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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
UD DE IN Presidente rel.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 2.8.2023 al n. 1619 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 531 pubblicata in data 22.6.2023 avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche promossa da corrente in Pescia (PT), e Parte_1
corrente in Bologna, Parte_2 elettivamente domiciliati in Roma, presso e nello studio degli avv.ti Accardo Andrea e Simonetti AU, che li rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti- contro elettivamente domiciliato in Controparte_1
Piazza Duomo n. 1, presso lo Staff Affari CP_1
Legali, rappresentato e difeso dagli avv.ti Galigani
AU e PA ED, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
1 Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 12-19.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per e Parte_1 Parte_2
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere i suddetti motivi di gravame e pertanto, in riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, Dott. Venzo, n. 531 del 22.06.2023:
- in via istruttoria, si chiede che codesta Ecc.ma
Corte di Appello voglia disporre CTU tecnica di carattere contabile per la conferma della correttezza della quantificazione dei crediti vantati rispettivamente dalla
e dal Parte_1 Parte_2
, tenuto conto della documentazione contabile
[...] depositata dalle parti e dalle rispettive relazioni contabili depositate in occasione delle memorie ex art.
183, comma 6, n. 2;
- accertare la debenza delle fatture 159/A 160/A e
161/A, eventualmente anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., e per l'effetto condannare il al pagamento delle stesse Controparte_1 per un credito di € 103.696,4, maggiorato degli interessi di mora ai tassi di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza sino all'effettivo pagamento, ovvero in subordine maggiorato degli interessi calcolati ai tassi di cui agli artt. 143 e 144 del D.P.R. 05.10.2010, n.
207, ovvero in estremo subordine ai tassi di interesse ritenuti correttamente applicabili da questa Ecc.ma
Corte. Di Appello (in tale caso salvo gravame);
2 - accertare i crediti azionati dalla Parte_1
e dal nei
[...] Parte_2 rispettivi ricorsi monitori, calcolati in forza dell'applicazione congiunta del principio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. e dei tassi di interesse di cui al d.lgs. n. 231/2002, e per l'effetto condannare il
al pagamento: Controparte_1
o nei confronti della del Controparte_2 credito di € 399.994,35 (pari all'importo richiesto nel decreto ingiuntivo n. 1150/2020 decurtato dell'importo di
€ 202.502,7 relativo al contratto rep. 18817 del
31.08.2007 e dell'importo di € 8.824,12 relativo al contratto prot. 18865 del 06.10.2008) maggiorato degli interessi nel frattempo maturati, calcolati ai tassi del
d.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza sino all'effettivo pagamento, ovvero in subordine alla sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo, calcolata e maggiorata sulla base degli interessi di cui ai tassi ex artt. 143 e
144 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, ovvero in estremo subordine ai tassi di interesse ritenuti correttamente applicabili da questa Ecc.ma Corte. Di Appello (in tale caso salvo gravame);
o nei confronti del Parte_2 del credito di € 336.664,05 maggiorato degli interessi nel frattempo maturati, calcolati ai tassi del d.lgs. n.
231/2002, dalla scadenza sino all'effettivo pagamento, ovvero in subordine alla sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo, calcolata e maggiorata sulla base degli interessi di cui ai tassi ex artt. 143 e 144 del
D.P.R. 05.10.2010, n. 207, ovvero in estremo subordine ai tassi di interesse ritenuti correttamente applicabili da questa Ecc.ma Corte. Di Appello (in tale caso salvo gravame).
3 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado, e con statuizione di condanna da parte del alla restituzione di quanto già Controparte_1 versato, dalle odierne appellanti, a titolo di spese di lite in esito al giudizio di primo grado”.
Per il : Controparte_1
“- In via principale, chiede la conferma della sentenza n. 531/2023 del Tribunale di Pistoia in ragione dell'inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di impugnazione;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di dover riformare la sentenza, chiede di pronunciarsi alla luce delle numerose eccezioni e argomentazioni sollevate in primo grado dal e riproposte in questa Controparte_1 sede.
- In via istruttoria, respingere la richiesta di CTU tecnica contabile, in quanto del tutto inammissibile ed infondata.
Con vittoria di spese e compensi legali, che si chiede di liquidare comprensivi, in luogo di IVA e CPA, degli oneri CPDEL relativi all'avvocatura pubblica ex art
l co. 208 L. n. 266/2005 essendo i legali dell'Amministrazione avvocati, dipendenti pubblici, iscritti nell'elenco speciale dell'Ordine degli Avvocati di . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 531 pubblicata in data 22.6.2023 il
Tribunale di Pistoia si pronunciava sui giudizi di opposizione, previamente riuniti, promossi dal CP_1
avverso i decreti ingiuntivi n. 1150 del
[...]
3.11.2020 e n. 569 del 21.5.2021 emessi dallo stesso
Tribunale sui ricorsi n.r.g. 2723/2020 e 1224/2021 promossi, rispettivamente, da (di Parte_1
4 seguito anche solo “ o “ ) e dal Parte_1 Pt_3
(di seguito anche solo Parte_2
“ ”), con i quali gli veniva ingiunto di pagare Parte_2 euro 611.321,17 alla prima ed euro 336.664,05 al secondo, oltre agli interessi e alle spese dei rispettivi procedimenti monitori.
Con l'opposizione avverso il D.I. n. 1150/2020
(n.r.g. 3443/2020) il contestava la pretesa di CP_1 fondata sull'asserito mancato e/o Parte_1 ritardato pagamento di una serie di fatture (come meglio dettagliate in atti) emesse dalla Società in relazione ai contratti di appalto conclusi con esso Comune tra il 2006 ed il 2012, deducendo:
- l'inesistenza del credito azionato in quanto derivante dall'erronea imputazione ex art. 1194
c.c. dei pagamenti corrisposti da esso e, CP_1 in ogni caso, dall'illegittima applicazione di interessi calcolati ex d.lgs. 231/2002 anziché secondo gli artt. 29 e 30 del D.M. 19 aprile 2000
n. 145
- la decadenza dall'azione per non avere la Società iscritto alcuna riserva a titolo di interessi nei certificati di collaudo contenenti la liquidazione finale del credito
- il difetto di prova dell'asserito ritardo nel pagamento imputato al , non avendo CP_1 dimostrato la Società appaltatrice che i crediti azionati fossero divenuti esigibili e, quanto alle fatture nn. 159/A, 160/A e 161/A del 30.9.2013, il difetto di prova del credito sottostante, ragion per cui il pagamento era stato per esse integralmente rigettato
- la nullità per illiceità della causa ex art. 1343
c.c. di alcuni dei contratti azionati in quanto
5 frutto di accordi corruttivi, come emerso in sede penale nei processi “Appaltopoli” e “Appaltopoli bis”, nei quali il si era costituito parte CP_1 civile, a nulla rilevando che detti procedimenti si fossero conclusi con il proscioglimento degli imputati per l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
Concludeva, quindi il , chiedendo di accertare CP_1
e dichiarare, in tutto o in parte, l'inesistenza dei crediti azionati e, per l'effetto, disporre la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la società Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con l'opposizione avverso il D.I. n. 569/2021 (n.r.g.
2243/2021) il conveniva in giudizio il CP_1 [...]
(di seguito anche solo Parte_2
“ ), al fine di contestare il credito Parte_2 asseritamente derivante da interessi per ritardato pagamento di fatture emesse in relazione al contratto di appalto n. 18817 del 31.8.2007.
Eccepiva il , in via pregiudiziale, la carenza CP_1 di legittimazione ad agire del per difetto di Parte_2 rappresentanza non avendo quest'ultimo fornito la prova di operare quale mandataria del Controparte_3
(di cui faceva parte il stesso e tre
[...] Parte_2 società mandanti tra cui;
deduceva, Parte_1 inoltre, la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante la litispendenza rispetto al giudizio di opposizione pendente nei confronti di , in ragione della Parte_1 parziale identità dei crediti azionati.
Nel merito il eccepiva in via preliminare la CP_1 prescrizione della maggior parte dei crediti azionati essendo la richiesta di pagamento, per interessi
6 calcolati sulla base del D.Lgs. 231/2002, pervenuta ad esso oltre i dieci anni dall'emissione delle CP_1 fatture azionate e dai pagamenti effettuati.
Sempre nel merito, contestava la pretesa del per le stesse ragioni evidenziate nel giudizio Parte_2 di opposizione promosso contro la società Parte_1 quanto all'erroneità dell'imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c. e all'applicazione degli interessi ex
D.Lgs. 231/2002, alla decadenza dell'azione per mancata iscrizione delle relative riserve nei certificati di collaudo, all'assenza di prova dell'asserito ritardo nei pagamenti.
Concludeva, quindi, il per l'accoglimento CP_1 delle questioni preliminari e, in ogni caso, per sentire accertare e dichiarare la prescrizione e/o l'inesistenza e/o l'infondatezza dei crediti vantati e, per l'effetto, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il a sua volta Parte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante prove documentali.
