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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- dr.ssa Marta Ienzi Presidente
- dr.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dr.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49280 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
- nata a [...] in data [...] Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Davide Chianese, giusta procura in C.F._1 atti;
-ricorrente-
E
- ato a Roma in data 04/08/1955 ( ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Corrado Chiarinelli, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1 Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo Parte_1 che: aveva contratto matrimonio con rito concordatario in località Trasacco (AQ) il 14/01/1979 con (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto CP_1
Comune anno 1979, n. 1, p. 2, s. A), e dalla loro unione erano nati i figli (n. ER
02/04/1980) e (n. 17/03/1989); venuta meno l'unità familiare, essi avevano deciso Per_2 di separarsi e, in data 31/10/2013, il Tribunale di Roma, con decreto di omologazione n. cronol. 25516/2013 del 31/10/2013, aveva recepito le loro condizioni congiunte, giusto verbale del 16/10/2013, concordando tra l'altro un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 900 mensili;
successivamente, nel 2016, essi ricomponevano l'unione familiare ritornando a vivere sotto lo stesso tetto riconciliandosi;
nel settembre 2021, usuratosi nuovamente il legame familiare, si era allontanata dalla casa familiare per incompatibilità con il marito, trasferendosi presso la dimora della figlia e lasciando la casa nella ER disponibilità del sig. CP_1
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva la separazione personale, la conferma che la casa coniugale era rimasta nella disponibilità del marito e, avuto riguardo della propria situazione di salute (invalida al 100%, riconosciuta in data 29.08.2012, con impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, in quanto affetta da sclerosi multipla, cfr. doc 5 ricorso) e finanziaria, fosse disposto un assegno di mantenimento in suo favore di € 2.000 mensili.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale aderiva alla domanda di separazione CP_1 formulata, contestando di contro le ulteriori avverse rappresentazioni esposte dalla moglie, non rispecchiando la verità fattuale. Invero, parte resistente contestava la situazione di indigenza dedotta dalla moglie. Al contrario, infatti, rappresentava di essere un soggetto diabetico neuropatico con ulcere recidivanti agli arti inferiori (cfr. 2 comparsa) e che nel mese di gennaio 2018 si era sottoposto, presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea a un CP_2 intervento di pacemaker (cfr. doc 1 comparsa) per infarto miocardico, che aveva conseguentemente ridotto la propria capacità lavorativa. Difatti, a seguito di tali ultimi eventi le entrate nette si erano ridotte a € 14.000 annui (cfr. doc. 5 comparsa, Mod. UNICO anno 2021).
Sulla scorta di ciò, parte resistente chiedeva che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale (sita in via Salaria 1511, CP_2 essendo la stessa sede della Associazione Motonautica Fiume s.r.l., con l'attività di gestione di servizi ricreativi sportivi e ristorativi.
Con ordinanza del 07.12.2022 il Presidente f.f., preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione ed esaminata la documentazione complessivamente prodotta, rilevato preliminarmente che vi era stata una riconciliazione e una successiva crisi matrimoniale, con conseguente caducazione dell'originaria separazione consensuale, in via provvisoria
2 autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva che il marito corrispondesse alla moglie per il di lei mantenimento un assegno mensile di € 700, a decorrere dal deposito del ricorso.
Instaurata la fase istruttoria e concessi all'udienza del 19.04.2023 i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in prosieguo di giudizio il Giudice istruttore disponeva il deposito delle dichiarazioni fiscali e patrimoniali delle parti, indicanti l'attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (in modo particolare gli utili percepiti dalla Associazione Motonautica Fiume s.r.l. gestita dal sig. . CP_1
All'udienza cartolare del 14.02.2024 il GI, esaminati gli atti e lette le note scritte depositate, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 13.11.2024.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza fissata la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché sull'ulteriore domanda formulata dalla signora afferente al riconoscimento di un assegno per il Parte_1 suo mantenimento.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
I contrasti tra le parti hanno peraltro radici antiche, difatti i coniugi si erano già separati nel 2013 (giusto decreto di omologazione n. cronol. 25516/2013 del 31/10/2013 RG n. 30996/2013del Tribunale di Roma) e successivamente riconciliati nel 2016, prima di separarsi nuovamente nel settembre del 2021. Nei loro scritti difensivi le parti hanno rappresentato il motivo della fine del rapporto coniugale e della comunione materiale e spirituale, dei loro contrasti e conflitti e del loro conseguente allontanamento, ancor prima dell'inizio di tale procedimento.
Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Dal matrimonio sono nati due figli ormai adulti e pertanto non vi sono statuizioni che li riguardino.
Assegno di mantenimento in favore della moglie
A norma dell'art. 156 cod. civ. il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove non fruisca di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.
3 La controversia tra le parti ha riguardato l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento per la moglie, concesso in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 07.12.2022 nella misura di € 700 mensili.
