Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2011, n. 1699
CASS
Sentenza 25 gennaio 2011

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In tema di licenziamento per giusta causa, la mancata prestazione lavorativa in conseguenza dello stato di malattia del dipendente trova tutela nelle disposizioni contrattuali e codicistiche - in ispecie, nell'art. 2110 cod. civ. - in quanto questo non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore medesimo, il quale scientemente assuma un rischio elettivo particolarmente elevato che supera il livello della "mera eventualità" per raggiungere quello della "altissima probabilità", tenendo un comportamento non improntato ai principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ. che debbono presiedere all'esecuzione del contratto e che, nel rapporto di lavoro, fondano l'obbligo in capo al lavoratore subordinato di tenere, in ogni caso, una condotta che non si riveli lesiva dell'interesse del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa. (Nella specie, il lavoratore, dirigente di un istituto di credito, si era recato ripetutamente in vacanza in Madagascar, dove era stato soggetto a reiterati attacchi acuti di malaria, con conseguente assenze dal posto di lavoro per lunghi periodi; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha sottolineato che non veniva in discussione la libertà del lavoratore di utilizzare il periodo di ferie nella maniera ritenuta più opportuna, ma solo che il lavoratore non aveva tenuto una condotta prudente ed oculata essendo "prevedibilissima" l'insorgenza di attacchi della malattia, in quel luogo endemica, e che di ciò egli aveva piena consapevolezza, tant'è che, in una occasione, aveva motivato la richiesta di fruizione di ferie, poi trascorse nel paese straniero, con le esigenze di cure della madre ammalata).

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    L'avvocato Anna Andreani, titolare dell'omonimo studio legale e del sito web www.avvocatoandreani.it, si laurea presso l'Università degli Studi di Pisa, conseguendo l'abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Genova. Dal 1997 è iscritta all'Albo degli Avvocati di Massa Carrara e inizia l'attività professionale dapprima in collaborazione con un altro studio legale, e successivamente nel proprio studio di Massa. E' iscritta nel registro degli avvocati per il gratuito patrocinio presso il Tribunale di Massa, e all'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia. Nel 2007 decide di applicare alla professione legale le moderne tecnologie informatiche, realizzando il sito web per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2011, n. 1699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1699
Data del deposito : 25 gennaio 2011

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