Con note scritte depositate in vista dell'udienza del
23.11.2021 eccepiva il il difetto di CP_1 legittimazione di ad agire in relazione ai Parte_1 crediti derivanti dai contratti di appalto C (Rep. 18817 del 31.08.2007) ed E (Rep. 18865 del 6.10.2008), spettando i poteri alle rispettive mandatarie, quali, il
(del quale, si ricorda, aveva eccepito la Parte_2 legittimazione ad agire nel giudizio RG 2243/2021) e
Controparte_4
Con decreto presidenziale del 13 dicembre 2021 il
Tribunale disponeva la riunione dei giudizi di opposizione promossi dal CP_1
7 Con sentenza n. 531 pubblicata in data 22.6.2023 il
Tribunale di Pistoia, in sintesi e ai fini che qui ancora rilevano:
- dichiarava il difetto di legittimazione di
[...]
ad agire in giudizio in relazione ai Pt_1 contratti di appalto rep. 18817 del 31.08.2007 e al contratto di appalto rep.18865/2008, risultando per essi legittimati attivi, rispettivamente, le mandatarie e Parte_2
Controparte_4
- riteneva non applicabile al caso di specie l'applicazione degli interessi di cui al D.Lgs.
231/2002, stante il combinato disposto di cui agli artt. 3, D.Lgs. 192/2012 e 24, comma 1, Legge n.
161/2014, trattandosi di contratti di appalto stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2013
- rigettava la pretesa creditoria in ordine alle fatture nn. 159/A, 160/A e 161/A del 2013 ritenendole sfornite del relativo impegno di spesa
- riteneva assorbita ogni altra questione dedotta e, in accoglimento delle opposizioni promosse dal
, revocava i decreti ingiuntivi opposti e CP_1 condannava ed il alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese di lite nei confronti del
. CP_1
Avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia hanno interposto gravame con un unico atto di appello
[...]
ed il chiedendo, in riforma della Pt_1 Parte_2 sentenza impugnata, di:
“- accertare la debenza delle fatture 159/A 160/A e
161/A, eventualmente anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., e per l'effetto condannare il al pagamento delle stesse Controparte_1 per un credito di € 103.696,40, maggiorato degli
8 interessi di mora ai tassi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza sino all'effettivo pagamento, ovvero in subordine maggiorato degli interessi calcolati ai tassi di cui agli artt. 143 e 144 del D.P.R. 05.10.2010, n.
207, ovvero in estremo subordine ai tassi di interesse ritenuti correttamente applicabili da questa Ecc.ma Corte di Appello (in tale caso salvo gravame);
- accertare i crediti azionati dalla Parte_1
e dal nei
[...] Parte_2 rispettivi ricorsi monitori, calcolati in forza dell'applicazione congiunta del principio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. e dei tassi di interesse di cui al D.Lgs. n. 231/2002, e per l'effetto condannare il al pagamento: Controparte_1
- nei confronti della del Controparte_2 credito di € 399.994,35 (pari all'importo richiesto nel decreto ingiuntivo n. 1150/2020 decurtato dell'importo di € 202.502,70 relativo al contratto rep. 18817 del 31.08.2007 e dell'importo di €
8.824,12 relativo al contratto prot. 18865 del
06.10.2008) maggiorato degli interessi nel frattempo maturati, calcolati ai tassi del D.Lgs.
n. 231/2002, dalla scadenza sino all'effettivo pagamento, ovvero in subordine alla sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo, calcolata e maggiorata sulla base degli interessi di cui ai tassi ex artt. 143 e 144 del D.P.R. 05.10.2010, n.
207, ovvero in estremo subordine ai tassi di interesse ritenuti correttamente applicabili da questa Ecc.ma Corte di Appello (in tale caso salvo gravame);
- nei confronti del Parte_2
del credito di € 336.664,05 maggiorato
[...] degli interessi nel frattempo maturati, calcolati
9 ai tassi del D.Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza sino all'effettivo pagamento, ovvero in subordine alla sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo, calcolata e maggiorata sulla base degli interessi di cui ai tassi ex artt. 143 e 144 del D.P.R.
05.10.2010, n. 207, ovvero in estremo subordine ai tassi di interesse ritenuti correttamente applicabili da questa Ecc.ma Corte di Appello (in tale caso salvo gravame)”;
il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e con eventuale restituzione di quanto già versato da esse appellanti a titolo di spese del primo grado di giudizio.
In via istruttoria, hanno chiesto le appellanti di sentir disporre ctu contabile volta alla quantificazione dell'importo ad esse dovuto.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per omessa allegazione della procura alle liti all'atto di appello notificato;
nel merito, in via principale, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della impugnata sentenza e, in via subordinata, in caso di sua riforma chiedendo a questa Corte di pronunciarsi sulle eccezioni da esso sollevate in CP_1 primo grado e reiterate nel presente grado di giudizio;
il tutto con la vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza di rimessione della causa in decisione il
Consigliere Istruttore ha formulato quale proposta conciliativa, impregiudicata ogni decisione finale: calcolo degli interessi sugli importi di cui al capo 2.2. della sentenza impugnata secondo gli artt. 29 e 30 del
D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pagamento da parte del del risultante importo a conguaglio;
spese di lite CP_1 di entrambi i gradi di giudizio per 4/5 compensate e per
10 il residuo 1/5 poste a carico del rinuncia ai CP_1 rimanenti motivi di appello.
Pur avendo le appellanti espresso la volontà di aderire alla proposta suddetta, non è stato raggiunto dalle parti un accordo sulle modalità ed i criteri in base ai quali procedere al calcolo degli interessi.
Concessi alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 12-19 marzo 2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal per la CP_1 mancata allegazione della procura alle liti all'atto di appello notificato.
A mente dell'art. 125, comma 2, c.p.c. la procura alle liti può essere rilasciata anche successivamente alla notifica dell'atto purché anteriormente alla costituzione in giudizio della parte rappresentata;
non vi è, d'altronde alcuna norma di legge che imponga di allegare la procura alle liti all'atto da notificare.
In sede di costituzione nel presente grado di giudizio le appellanti hanno depositato le rispettive procure alle liti da cui si evince che, entrambe, sono state rilasciate in data 18.7.2024, anteriormente, quindi, alla stessa notifica dell'atto di appello del
24.7.2018.
L'eccezione è pertanto infondata e va disattesa.
Sempre in via preliminare prende atto questa Corte dell'acquiescenza manifestata da sul capo Parte_1 della sentenza impugnata che – su eccezione del – CP_1 aveva dichiarato il difetto di legittimazione ad agire per i crediti relativi agli appalti C ed E. I relativi
11 importi – rispettivamente di euro 202.502,7 ed euro
8.734,12 – risultano espunti dalle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo in appello.
Va altresì rilevato che, da parte sua, il non CP_1 ha impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato invece il legittimato ad agire in relazione Parte_2 all'appalto C (p. 9 sentenza impugnata), ed in relazione al quale il insiste in questa sede per il Parte_2 riconoscimento dei relativi crediti azionati.
Si passa ora all'esame dei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo l'appellante muove Parte_1 censura alla sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo l'eccezione del , non ha riconosciuto CP_1 il credito di cui alle fatture 159/A, 160/A e 161/A sull'assunto che le stesse fossero sprovviste di impegno di spesa e/o non sorrette dal prodromico certificato di pagamento.
Prospetta l'appellante che la decisione del primo
Giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che le fatture nn. 159/A e 160/A erano state emesse per forniture e servizi prestati sulla base della
Determinazione di aggiudicazione n. 1597/2012 e, quanto alla fattura n. 161/A, che la mancanza del certificato di pagamento era da imputarsi all'inerzia del il CP_1 quale, in ogni caso, non aveva mai contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori.
Il motivo è infondato.
La fattura n. 159/A del 30.9.2013 (doc. 43 monitorio riporta nella causale “Fornitura di Parte_1 materiali anno 2012 come da riepilogo Controparte_1
D.D.T. “Allegato n. 1””. Come rilevato dal Comune, non è verosimile che si tratti di fornitura autorizzata in base alla Determinazione di aggiudicazione n. 1597/2012, posto che quest'ultima riporta la data del 23.7.2012, mentre,
12 dal documento di trasporto allegato alla fattura risulta che detta fornitura sia relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2012, ossia quando era ancora in corso la procedura per l'individuazione di un contraente per la fornitura di cui al Prog. 18000/2011 (cfr. Determinazione
n. 1597 del 23.7.2012 - doc. 42 monitorio . Parte_1
Quanto sopra detto vale anche per la fattura n. 160/A del 30.9.2013 (doc. 44 monitorio – che Parte_1 nella causale fa riferimento al Prog. 18000/2011 – in quanto relativa a forniture eseguite a partire dal mese di maggio del 2012, ossia in epoca antecedente alla
Determinazione di aggiudicazione n. 1597 del 23.7.2012 di cui si è detto sopra.