La situazione economica delle parti può riassumersi come segue: la signora dalla stessa dichiarato all'udienza del 25.10.2022 e Parte_2 dedotto nell'atto notorio versato in atti- durante la vita matrimoniale non ha svolto attività lavorativa, e ora può contare su una pensione di invalidità e una indennità di accompagno pari a circa € 1.100 mensili (anno 2022 € 7.299,92 e anno 2023 € 12.539,49). Tali somme -come precisato dalla ricorrente nella propria memoria integrativa per la fase istruttoria- sono utilizzate per far fronte alle ingenti spese sostenute per curarsi. Difatti, la signora, oltre ad essere affetta da sclerosi multipla, ha subito un intervento all'anca e ha messo una protesi e, da ultimo, si è sottoposta ad un'operazione all'utero per un tumore. Oltre a ciò, la ricorrente è comproprietaria con il marito della ex casa coniugale (rimasta nella disponibilità di quest'ultimo) nonché della quota dell'usufrutto del 50% di un immobile in località Turania (RI). Inoltre, la riferisce di farsi carico (dal mese di febbraio 2023) del canone di Parte_1 locazione dell'immobile dove risiede unitamente alla figlia pari a € 750 mensili ER
(comprensivi di € 70 di condominio e € 35 di garage).
Di contro, invece, il sig. -come dallo stesso dichiarato all'udienza del 25.10.2022 CP_1
e precisato nell'atto notorio versato in atti- svolge la professione di cuoco e gestore di un ristorante aperto presso l'Associazione sportiva Canottieri Fiume, percependo un reddito netto annuo di circa € 14.000. Oltre a ciò, pare resistente è comproprietario dell'immobile, ex casa familiare, sito in Via Salaria 1531, nonché del diritto di usufrutto per la quota del 50% CP_2 su un immobile in località Turania. Infine, il signore ha detto di avere una collaboratrice domestica alla quale corrisponde un compenso mensile di € 600.
Dall'analisi della documentazione prodotta dal sig. (estratti conto Associazione CP_1
Motonautica Srl e dichiarazione dei redditi 2023), emerge una movimentazione di attività afferente l'associazione (come, ad esempio, l'attività di ristorazione e le spese sostenute per l'approvvigionamento e materie prime) di media rilevanza. Inoltre, a differenza della moglie, il sig. è rimasto a vivere nella casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) già sede CP_1 della Associazione dove viene esercitata l'attività di ristorazione e ha alle sue dipendente una collaboratrice domestica per la quale corrisponde un fisso mensile di € 600.
Di contro, invece, la signora , affetta da serie problematiche di salute e invalida al Parte_1
100% (in quanto affetta da sclerosi multipla), oltre a farsi carico di ingenti spese per le proprie cure mediche, sostiene anche parte del canone di affitto dell'appartamento ove vive unitamente alla figlia ER
Pertanto, avuto riguardo della situazione come sopra analizzata, il Collegio osserva che non vi è dubbio che la signora abbia diritto all'assegno di mantenimento, attesa la Parte_1 oggettiva difficoltà a provvedere da sola al proprio sostentamento, anche in considerazione delle gravi situazioni di salute di cui soffre.
Tanto premesso, alla luce delle sopra riportate emergenze istruttorie, il Collegio, tenuto conto della situazione economico patrimoniale di entrambe le parti e dell'apporto dalle stesse
4 profuso in costanza di matrimonio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, determina in
€ 500 mensili l'assegno di mantenimento per la moglie, a decorrere dal mese successivo al deposito della predetta sentenza, da corrispondere alla signora presso il di lei Parte_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento ISTAT.
Casa familiare
Con riguardo invece alla domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal sig. il Collegio osserva che entrambi i figli maggiorenni e hanno CP_1 ER Per_2 lasciato da tempo la casa familiare e sono adulti.
Pertanto, deve rigettarsi la domanda di assegnazione, essendone venuti meno di presupposti.
