultimo abbia pagato al cessionario del credito, non essendovi d'altro canto nep- pure evidenza dell'intervenuta percezione da parte di Controparte_1 [...]
per effetto della cessione a dei crediti CP_3 Controparte_4 verso l'appellante, di un corrispettivo idoneo a giustificare la retrocessione a dell'importo da quest'ultima preteso. Non rileva, da ultimo, che in Controparte_1 [...]
si identifichi il soggetto passivo delle imposte addizionali sulle accise, il cui onere ri- CP_3
Part sulta traslato sul prezzo di vendita dell'energia elettrica a data l'autonomia del rapporto civilistico rispetto a quello tributario e dovendosi correttamente interpretare l'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il fornitore, “in caso di pagamento indebito, è
l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria”
(v. da ultimo Cass. Ord. n. 29980 del 19/11/2019) non tanto nel senso che debba essere sempre e comunque il somministrante a dover rispondere delle somme indebitamente addebitate al somministrato, ma nel senso di escludere la facoltà per quest'ultimo di adire direttamente l'Amministrazione con la richiesta di rimborso delle addizionali, salvo non dimostri l'impossi- bilità o l'eccessiva difficoltà di esperire l'azione ordinaria di ripetizione dell'indebito nei con- fronti del fornitore per circostanze legate alla particolare situazione in cui quest'ultimo si trovi.
13. Per quanto riguarda il secondo motivo, osserva il collegio che dalla documentazione in atti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non emerge la prova dei pagamenti in Contr favore di Negli estratti conto prodotti in giudizio i quattro pagamenti in questione, che non corrispondono all'importo delle fatture, sono annotati come “disposizione di pagamento a favore di beneficiari diversi” (non potendosi attribuire alcun rilievo probatorio alle annotazioni pagina 7 di 8 a mano successivamente apposte sui documenti stessi). D'altro canto, la stessa odierna appel- lante, nel produrre in giudizio detti documenti, con la memoria 13/6/2022 allegò che i crediti Contr Part vantati da nei confronti di erano stati oggetto di una cessione di credito in favore e sottolineò, testualmente, che “per effetto della citata cessione negli estratti Controparte_4 conto qui prodotti risulta quale beneficiario dei bonifici . Controparte_4
14. Il rigetto dei due motivi riguardanti il difetto di legittimazione passiva rende superfluo l'esame dei motivi concernenti il merito della pretesa restitutoria.
15. Le spese del presente grado, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccomben- za dell'appellante e si liquidano come da dispositivo a favore della parte appellata, in applica- zione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi (di studio, introduttiva e decisionale) concretamente svolte.
Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, ex art. 13 comma 1 - qua- ter D.P.R. n. 115/2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- vuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 2575 pubblicata il 7/3/2024, così dispone:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_3 complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del
15% e accessori fiscali e previdenziali di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 18 febbraio 2024
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Maura Caterina Barberis - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1175/2024 r.g. promossa da con sede in Marcallo con Casone (MI), via Parte_1
F.lli Kennedy n.75 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bisaro (C.F. pec: C.F._1 [...]
e dall'Avv. Andrea Giordano (C.F. pec: Email_1 C.F._2 [...]
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Email_2
Milano, Via Rubens n. 17 appellante contro
(c.f. ), con sede legale in Mi- Controparte_1 P.IVA_2
lano, Via Adele Martignoni n. 25, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresen- tata e difesa dall'avv. Damiano Peruzza del Foro di Milano (c.f. , pec C.F._3
e dall'avv. Gloria Segala del Foro di Milano (c.f. Email_3
, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._4 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Da- Email_4
pagina 1 di 8 miano Peruzza in Milano, Via P. Fornari n. 48, al domicilio digitale
[...]
Email_5
appellata
CONCLUSIONI
L'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
A. Nel merito ed in principalità:
1) riformare la sentenza n. 2575/2024 – Rep. 1928/2024 del Tribunale Ordinario di Milano,
XI^ Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta Palo, emessa in data 7 marzo 2024 nel giudi-
Part Contr zio di I° grado R.G. 47748/2021 promosso da nei confronti di notificata a mezzo
PEC in data 15 marzo 2024 siccome ingiusta, gravatoria e/o comunque errata e viziata per le ragioni indicate con il motivo di cui al paragrafo I dell'atto di appello e, per l'effetto ed in ogni caso:
2) accertare il diritto di alla restituzione in Parte_1
proprio favore delle somme indebitamente corrisposte alla resistente
[...]