Infine, la fattura n. 161/A del 30.9.2013 (doc. 41 monitorio fa riferimento nella causale al Parte_1
Prog. 18000 – Anno 2010, di cui al contratto di appalto rep. 19002 del 19.10.2011. La Società non ha però dimostrato nella specie l'attestazione di un SAL sulla base del quale il avrebbe dovuto emettere il CP_1 successivo certificato di pagamento e la sola fattura prodotta non può essere ritenuta sufficiente a far ritenere che il sia incorso in qualche omissione CP_1
e/o ritardo.
La sentenza impugnata va pertanto sul punto confermata.
Con il secondo motivo di gravame viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha riconosciuto l'applicazione dei tassi di interesse di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 sull'assunto che detta disciplina non troverebbe applicazione per i contratti pubblici di appalto stipulati antecedentemente all'1.1.2013, stante il combinato disposto di cui agli artt. 3 del D.Lgs. 192 del
2013 e 24, comma 1, della Legge 161 del 2014.
13 Prospettano in proposito le appellanti “che l'art. 24 della Legge n. 161/2014 debba essere interpretato nel senso per cui lo stesso attenga anche ai contratti di lavori pubblici sottoscritti prima del gennaio 2013 e lo stesso non può quindi sottostare al criterio temporale previsto dall'art. 3 L. n. 192/2012 secondo cui “Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013” (p. 11 dell'atto di appello).
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 24 della Legge n. 161 del 2014 ha stabilito che le transazioni commerciali di cui all'art. 2, comma 1, lett.
a), D.Lgs. 231 del 2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 192 del 2012, deve essere interpretato nel senso da comprendervi anche i contratti di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, ossia “i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori”.
Ciò detto, all'art. 253, comma 1, D.Lgs. n. 163 del
2006 rubricato “Norme transitorie” è precisato che “[…] le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
14 Considerato che il D.Lgs. n. 163 del 2006 è entrato in vigore l'1.7.2006, gli appalti di cui alle lettere A,
B e C del prospetto elaborato dal (doc. 10 memoria CP_1
n. 2 primo grado, di seguito anche solo “Prospetto”), restano disciplinati dal Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (adottato in forza del disposto di cui all'art. 3, comma 5, Legge 11 febbraio 1994 n. 109) e ad essi devono pertanto applicarsi, ai fini che qui rilevano, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30.
Gli appalti indicati alle lettere D, E, F, G, H, I,
J, K, L, M del Prospetto sono invece tutti relativi a bandi di gara o a Determinazioni pubblicate successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs.
163/2006, conseguendone, per essi, l'applicazione delle disposizioni ratione temporis vigenti di cui agli artt. 4
e 5 del D.Lgs. 231 del 2002.
Si esclude, invece, l'applicazione degli artt. 143 e
144 del D.P.R. 207/2010 - richiesta dalle appellanti in via subordinata e da applicarsi, ai sensi del richiamato art. 24, commi 1 e 2, Legge n. 161 del 2014, laddove più favorevoli rispetto alle previsioni di cui agli artt. 4 e
5 del D.Lgs. 231 del 2002 - essendo il D.P.R. 207 del
2010 entrato in vigore l'8 giugno del 2011, quindi, in data successiva ai bandi di gara e agli affidamenti relativi ai predetti appalti (cfr. art. 359, comma 1,
D.P.R. 207/2010).
Ciò detto, si rinvia per il momento l'indicazione del metodo di calcolo degli interessi, essendo a questo punto prioritaria la trattazione delle eccezioni sollevate dal comprese quelle reiterate nel presente grado che CP_1 non sono state trattate dal primo Giudice essendo rimaste assorbite per effetto del rigetto della domanda principale.
15 Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dal CP_1 in relazione alla asserita novità delle domande avanzate in via subordinata dalle appellanti di riconoscere l'applicazione degli interessi di cui agli artt. 143 e
144 del D.P.R. 207/2010 e, in via di estremo subordine, i tassi di interesse ritenuti correttamente applicabili da questa Corte (p. 12 costituzione in appello . CP_1
Detta eccezione si presta ad essere esaminata unitamente all'eccezione di prescrizione del diritto del a richiedere gli interessi ex D.Lgs. 231/2002, Parte_2 basata sulla circostanza che in sede stragiudiziale il avesse nella prima diffida del 2014 richiesto Parte_2 il pagamento degli interessi solo ex artt. 143 e 144
D.P.R. 207 del 2010 e che solo nel 2020, a prescrizione oramai maturata, avesse invece chiesto il pagamento degli interessi in base al D.Lgs. 231 del 2002 (p. 19 costituzione in appello).
Entrambe le eccezioni sono infondate e vanno disattese.
Non rileva che nella fase stragiudiziale, nei rispettivi ricorsi per ingiunzione e negli atti di costituzione nei giudizi di opposizione ed Parte_1 il abbiano chiesto l'applicazione degli Parte_2 interessi solo o anche in virtù del D.Lgs. 231/2002, del
D.M. 145/2000 e/o del D.P.R. 207/2010, risultando sufficiente per la parte che intenda ottenere il pagamento degli interessi avanzare la relativa domanda senza bisogno di individuare la corretta disciplina applicabile: ciò, in ragione del fatto che, in generale, la diversa qualificazione giuridica della fattispecie esaminata è espressione del principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., che non amplia o modifica il petitum né comporta quindi la violazione del principio di
16 cui all'art. 112 c.p.c. (la novità della domanda si sarebbe potuta semmai rilevare laddove le appaltatrici avessero per la prima volta nel presente grado di giudizio chiesto la condanna del al pagamento CP_1 degli interessi).
Non si configura, pertanto, alcuna domanda nuova in appello ex art. 345 c.p.c. né risulta fondata l'eccezione di prescrizione, essendo valida, ai fini interruttivi, la prima richiesta di pagamento avanzata dal in Parte_2 data 18.12.2014, anche se fondata su interessi calcolati in base al D.P.R. 207/2010 (cfr. doc. 3, costituzione nel giudizio di opposizione RG 2243/2021). Parte_2
Per le medesime ragioni di cui sopra, risulta di riflesso fondato il terzo ed ultimo motivo di gravame con cui, in sintesi, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, disattesa la domanda principale di applicare gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, non ha neppure disposto la quantificazione del credito azionato sulla base della disciplina ritenuta applicabile e ha rigettato interamente la pretesa azionata.
Prospetta ancora il l'erroneità di imputazione CP_1 dei pagamenti effettuata sulla base del disposto di cui all'art. 1194 c.c. anziché secondo la normativa speciale in tema di appalti pubblici di cui agli artt. 116 D.P.R.
554/1999 e 142 D.P.R. 207/2010, e per non avere conseguentemente le odierne appellanti iscritto tempestivamente alcuna riserva o voce di credito a titolo di interessi in sede di sottoscrizione di SAL e di collaudo, con conseguente decadenza del diritto azionato
(pp. 13-14 costituzione in appello . CP_1
L'eccezione è infondata.
Le stesse norme richiamate dal escludono la CP_1 necessità di iscrivere in apposite riserve gli interessi
17 derivanti dal ritardato pagamento (cfr. il vigente ratione temporis art. 116, comma 4, D.P.R. 554 del 1999,
a mente del quale “L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve”).
Non vi è, infatti, in generale, alcun onere per l'appaltatore di richiedere il pagamento degli interessi dovuti a mezzo di iscrizione di apposita riserva;
ciò, trova d'altronde giustificazione nel fatto che gli interessi da ritardato pagamento non sono connessi all'esecuzione del contratto bensì all'inadempimento della stazione appaltante, per causa ad essa imputabile, tant'è che gli stessi decorrono automaticamente senza neppure la necessità della preventiva messa in mora.
Parimenti infondata è la prospettata erronea imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c. essendo pacifico che al contratto di appalto, anche pubblico, fatta salva diversa previsione della legislazione speciale in materia, sono applicabili le norme del Codice civile, quindi, anche del disposto di cui all'art. 1194
c.c..
Conseguentemente, in mancanza di un preciso accordo tra le parti sulla eventuale diversa imputazione dei pagamenti ricevuti dal – di cui non è stata CP_1 tuttavia fornita la prova nel caso in esame – è da considerarsi corretto il criterio ex art. 1194 c.c. adottato dalle odierne appellanti per la determinazione del quantum del capitale residuo su cui calcolare gli interessi.
Si esamina, a questo punto, l'eccezione di nullità dedotta dal in relazione agli appalti di cui alle CP_1 lettere F, L, I, K, M, oggetto del decreto ingiuntivo n.
18 1150/2020, in quanto ritenuti frutto di accordi corruttivi tra l'allora socio di maggioranza di
[...]
, e l'allora Dirigente del Pt_1 CP_5
Servizio Lavori Pubblici del come Controparte_1 emerso nei procedimenti penali “Appaltopoli” e
“Appaltopoli bis” (pp. 15-19 costituzione in appello
), risultando in proposito irrilevante, nella CP_1 prospettazione del , la sentenza di proscioglimento CP_1 emessa nei confronti di in conseguenza CP_5 dell'estinzione dei reati di corruzione e di turbativa d'asta per intervenuta prescrizione.
