Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.10001/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in VIA 21 APRILE 53 ACI Parte_1 CodiceFiscale_1
CASTELLO CT, presso lo studio dell'Avv. CHISARI MICHELE, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione in primo grado;
APPELLANTE
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Catania, Viale Jonio, 87, presso lo studio dell'Avv. Valeria Grecuzzo, e rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Bordone per procura in calce alla comparsa;
APPELLATA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 24.3.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 10/09/2020, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 363/2019 –N.R.G. 870/2018 – del Giudice di Pace di Mascalucia, emessa in data 11/12/2019, con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2051
c.c. avanzata nei confronti del a seguito del sinistro subito a causa di Controparte_1
1
Con comparsa di costituzione depositata in data 28.11.2020, si è costituito in giudizio il
[...] chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dei motivi di Controparte_1 appello, eccependo l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art 342 c.p.c. per carenza dell'indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e delle circostanze da cui deriva la violazione della legge.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art
342 c.p.c., essendo indicate chiaramente, sia le parti della sentenza che si intendono appellare, che le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, nonché le circostanze dalle quali deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ciò premesso, occorre procedere al vaglio dei motivi di appello.
L'appellante si duole della sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del a seguito della non sussistenza della c.d. insidia e/o trabocchetto, della mancata prova circa CP_1 il nesso eziologico tra anomalia del piano viario e l'evento lesivo da essa patito e dell'interruzione del nesso di causa a seguito della condotta colposa della danneggiata.
Occorre, sul punto, richiamare il principio secondo cui, “ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma
c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode
(integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.” (si v., ex multiis, Cass.
n. 999/2014, Cass. n. 287/2015, Cass. n.2483/2018).
Inoltre, la Corte ha precisato che “Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito
a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2
c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (Cass. n.
37059/2022).
In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., è a carico del danneggiato l'onere della prova del nesso eziologico tra cosa custodita e danno, mentre è a
2 carico del custode la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito.
In ordine all'operatività dell'art. 1227 c.c., “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.”(Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del
1/2/2018).
Ancora, “Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode — per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa” (Cass.17625/2016).
Ciò premesso, i motivi di appello sono parzialmente fondati per le ragioni che si vanno ad esporre.
Dalla disamina degli atti di causa e dell'istruttoria espletata in primo grado, emerge che la versione dei fatti fornita dall'appellante trova conferma sia nella deposizione testimoniale assunta, sia negli accertamenti tecnici effettuati in sede di consulenza medico-legale.
In particolare, il teste escusso, , ha dichiarato in modo preciso e circostanziato Testimone_1
che la madre, è caduta a causa di un dislivello presente sul marciapiede, dovuto Parte_1 all'assenza di alcune mattonelle, non visibile per la presenza di fogliame che ne occultava la visibilità.
Tale dichiarazione risulta credibile e priva di elementi di inattendibilità, e consente, congiuntamente all'esito della CTU, di ritenere raggiunta la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia – ossia il tratto di marciapiede dissestato – e l'evento lesivo.
A conforto di ciò, si pone altresì la relazione del consulente tecnico d'ufficio, il quale, con valutazione esaustiva e immune da vizi logici, ha affermato che «il quadro patologico post traumatico già citato è da porsi in rapporto di causalità materiale con l'incidente stradale occorso alla perizianda in data
26/08/2017, venendo rispettati tutti i criteri medico-legali adottati al riguardo». La CTU, dunque, ha individuato un nesso diretto tra l'evento lesivo e la caduta occorsa, confermando così l'idoneità della buca presente sul marciapiede a produrre l'evento dannoso lamentato.
Inoltre, la buca presente sul marciapiede non risultava visibile in quanto non segnalata e in parte occultata da fogliame. Tali circostanze la rendevano oggettivamente non percepibile esponendo il
3 pedone al pericolo di caduta. Va tuttavia chiarito che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., non è più necessario che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza di una situazione di insidia o trabocchetto essendo sufficiente che lo stesso dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso (V., tra le tante,
Cass. civ. sez. III,31/03/2025, n.8450). Nel caso in esame, tale nesso causale risulta adeguatamente provato.
Quanto alla dedotta interruzione del nesso causale a causa della condotta della vittima, va escluso che tale condotta integri gli estremi del caso fortuito.
Secondo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, per potersi configurare un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale, la condotta del danneggiato deve presentare caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da rendere inevitabile l'evento lesivo.
Nel caso di specie, la caduta è avvenuta in pieno giorno, ma non può ritenersi che la condotta della danneggiata sia stata anomala, straordinaria o imprevedibile: la presenza del fogliame che occultava il dislivello del marciapiede, come emerso dalla prova testimoniale, ha peraltro reso oggettivamente difficile percepire il pericolo, escludendo dunque quella condotta gravemente colposa che ex art.1227
c.c., di per sé sola, sarebbe idonea a interrompere il nesso causale.
Tuttavia, la circostanza che l'evento si sia verificato in pieno giorno, in un contesto urbano presumibilmente noto alla danneggiata e dotato di normale visibilità, consente di ritenere che, pur in presenza di un dislivello del marciapiede, dovuto alla mancanza delle mattonelle della pavimentazione, non segnalato e occultato da fogliame, la stessa avrebbe potuto – con un grado maggiore di attenzione e prudenza – percepire il pericolo ed evitarlo.
Sebbene la condotta della vittima non presenti i caratteri di imprevedibilità o abnormità richiesti per integrare un caso fortuito, idoneo a escludere la responsabilità del custode, può comunque ravvisarsi una forma di negligenza in capo al pedone, tale da concorrere causalmente con la responsabilità del nella produzione dell'evento di danno. CP_1
Tale comportamento – che non interrompe il nesso causale ma tuttavia vi concorre – giustifica l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c., in base al quale il risarcimento deve essere proporzionalmente diminuito secondo il grado di colpa del danneggiato.
