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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Messina, nella persona del Giudice dott.ssa Emilia Caleca, in esisto alla riserva assunta all'udienza del 10 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado n.r.g. 5273/2022 promossa con ricorso ex art 702 bis c.p.c. , :
dal Sig. , nato a [...] ed ivi residente (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Antonio Stancanelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina,
RICORRENTE contro
(p.iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Coordinatore Generale , legale rappresentante p.t., con sede in Messina, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Coco , giusta Determina Dirigenziale n. 710 del 5.9.2023, legale interno IACP e presso la stessa elett.te dom.to ; RESISTENTE
e nei confronti della Signora nata a [...] (cf ed ivi residente, CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Messina, presso lo studio dell'avv. Rosy Spitale , che la rappresenta e difende giusta procura in atti . RESISTENTE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. , il Sig. conveniva innanzi Parte_1 al Tribunale di Messina le odierne parti resistenti, premettendo che : Che con determina dirigenziale n. 33 del 07.10.2004 (trasmessa all' con prot. n. 1542 del 07.10.2004) del Comune di Messina CP_1
è stato assegnato al Sig. (coniugato con la sig.ra l'alloggio di Parte_1 CP_2 edilizia residenziale pubblica di proprietà dell' di Messina, sito in località San Giovannello, CP_1
Santo Bordonaro, Pal. E, int. 13, piano V . - Che qualche mese prima dell'adozione della sopra richiamata determina, il Tribunale di Messina, con decreto del 02.01.2004 di omologa delle condizioni di separazione dei coniugi e ha “assegnato” la casa coniugale in Pt_1 CP_2 godimento alla sig.ra . - Che con successiva sentenza del Tribunale di Messina n.439/2009 CP_2 del 24.02.2009, resa nel giudizio di scioglimento del matrimonio tra i predetti coniugi, è stato statuito che “l'assegnazione dell'alloggio in oggetto dovrà essere regolata in base al titolo” - Che, risultando l'immobile in questione nella materiale disponibilità della (ex) coniuge Sig.ra – a seguito di CP_2 formale diffida del 06.05.2016 da parte del , per tramite del proprio legale, nei confronti Pt_1 dell' – quest'ultimo ha avviato la procedura di rilascio immobile culminata con relativo CP_1 decreto (ex art. 18 del DPR 1035/1972) prot. n. 14106 del 22.09.2016 . - Che la ha proposto CP_2 opposizione avverso il citato decreto di rilascio immobile davanti al Tribunale di Messina, il quale, con sentenza n. 471/2019 del 01.03.2019, ha rigettato l'opposizione e condannato la “a CP_2 rilasciare immediatamente l'immobile sito in Messina, località San Giovannello, Santo Bordonaro, Pal. E int. 13 piano V” - Che il citato decreto di rilascio immobile, stante la mancata impugnazione della citata sentenza, è definitivamente coperto da giudicato. Che nonostante ciò, l' ha CP_1 assegnato in sanatoria , con provvedimento prot. n. 434 del 27.05.2019 l'alloggio in questione in favore della - Che con successivo contratto (n. rubrica 422) sottoscritto il 28.05.2019 CP_2
l' di Messina ha concesso in locazione alla sig.ra l'immobile in questione - CP_1 CP_2
Che con atto stragiudiziale dell'11.02.2022 trasmesso a mezzo pec e rimasto infruttuoso, il sig.
ha diffidato l' affinchè procedesse all'immediato annullamento in autotutela del Pt_1 CP_1 provvedimento dirigenziale prot. n. 434 del 27.05.2019 di accoglimento dell'istanza di regolarizzazione che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di regolarizzazione del rapporto locativo in favore della (prot. n. 434 del 27.05.19). Che ciò ha determinato e CP_2 continua a determinare un correlato danno patrimoniale in capo all'odierno istante il quale ha diritto ad essere risarcito per il mancato godimento dell'immobile a far data dalla maturazione del proprio diritto (coincidente con la data di adozione del decreto di rilascio immobile prot. n. 14106 del
22.09.2016) . CHIEDEVA :1)Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dall' e 2) Per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione stipulato con la CP_1 perché contrario a norme imperative ai sensi e per gli effetti di cui art. 1418 c.c., e perché, CP_2 in combinato disposto ai sensi dell'art. 1343 c.c., avente ad oggetto una causa illecita e, conseguentemente, ritenerlo privo di qualsivoglia effetto tra le parti. 3) Per l'ulteriore effetto, ordinare all' di Messina di portare a compimento la procedura di rilascio immobile Messina ex art. 18 CP_1 del DPR 1035/1972,; nonché a rimettere il predetto alloggio nella piena e completa disponibilità del
Sig. quale legittimo assegnatario, giusta determina dirigenziale n. 33 del Parte_1
07.10.2004 (prot. n. 1542 del 07.10.2004) del Comune. 4) Condannare l' in solido Controparte_1 con la al risarcimento in favore del sig. del danno – da CP_2 Parte_1 calcolarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. – correlato all'ingiusto mancato godimento dell'immobile in questione a far data dalla maturazione del proprio diritto (coincidente con la data di adozione del decreto di rilascio immobile prot. n. 14106 del 22.09.2016). 5) Condannare i convenuti al pagamento delle spese legali.