Sul punto, il Collegio, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, ha osservato che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole, essendo, conseguentemente, meramente provvisorio il provvedimento adottato in sede presidenziale, e che fin da ora si revoca, atteso che il disposto allontanamento del marito aveva soltanto, in quella sede, la funzione di rendere effettiva la separazione dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda, avendo la predetta abitazione perso la funzione di habitat domestico.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nata a Trasacco in [...] Parte_1
11/06/1956 ( , e nato a [...] [...] C.F._1 CP_1 CP_2
( ), che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in località C.F._2
Trasacco (AQ) il 14/01/1979;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trasacco (AQ) di procedere all'annotazione della sentenza sul registro atti di matrimonio (anno 1979, n. 1, p. 2, s. A);
- dispone che il sig. corrisponda alla moglie, , un assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento di € 500 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese successivo dalla pubblicazione del presente provvedimento;
5 - rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
6
- dr.ssa Marta Ienzi Presidente
- dr.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dr.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49280 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
- nata a [...] in data [...] Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Davide Chianese, giusta procura in C.F._1 atti;
-ricorrente-
E
- ato a Roma in data 04/08/1955 ( ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Corrado Chiarinelli, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1 Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo Parte_1 che: aveva contratto matrimonio con rito concordatario in località Trasacco (AQ) il 14/01/1979 con (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto CP_1
Comune anno 1979, n. 1, p. 2, s. A), e dalla loro unione erano nati i figli (n. ER
02/04/1980) e (n. 17/03/1989); venuta meno l'unità familiare, essi avevano deciso Per_2 di separarsi e, in data 31/10/2013, il Tribunale di Roma, con decreto di omologazione n. cronol. 25516/2013 del 31/10/2013, aveva recepito le loro condizioni congiunte, giusto verbale del 16/10/2013, concordando tra l'altro un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 900 mensili;
successivamente, nel 2016, essi ricomponevano l'unione familiare ritornando a vivere sotto lo stesso tetto riconciliandosi;
nel settembre 2021, usuratosi nuovamente il legame familiare, si era allontanata dalla casa familiare per incompatibilità con il marito, trasferendosi presso la dimora della figlia e lasciando la casa nella ER disponibilità del sig. CP_1
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva la separazione personale, la conferma che la casa coniugale era rimasta nella disponibilità del marito e, avuto riguardo della propria situazione di salute (invalida al 100%, riconosciuta in data 29.08.2012, con impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, in quanto affetta da sclerosi multipla, cfr. doc 5 ricorso) e finanziaria, fosse disposto un assegno di mantenimento in suo favore di € 2.000 mensili.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale aderiva alla domanda di separazione CP_1 formulata, contestando di contro le ulteriori avverse rappresentazioni esposte dalla moglie, non rispecchiando la verità fattuale. Invero, parte resistente contestava la situazione di indigenza dedotta dalla moglie. Al contrario, infatti, rappresentava di essere un soggetto diabetico neuropatico con ulcere recidivanti agli arti inferiori (cfr. 2 comparsa) e che nel mese di gennaio 2018 si era sottoposto, presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea a un CP_2 intervento di pacemaker (cfr. doc 1 comparsa) per infarto miocardico, che aveva conseguentemente ridotto la propria capacità lavorativa. Difatti, a seguito di tali ultimi eventi le entrate nette si erano ridotte a € 14.000 annui (cfr. doc. 5 comparsa, Mod. UNICO anno 2021).
Sulla scorta di ciò, parte resistente chiedeva che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale (sita in via Salaria 1511, CP_2 essendo la stessa sede della Associazione Motonautica Fiume s.r.l., con l'attività di gestione di servizi ricreativi sportivi e ristorativi.
Con ordinanza del 07.12.2022 il Presidente f.f., preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione ed esaminata la documentazione complessivamente prodotta, rilevato preliminarmente che vi era stata una riconciliazione e una successiva crisi matrimoniale, con conseguente caducazione dell'originaria separazione consensuale, in via provvisoria
2 autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva che il marito corrispondesse alla moglie per il di lei mantenimento un assegno mensile di € 700, a decorrere dal deposito del ricorso.
Instaurata la fase istruttoria e concessi all'udienza del 19.04.2023 i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in prosieguo di giudizio il Giudice istruttore disponeva il deposito delle dichiarazioni fiscali e patrimoniali delle parti, indicanti l'attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (in modo particolare gli utili percepiti dalla Associazione Motonautica Fiume s.r.l. gestita dal sig. . CP_1
All'udienza cartolare del 14.02.2024 il GI, esaminati gli atti e lette le note scritte depositate, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 13.11.2024.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza fissata la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché sull'ulteriore domanda formulata dalla signora afferente al riconoscimento di un assegno per il Parte_1 suo mantenimento.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
I contrasti tra le parti hanno peraltro radici antiche, difatti i coniugi si erano già separati nel 2013 (giusto decreto di omologazione n. cronol. 25516/2013 del 31/10/2013 RG n. 30996/2013del Tribunale di Roma) e successivamente riconciliati nel 2016, prima di separarsi nuovamente nel settembre del 2021. Nei loro scritti difensivi le parti hanno rappresentato il motivo della fine del rapporto coniugale e della comunione materiale e spirituale, dei loro contrasti e conflitti e del loro conseguente allontanamento, ancor prima dell'inizio di tale procedimento.
Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Dal matrimonio sono nati due figli ormai adulti e pertanto non vi sono statuizioni che li riguardino.
Assegno di mantenimento in favore della moglie
A norma dell'art. 156 cod. civ. il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove non fruisca di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.
3 La controversia tra le parti ha riguardato l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento per la moglie, concesso in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 07.12.2022 nella misura di € 700 mensili.