Deduce il , in particolare, di aver subito un CP_1 danno derivante dall'avere, in sostanza, “pagato una cifra superiore rispetto a quanto sarebbe stata tenuta a versare alla luce delle responsabilità emerse” e che la società avrebbe in tal caso soltanto il Parte_1 diritto al rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione delle opere mentre spetterebbe all' Controparte_6
il diritto al risarcimento del danno
[...] quantificato nel presunto utile di impresa (p. 16 costituzione in appello ). CP_1
Riferisce in proposito il di aver avanzato CP_1 apposita richiesta di risarcimento del danno da reato alla società per euro 1.795.525,00 (p. 18 Parte_1 comparsa in appello ). CP_1
Osserva la Corte quanto segue.
Va in primo luogo condivisa la considerazione del sul fatto che la sentenza di proscioglimento CP_1 conseguente all'estinzione dei reati per prescrizione non equivale ad una assoluzione nel merito, posto che soltanto quest'ultima presuppone la riconosciuta innocenza dell'imputato. Per quanto riguarda invece la posizione di è stata accertata in via CP_5 definitiva la sua responsabilità penale per la condotta
19 corruttiva posta in essere, tanto da essere state mantenute a suo carico dalla Corte di Cassazione le statuizioni civili e la confisca già disposte dal
Tribunale dal Pistoia e confermate dalla Corte di Appello di Firenze (sent. Cassazione Penale n. 39482 del
16.9.2021 - doc. 32 deposito del 26.5.2022, nel CP_1 giudizio di opposizione RG 3443/2020).
Alla luce di quanto sopra non può pertanto che riconoscersi la fondatezza della dedotta eccezione di nullità, conseguendone che nessun pagamento sarà dovuto a in relazione ai contratti di appalto Parte_1 oggetto dei sopra menzionati procedimenti penali, restando impregiudicata ogni eventuale decisione finale in ordine alla domanda di risarcimento avanzata dal in altra sede. CP_1
Si rileva, inoltre, per completezza, che dalla nullità dei contratti interessati dall'illiceità della causa ex art. 1343 c.c. deriva l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c. - benché quest'ultima sia stata promossa da
[...]
, secondo quanto risulta dagli atti di causa, Pt_1 solo in relazione alle fatture nn. 159/A, 160/A (appalto
M) e 161/A (appalto L), di cui, peraltro, si è riconosciuta la non debenza per le ragioni esposte trattando del primo motivo di gravame - stante la mancanza della condizione di sussidiarietà richiesta dall'art. 2042 c.c., così come chiarito in proposito dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 33954 del
5.12.2023, da cui si ricava il seguente principio di diritto:”Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del
20 titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa
l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (cfr. p. 32 della richiamata sentenza delle SS.UU).
Eccepisce, infine, il la mancata prova del CP_1 credito di cui alle fatture n.70/2007; n.227/2007;
n.306/2008; n.351/2008; n.65/2009; n.1/2007; n.32/2007;
n.33/2007; n.12/2010; n.119/2011; n.153/2007; n.58/2008;
n.174/2011; n.42/2012; n.161/2013; n.159/2013; n.160/2013
(p. 14 costituzione in appello del , in quanto, CP_1 non avendo le appellanti provveduto a depositare, per ciascuna delle suddette fatture prodotte, i prodromici certificati di pagamento, risulterebbe indimostrato l'asserito ritardo dei pagamenti e, quindi, la prova del credito azionato.
Le fatture n. 42 del 23.4.2012 (appalto K), n. 161 del 30.9.2013 (appalto L), nn. 159 e 160 del 30.9.2013
(appalto M) non saranno prese in esame in quanto relative agli appalti affetti da nullità ex art. 1343 c.c. di cui si è detto più sopra (quanto alle fatture nn. 159, 160 e
161 è stata rilevata, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa per le ragioni esposte trattando del primo motivo di gravame).
Per le altre fatture osserva la Corte quanto segue.
Fermo restando il principio dell'onere della prova in forza del quale chi vanta un diritto è chiamato a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, è altresì vero che per il principio di acquisizione della prova, vigente nel nostro ordinamento, anche le prove
21 prodotte dalla parte che non ne è onerata contribuiscono, al pari delle altre, alla formazione del convincimento del giudice.
Ciò premesso, per ognuno dei contratti di appalto il ha prodotto in primo grado, con la seconda memoria CP_1 ex art. 183 c.p.c., la documentazione contabile, dal contratto fino al mandato di pagamento, da cui si ricava che per le fatture nn. 70/2007, 222/2007, 12/2010,
119/2011 2011, 153/2007, 58/2008, 174/2011, l'emissione è stata preceduta, a seconda dello stato in cui si trovavano dei lavori (in corso d'opera o nella fase finale), dal relativo certificato di pagamento o dal certificato di regolare esecuzione:
- la fattura n. 70 del 21.3.2007 (doc. 4 monitorio
) è stata emessa in seguito al certificato di Pt_1 pagamento n. 2 del 26.2.2007 (cfr. Prospetto e all. 6 del doc. 11.A Prog. 18000/2005 prima parte)
- la fattura n. 222 del 30.7.2007 (doc. 6 monitorio
, erroneamente indicata dal con il n. 227) è Pt_1 CP_1 stata emessa a seguito del certificato di regolare esecuzione (c.r.e.) del 9.7.2007 (nel prospetto del
Comune le date del conto finale e del c.r.e. sono erroneamente indicate, rispettivamente, al 5.5.2007 e al
9.5.2007 – cfr. Prospetto e all.ti 10 e 11 del doc. 11.A
Prog. 18000/2005 seconda parte)
- la fattura n. 12 dell'11.2.2010 (doc. 19 monitorio
) è stata emessa sulla base del certificato di Pt_1 pagamento del 10.2.2010 (cfr. Prospetto e all. 12d del doc. 13.C Prog. 16020/2005 seconda parte)
- la fattura n. 119 del 5.8.2011 (doc. 21 monitorio
) è stata emessa sulla base del certificato di Pt_1 collaudo del 14.7.2011 (cfr. Prospetto e all. 12g del doc. 13.C Prog. 16020/2005 seconda parte)
22 - la fattura n. 153 del 16.10.2007 (doc. 22 monitorio
) è stata emessa sulla base del certificato di Pt_1 pagamento del 16.10.2007 (cfr. Prospetto e all. 2 del doc. 14.D Prog. 18000 2006 I Stralcio)
- la fattura n. 58 del 23.4.2008 (doc. 23 monitorio
è stata emessa sulla base del certificato di Pt_1 regolare esecuzione (c.r.e.) del 21.4.2008 (cfr.
Prospetto e all. 9 del doc. 14.D - Prog. 18000 2006 I
Stralcio)
- la fattura n. 174 del 25.11.2011 (doc. 37 monitorio
) è stata emessa sulla base dello stato finale dei Pt_1 lavori del 23.11.2011 cui è seguito in data 12.1.2012 il c.r.e. e la Determinazione n. 298 del 10.2.2012 di approvazione del conto finale e del c.r.e. (cfr.
Prospetto e all.ti 4, 5, 6, 7 del doc. 19.J Prog.
18000/2010)
Per quanto riguarda, invece, le fatture nn. 306/2008,
n. 351/2008, n. 65/2009, n. 1/2007, n. 32/2007, n.
33/2007 il discorso è diverso dal momento che dette fatture sono relative, come si vedrà a breve, ad appalti affidati direttamente sulla base di Determinazioni per i quali la procedura di pagamento non è subordinata alla preventiva emissione del certificato di pagamento. In dettaglio:
- la fattura n. 306 del 30.9.2008 (doc. 7 monitorio
) fa riferimento alla Determinazione n. 1157 del Pt_1
28.4.2008 al cui punto 3) è previsto “di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle spese sulla base di fatture presentate dalla ditta affidataria con successivi atti di liquidazione” (cfr. all. 1-ter del doc. 11.A
Prog. 18000/2005 prima parte - seconda memoria primo grado ) CP_1
- la fattura n. 351 del 13.10.2008 (doc. 8 monitorio
) fa riferimento alla Determinazione n. 1634 del Pt_1
23 20.6.2008 al cui punto 3) è parimenti previsto “di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle spese sulla base di fatture presentate dalla ditta affidataria con successivi atti di liquidazione” (cfr. all. 1-quater del doc. 11.A Prog. 18000/2005 prima parte - seconda memoria primo grado ) CP_1
- la fattura n. 65 del 31.3.2009 (doc. 9 monitorio
) fa riferimento alla Determinazione n. 1792 del Pt_1
14.7.2008 al cui punto 3) è previsto il pagamento della somma impegnata “su presentazione di fatture vistate per
l'avvenuta esecuzione dei lavori senza ulteriori atti di liquidazione” (cfr. all. 1-quinquies del doc. 11.A Prog.
