Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
5/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nel giudizio iscritto al n. 77678/pensioni civili del registro di Segreteria,
TRA
il Sig. XX (C.F. omissis),
nato l’ omissis a omissis (omissis) e residente in omissis (omissis), omissis, n. omissis rappresentato e difeso, come da delega su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv. Enrico Tedeschi (C.F.
[...]), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, alla Via Circumvallazione, n. 24 che dichiara di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il presente giudizio all’indirizzo p.e.c.
enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it;
- ricorrente -
CONTRO
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(I.N.P.S.) (C.F. 80078750587), in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, non costituito;
- resistente –
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Udito all’udienza del 17.4.2024, celebrata con In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Fabrizio Palmacci (per delega orale) per la parte ricorrente, mentre nessuno è comparso per l’I.N.P.S., come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 9.3.2020, parte ricorrente agisce al fine di ottenere - previa disapplicazione del provvedimento di liquidazione SM 5007 n. prot. INPS.7001.07/08/2015.0243074 in data 7.8.2015 dell’INPS – il riconoscimento del diritto ad ottenere - ai sensi e per gli effetti dell'art.
54 del D.P.R. n. 1092/73 - ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna della parte resistente alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
1.1 In punto di fatto, rappresenta:
a. di essere stato dipendente del Ministero dell’interno con la qualifica di Ispettore Capo VII In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 e di essere attualmente in pensione con posizione n.
01500099013 ed iscrizione n. 17733496;
b. di essersi arruolato in data 20.4.1982 nella Polizia di Stato, e di essere stato posto in quiescenza in data 7.5.2015, con sistema di calcolo pensionistico di tipo MISTO (retributivo e contributivo);
c. alla data del 31.12.1995 ha maturato un'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici pari ad anni 16 e mesi 4, comprese le maggiorazioni spettanti ex lege;
d. con il provvedimento di liquidazione allegato, al ricorrente è stata attribuita, per la parte retributiva, l’aliquota pensionabile prevista dall'art. 44 del T.U. 1092/1973 in luogo di quella indicata dall'art. 54 del citato T.U.;
e. con atto di diffida, ha chiesto all’INPS resistente il ricalcolo della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo, senza ottenere riscontro 1.2 In punto di diritto, richiama la prassi, e la In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 giurisprudenza favorevoli alla propria tesi.
1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.
2. L’INPS non si è costituito, sebbene ritualmente intimato.
3. Dopo rinvii determinati per ragioni d’ufficio, in esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto in quanto fondato in parte qua.
2. Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, assoggettato al regime di contribuzione c.d.
misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, l. n. 335 del 1995, chiede l’accertamento del proprio diritto alla corretta applicazione, alla “quota retributiva”,
dell’aliquota del 44% ex art. 54, comma 1, D.P.R. n.
1092 del 1973, in luogo di quella del 35%, applicata dall’I.N.P.S., di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R., con ogni conseguenza di legge.
3. In via pregiudiziale, deve dichiararsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 e 93 c.g.c., la contumacia dell’INPS, non costituitosi sebbene ritualmente intimato.
4. In via preliminare, deve darsi atto che, in assenza di controdeduzioni dell’INPS, devono considerarsi non contestati i fatti, quali asseriti da parte ricorrente.
5. La fattispecie rientra nella rilevante questione concernente le modalità di computo della quota retributiva della pensione (ordinaria) per il personale della Polizia di Stato cessato dal servizio con un’anzianità superiore ai 20 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità di servizio inferiore ai 18 anni, con conseguente determinazione del trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 12, l. n. 335 del 1995, con il sistema di calcolo del “regime misto”.
6. Per il personale della Polizia di Stato, quale il ricorrente, la materia è stata disciplinata a decorrere dall’1.1.2022, ai sensi dell’art. 1, comma 101, l. n. 234 del 2021, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cdc, sez.
III app., 25.1.2024, n. 39, nonché sez. giur. Lazio, 27.5.2022, n. 399 – non impugnata), secondo cui
(anche) nei casi di personale della Polizia di Stato che, come parte ricorrente, alla data del 31.12.1995 In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 non aveva maturato ancora 18 anni di servizio l’interessato ha diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze n.1/2021 e n.12/2021, con l’applicazione dell’aliquota annua del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata, solo a decorrere dal 1° gennaio 2022 (e non dalla data del pensionamento), ancorché a detta data fosse già stato collocato in quiescenza.
7. In base a tali definite coordinate ermeneutiche e considerando che il ricorrente, già appartenente al personale della Polizia di Stato, era in possesso di anzianità di servizio inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 ed è cessato dal servizio con un’anzianità superiore ai 20 anni (in quanto congedato nel 2015), l’odierno ricorso, previa disapplicazione dell’atto impugnato, deve essere parzialmente accolto, con conseguente determinazione dell’aliquota, siccome determinata dalla recente disposizione sopra indicata (sulla scorta della elaborazione delle dalle sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte).
Pertanto, deve:
a. dichiararsi il diritto del ricorrente a che la In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 quota retributiva della pensione, da liquidarsi con il sistema misto, sia calcolata, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile e condannarsi l’INPS al conseguente pagamento delle somme così determinate;
b. condannarsi l’INPS a corrispondere le differenze dovute sui ratei di pensione già maturati.
8. Con riferimento agli oneri accessori, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale (Cdc, SSRR, n.
10/QM/2002: rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), nonché, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., gli interessi legali ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo (Cdc, SS.RR.,
n. 8/2007; Sez. giur. Liguria n. 116/2019; sez. giur.
Lazio, n. 437/2020).
9. Le spese legali possono essere compensate, ai sensi dell’art. 31, co. 3 c.g.c., in considerazione della circostanza che la materia, che aveva data luogo a oscillazioni giurisprudenziali, è stata definita In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 solo di recente dal legislatore.
10. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art.
31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
a. dichiara la contumacia dell’I.N.P.S.;
b. accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente a che la quota retributiva della pensione, da liquidarsi con il
“sistema misto”, sia calcolata, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile e condannarsi l’I.N.P.S. al conseguente pagamento delle somme così determinate;
c. condanna l’I.N.P.S. a corrispondere le differenze dovute sui ratei di pensione già maturati, oltre interessi e rivalutazione sui singoli ratei, secondo il principio del cumulo parziale, nonché gli interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
d. compensa le spese legali;
e. nulla per le spese della sentenza.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.01.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA AL VINICOLA CORTE DEI CONTI 07.01.2026 15:23:35 GMT+01:00 In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03