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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/12/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2561 - 2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
(C.F./P.IVA IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_1
sede legale in Ospedaletto d'Alpinolo (AV) contrada Ponte area
P.I.P., n. 9, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.
ES AC (C.F. ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. De Gasperi n° 33,
PEC: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di verbale di accertamento – CP_1
Cancellazione dei rapporti di lavoro.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto;
“Nel merito, accertare e dichiarare la inesistenza della pretesa contributiva così come recata dal verbale unico di accertamento n. 2021006200/DDL del 24.02.22
e ogni atto consequenziale per le ragioni dedotte in fatto e diritto.
Per l'effetto, azzerare i recuperi delle agevolazioni contributive
(per il principio del ne bis in idem) dovuti dalla in Parte_2
considerazione dell'applicazione della norma calmieratrice, nonché rideterminare le sanzioni irrogate, così come indicato nel presente ricorso, ovvero nella somma ritenuta di Giustizia anche con l'ausilio di una CTU contabile. - Accertare la genuinità sin dalla costituzione dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti dalla società con i lavoratori: , , CP_2 CP_3
, , , Persona_1 Persona_2 CP_4
2) In subordine, rideterminare gli importi dovuti Persona_3
dalla a titolo di recuperi contributivi anche per Parte_2
quanto riguarda le agevolazioni contributive, in considerazione dell'applicazione della norma calmieratrice;
inoltre, nella denegata ipotesi in cui fosse confermato l'annullamento dei rapporti di lavoro con i Sig.ri , , CP_2 CP_3
, , , Persona_1 Per_2 Persona_2 CP_4
accertare e dichiarare il diritto della società Persona_3
datrice di lavoro alla ripetizione dei contributi indebitamente versati ex art. 2033 c.c. e art. 12 L. 22 luglio n.613, stante l'insussistenza del dolo e che si quantificano in € 111.991,05”; con vittoria di spese.
Preliminarmente deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire della ricorrente in considerazione dell'interesse diretto della
Società attrice a vedere annullati i recuperi delle agevolazioni contributive e la comminazione di sanzioni.
Si legge, peraltro, nel verbale di accertamento: Viceversa nel
Libro Unico del Lavoro vengono rinvenute in bianco le caselle nelle quali quotidianamente avrebbe dovuto essere annotato il numero delle ore prestate dal dipendente, nel rispetto del contratto di lavoro individuale stipulato originariamente dalle parti. Pertanto le assenze ingiustificate rinvenute nel Libro Unico del Lavoro sono da considerarsi infondate, illegittime ed imputabili dolosamente in capo al datore di lavoro in quanto lasciano ipotizzare un artifizio contabile, purtroppo largamente diffuso nella realtà ed adottato sempre più di frequente dai consulenti aziendali per non rispettare le retribuzioni minime imponibili previste: a) dall'art. 1 della legge 389/89; b) dall' art. 29 del DL 23/06/1995 n 244 convertito con legge 8/8/1995 n. 341 ai sensi del quale per le aziende del settore edile vi è l'obbligo di calcolare la contribuzione previdenziale su una retribuzione minima (retribuzione virtuale) non inferiore a quella che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal CCNL e dai contratti integrativi territoriali, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione di attività per intervento della;
c) nel caso di CP_5
specie dal C.C.N.L. “Edilizia piccola industria”; Tale comportamento omissivo tenuto dal datore di lavoro si concretizza in una palese ipotesi di evasione contributiva, prevista dall' art.116, comma 8, lett. b della legge 388/2000 in quanto “il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere, ovvero le retribuzioni erogate ”. Si conclude quindi: “i verbalizzanti, per l'effetto delle indagini condotte, così come opportunamente dettagliato in narrativa e per le causali sopra descritte, procedono ad addebitare alla impresa l'importo complessivo di € 66.323,19 al Parte_2
netto delle somme aggiuntive calcolate in base all'art. 116, comma 8, lettera b, della legge n. 388/2000, come analiticamente riportato nell'allegato prospetto denominato “prospetto regolarizzazioni contributive”.