18000/2005 prima parte - seconda memoria primo grado
) CP_1
- la fattura n. 1 dell'8.1.2007 (doc. 10 monitorio
) fa riferimento alla Determinazione del Dirigente n. Pt_1
1096 del 13.4.2005: in essa viene dato atto al punto 2) di provvedere alla liquidazione e al pagamento della spesa, sulla base delle fatture presentate dai soggetti affidatari del servizio, con successivi atti di liquidazione (cfr. all. 1 del doc. 12.B Lavori Via
Bartolina - seconda memoria primo grado CP_1
- la fattura n. 32 del 26.3.2007 (doc. 11 monitorio
) fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Pt_1
Comunale del 5.10.2006 cui sono seguite le due
Determinazioni Dirigenziali n. 3751 del 13.12.2006 e n.
778 del 12.3.2007: in esse, al punto 2), viene dato atto di provvedere alla liquidazione e al pagamento della spesa, sulla base delle fatture presentate dai soggetti affidatari del servizio, con successivi atti di liquidazione (cfr. all.ti 12 e 13 del doc. 12.B Lavori
Via Bartolina - seconda memoria primo grado CP_1
- la fattura n. 33 del 26.3.2007 (doc. 12 monitorio
) fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Pt_1
24 Comunale n. 133 del 6.7.2006 cui sono seguite le due
Determinazioni Dirigenziali n. 3750 del 13.12.2006 e n.
774 del 12.3.2007: in esse, rispettivamente ai punti 2) e
3), viene dato atto di provvedere alla liquidazione e al pagamento della spesa, sulla base delle fatture presentate dai soggetti affidatari del servizio, con successivi atti di liquidazione (cfr. all.ti 6 e 7 del doc. 12.B Lavori Via Bartolina - seconda memoria primo grado ). CP_1
Premesso tutto quanto sopra, ritenuto da questa Corte non necessario procedere con apposita ctu contabile, si indicano di seguito le modalità di calcolo alle quali le parti dovranno attenersi ai fini della quantificazione degli interessi, previa individuazione della disciplina applicabile e del momento a partire dal quale i crediti azionati sono divenuti esigibili, tenuto conto altresì del fatto che nessuna delle parti in causa ha posto l'attenzione nel corso del giudizio su termini di pagamento pattuiti diversi da quelli ex lege previsti, né di ciò è stata riscontrata la presenza in atti.
Per praticità si segue l'ordine indicato da Parte_1 nel ricorso per decreto ingiuntivo (p. 2 e ss. RG
2723/2020), dal nel ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo (pp. 2-3, RG 1224/2021) nonché lo schema elaborato dal nel già menzionato Prospetto (doc. CP_1
10, memoria n. 2, primo grado), con espunzione fin da ora delle fatture emesse in forza dell'appalto E (per difetto di legittimazione di cfr. in motivazione Parte_1
p. 11) e degli appalti F, I, K, L, M (per nullità ex art. 1343 c.c., cfr. in motivazione pp. 18-20).
1. Fatture azionate da relative all'appalto Parte_1
A Prog. 18000/2005 Rep. 18742 del 15.5.2006 – D.M.
145/2000, artt. 29 e 30.
25 1.1. Fatture n. 449/A del 24.10.2006 e 70 del 21.3.2007: esigibilità dal 31° giorno successivo all'emissione dei relativi certificati di pagamento (cfr. art. 29, comma 1, secondo periodo). Conseguentemente, gli interessi andranno in questo caso calcolati al tasso legale dal 31° al 60° giorno successivo all'emissione dei certificati di pagamento;
dal 61° giorno al saldo applicazione degli interessi moratori (art. 30, comma 2, secondo periodo)
1.2. Fattura n. 222/A del 30.7.2007: esigibilità dal 91° giorno successivo a quello di emissione del c.r.e. del 9.7.2007 (art. 29, comma 2, primo periodo); dal
91° al 150° giorno calcolo interessi al tasso legale
(art. 30, comma 3, primo periodo) e dal 151° giorno al saldo applicazione degli interessi moratori (art. 30, comma 3, secondo periodo)
1.3. Fattura n. 188/A del 30.6.2008: stesso criterio di cui al punto 1.2. (decorrenza termini dalla emissione del c.r.e. del 3.7.2008, non rilevando che la fattura sia stata emessa prima)
1.4. Fatture n. 306/A del 30.9.2008, n. 351/A del
13.10.2008, n. 65 del 31.3.2009 (affidamento a mezzo di Determinazioni): il termine di pagamento è quello ordinario di 30 giorni dall'emissione della fattura;
pertanto, dal 31° al 60° giorno successivo a quello di emissione della fattura, calcolo interessi al tasso legale e dal 61° giorno al saldo calcolo interessi moratori
2. Fatture azionate da relative all'appalto Parte_1
B Prog. 24000/2004 (Delibera G.C. n. 259 del 21.10.2004)
– D.M. 145/2000, artt. 29 e 30.
2.1 Fatture n. 1 dell'8.1.2007, n. 32 del 26.3.2007 e n.
33 del 26.3.2007 (affidamento a mezzo di
Determinazioni): stesso criterio di cui al punto 1.4.
26 3.Fatture azionate dal relative all'appalto C Parte_2
Prog. 16020/2005 (Contratto rep. 18817 del 31.8.2007) –
D.M. 145/2000, artt. 29 e 30
3.1. Fatture n. 30112 del 29.2.2008, n. 30456 del
6.8.2008, n. 30151 del 24.3.2009, n. 30656 del
12.10.2009, n. 30111 dell'11.2.2010, n. 30976 del
9.12.2010 (cfr., per tutte, doc. 5c opposizione
RG 2243/2021), n. 17 del 22.2.2008, n. 112 CP_1 del 29.7.2008, n. 40 del 23.3.2009, n. 170 del
30.9.2009, n. 12 dell'11.2.2010 (cfr. per tutte, doc. 13 memoria n. 2 primo grado : emesse nei CP_1
30 giorni dall'emissione dei rispettivi certificati di pagamento;
ai fini del calcolo degli interessi si applica il medesimo criterio di cui al punto 1.1.
3.2.Fatture n. 30456 dell'11.6.2010 e n. 79 dell'11.6.2010: emesse in data anteriore al certificato di pagamento del 20.7.2010; si applica il medesimo criterio di cui al punto 1.3. (non rilevando che le fatture siano state emesse in data antecedente)
3.3.Fatture n. 30553 del 5.8.2011 e n. 119 del 5.8.2011 emesse sulla base del certificato di collaudo del
14.7.2011: stesso criterio di cui al punto 1.2.
4.Fatture azionate da relative all'appalto Parte_1
D Prog. 18000/2006 (Contratto Rep. 18803 del 10.7.2007) –
D.Lgs. 231/2002, artt. 4 e 5
4.1. Fatture n. 153 del 16.10.2007, n. 58 del 23.4.2008,
n. 48 del 21.4.2011: esigibilità dal 31° giorno successivo all'emissione, rispettivamente, del certificato di pagamento, del c.r.e. e del certificato di ultimazione lavori (art. 4, comma 2, lett. d)); applicazione interessi moratori (ex art. 5) dal 31° giorno al saldo
27
5.Fatture azionate da in relazione agli Parte_1 appalti G,H Lavori di somma urgenza (Delibera G.C. n. 5 dell'8.1.2010) – D.Lgs. 231/2002, artt. 4 e 5
5.1. Fatture nn. 92 e 93 dell'8.7.2010: esigibilità dal
31° giorno successivo a quello dell'emissione delle fatture;
applicazione interessi moratori (ex art. 5) dal 31° giorno al saldo (art. 4, comma 2, lett. a))
6.Fatture azionate da in relazione Parte_1 all'appalto J - Prog. 18000/2010 (Contratto rep. 40 del
3.5.2011) – D.Lgs. 231/2002, artt. 4 e 5
6.1. Fatture n. 140 del 15.9.2011, n. 174 del 25.11.2011: stesso criterio di cui al punto 4.1. (art. 4, comma
2, lett. d)).
Riepilogando, il risulta quindi tenuto al CP_1 versamento:
- in favore di della quota del capitale Parte_1 residuo di cui alle fatture emesse in relazione agli appalti A e B, maggiorato degli interessi ex artt. 29 e
30 del D.M. 145 del 2000 dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo;
nonché della quota del capitale residuo di cui alle fatture emesse in relazione agli appalti D, G, H, J, maggiorato degli interessi ex artt. 4
e 5 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo
- in favore del Parte_2 della quota del capitale residuo di cui alle fatture emesse in relazione all'appalto C, maggiorato degli interessi ex artt. 29 e 30 del D.M. 145 del 2000, dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
Le spese di lite del primo grado di giudizio e della rispettiva fase monitoria sono liquidate per Pt_1
28 e per il , rispettivamente, come da Pt_1 Parte_2 punti c) e d) del dispositivo della impugnata sentenza e del decreto ingiuntivo opposto e vengono ripartite come segue:
- l'importo di cui al punto c) viene posto per 1/2 a carico del opponente e sono compensate tra il CP_1
e per il restante 1/2 CP_1 Parte_1
- l'importo di cui al punto d) del dispositivo viene posto per 1/2 a carico del opponente e sono CP_1 compensate tra il ed il per il restante CP_1 Parte_2
1/2.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, sono anch'esse ripartite distinguendo la diversa posizione delle appellanti.