Con memoria datata 05 .09.2023, si costituiva in giudizio l' per chiedere il rigetto del ricorso, CP_1
“”assolutamente infondato in fatto e in diritto e pertanto totalmente inaccoglibile, inammissibile ed improponibile per i seguenti motivi: La formulazione del ricorso ex art. 702 bis cpc introduce secondo la vecchia disciplina codicistica pre riforma, una procedura sommaria attraverso la quale il soggetto incoante, non avendo una specifica posizione ben riconosciuta per legge, ricorreva a tale istituto per far valere una posizione non altrimenti inquadrabile in schemi procedurali ben precisi. Alla luce di tale richiesta occorre, pertanto, valutare la posizione del ricorrente che appare, allo stato, totalmente priva di qualsivoglia legittimazione a richiedere l'assegnazione dell'alloggio di proprietà Ed CP_1 invero, “ L'assegnazione della casa familiare è disciplinata dall'art. 337-sexies c.c., secondo cui «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli». Si tratta pertanto di un istituto volto alla tutela dei figli, ancorché il destinatario della assegnazione sia un genitore L'assegnazione in locazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica attribuisce un diritto personale di cui è titolare esclusivo l'assegnatario, anche se disposta in riferimento all'esistenza del nucleo familiare dell'assegnatario stesso”(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 18237/18). In fase di separazione, esso assegnatario, pur essendo il titolare della assegnazione dell'alloggio erp, ha perso il diritto di abitazione essendo l'immobile assegnato all'ex coniuge, Signora In conseguenza di ciò il ha perso totalmente ogni diritto, CP_2 Pt_1 come peraltro osservato dalla giurisprudenza che al riguardo sancisce che, in base alla legge, l'assegnatario del diritto di abitare la casa coniugale in sede di separazione o divorzio subentra nell'assegnazione dell'alloggio, con conseguente volturazione della posizione. Nella pratica, la casa coniugale essa viene solitamente assegnata al genitore collocatario dei figli, il quale può godere di essa sino al raggiungimento dell'indipendenza economica e della maggiore età della prole. Per costante orientamento giurisprudenziale “l'assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica viene meno ipso iure, senza bisogno di alcun provvedimento amministrativo formale, nel caso in cui il giudice ordinario, in sede di separazione dei coniugi, attribuisca l'uso del suddetto immobile al coniuge dell'assegnatario; pertanto, in caso di assegnazione ope iudicis di un alloggio a un coniuge diverso da quello inizialmente assegnatario, il diritto di godimento si estingue in CP_3 capo a quest'ultimo e diviene invece trasmissibile in favore degli eredi del coniuge beneficiario del provvedimento giudiziale” (Consiglio di Stato sez. V, 13/03/2017, n. 1144). Quanto sopra significa che, nel caso in cui la casa familiare sia un alloggio di residenza popolare e in sede di separazione dei coniugi essa venga assegnata ad un soggetto diverso da quello originariamente assegnatario, quest'ultimo viene a perdere il diritto stesso di assegnazione, che si considera dunque estinto. L'effetto estintivo descritto del diritto all'alloggio popolare in capo all'originario assegnatario sembra essere definitivo e non reversibile, neppure nel caso in cui il coniuge separato a cui viene attribuito il diritto di godimento dell'immobile popolare in separazione dovesse decadere dal diritto medesimo perchè, ad esempio, inizia una convivenza more uxorio con altra persona, o contrae nuove nozze ovvero semplicemente perchè i figli nel frattempo divengono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. In altre parole, se il coniuge al quale era stato concesso il diritto di usufruire di un immobile popolare si separa e in sede di separazione predetto immobile viene assegnato all'altro coniuge quale collocatario prevalente dei figli minori, il primo perde il diritto di avere un immobile popolare. Egli dovrà, dunque, presentare una nuova domanda per ottenere nuovamente un alloggio popolare e dovrà “mettersi in fila” attendendo che arrivi il suo turno. Alla luce di quanto sopra, esistendo di fatto i requisiti in capo alla Molonia - non appena la stessa, residente sin dalla data di assegnazione, avvenuta con provvedimento prot n. 2907 dell'8.10.2004 - ha presentato domanda di sanatoria per la concessione personale dell'alloggio, la procedura di regolarizzazione in capo alla Molonia ed allo IACP si è conclusa positivamente secondo legge. Pertanto, a nulla valgono le rimostranze del che, addirittura, chiede il risarcimento del danno in relazione ad una Pt_1 presunta ed asserita perdita di un diritto che ha come solo protagonista lo stesso ricorrente che, avendo perso ogni presupposto di legge legittimante la sua richiesta, è totalmente privo di ogni riconoscimento al riguardo. Questo è quanto prevede un orientamento giurisprudenziale secondo il quale «la qualifica di precedente assegnatario di alloggio ERP non può intendersi estesa anche a quei soggetti che, per effetto della separazione legale, hanno perso la disponibilità di quel medesimo alloggio. Dunque, se è vero che l'originario assegnatario (cui il giudice, in sede di separazione, ha sottratto la disponibilità dell'immobile) abbia in qualche modo perduto la qualifica di assegnatario e dunque persino la possibilità di invocare la retrocessione dell'abitazione stessa in caso di morte del coniuge separato (divenutone assegnatario in forza del provvedimento giudiziale), è anche vero dall'altro lato che non si potrebbe parallelamente negare al medesimo la possibilità di riconcorrere per l'assegnazione di un nuovo e diverso alloggio ERP;
se così non fosse, il provvedimento giudiziale comporterebbe una eccessiva penalizzazione per coloro che, soprattutto se appartenenti a determinati contesti socio — economici, sono già chiamati ad affrontare numerosi e rilevanti disagi inevitabilmente legati a separazioni coniugali di questo tipo» (ad esempio, T.A.R. Roma – Lazio, sez.