Inoltre: “in ossequio al dettato dell'art. 347 c.p.p., una copia del presente verbale di accertamento ispettivo viene trasmessa per iscritto e senza ritardo al Pubblico Ministero, in quanto riferente gli elementi essenziali di fatti che potrebbero costituire una ipotesi del reato di “truffa a danno di un Ente pubblico” ex art. 640
c.p., comma 1 in quanto con artefici e raggiri il datore di lavoro, con l'assenso dei propri familiari interessati e con il probabile ausilio del consulente aziendale, provvedeva fittiziamente all'assunzione di parenti, al fine di procurare loro la corresponsione di prestazioni previdenziali indebite e di sottrarsi, in parte, al pagamento anche delle imposte erariali dovute. Il datore di lavoro, per regolarizzare nei confronti dell' le CP_1
inadempienze accertate è tenuto a versare: • a titolo di contributi,
l'importo di € 66.323,19 • a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 41.619,48 come riportato in dettaglio nei prospetti allegati
TOTALE € 107.942,6”.
Da tanto dunque discende recupero contributivo ed emissione di sanzioni a carico del datore di lavoro, a fronte dei quali è palese l'interesse ad agire della parte ricorrente (cfr. sul punto la recente
Cass. 27132/2025).
Nel merito il ricorso deve essere parzialmente accolto. I verbalizzanti con l'accertamento hanno in sintesi contestato tre cose:
1) un addebito contributivo in corrispondenza delle inadempienze riscontrate (mancato rispetto della retribuzione minima stabilita dal CCNL “EDILIZIA - Piccola industria” applicato dal datore di lavoro in costanza di Parte_2
appalti pubblici d'istallazione di segnaletica stradale;
assenze ingiustificate dei lavoratori negate dai lavoratori medesimi e finalizzate a mascherare evasione contributiva, ed altre irregolarità contabili analiticamente riportate);
2) il recupero delle agevolazioni previdenziali illegittimamente godute in considerazione della mancata osservanza del
CCNL;
3) l'annullamento di taluni rapporti di lavoro ritenuti fittizi.
In merito ai primi due ordini di contestazioni deve osservarsi che il verbale ispettivo è diffusamente ed analiticamente motivato e fonda su riscontri oggettivi e documentali, a fronte dei quali nessuna prova contraria ha fornito la ricorrente, apparendo del tutto insufficiente la prova testimoniale a confutare la documentazione acquisita dagli Ispettori.
Diversamente deve opinarsi circa la terza contestazione relativa all'annullamento dei rapporti lavorativi dei dipendenti, circostanze su cui è stata articolata ed assunta in atti la prova testi. Nel verbale di accertamento sono stati annullati dall i CP_1
seguenti rapporti di lavoro ritenuti fittizi e denunciati per la sola implementazione della posizione contributiva presso l e per CP_1
l'ottenimento di prestazioni previdenziali indebite:
1) arcello: C.F. CP_2 C.F._2
2) ; C.F. ; Persona_3 C.F._3 3) : C.F. ; CP_4 C.F._4
4) : C.F. ; Persona_2 C.F._5
5) , C.F. . CP_3 C.F._6
Gli Ispettori hanno infine aggiunto: “Invece il rapporto di lavoro subordinato denunciato dalla impresa con il sig. Parte_2
, C.F. viene annullato Persona_1 C.F._7
per una incorretta qualificazione dello stesso da parte del datore di lavoro”.
Come detto su tali rapporti lavorativi è stata espletata prova testi.
Il teste ha riferito: “Conosco i sig.ri Testimone_1 [...]
, , e , che ho Per_1 CP_2 CP_4 CP_3
più volte intravisto presso la sede. Si tratta di impiegati amministrativi. Lo stesso posso dire per il sig. Persona_2
, che pure ho intravisto ma di cui non saprei precisare le
[...]
mansioni”. ADR “Tra i miei colleghi operai posso menzionare
, . Altri Parte_3 Persona_4 Persona_5
nomi al momento non ne ricordo. Questi che ho menzionato, tra i quali lavora ancora il solo , erano quelli che Persona_5
lavoravano con me nella stessa squadra”. ADR “Non ricordo invece il sig. ”. ADR “L'orario di lavoro di noi Persona_3
operai va dalle 7 alle 17, dal lunedì al venerdì. Questo per tutti gli operai”.