Fin dall'atto introduttivo in appello Parte_1 ha ridotto la domanda da euro 611.321,17, di cui al decreto ingiuntivo n. 1150/2020, ad euro 399.994,35 (per effetto della rinuncia di euro 202.502,70 relativi all'appalto C Prog. 16020/2005, contratto Rep. 18817 del
31.08.2007, e dell'importo di euro 8.824,12 relativo all'appalto E Prog. 18000/2006, contratto Rep. 18865 del
06.10.2008).
Ciò premesso, per le spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore effettivo della controversia ricompreso nello scaglione da euro
260.001,00 ad euro 520.000,00, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 (valori medi senza la fase istruttoria)
e, in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale, sono poste a carico del per 1/3 del CP_1 loro ammontare e compensate tra il e CP_1 Parte_1 per i restanti 2/3.
Per quanto riguarda il , l'importo di euro Parte_2
336.664,05 domandato nel presente grado è rimasto
29 invariato rispetto a quello azionato con il decreto ingiuntivo n. 569/2021.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono quindi liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore portato dal decreto ingiuntivo n. 569/2021, ricompreso nello scaglione da euro 260.001,00 ad euro
520.000,00, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022
(valori medi senza la fase istruttoria), e, in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale, sono poste a carico del per 1/2 del loro ammontare e CP_1 compensate tra il ed il per il restante CP_1 Parte_2
1/2.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e dal Parte_1 avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Pistoia n. 531 pubblicata in data 22.6.2023:
1) accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
a) dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 al versamento in favore di Parte_1 della quota del capitale residuo di cui alle fatture emesse in relazione agli appalti A e B, maggiorato degli interessi ex artt. 29 e 30 del
D.M. 145 del 2000 dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo come previsto in motivazione;
nonché della quota del capitale residuo di cui alle fatture emesse in relazione agli appalti D, G, H, J, per le ragioni di cui in motivazione, maggiorato degli interessi ex artt. 4
e 5 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di esigibilità
30 dei singoli importi al saldo come previsto in motivazione;
b) dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 al versamento in favore del Parte_2
della quota del capitale residuo di
[...] cui alle fatture emesse in relazione all'appalto
C, maggiorato degli interessi ex artt. 29 e 30 del
D.M. 145 del 2000, dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo come previsto in motivazione;
2) liquida le spese del primo grado di giudizio e della rispettiva fase monitoria sostenute da
[...] come da sentenza impugnata, punto Parte_1
c) del dispositivo e del decreto ingiuntivo opposto, e sono poste per 1/2 a carico del
[...]
e compensate per il restante 1/2; CP_1
3) liquida le spese del primo grado di giudizio e della rispettiva fase monitoria sostenute dal come da sentenza Parte_2 Parte_2 impugnata, punto d) del dispositivo e del decreto ingiuntivo opposto, e sono poste per 1/2 a carico del e compensate per il restante Controparte_1
1/2;
4) liquida le spese del presente grado di giudizio sostenute da in euro Parte_1
14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
5) dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 alla rifusione in favore di Parte_1 di 1/3 di dette spese e compensa tra le parti i restanti 2/3;
6) liquida le spese del presente grado di giudizio sostenute dal in Parte_2
31 euro 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
7) dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 alla rifusione in favore del Parte_2
di 1/2 di dette spese e compensa tra
[...] le parti il restante 1/2.
Così deciso in Firenze, il 7 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est.
UD DE IN
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
UD DE IN Presidente rel.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 2.8.2023 al n. 1619 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 531 pubblicata in data 22.6.2023 avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche promossa da corrente in Pescia (PT), e Parte_1
corrente in Bologna, Parte_2 elettivamente domiciliati in Roma, presso e nello studio degli avv.ti Accardo Andrea e Simonetti AU, che li rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti- contro elettivamente domiciliato in Controparte_1
Piazza Duomo n. 1, presso lo Staff Affari CP_1
Legali, rappresentato e difeso dagli avv.ti Galigani
AU e PA ED, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
1 Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 12-19.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per e Parte_1 Parte_2
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere i suddetti motivi di gravame e pertanto, in riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, Dott. Venzo, n. 531 del 22.06.2023:
- in via istruttoria, si chiede che codesta Ecc.ma
Corte di Appello voglia disporre CTU tecnica di carattere contabile per la conferma della correttezza della quantificazione dei crediti vantati rispettivamente dalla
e dal Parte_1 Parte_2
, tenuto conto della documentazione contabile
[...] depositata dalle parti e dalle rispettive relazioni contabili depositate in occasione delle memorie ex art.
183, comma 6, n. 2;
- accertare la debenza delle fatture 159/A 160/A e
161/A, eventualmente anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., e per l'effetto condannare il al pagamento delle stesse Controparte_1 per un credito di € 103.696,4, maggiorato degli interessi di mora ai tassi di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza sino all'effettivo pagamento, ovvero in subordine maggiorato degli interessi calcolati ai tassi di cui agli artt. 143 e 144 del D.P.R. 05.10.2010, n.
207, ovvero in estremo subordine ai tassi di interesse ritenuti correttamente applicabili da questa Ecc.ma
Corte. Di Appello (in tale caso salvo gravame);
2 - accertare i crediti azionati dalla Parte_1
e dal nei
[...] Parte_2 rispettivi ricorsi monitori, calcolati in forza dell'applicazione congiunta del principio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. e dei tassi di interesse di cui al d.lgs. n. 231/2002, e per l'effetto condannare il
al pagamento: Controparte_1
o nei confronti della del Controparte_2 credito di € 399.994,35 (pari all'importo richiesto nel decreto ingiuntivo n. 1150/2020 decurtato dell'importo di
€ 202.502,7 relativo al contratto rep. 18817 del
31.08.2007 e dell'importo di € 8.824,12 relativo al contratto prot. 18865 del 06.10.2008) maggiorato degli interessi nel frattempo maturati, calcolati ai tassi del
d.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza sino all'effettivo pagamento, ovvero in subordine alla sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo, calcolata e maggiorata sulla base degli interessi di cui ai tassi ex artt. 143 e
144 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, ovvero in estremo subordine ai tassi di interesse ritenuti correttamente applicabili da questa Ecc.ma Corte. Di Appello (in tale caso salvo gravame);
o nei confronti del Parte_2 del credito di € 336.664,05 maggiorato degli interessi nel frattempo maturati, calcolati ai tassi del d.lgs. n.
231/2002, dalla scadenza sino all'effettivo pagamento, ovvero in subordine alla sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo, calcolata e maggiorata sulla base degli interessi di cui ai tassi ex artt. 143 e 144 del
D.P.R. 05.10.2010, n. 207, ovvero in estremo subordine ai tassi di interesse ritenuti correttamente applicabili da questa Ecc.ma Corte. Di Appello (in tale caso salvo gravame).
3 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado, e con statuizione di condanna da parte del alla restituzione di quanto già Controparte_1 versato, dalle odierne appellanti, a titolo di spese di lite in esito al giudizio di primo grado”.
Per il : Controparte_1
“- In via principale, chiede la conferma della sentenza n. 531/2023 del Tribunale di Pistoia in ragione dell'inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di impugnazione;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di dover riformare la sentenza, chiede di pronunciarsi alla luce delle numerose eccezioni e argomentazioni sollevate in primo grado dal e riproposte in questa Controparte_1 sede.
- In via istruttoria, respingere la richiesta di CTU tecnica contabile, in quanto del tutto inammissibile ed infondata.
Con vittoria di spese e compensi legali, che si chiede di liquidare comprensivi, in luogo di IVA e CPA, degli oneri CPDEL relativi all'avvocatura pubblica ex art
l co. 208 L. n. 266/2005 essendo i legali dell'Amministrazione avvocati, dipendenti pubblici, iscritti nell'elenco speciale dell'Ordine degli Avvocati di . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 531 pubblicata in data 22.6.2023 il
Tribunale di Pistoia si pronunciava sui giudizi di opposizione, previamente riuniti, promossi dal CP_1
avverso i decreti ingiuntivi n. 1150 del
[...]
3.11.2020 e n. 569 del 21.5.2021 emessi dallo stesso
Tribunale sui ricorsi n.r.g. 2723/2020 e 1224/2021 promossi, rispettivamente, da (di Parte_1
4 seguito anche solo “ o “ ) e dal Parte_1 Pt_3
(di seguito anche solo Parte_2
“ ”), con i quali gli veniva ingiunto di pagare Parte_2 euro 611.321,17 alla prima ed euro 336.664,05 al secondo, oltre agli interessi e alle spese dei rispettivi procedimenti monitori.