III, 19/04/2018, n.4326). Come già evidenziato, quest'ultimo potrà soltanto presentare una nuova domanda di assegnazione di alloggio presso gli uffici comunali come per legge. Ne discende la totale inammissibilità del ricorso incoato essendo il non legittimato ad ottenere l'alloggio di cui Pt_1 ha ormai perso il diritto per le circostanze obiettive rilevate e documentate.””
Con comparsa datata 04.09.2023, si costituiva in giudizio la Signora per chiedere il CP_2 rigetto delle domande ex adverso proposte, osservando che : “” Se è vero che, con determina del 7 ottobre 2004, il comune di Messina inseriva il signor nelle graduatorie dei soggetti aventi Pt_1 diritto ad un alloggio di edilizia popolare, è altrettanto vero che, con separazione consensuale, le parti convenivano che la casa coniugale restava assegnata alla (procedimento Tribunale Messina CP_2
RG 4236/2003). Fatta la superiore premessa è opportuno evidenziare che, per come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 181237/18, “l'assegnatario del diritto di abitare la casa coniugale in sede di separazione o divorzio subentra nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica o popolare” ed ancora che “l'assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica viene meno ipso iure, senza bisogno di alcun provvedimento amministrativo formale, nel caso in cui il Giudice ordinario, in sede di separazione dei coniugi, attribuisca l'uso del suddetto immobile al coniuge dell'assegnatario; (V. Consiglio di Stato, sez. V 13.03.2017 n. 1144). Il signor , Pt_1 pertanto, già dal lontano 2003 aveva perso il diritto di assegnazione, venuto meno, ipso iure, al momento del deposito del decreto di omologa della separazione personale. Si rileva, inoltre, in subordine, in via gradata e senza alcuna rinuncia alle superiori troncanti difese, che la domanda proposta dal è inammissibile e carente di prova anche in ordine alla sussistenza in capo al Pt_1 ricorrente dei requisiti economici previsti dalla legge affinché lo stesso potesse (e possa ancora oggi) essere destinatario di un alloggio di edilizia popolare. E' evidente che l'onere sulla prova sul punto incombe su parte ricorrente. Per quanto sopra esposto, si chiede che il Tribunale adito voglia rigettare le proposte domande “”
La causa veniva istruita nel contraddittorio delle parti con produzione documentale e trattenuta per la decisione all'udienza del 10 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note autorizzate .
Le domande proposte da parte ricorrente risultano infondate e non meritano accoglimento.
Dall'esame dei documenti prodotti dalle parti si evince la correttezza del procedimento posto in essere dall' e la legittimità del provvedimento di assegnazione dell'immobile per cui è causa CP_1 alla Signora con la quale l'Istituto ha stipulato un valido e regolare contratto di CP_2 locazione.
Invero, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, il Sig. , si è limitato a contestare la regolarità della procedura di Pt_1 assegnazione dell'abitazione in favore della Signora sulla quale ha dettagliatamente riferito CP_2 l' avvalendosi di ampia produzione documentale, e non ha in alcun modo dimostrato di avere CP_1 diritto alla chiesta assegnazione, nonostante la specifica contestazione mossagli sia dall' e sia CP_1 dalla stessa, con ciò contravvenendo anche al disposto di cui all'art. 115 c.p.c. CP_2
Per gli stessi motivi, anche la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente si palesa priva di alcun fondamento in fatto ed in diritto e non merita accoglimento.
Risulta accertato, si riscontra e si conferma quindi, attraverso la lettura e l'esame degli atti di causa, che non vi è stata alcuna irregolarità dell'iter seguito dall'Istituto con riferimento all'assegnazione dell'immobile per cui è causa e che i provvedimenti dallo stesso IACP adottati in favore della Signora
risultano legittimamente e perfettamente validi ed efficaci . CP_2
A ciò consegue il rigetto del ricorso e delle domande tutte proposte dal ricorrente . Motivi di opportunità e di equità, tenuto conto della difesa interna di cui si avvale l' , inducono CP_1 questo gop a compensare fra le parti per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Messina , in persona del Gop, quale Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta le domande proposte ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Sig. ; Parte_1
compensa per intero fra le parti le spese processuali.
Messina, 05 febbraio 2025
Il Giudice
Emilia Caleca