La situazione economica delle parti può riassumersi come segue: la signora dalla stessa dichiarato all'udienza del 25.10.2022 e Parte_2 dedotto nell'atto notorio versato in atti- durante la vita matrimoniale non ha svolto attività lavorativa, e ora può contare su una pensione di invalidità e una indennità di accompagno pari a circa € 1.100 mensili (anno 2022 € 7.299,92 e anno 2023 € 12.539,49). Tali somme -come precisato dalla ricorrente nella propria memoria integrativa per la fase istruttoria- sono utilizzate per far fronte alle ingenti spese sostenute per curarsi. Difatti, la signora, oltre ad essere affetta da sclerosi multipla, ha subito un intervento all'anca e ha messo una protesi e, da ultimo, si è sottoposta ad un'operazione all'utero per un tumore. Oltre a ciò, la ricorrente è comproprietaria con il marito della ex casa coniugale (rimasta nella disponibilità di quest'ultimo) nonché della quota dell'usufrutto del 50% di un immobile in località Turania (RI). Inoltre, la riferisce di farsi carico (dal mese di febbraio 2023) del canone di Parte_1 locazione dell'immobile dove risiede unitamente alla figlia pari a € 750 mensili ER
(comprensivi di € 70 di condominio e € 35 di garage).
Di contro, invece, il sig. -come dallo stesso dichiarato all'udienza del 25.10.2022 CP_1
e precisato nell'atto notorio versato in atti- svolge la professione di cuoco e gestore di un ristorante aperto presso l'Associazione sportiva Canottieri Fiume, percependo un reddito netto annuo di circa € 14.000. Oltre a ciò, pare resistente è comproprietario dell'immobile, ex casa familiare, sito in Via Salaria 1531, nonché del diritto di usufrutto per la quota del 50% CP_2 su un immobile in località Turania. Infine, il signore ha detto di avere una collaboratrice domestica alla quale corrisponde un compenso mensile di € 600.
Dall'analisi della documentazione prodotta dal sig. (estratti conto Associazione CP_1
Motonautica Srl e dichiarazione dei redditi 2023), emerge una movimentazione di attività afferente l'associazione (come, ad esempio, l'attività di ristorazione e le spese sostenute per l'approvvigionamento e materie prime) di media rilevanza. Inoltre, a differenza della moglie, il sig. è rimasto a vivere nella casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) già sede CP_1 della Associazione dove viene esercitata l'attività di ristorazione e ha alle sue dipendente una collaboratrice domestica per la quale corrisponde un fisso mensile di € 600.
Di contro, invece, la signora , affetta da serie problematiche di salute e invalida al Parte_1
100% (in quanto affetta da sclerosi multipla), oltre a farsi carico di ingenti spese per le proprie cure mediche, sostiene anche parte del canone di affitto dell'appartamento ove vive unitamente alla figlia ER
Pertanto, avuto riguardo della situazione come sopra analizzata, il Collegio osserva che non vi è dubbio che la signora abbia diritto all'assegno di mantenimento, attesa la Parte_1 oggettiva difficoltà a provvedere da sola al proprio sostentamento, anche in considerazione delle gravi situazioni di salute di cui soffre.
Tanto premesso, alla luce delle sopra riportate emergenze istruttorie, il Collegio, tenuto conto della situazione economico patrimoniale di entrambe le parti e dell'apporto dalle stesse
4 profuso in costanza di matrimonio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, determina in
€ 500 mensili l'assegno di mantenimento per la moglie, a decorrere dal mese successivo al deposito della predetta sentenza, da corrispondere alla signora presso il di lei Parte_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento ISTAT.
Casa familiare
Con riguardo invece alla domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal sig. il Collegio osserva che entrambi i figli maggiorenni e hanno CP_1 ER Per_2 lasciato da tempo la casa familiare e sono adulti.
Pertanto, deve rigettarsi la domanda di assegnazione, essendone venuti meno di presupposti.
Sul punto, il Collegio, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, ha osservato che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole, essendo, conseguentemente, meramente provvisorio il provvedimento adottato in sede presidenziale, e che fin da ora si revoca, atteso che il disposto allontanamento del marito aveva soltanto, in quella sede, la funzione di rendere effettiva la separazione dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda, avendo la predetta abitazione perso la funzione di habitat domestico.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nata a Trasacco in [...] Parte_1
11/06/1956 ( , e nato a [...] [...] C.F._1 CP_1 CP_2
( ), che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in località C.F._2
Trasacco (AQ) il 14/01/1979;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trasacco (AQ) di procedere all'annotazione della sentenza sul registro atti di matrimonio (anno 1979, n. 1, p. 2, s. A);
- dispone che il sig. corrisponda alla moglie, , un assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento di € 500 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese successivo dalla pubblicazione del presente provvedimento;
5 - rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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