e, per l'effetto, condannare la medesima resistente Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
restituire alla ricorrente l'importo complessivo di € 27.344,00 oltre IVA e così complessiva- mente € 30.078,00, o la differente somma risultante in corso di causa oltre agli interessi al saggio legale dal dovuto al saldo;
B. Nel merito ed in via subordinata rispetto alle conclusioni formulate al superiore paragrafo
A: 1) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del motivo di appello di cui al paragrafo I dell'atto di appello, riformare la sentenza n. 2575/2024 – Rep. 1928/2024 del
Tribunale Ordinario di Milano, XI^ Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta Palo, emessa
Part in data 7 marzo 2024 nel giudizio di I° grado R.G. 47748/2021 promosso da nei confronti
Contr di notificata a mezzo PEC in data 15 marzo 2024 siccome ingiusta, gravatoria e/o co- munque errata e viziata per le ragioni indicate con il motivo di cui al paragrafo II dell'atto di appello e, per l'effetto ed in ogni caso 2) accertare il diritto di Parte_4
pagina 2 di 8 alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte Parte_5 alla resistente , per l'effetto, Controparte_1
condannare la medesima resistente in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla ricorrente l'importo complessi- vo di € 15.000,00, o la differente somma risultante in corso di causa oltre agli interessi al sag- gio legale dal dovuto al saldo;
C. In ogni caso: con condanna di in per- Controparte_1
sona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite e delle competenze professionali relative sia al I° che al II° grado di giudizio”.
L'appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa:
- in via principale, respingere l'appello proposto da Parte_1
Contr e, conseguentemente, alla luce del riconosciuto difetto di legittimazione passiva di
[...]
in relazione alla domanda avversaria di ripetizione dell'indebito, confermare integralmente la sentenza di rigetto pronunciata dal Tribunale di Milano n. 2575/2024 del 7.03.2024 R.G.
47748/2021;
- in subordine, in accoglimento dei motivi e delle eccezioni proposte nel giudizio di primo grado, dichiarate assorbite e riproposte nel presente atto, rigettare in ogni caso la domanda av- versaria ripetizione dell'indebito in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Milano ex art. 702-bis c.p.c., Parte_1
Part (di seguito anche ) conveniva in giudizio
[...] Controparte_3
chiedendone la condanna alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di
[...]
€ 27.344,00 oltre IVA (oltre interessi e rivalutazione) indebitamente versata nel corso del contratto di somministrazione intercorso tra le parti, negli anni 2010 e 2011, a titolo di addi- zionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (istituita con D.L. n. 511/1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989). La ricorrente deduceva che la norma istituiva dell'addizionale era illegittima per contrasto con l'art. 1 par. 2 Direttiva 2008/118/CE (come interpretato dalla
Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-53313 e 25 luglio 2018, in causa C-103/17), tanto che era stata soppressa in forza dell'art. 18 co.10 D.Lgs n. 68/2011 e pagina 3 di 8 s.m.i., e doveva pertanto essere disapplicata in conformità agli insegnamenti della Suprema
Corte (Cass. n. 15198/2019 e Cass. n. 27101/2019).
2. nel costituirsi in giudizio, eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità della domanda per mancata comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate ex art. 29 L. n. 428/1990 e, nel merito, ne chiedeva il rigetto per omessa prova dei pagamenti, per irrilevanza della questione di compatibilità della normativa nazionale con la Direttiva n. 2008/118/CE in considerazione dell'inefficacia orizzontale delle
Direttive europee e per asserita compatibilità dell'addizionale con la Direttiva europea.
3. Mutato il rito da sommario a ordinario, la ricorrente, con memoria 13/6/2022 deposita- va la documentazione relativa alle contabili bancarie attestanti i pagamenti. La convenuta, a seguito di tale produzione, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva (identificandosi in il percettore delle somme pretese in restituzio- Controparte_4
ne).
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 7/3/2024, rigettava la domanda sul rilievo che i pagamenti risultavano essere stati effettuati a soggetto al quale la convenuta aveva cedu- to i crediti e che, pertanto, legittimato passivo, rispetto alla pretesa restitutoria, era solo il per- cettore delle somme.
5. Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo ap- Parte_1
pello affidato a due motivi, con i quali ha lamentato l'erroneità della pronuncia riguardo al ri- tenuto difetto di legittimazione passiva di e ha dedotto che, in ogni caso, al- Controparte_1 meno parte dei pagamenti sono stati effettuato in favore dell'appellata e da questa ricevuti. Ha riproposto, inoltre, i motivi posti a fondamento della domanda non esaminati, perché assorbiti, dalla sentenza di primo grado.