In assenza di elementi che consentano una precisa quantificazione del contributo causale della vittima, si ritiene congruo fissare la percentuale di concorso colposo del danneggiato nella misura del 30%, tenuto conto del bilanciamento tra l'effettiva insidiosità del pericolo (dislivello non segnalato e occultato da fogliame) e la richiesta dell'adozione di una maggiore diligenza dei pedoni nell'incedere,
4 tenuto conto della circostanza che non è condizione anomala delle strade che in esse vi siano buche o simili.
Dal sinistro sono derivati postumi dei quali parte attrice ha chiesto il ristoro.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in punto di allegazione e prova dei danni biologici subiti producendo la documentazione sanitaria e il verbale di pronto soccorso comprovanti gli esiti del sinistro.
Il CTU, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunata, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni riportate, sotto il profilo del nesso causale, con l'evento consistente nella “frattura composta della falange prossimale del V dito del piede dx”, ha concluso che le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 10, con compromissione permanente della validità psico- fisica, valutabile nella misura dell'1%, quale danno biologico permanente.
L'appellante ha altresì chiesto il risarcimento del danno morale senza tuttavia allegare alcun elemento, né fornire la prova sul punto. Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale non trattandosi di un danno risarcibile in re ipsa. Sebbene sia possibile il ricorso alla prova presuntiva, il danneggiato in ogni caso “deve allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. n.
26972/2008). Nel caso di specie, la danneggiata non ha allegato tali elementi, limitandosi ad una mera richiesta senza assolvere al proprio onere probatorio sul punto.
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della parte attrice al tempo del fatto (51 anni), il danno non patrimoniale va quantificato come segue: € 1.045,00 a titolo di invalidità permanente in misura dell'1%; €3.450,00, di cui € 2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ed €575,00 per 10 giorni di invalidità temporanea parziale al
50% ed € 287,50 per 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
L'importo complessivo, determinato sulla base delle Tabelle di Milano 2024, già rivalutato e attualizzato alla data della liquidazione, è pari ad €4.495,00 già rivalutato e liquidato all'attualità.
Tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 30%, va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di
€3.011,65, e della somma di €37,10 per le spese mediche documentate e riconosciute congrue dal CTU oltre interessi legali dalla sentenza.
Non può essere accolta la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi sull'importo
5 liquidato a titolo di risarcimento del danno, sulla scorta del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo il quale gli interessi compensativi non possono più ritenersi automaticamente o necessariamente ricompresi nel risarcimento del danno da fatto illecito. Infatti, essi non svolgono una funzione automatica e generalizzata, ma costituiscono una voce di danno da ritardo, che presuppone l'allegazione e la prova di un pregiudizio effettivo, legato alla perdita di redditività della somma non tempestivamente percepita (Cass. civ. n. 10376/2024; Cass. civ. n. 6351/2025).
Nel caso in esame, pur essendo stata formulata espressa richiesta in tal senso, parte attrice non ha allegato né provato di aver subito un concreto danno da ritardo, né ha fornito elementi circa l'eventuale impiego alternativo o il rendimento che avrebbe potuto conseguire sulla somma nel periodo intercorso tra l'illecito e la liquidazione. Ne consegue che la domanda non può essere accolta, difettando sia l'allegazione che la prova del danno da lucro cessante.
A titolo di risarcimento del danno patrimoniale, anch'esso soggetto alla riduzione per concorso di colpa nella misura suddetta, va infine accolta la richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali
(€400,00) e della consulenza tecnica di parte (€300,00); tali esborsi, ritenuti congrui, appaiono giustificati alla luce delle attività stragiudiziali svolte dal legale incaricato e della necessità di assistenza tecnica medico-legale per la valutazione del danno, con condanna del al pagamento della CP_1
somma omnicomprensiva, unitamente alle spese mediche su indicate, di €527,10, oltre rivalutazione dall'esborso.
L'esito del giudizio di appello, con riconoscimento del parziale concorso di colpa del danneggiante, giustifica la compensazione parziale delle spese del presente grado di giudizio nella misura di un terzo con condanna del convenuto al pagamento dei restanti due terzi a carico del liquidati come in CP_1
dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. modif. per tutte le fasi parametri medi.
Con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi.
De pari, va disposta la compensazione nella medesima misura delle spese di lite del giudizio di primo grado, anche per le spese della consulenza tecnica d'ufficio da porre a carico del con CP_1
condanna del a rifondere direttamente alla parte appellante i due terzi delle spese complessive CP_1
sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n.363/2019 emessa in data 11/12/2019 dal Giudice di
6 Pace di Mascalucia nel giudizio n.r.g. 870/2018, accerta la concorrente responsabilità del
[...]
con concorso di colpa del danneggiato come meglio indicato in parte motiva, e Controparte_1
lo condanna al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €3.011,65, già liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €527,10, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza;
compensa nella misura di 1/3 le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado, con condanna del alla rifusione, in favore dell'appellante, da distrarre in Controparte_1
favore del difensore Avv. Michele Chisari, dei restanti due terzi delle spese di lite, che si liquidano per il giudizio di primo grado in €843,33, per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovute per legge e per il presente grado in €1.418,00, oltre spese vive, spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovute per legge, da distrarre in favore del difensore Avv. Michele Chisari;
pone due terzi delle spese di CTU liquidate in primo grado, a carico del Controparte_1
con condanna alla rifusione in favore dell'appellante;
[...]
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 16/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio
Dott. Giacomo Trovato.
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