Il teste ha dichiarato: ““Conosco i sig.ri Persona_5 [...]
, , e , i quali Per_1 CP_2 CP_4 CP_3
erano impiegati amministrativi che io ho visto presso la sede della società”. ADR “L'orario di lavoro mio e degli altri operai andava dalle 7 alle 17, dal lunedì al venerdì. Capitava però che,
a causa del maltempo, noi operai non potessimo andare sui cantieri e rimanessimo presso la sede per attività di manutenzione. In questi casi, ci capitava di vedere gli impiegati amministrativi predetti, che avevano un orario diverso dal nostro, loro iniziavano la giornata alle ore 9”. ADR “Conosco altresì il sig.
, il quale lavorava nel deposito e, in Persona_2
particolare, stampava i segnali stradali”. ADR “Conosco altresì
l'amministratore della società, cioè . Non ricordo Controparte_6
se avesse dei parenti che lavoravano anch'essi presso la società”. ADR “I cantieri a cui eravamo applicati di solito si trovavano in provincia di Avellino e nei paesi limitrofi”. ADR “Non ricordo del sig. ”. ADR “Tra i miei colleghi operai Persona_3
in questo momento riesco a ricordare solo , degli Testimone_1
altri non ricordo i nomi”.
ha dichiarato: “Conosco il signor , CP_2 Persona_1
che aveva mansioni di responsabile amministrativo e mio responsabile. Nei periodi in cui ho lavorato è stato sempre presente.” ADR “Conosco il signor , ma non mi Persona_3
ricordo né il periodo in cui ha lavorato né le mansioni svolte.”
ADR “Conosco la signora , che aveva mansioni CP_3
di segretaria amministrativa e lavorava con me già durante il mio primo periodo lavorativo. Ricordo che ebbe una maternità ma non so essere più preciso sul periodo.” ADR “Conosco il signor ma nulla so dire in ordine ai periodi lavorativi e alle CP_4
mansioni.” ADR “Conosco il signor , che Persona_2
ha lavorato per la società come operaio, anch'egli nel mio primo periodo lavorativo.” (…) “Tra i vari colleghi ricordo gli operai e .” ADR “La società aveva in Testimone_1 Persona_5
tutto sei o sette dipendenti, tra amministrativi e operai. In ufficio con me lavoravano l'architetto e i signori e ” Per_1 CP_3
ha dichiarato: ADR “Ad un certo punto Persona_2 sono stato addetto al deposito sito in Ospedaletto, dove mi recavo tutti i giorni, ma anche prima, quando facevo l'operaio su strada, comunque la mattina andavo in sede.” (…) ADR “Non so dire quanti dipendenti avesse la società né come operai né come impiegati. Quando sono stato negli uffici ho trovato o , il CP_2
teste che mi ha preceduto, oppure . Ciò è CP_3
accaduto solo di rado. Ricordo che in ufficio ho visto anche
, ma comunque ripeto che in ufficio non ci andavo quasi Per_1
mai.” ADR “Come detto, conosco sia sia CP_2 CP_3
come impiegati, mentre il signor , è, a
[...] Persona_1
quanto ne so, il proprietario della società, al quale mi sono rivolto per essere assunto. Non conosco i signori e Persona_3
.”. CP_4
Dette dichiarazioni, sebbene non del tutto omogenee tra loro, sembrerebbero confermare che i summenzionati lavoratori hanno comunque lavorato nella società ricorrente come impiegati o come operai.