Con l'opposizione avverso il D.I. n. 1150/2020
(n.r.g. 3443/2020) il contestava la pretesa di CP_1 fondata sull'asserito mancato e/o Parte_1 ritardato pagamento di una serie di fatture (come meglio dettagliate in atti) emesse dalla Società in relazione ai contratti di appalto conclusi con esso Comune tra il 2006 ed il 2012, deducendo:
- l'inesistenza del credito azionato in quanto derivante dall'erronea imputazione ex art. 1194
c.c. dei pagamenti corrisposti da esso e, CP_1 in ogni caso, dall'illegittima applicazione di interessi calcolati ex d.lgs. 231/2002 anziché secondo gli artt. 29 e 30 del D.M. 19 aprile 2000
n. 145
- la decadenza dall'azione per non avere la Società iscritto alcuna riserva a titolo di interessi nei certificati di collaudo contenenti la liquidazione finale del credito
- il difetto di prova dell'asserito ritardo nel pagamento imputato al , non avendo CP_1 dimostrato la Società appaltatrice che i crediti azionati fossero divenuti esigibili e, quanto alle fatture nn. 159/A, 160/A e 161/A del 30.9.2013, il difetto di prova del credito sottostante, ragion per cui il pagamento era stato per esse integralmente rigettato
- la nullità per illiceità della causa ex art. 1343
c.c. di alcuni dei contratti azionati in quanto
5 frutto di accordi corruttivi, come emerso in sede penale nei processi “Appaltopoli” e “Appaltopoli bis”, nei quali il si era costituito parte CP_1 civile, a nulla rilevando che detti procedimenti si fossero conclusi con il proscioglimento degli imputati per l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
Concludeva, quindi il , chiedendo di accertare CP_1
e dichiarare, in tutto o in parte, l'inesistenza dei crediti azionati e, per l'effetto, disporre la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la società Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con l'opposizione avverso il D.I. n. 569/2021 (n.r.g.
2243/2021) il conveniva in giudizio il CP_1 [...]
(di seguito anche solo Parte_2
“ ), al fine di contestare il credito Parte_2 asseritamente derivante da interessi per ritardato pagamento di fatture emesse in relazione al contratto di appalto n. 18817 del 31.8.2007.
Eccepiva il , in via pregiudiziale, la carenza CP_1 di legittimazione ad agire del per difetto di Parte_2 rappresentanza non avendo quest'ultimo fornito la prova di operare quale mandataria del Controparte_3
(di cui faceva parte il stesso e tre
[...] Parte_2 società mandanti tra cui;
deduceva, Parte_1 inoltre, la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante la litispendenza rispetto al giudizio di opposizione pendente nei confronti di , in ragione della Parte_1 parziale identità dei crediti azionati.
Nel merito il eccepiva in via preliminare la CP_1 prescrizione della maggior parte dei crediti azionati essendo la richiesta di pagamento, per interessi
6 calcolati sulla base del D.Lgs. 231/2002, pervenuta ad esso oltre i dieci anni dall'emissione delle CP_1 fatture azionate e dai pagamenti effettuati.
Sempre nel merito, contestava la pretesa del per le stesse ragioni evidenziate nel giudizio Parte_2 di opposizione promosso contro la società Parte_1 quanto all'erroneità dell'imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c. e all'applicazione degli interessi ex
D.Lgs. 231/2002, alla decadenza dell'azione per mancata iscrizione delle relative riserve nei certificati di collaudo, all'assenza di prova dell'asserito ritardo nei pagamenti.
Concludeva, quindi, il per l'accoglimento CP_1 delle questioni preliminari e, in ogni caso, per sentire accertare e dichiarare la prescrizione e/o l'inesistenza e/o l'infondatezza dei crediti vantati e, per l'effetto, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il a sua volta Parte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante prove documentali.
Con note scritte depositate in vista dell'udienza del
23.11.2021 eccepiva il il difetto di CP_1 legittimazione di ad agire in relazione ai Parte_1 crediti derivanti dai contratti di appalto C (Rep. 18817 del 31.08.2007) ed E (Rep. 18865 del 6.10.2008), spettando i poteri alle rispettive mandatarie, quali, il
(del quale, si ricorda, aveva eccepito la Parte_2 legittimazione ad agire nel giudizio RG 2243/2021) e
Controparte_4
Con decreto presidenziale del 13 dicembre 2021 il
Tribunale disponeva la riunione dei giudizi di opposizione promossi dal CP_1
7 Con sentenza n. 531 pubblicata in data 22.6.2023 il
Tribunale di Pistoia, in sintesi e ai fini che qui ancora rilevano:
- dichiarava il difetto di legittimazione di
[...]
ad agire in giudizio in relazione ai Pt_1 contratti di appalto rep. 18817 del 31.08.2007 e al contratto di appalto rep.18865/2008, risultando per essi legittimati attivi, rispettivamente, le mandatarie e Parte_2
Controparte_4
- riteneva non applicabile al caso di specie l'applicazione degli interessi di cui al D.Lgs.
231/2002, stante il combinato disposto di cui agli artt. 3, D.Lgs. 192/2012 e 24, comma 1, Legge n.
161/2014, trattandosi di contratti di appalto stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2013
- rigettava la pretesa creditoria in ordine alle fatture nn. 159/A, 160/A e 161/A del 2013 ritenendole sfornite del relativo impegno di spesa
- riteneva assorbita ogni altra questione dedotta e, in accoglimento delle opposizioni promosse dal
, revocava i decreti ingiuntivi opposti e CP_1 condannava ed il alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese di lite nei confronti del
. CP_1
Avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia hanno interposto gravame con un unico atto di appello
[...]
ed il chiedendo, in riforma della Pt_1 Parte_2 sentenza impugnata, di:
“- accertare la debenza delle fatture 159/A 160/A e
161/A, eventualmente anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., e per l'effetto condannare il al pagamento delle stesse Controparte_1 per un credito di € 103.696,40, maggiorato degli
8 interessi di mora ai tassi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza sino all'effettivo pagamento, ovvero in subordine maggiorato degli interessi calcolati ai tassi di cui agli artt. 143 e 144 del D.P.R. 05.10.2010, n.
207, ovvero in estremo subordine ai tassi di interesse ritenuti correttamente applicabili da questa Ecc.ma Corte di Appello (in tale caso salvo gravame);
- accertare i crediti azionati dalla Parte_1
e dal nei
[...] Parte_2 rispettivi ricorsi monitori, calcolati in forza dell'applicazione congiunta del principio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. e dei tassi di interesse di cui al D.Lgs. n. 231/2002, e per l'effetto condannare il al pagamento: Controparte_1
- nei confronti della del Controparte_2 credito di € 399.994,35 (pari all'importo richiesto nel decreto ingiuntivo n. 1150/2020 decurtato dell'importo di € 202.502,70 relativo al contratto rep. 18817 del 31.08.2007 e dell'importo di €
8.824,12 relativo al contratto prot. 18865 del
06.10.2008) maggiorato degli interessi nel frattempo maturati, calcolati ai tassi del D.Lgs.
n. 231/2002, dalla scadenza sino all'effettivo pagamento, ovvero in subordine alla sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo, calcolata e maggiorata sulla base degli interessi di cui ai tassi ex artt. 143 e 144 del D.P.R. 05.10.2010, n.
207, ovvero in estremo subordine ai tassi di interesse ritenuti correttamente applicabili da questa Ecc.ma Corte di Appello (in tale caso salvo gravame);
- nei confronti del Parte_2
del credito di € 336.664,05 maggiorato
[...] degli interessi nel frattempo maturati, calcolati
9 ai tassi del D.Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza sino all'effettivo pagamento, ovvero in subordine alla sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo, calcolata e maggiorata sulla base degli interessi di cui ai tassi ex artt. 143 e 144 del D.P.R.
05.10.2010, n. 207, ovvero in estremo subordine ai tassi di interesse ritenuti correttamente applicabili da questa Ecc.ma Corte di Appello (in tale caso salvo gravame)”;
il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e con eventuale restituzione di quanto già versato da esse appellanti a titolo di spese del primo grado di giudizio.
In via istruttoria, hanno chiesto le appellanti di sentir disporre ctu contabile volta alla quantificazione dell'importo ad esse dovuto.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per omessa allegazione della procura alle liti all'atto di appello notificato;
nel merito, in via principale, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della impugnata sentenza e, in via subordinata, in caso di sua riforma chiedendo a questa Corte di pronunciarsi sulle eccezioni da esso sollevate in CP_1 primo grado e reiterate nel presente grado di giudizio;
il tutto con la vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza di rimessione della causa in decisione il
Consigliere Istruttore ha formulato quale proposta conciliativa, impregiudicata ogni decisione finale: calcolo degli interessi sugli importi di cui al capo 2.2. della sentenza impugnata secondo gli artt. 29 e 30 del
D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pagamento da parte del del risultante importo a conguaglio;
spese di lite CP_1 di entrambi i gradi di giudizio per 4/5 compensate e per
10 il residuo 1/5 poste a carico del rinuncia ai CP_1 rimanenti motivi di appello.
Pur avendo le appellanti espresso la volontà di aderire alla proposta suddetta, non è stato raggiunto dalle parti un accordo sulle modalità ed i criteri in base ai quali procedere al calcolo degli interessi.
