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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/12/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente, dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore, dott.ssa Giulia Orefice giudice, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 452 del 2024 R.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA LA ed elettivamente domiciliata come in atti;
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Alessandro Ciancio ed elettivamente domiciliato come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024, e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto la pronuncia cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio - celebrato a GA (VV) in data 18 luglio 2004 - e hanno dedotto che dalla loro unione sono nati due figli:
1 in data 23 agosto 2005, e in data 5 aprile 2009. Per_1 Per_2
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
Con sentenza non definitiva n. 32 del 2025, datata 12 marzo 2025, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e, con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate, ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
***
Alla stregua delle risultanze in atti, il collegio ritiene che la domanda di divorzio vada accolta in quanto: si è perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898; sono decorsi i termini di legge dalla sentenza di separazione n. 32 del 2025 depositata in data 12 marzo 2025; la separazione è perdurata ininterrottamente.
I coniugi hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in sede di separazione che di seguito si riportano:
“ e vivranno separati, libero ciascuno di Parte_1 Controparte_1
stabilire la residenza ove meglio crederà, con l'obbligo reciproco di comunicarne ogni eventuale variazione;
b) la casa coniugale, non di proprietà degli istanti, poiché precedentemente loro concessa in affitto dal Comune di GA resterà nella detenzione e disponibilità esclusiva della Sig.ra che vi abiterà, facendosi Parte_1
carico del pagamento di ogni onere ed utenza, insieme ai figli, precisamente in maniera stabile con il figlio minorenne ed occasionalmente con il Per_2
figlio maggiorenne, studente universitario fuori sede, Per_1
c) i figli maggiorenne, ed , ancora minorenne, entrambi Per_1 Per_2
2 non economicamente autosufficienti verranno affidati ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione e l'istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei medesimi;
d) gli istanti convengono che il figlio che dal mese di settembre del Per_1
c.a. si trasferirà, per motivi di studio, nella città di Roma, dimorando stabilmente, per motivi logistici, presso l'abitazione di proprietà dei nonni paterni … sia opportuno che il padre provveda, in virtù del fatto che Per_1
trascorrerà la maggior parte del proprio tempo presso l'abitazione dei nonni paterni, al suo mantenimento diretto, quest'ultimo eventualmente coadiuvato nella realizzazione di tutto quanto necessario al figlio-studente dal sostegno morale ed economico dei propri genitori, fermo restando comunque che in virtù delle spese universitarie da sostenersi, ciascuno degli istanti si attiverà al fine di consentire al figlio-studente la presentazione di apposita domanda diretta al conseguimento di una ipotetica borsa di studio;
e) gli istanti convengono, altresì, che, atteso che il sig. Controparte_1
rinuncia sin d'ora alla percezione dell'assegno unico ed universale per i figli a carico in favore della Sig.ra e tenuto conto del fatto che da Parte_1
sempre ha provveduto da solo al versamento delle tasse scolastiche ed all'acquisto dei testi scolastici e di tutto quanto occorrente e necessario, nonché il pagamento delle gite scolastiche ed il trasporto da casa a scuola, per il mantenimento del figlio minorenne il padre verserà mensilmente Per_2
la somma di € 100,00 che seppur irrisoria è da intendersi parziale rispetto ad ogni necessaria somma finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di vita e di studio del ragazzo che il padre si impegna sin da subito a soddisfare unitamente alla madre;
f) le spese straordinarie relative ad entrambi i figli dovranno essere previamente concordate e saranno, come per legge, suddivise nella misura del 50% a carico di entrambe le parti;
g) il padre Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tutti i CP_1
3 pomeriggi, dalle ore 16 alle ore 20, compatibilmente con gli impegni di studio del ragazzo, nonché a fine settimana alterni dalle ore 11:00 alle ore 22:00 di sabato e dalle ore 10:00 alle ore 22:00 di domenica;
h) durante le vacanze natalizie i figli e rascorreranno ad anni Per_2 Per_1
alterni il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre, il 31 dicembre con la madre ed il 1° gennaio con il padre. Durante le vacanze pasquali il figlio minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il
Lunedi di pasquetta con il padre ad anni alterni;
i) durante le vacanze estive entrambi i figli trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi previamente con la madre entro il mese di giugno;
j) resta, in ogni caso convenuto che… il padre ha la facoltà di trascorrere del tempo e tenere con sé il figlio minore e concordare eventuali incontri con quello maggiorenne, nel momento in cui quest'ultimo farà ritorno nel paese di residenza, anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previo accordo con la madre, nel rispetto del superiore interesse dei figli e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, universitari e ricreativi degli stessi;
k) i coniugi rinunciano reciprocamente al pagamento di somme a titolo di mantenimento in loro favore, essendo economicamente autosufficienti. I medesimi dichiarano di non avere nulla in comune ad eccezione dell'immobile sito in GA (VV), CAP 89821, al Corso Umberto I n. 94, il quale essendo stato adibito negli anni passati, ad attività commerciale cioè B&B a suo tempo denominato “WELCOME HOUSE”, attività cessata a decorrere dal mese di dicembre 2014, pur risultando attualmente di proprietà esclusiva della Sig.ra
, risulta oggetto di un eventuale accordo circa la sua ripartizione. Ad Pt_1
ogni modo le parti precisano di essere d'accordo circa l'attuale utilizzo del predetto immobile come casa familiare del Sig. , il quale … ha già CP_1
provveduto a trasferire la propria residenza nel medesimo, facendosi carico del pagamento di ogni onere ed utenza, fermo restando l'obbligatorietà degli
4 istanti di comunicare e decidere insieme, circa eventuali necessari lavori di manutenzione da eseguirsi all'interno dell'immobile e non rientranti nell'ordinarietà;
l) i medesimi dichiarano di non aver null'altro in comune da dividere e, comunque, all'infuori di quanto sopra stabilito, dichiarano di non dover regolare alcun rapporto economico-patrimoniale, per cui, essendo mutualmente soddisfatti, dichiarano l'uno all'altro di non aver null'altro da pretendere;
m) i Sig.ri e si concedono il vicendevole Parte_1 Controparte_1
assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi e necessari per l'espatrio, acconsentendone l'iscrizione del figlio minore
.” Per_2
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo. Con la precisazione che, stante la maggiore età di , l'affidamento Persona_3
condiviso e la regolamentazione del diritto di visita potranno riguardare solo il figlio minorenne.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 452 del 2024 R.G., così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
GA (VV), in data 18 luglio 2004, tra e , Parte_1 Controparte_1
sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GA (VV) per le annotazioni di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 (atto trascritto nel registro
5 degli atti di matrimonio del Comune di GA al n. 2, parte II, serie A, anno
2004);
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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