Nel verbale vengono contestate una serie di circostanze (in particolare deteneva il 51% del capitale sociale Persona_1
della impresa altri rapporti di lavoro erano Parte_2
caratterizzati da rapporti di parentela con i soci ed erano stati molteplici e di breve durata, nonché intervallati dalla fruizione di
Inoltre da un esame della banca dati della Camera del Pt_4
ME era emerso , era altresì socio di Persona_1
altre imprese: 1) C.F. in qualità Controparte_7 P.IVA_2
di socio di capitale al 51%; 2) in qualità di socio al CP_8
19% ed amministratore unico;
3)
[...]
in qualità di socio Controparte_9
accomandante. Dette circostanze invero non implicano necessariamente la mancanza di genuinità dei rapporti lavorativi denunciati, in ordine ai quali risulta peraltro corrisposta la contribuzione. E' difatti compatibile nelle società di capitali il rapporto di lavoro subordinato anche del socio di maggioranza, così come la legge non preclude di assumere parenti ed affini. La brevità di taluni rapporti lavorativi non esclude di per sé che i rapporti stessi si siano effettivamente svolti e la in presenza dei requisiti Pt_4
richiesti, è consentita dalla legge. Non può essere escluso che tali rapporti siano stati instaurati in modo strumentale e di comodo, ma tanto non è stato sufficientemente provato dall' . I verbalizzanti sono giunti, perciò, alla conclusione CP_1
dell'annullamento dei rapporti di lavoro soprattutto sulla scorta di deduzioni e, talora, di congetture. Nel verbale ispettivo si trovano richiamate in modo generico anche dichiarazioni che sarebbero state assunte dagli Ispettori a fondamento delle contestazioni, ma di tali dichiarazioni non v'è riscontro in atti e le stesse non si sono potute utilizzare per contestare eventuali affermazioni rese dai testi.
Sul punto si ritiene perciò di accogliere il ricorso nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese, in considerazione della soccombenza parziale, sono compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Avellino, in applicazione straordinaria, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, annulla in parte qua il verbale unico di accertamento n.
2021006200/DDL del 24.02.22 nella parte in cui annulla i rapporti lavorativi di:
1) : C.F. CP_2 C.F._2
2) ; C.F. ; Persona_3 C.F._3
3) : C.F. ; CP_4 C.F._4
4) : C.F. ; Persona_2 C.F._5
5) , C.F. . CP_3 C.F._6
Rigetta le altre domande, confermando il verbale ispettivo nella restante parte, e compensa le spese.
Avellino, 27/11/2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
(C.F./P.IVA IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_1
sede legale in Ospedaletto d'Alpinolo (AV) contrada Ponte area
P.I.P., n. 9, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.
ES AC (C.F. ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. De Gasperi n° 33,
PEC: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di verbale di accertamento – CP_1
Cancellazione dei rapporti di lavoro.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto;
“Nel merito, accertare e dichiarare la inesistenza della pretesa contributiva così come recata dal verbale unico di accertamento n. 2021006200/DDL del 24.02.22
e ogni atto consequenziale per le ragioni dedotte in fatto e diritto.
Per l'effetto, azzerare i recuperi delle agevolazioni contributive
(per il principio del ne bis in idem) dovuti dalla in Parte_2
considerazione dell'applicazione della norma calmieratrice, nonché rideterminare le sanzioni irrogate, così come indicato nel presente ricorso, ovvero nella somma ritenuta di Giustizia anche con l'ausilio di una CTU contabile. - Accertare la genuinità sin dalla costituzione dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti dalla società con i lavoratori: , , CP_2 CP_3
, , , Persona_1 Persona_2 CP_4
2) In subordine, rideterminare gli importi dovuti Persona_3
dalla a titolo di recuperi contributivi anche per Parte_2
quanto riguarda le agevolazioni contributive, in considerazione dell'applicazione della norma calmieratrice;
inoltre, nella denegata ipotesi in cui fosse confermato l'annullamento dei rapporti di lavoro con i Sig.ri , , CP_2 CP_3
, , , Persona_1 Per_2 Persona_2 CP_4
accertare e dichiarare il diritto della società Persona_3
datrice di lavoro alla ripetizione dei contributi indebitamente versati ex art. 2033 c.c. e art. 12 L. 22 luglio n.613, stante l'insussistenza del dolo e che si quantificano in € 111.991,05”; con vittoria di spese.
Preliminarmente deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire della ricorrente in considerazione dell'interesse diretto della
Società attrice a vedere annullati i recuperi delle agevolazioni contributive e la comminazione di sanzioni.