6. si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_3 il rigetto dell'impugnazione e riproponendo, in via subordinata, tutte le eccezioni e difese non esaminate dal Tribunale.
7. All'udienza dell'11/2/2025, fissata gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c., il consiglie- re istruttore ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
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8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia erronea- mente aderito in maniera del tutto acritica all'eccezione di carenza di legittimazione passiva pagina 4 di 8 Contr sollevata da senza inquadrare correttamente la peculiarità della situazione e del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti e assumendo una posizione di totale contrasto con l'univoco orientamento giurisprudenziale (di legittimità e di merito) sulla legittimazione pas- siva del fornitore quanto alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di addi- zionale. La cessione del credito, deduce l'appellante, ha un effetto circoscritto, in quanto è li- mitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inol- tre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario cre- ditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, con la conse- guenza che la legittimazione ad agire per la restituzione di quanto indebitamente pagato rima- ne in capo al cedente anche dopo la cessione del credito. In altre parole, la cessione dei singoli crediti in questione non avrebbe “trasformato” in un fornitore di energia elettrica CP_4
ma ha unicamente determinato l'acquisto da parte della medesima IFITALIA del diritto di rea- lizzare i crediti ceduti. Anche dopo la cessione delle singole poste creditorie in favore di
[...]
avrebbe quindi mantenuto la propria posizione contrattuale e, cioè, il suo “ruo- CP_5
lo/figura” di fornitore di energia elettrica e, quindi, di soggetto destinatario (legittimato passi-
Contr vo) di tutte le azioni inerenti all'essenza di tale “ruolo” contrattuale. dovrebbe poi attivar- si con per chiedere a quest'ultima la restituzione delle somme di cui alle fatture per CP_4 cui è causa riferibili/imputabili all'Addizionale.
9. Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale, laddove ha affermato che tutti gli importi di cui alle fatture oggetto di causa sono stati pagati in favore di , CP_4
Part avrebbe travisato le risultanze documentali. Dalla lettura dell'estratto dei conti correnti di presso ET BA e presso IN PA (cfr. ALL. 12 del fascicolo di parte del giudizio Part Contr di primo grado di ) risulta evidente la sussistenza di pagamenti effettuati in favore di
Part In particolare, dal documento in questione risulterebbero quattro pagamenti effettuati da
Contr in favore di (€ 56.390,59 in data 11/3/2010, di € 79.849,19 in data 2/12/2010, €
56.645,60 in data 3/1/2011 e € 48.980,41 in data 4/2/2011). Da tali elementi risulterebbe pro-
Part vato il diritto di alla restituzione quantomeno di un importo non inferiore a € 15.000,00.
10. Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento.
pagina 5 di 8 11. Con riferimento al primo motivo deve richiamarsi il consolidato principio giurispru- denziale (da questa Corte recepito in casi del tutto analoghi: cfr. App. Milano n. 1292/2024 del
7/572024; App. Milano n. 1354/2023 del 27/4/2023) secondo cui l'azione di ripetizione di in- debito, considerata la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, deve essere inevita- bilmente circoscritta ai rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento, essendo quindi passivamente legittimato rispetto ad essa solo il soggetto che abbia ricevuto la somma asseri- tamente non dovuta (Cass., 15 luglio 2003, n. 11073; Cass., 13 novembre 2003, n. 17146;
Cass., 7 dicembre 2016, n. 25170). Tale principio, consolidato nella giurisprudenza di legitti- mità, trova fondamento nella stessa formulazione letterale dell'art. 2033 c.c., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare nel percettore di tale pagamento il solo soggetto passivo dell'obbligazione (Cass., 14 gennaio
2019, n. 610), al quale va, pertanto, rivolta la domanda di retrocessione degli importi erogati
(Cass., 21 gennaio 2009 n. 5257). Soluzione avvalorata anche dalla disciplina contenuta nello stesso art. 2033 riguardo alla corresponsione dei frutti e degli interessi a favore di chi abbia ef- fettuato l'erroneo versamento, dal momento che tale disciplina adotta come criterio differen- ziale per la relativa decorrenza lo stato soggettivo psicologico dell'accipiens (dal giorno del ricevuto pagamento, se in mala fede, o dal giorno della domanda, se in buona fede) e dunque conferma che solo in colui che abbia ricevuto il pagamento può individuarsi il soggetto desti- natario della domanda restitutoria.