Si legge, peraltro, nel verbale di accertamento: Viceversa nel
Libro Unico del Lavoro vengono rinvenute in bianco le caselle nelle quali quotidianamente avrebbe dovuto essere annotato il numero delle ore prestate dal dipendente, nel rispetto del contratto di lavoro individuale stipulato originariamente dalle parti. Pertanto le assenze ingiustificate rinvenute nel Libro Unico del Lavoro sono da considerarsi infondate, illegittime ed imputabili dolosamente in capo al datore di lavoro in quanto lasciano ipotizzare un artifizio contabile, purtroppo largamente diffuso nella realtà ed adottato sempre più di frequente dai consulenti aziendali per non rispettare le retribuzioni minime imponibili previste: a) dall'art. 1 della legge 389/89; b) dall' art. 29 del DL 23/06/1995 n 244 convertito con legge 8/8/1995 n. 341 ai sensi del quale per le aziende del settore edile vi è l'obbligo di calcolare la contribuzione previdenziale su una retribuzione minima (retribuzione virtuale) non inferiore a quella che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal CCNL e dai contratti integrativi territoriali, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione di attività per intervento della;
c) nel caso di CP_5
specie dal C.C.N.L. “Edilizia piccola industria”; Tale comportamento omissivo tenuto dal datore di lavoro si concretizza in una palese ipotesi di evasione contributiva, prevista dall' art.116, comma 8, lett. b della legge 388/2000 in quanto “il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere, ovvero le retribuzioni erogate ”. Si conclude quindi: “i verbalizzanti, per l'effetto delle indagini condotte, così come opportunamente dettagliato in narrativa e per le causali sopra descritte, procedono ad addebitare alla impresa l'importo complessivo di € 66.323,19 al Parte_2
netto delle somme aggiuntive calcolate in base all'art. 116, comma 8, lettera b, della legge n. 388/2000, come analiticamente riportato nell'allegato prospetto denominato “prospetto regolarizzazioni contributive”.
Inoltre: “in ossequio al dettato dell'art. 347 c.p.p., una copia del presente verbale di accertamento ispettivo viene trasmessa per iscritto e senza ritardo al Pubblico Ministero, in quanto riferente gli elementi essenziali di fatti che potrebbero costituire una ipotesi del reato di “truffa a danno di un Ente pubblico” ex art. 640
c.p., comma 1 in quanto con artefici e raggiri il datore di lavoro, con l'assenso dei propri familiari interessati e con il probabile ausilio del consulente aziendale, provvedeva fittiziamente all'assunzione di parenti, al fine di procurare loro la corresponsione di prestazioni previdenziali indebite e di sottrarsi, in parte, al pagamento anche delle imposte erariali dovute. Il datore di lavoro, per regolarizzare nei confronti dell' le CP_1
inadempienze accertate è tenuto a versare: • a titolo di contributi,
l'importo di € 66.323,19 • a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 41.619,48 come riportato in dettaglio nei prospetti allegati
TOTALE € 107.942,6”.
Da tanto dunque discende recupero contributivo ed emissione di sanzioni a carico del datore di lavoro, a fronte dei quali è palese l'interesse ad agire della parte ricorrente (cfr. sul punto la recente
Cass. 27132/2025).
Nel merito il ricorso deve essere parzialmente accolto. I verbalizzanti con l'accertamento hanno in sintesi contestato tre cose:
1) un addebito contributivo in corrispondenza delle inadempienze riscontrate (mancato rispetto della retribuzione minima stabilita dal CCNL “EDILIZIA - Piccola industria” applicato dal datore di lavoro in costanza di Parte_2
appalti pubblici d'istallazione di segnaletica stradale;
assenze ingiustificate dei lavoratori negate dai lavoratori medesimi e finalizzate a mascherare evasione contributiva, ed altre irregolarità contabili analiticamente riportate);
2) il recupero delle agevolazioni previdenziali illegittimamente godute in considerazione della mancata osservanza del
CCNL;
3) l'annullamento di taluni rapporti di lavoro ritenuti fittizi.
In merito ai primi due ordini di contestazioni deve osservarsi che il verbale ispettivo è diffusamente ed analiticamente motivato e fonda su riscontri oggettivi e documentali, a fronte dei quali nessuna prova contraria ha fornito la ricorrente, apparendo del tutto insufficiente la prova testimoniale a confutare la documentazione acquisita dagli Ispettori.
Diversamente deve opinarsi circa la terza contestazione relativa all'annullamento dei rapporti lavorativi dei dipendenti, circostanze su cui è stata articolata ed assunta in atti la prova testi. Nel verbale di accertamento sono stati annullati dall i CP_1
seguenti rapporti di lavoro ritenuti fittizi e denunciati per la sola implementazione della posizione contributiva presso l e per CP_1
l'ottenimento di prestazioni previdenziali indebite:
1) arcello: C.F. CP_2 C.F._2
2) ; C.F. ; Persona_3 C.F._3 3) : C.F. ; CP_4 C.F._4
4) : C.F. ; Persona_2 C.F._5
5) , C.F. . CP_3 C.F._6
Gli Ispettori hanno infine aggiunto: “Invece il rapporto di lavoro subordinato denunciato dalla impresa con il sig. Parte_2
, C.F. viene annullato Persona_1 C.F._7
per una incorretta qualificazione dello stesso da parte del datore di lavoro”.
Come detto su tali rapporti lavorativi è stata espletata prova testi.
Il teste ha riferito: “Conosco i sig.ri Testimone_1 [...]
, , e , che ho Per_1 CP_2 CP_4 CP_3
più volte intravisto presso la sede. Si tratta di impiegati amministrativi. Lo stesso posso dire per il sig. Persona_2
, che pure ho intravisto ma di cui non saprei precisare le
[...]
mansioni”. ADR “Tra i miei colleghi operai posso menzionare
, . Altri Parte_3 Persona_4 Persona_5
nomi al momento non ne ricordo. Questi che ho menzionato, tra i quali lavora ancora il solo , erano quelli che Persona_5
lavoravano con me nella stessa squadra”. ADR “Non ricordo invece il sig. ”. ADR “L'orario di lavoro di noi Persona_3
operai va dalle 7 alle 17, dal lunedì al venerdì. Questo per tutti gli operai”.
Il teste ha dichiarato: ““Conosco i sig.ri Persona_5 [...]
, , e , i quali Per_1 CP_2 CP_4 CP_3
erano impiegati amministrativi che io ho visto presso la sede della società”. ADR “L'orario di lavoro mio e degli altri operai andava dalle 7 alle 17, dal lunedì al venerdì. Capitava però che,
a causa del maltempo, noi operai non potessimo andare sui cantieri e rimanessimo presso la sede per attività di manutenzione. In questi casi, ci capitava di vedere gli impiegati amministrativi predetti, che avevano un orario diverso dal nostro, loro iniziavano la giornata alle ore 9”. ADR “Conosco altresì il sig.
, il quale lavorava nel deposito e, in Persona_2
particolare, stampava i segnali stradali”. ADR “Conosco altresì
l'amministratore della società, cioè . Non ricordo Controparte_6
se avesse dei parenti che lavoravano anch'essi presso la società”. ADR “I cantieri a cui eravamo applicati di solito si trovavano in provincia di Avellino e nei paesi limitrofi”. ADR “Non ricordo del sig. ”. ADR “Tra i miei colleghi operai Persona_3
in questo momento riesco a ricordare solo , degli Testimone_1
altri non ricordo i nomi”.
ha dichiarato: “Conosco il signor , CP_2 Persona_1
che aveva mansioni di responsabile amministrativo e mio responsabile. Nei periodi in cui ho lavorato è stato sempre presente.” ADR “Conosco il signor , ma non mi Persona_3
ricordo né il periodo in cui ha lavorato né le mansioni svolte.”