12. A diversa conclusione non è possibile giungere seguendo il percorso argomentativo dell'appellante, secondo cui, trattandosi nella specie di cessione dei crediti, ma non del con- tratto, e permanendo dunque il proprio rapporto negoziale con Controparte_3 anche dopo la cessione, l'obbligazione restitutoria delle addizionali alle ac-
[...]
cise sulle forniture di energia andrebbe imputata alla cedente, e non a Controparte_4
cessionaria. Occorre rammentare che, mentre la cessione del contratto
[...] opera il trasferimento al cessionario, con il consenso del ceduto, dell'intera posizione contrat- tuale del cedente (nella specie , con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, Controparte_3
la cessione del credito comporta esclusivamente il trasferimento al cessionario dei diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, senza necessità di consenso del debitore e con correlativa modifica del solo lato attivo del rapporto obbligatorio. Come si evince dalla norma di cui all'art. 1263 c.c, la cessione del credito lascia in particolare inalterati i termini e le modalità del pagina 6 di 8 rapporto sostanziale da cui il credito trae origine e comporta che il debitore ceduto divenga obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore ori- ginario, con la possibilità di opporre al medesimo tutte le eccezioni opponibili al cedente.
Dunque, nel caso in esame, la dedotta assenza (parziale) di una causa giustificativa dei paga- menti per illegittimità dell'art. 6 D.Lgs. n. 511 del 19 febbraio 1998 in materia di addizionale alle accise sull'energia elettrica non può che intendersi riferita al solo rapporto dell'appellante con il cessionario, considerata la titolarità passiva dello stesso quanto all'azione ex art. 2033
c.c., per essere il cedente affatto estraneo allo spostamento ingiustificato di ricchezza, che si assume nella specie correlato al versamento delle imposte non dovute. Sarebbe del tutto irra- gionevole, del resto, ritenere che il cedente rimanga esposto all'azione del debitore ceduto do- po che quest'ultimo abbia pagato al cessionario del credito, non essendovi d'altro canto nep- pure evidenza dell'intervenuta percezione da parte di Controparte_1 [...]
per effetto della cessione a dei crediti CP_3 Controparte_4 verso l'appellante, di un corrispettivo idoneo a giustificare la retrocessione a dell'importo da quest'ultima preteso. Non rileva, da ultimo, che in Controparte_1 [...]
si identifichi il soggetto passivo delle imposte addizionali sulle accise, il cui onere ri- CP_3
Part sulta traslato sul prezzo di vendita dell'energia elettrica a data l'autonomia del rapporto civilistico rispetto a quello tributario e dovendosi correttamente interpretare l'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il fornitore, “in caso di pagamento indebito, è
l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria”
(v. da ultimo Cass. Ord. n. 29980 del 19/11/2019) non tanto nel senso che debba essere sempre e comunque il somministrante a dover rispondere delle somme indebitamente addebitate al somministrato, ma nel senso di escludere la facoltà per quest'ultimo di adire direttamente l'Amministrazione con la richiesta di rimborso delle addizionali, salvo non dimostri l'impossi- bilità o l'eccessiva difficoltà di esperire l'azione ordinaria di ripetizione dell'indebito nei con- fronti del fornitore per circostanze legate alla particolare situazione in cui quest'ultimo si trovi.
13. Per quanto riguarda il secondo motivo, osserva il collegio che dalla documentazione in atti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non emerge la prova dei pagamenti in Contr favore di Negli estratti conto prodotti in giudizio i quattro pagamenti in questione, che non corrispondono all'importo delle fatture, sono annotati come “disposizione di pagamento a favore di beneficiari diversi” (non potendosi attribuire alcun rilievo probatorio alle annotazioni pagina 7 di 8 a mano successivamente apposte sui documenti stessi). D'altro canto, la stessa odierna appel- lante, nel produrre in giudizio detti documenti, con la memoria 13/6/2022 allegò che i crediti Contr Part vantati da nei confronti di erano stati oggetto di una cessione di credito in favore e sottolineò, testualmente, che “per effetto della citata cessione negli estratti Controparte_4 conto qui prodotti risulta quale beneficiario dei bonifici . Controparte_4
14. Il rigetto dei due motivi riguardanti il difetto di legittimazione passiva rende superfluo l'esame dei motivi concernenti il merito della pretesa restitutoria.
15. Le spese del presente grado, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccomben- za dell'appellante e si liquidano come da dispositivo a favore della parte appellata, in applica- zione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi (di studio, introduttiva e decisionale) concretamente svolte.
Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, ex art. 13 comma 1 - qua- ter D.P.R. n. 115/2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- vuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 2575 pubblicata il 7/3/2024, così dispone:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_3 complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del
15% e accessori fiscali e previdenziali di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 18 febbraio 2024
Il Presidente est.
Roberto Aponte
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