ADR “Conosco la signora , che aveva mansioni CP_3
di segretaria amministrativa e lavorava con me già durante il mio primo periodo lavorativo. Ricordo che ebbe una maternità ma non so essere più preciso sul periodo.” ADR “Conosco il signor ma nulla so dire in ordine ai periodi lavorativi e alle CP_4
mansioni.” ADR “Conosco il signor , che Persona_2
ha lavorato per la società come operaio, anch'egli nel mio primo periodo lavorativo.” (…) “Tra i vari colleghi ricordo gli operai e .” ADR “La società aveva in Testimone_1 Persona_5
tutto sei o sette dipendenti, tra amministrativi e operai. In ufficio con me lavoravano l'architetto e i signori e ” Per_1 CP_3
ha dichiarato: ADR “Ad un certo punto Persona_2 sono stato addetto al deposito sito in Ospedaletto, dove mi recavo tutti i giorni, ma anche prima, quando facevo l'operaio su strada, comunque la mattina andavo in sede.” (…) ADR “Non so dire quanti dipendenti avesse la società né come operai né come impiegati. Quando sono stato negli uffici ho trovato o , il CP_2
teste che mi ha preceduto, oppure . Ciò è CP_3
accaduto solo di rado. Ricordo che in ufficio ho visto anche
, ma comunque ripeto che in ufficio non ci andavo quasi Per_1
mai.” ADR “Come detto, conosco sia sia CP_2 CP_3
come impiegati, mentre il signor , è, a
[...] Persona_1
quanto ne so, il proprietario della società, al quale mi sono rivolto per essere assunto. Non conosco i signori e Persona_3
.”. CP_4
Dette dichiarazioni, sebbene non del tutto omogenee tra loro, sembrerebbero confermare che i summenzionati lavoratori hanno comunque lavorato nella società ricorrente come impiegati o come operai.
Nel verbale vengono contestate una serie di circostanze (in particolare deteneva il 51% del capitale sociale Persona_1
della impresa altri rapporti di lavoro erano Parte_2
caratterizzati da rapporti di parentela con i soci ed erano stati molteplici e di breve durata, nonché intervallati dalla fruizione di
Inoltre da un esame della banca dati della Camera del Pt_4
ME era emerso , era altresì socio di Persona_1
altre imprese: 1) C.F. in qualità Controparte_7 P.IVA_2
di socio di capitale al 51%; 2) in qualità di socio al CP_8
19% ed amministratore unico;
3)
[...]
in qualità di socio Controparte_9
accomandante. Dette circostanze invero non implicano necessariamente la mancanza di genuinità dei rapporti lavorativi denunciati, in ordine ai quali risulta peraltro corrisposta la contribuzione. E' difatti compatibile nelle società di capitali il rapporto di lavoro subordinato anche del socio di maggioranza, così come la legge non preclude di assumere parenti ed affini. La brevità di taluni rapporti lavorativi non esclude di per sé che i rapporti stessi si siano effettivamente svolti e la in presenza dei requisiti Pt_4
richiesti, è consentita dalla legge. Non può essere escluso che tali rapporti siano stati instaurati in modo strumentale e di comodo, ma tanto non è stato sufficientemente provato dall' . I verbalizzanti sono giunti, perciò, alla conclusione CP_1
dell'annullamento dei rapporti di lavoro soprattutto sulla scorta di deduzioni e, talora, di congetture. Nel verbale ispettivo si trovano richiamate in modo generico anche dichiarazioni che sarebbero state assunte dagli Ispettori a fondamento delle contestazioni, ma di tali dichiarazioni non v'è riscontro in atti e le stesse non si sono potute utilizzare per contestare eventuali affermazioni rese dai testi.
Sul punto si ritiene perciò di accogliere il ricorso nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese, in considerazione della soccombenza parziale, sono compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Avellino, in applicazione straordinaria, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, annulla in parte qua il verbale unico di accertamento n.
2021006200/DDL del 24.02.22 nella parte in cui annulla i rapporti lavorativi di:
1) : C.F. CP_2 C.F._2
2) ; C.F. ; Persona_3 C.F._3
3) : C.F. ; CP_4 C.F._4
4) : C.F. ; Persona_2 C.F._5
5) , C.F. . CP_3 C.F._6
Rigetta le altre domande, confermando il verbale ispettivo nella restante parte, e compensa le spese.
Avellino, 27/11/2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)