Concessi alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 12-19 marzo 2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal per la CP_1 mancata allegazione della procura alle liti all'atto di appello notificato.
A mente dell'art. 125, comma 2, c.p.c. la procura alle liti può essere rilasciata anche successivamente alla notifica dell'atto purché anteriormente alla costituzione in giudizio della parte rappresentata;
non vi è, d'altronde alcuna norma di legge che imponga di allegare la procura alle liti all'atto da notificare.
In sede di costituzione nel presente grado di giudizio le appellanti hanno depositato le rispettive procure alle liti da cui si evince che, entrambe, sono state rilasciate in data 18.7.2024, anteriormente, quindi, alla stessa notifica dell'atto di appello del
24.7.2018.
L'eccezione è pertanto infondata e va disattesa.
Sempre in via preliminare prende atto questa Corte dell'acquiescenza manifestata da sul capo Parte_1 della sentenza impugnata che – su eccezione del – CP_1 aveva dichiarato il difetto di legittimazione ad agire per i crediti relativi agli appalti C ed E. I relativi
11 importi – rispettivamente di euro 202.502,7 ed euro
8.734,12 – risultano espunti dalle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo in appello.
Va altresì rilevato che, da parte sua, il non CP_1 ha impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato invece il legittimato ad agire in relazione Parte_2 all'appalto C (p. 9 sentenza impugnata), ed in relazione al quale il insiste in questa sede per il Parte_2 riconoscimento dei relativi crediti azionati.
Si passa ora all'esame dei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo l'appellante muove Parte_1 censura alla sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo l'eccezione del , non ha riconosciuto CP_1 il credito di cui alle fatture 159/A, 160/A e 161/A sull'assunto che le stesse fossero sprovviste di impegno di spesa e/o non sorrette dal prodromico certificato di pagamento.
Prospetta l'appellante che la decisione del primo
Giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che le fatture nn. 159/A e 160/A erano state emesse per forniture e servizi prestati sulla base della
Determinazione di aggiudicazione n. 1597/2012 e, quanto alla fattura n. 161/A, che la mancanza del certificato di pagamento era da imputarsi all'inerzia del il CP_1 quale, in ogni caso, non aveva mai contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori.
Il motivo è infondato.
La fattura n. 159/A del 30.9.2013 (doc. 43 monitorio riporta nella causale “Fornitura di Parte_1 materiali anno 2012 come da riepilogo Controparte_1
D.D.T. “Allegato n. 1””. Come rilevato dal Comune, non è verosimile che si tratti di fornitura autorizzata in base alla Determinazione di aggiudicazione n. 1597/2012, posto che quest'ultima riporta la data del 23.7.2012, mentre,
12 dal documento di trasporto allegato alla fattura risulta che detta fornitura sia relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2012, ossia quando era ancora in corso la procedura per l'individuazione di un contraente per la fornitura di cui al Prog. 18000/2011 (cfr. Determinazione
n. 1597 del 23.7.2012 - doc. 42 monitorio . Parte_1
Quanto sopra detto vale anche per la fattura n. 160/A del 30.9.2013 (doc. 44 monitorio – che Parte_1 nella causale fa riferimento al Prog. 18000/2011 – in quanto relativa a forniture eseguite a partire dal mese di maggio del 2012, ossia in epoca antecedente alla
Determinazione di aggiudicazione n. 1597 del 23.7.2012 di cui si è detto sopra.
Infine, la fattura n. 161/A del 30.9.2013 (doc. 41 monitorio fa riferimento nella causale al Parte_1
Prog. 18000 – Anno 2010, di cui al contratto di appalto rep. 19002 del 19.10.2011. La Società non ha però dimostrato nella specie l'attestazione di un SAL sulla base del quale il avrebbe dovuto emettere il CP_1 successivo certificato di pagamento e la sola fattura prodotta non può essere ritenuta sufficiente a far ritenere che il sia incorso in qualche omissione CP_1
e/o ritardo.
La sentenza impugnata va pertanto sul punto confermata.
Con il secondo motivo di gravame viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha riconosciuto l'applicazione dei tassi di interesse di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 sull'assunto che detta disciplina non troverebbe applicazione per i contratti pubblici di appalto stipulati antecedentemente all'1.1.2013, stante il combinato disposto di cui agli artt. 3 del D.Lgs. 192 del
2013 e 24, comma 1, della Legge 161 del 2014.
13 Prospettano in proposito le appellanti “che l'art. 24 della Legge n. 161/2014 debba essere interpretato nel senso per cui lo stesso attenga anche ai contratti di lavori pubblici sottoscritti prima del gennaio 2013 e lo stesso non può quindi sottostare al criterio temporale previsto dall'art. 3 L. n. 192/2012 secondo cui “Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013” (p. 11 dell'atto di appello).
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 24 della Legge n. 161 del 2014 ha stabilito che le transazioni commerciali di cui all'art. 2, comma 1, lett.
a), D.Lgs. 231 del 2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 192 del 2012, deve essere interpretato nel senso da comprendervi anche i contratti di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, ossia “i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori”.
Ciò detto, all'art. 253, comma 1, D.Lgs. n. 163 del
2006 rubricato “Norme transitorie” è precisato che “[…] le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
14 Considerato che il D.Lgs. n. 163 del 2006 è entrato in vigore l'1.7.2006, gli appalti di cui alle lettere A,
B e C del prospetto elaborato dal (doc. 10 memoria CP_1
n. 2 primo grado, di seguito anche solo “Prospetto”), restano disciplinati dal Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (adottato in forza del disposto di cui all'art. 3, comma 5, Legge 11 febbraio 1994 n. 109) e ad essi devono pertanto applicarsi, ai fini che qui rilevano, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30.
Gli appalti indicati alle lettere D, E, F, G, H, I,
J, K, L, M del Prospetto sono invece tutti relativi a bandi di gara o a Determinazioni pubblicate successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs.
163/2006, conseguendone, per essi, l'applicazione delle disposizioni ratione temporis vigenti di cui agli artt. 4
e 5 del D.Lgs. 231 del 2002.
Si esclude, invece, l'applicazione degli artt. 143 e
144 del D.P.R. 207/2010 - richiesta dalle appellanti in via subordinata e da applicarsi, ai sensi del richiamato art. 24, commi 1 e 2, Legge n. 161 del 2014, laddove più favorevoli rispetto alle previsioni di cui agli artt. 4 e
5 del D.Lgs. 231 del 2002 - essendo il D.P.R. 207 del
2010 entrato in vigore l'8 giugno del 2011, quindi, in data successiva ai bandi di gara e agli affidamenti relativi ai predetti appalti (cfr. art. 359, comma 1,
D.P.R. 207/2010).
Ciò detto, si rinvia per il momento l'indicazione del metodo di calcolo degli interessi, essendo a questo punto prioritaria la trattazione delle eccezioni sollevate dal comprese quelle reiterate nel presente grado che CP_1 non sono state trattate dal primo Giudice essendo rimaste assorbite per effetto del rigetto della domanda principale.
15 Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dal CP_1 in relazione alla asserita novità delle domande avanzate in via subordinata dalle appellanti di riconoscere l'applicazione degli interessi di cui agli artt. 143 e
144 del D.P.R. 207/2010 e, in via di estremo subordine, i tassi di interesse ritenuti correttamente applicabili da questa Corte (p. 12 costituzione in appello . CP_1
Detta eccezione si presta ad essere esaminata unitamente all'eccezione di prescrizione del diritto del a richiedere gli interessi ex D.Lgs. 231/2002, Parte_2 basata sulla circostanza che in sede stragiudiziale il avesse nella prima diffida del 2014 richiesto Parte_2 il pagamento degli interessi solo ex artt. 143 e 144
D.P.R. 207 del 2010 e che solo nel 2020, a prescrizione oramai maturata, avesse invece chiesto il pagamento degli interessi in base al D.Lgs. 231 del 2002 (p. 19 costituzione in appello).
Entrambe le eccezioni sono infondate e vanno disattese.
Non rileva che nella fase stragiudiziale, nei rispettivi ricorsi per ingiunzione e negli atti di costituzione nei giudizi di opposizione ed Parte_1 il abbiano chiesto l'applicazione degli Parte_2 interessi solo o anche in virtù del D.Lgs. 231/2002, del
D.M. 145/2000 e/o del D.P.R. 207/2010, risultando sufficiente per la parte che intenda ottenere il pagamento degli interessi avanzare la relativa domanda senza bisogno di individuare la corretta disciplina applicabile: ciò, in ragione del fatto che, in generale, la diversa qualificazione giuridica della fattispecie esaminata è espressione del principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., che non amplia o modifica il petitum né comporta quindi la violazione del principio di
16 cui all'art. 112 c.p.c. (la novità della domanda si sarebbe potuta semmai rilevare laddove le appaltatrici avessero per la prima volta nel presente grado di giudizio chiesto la condanna del al pagamento CP_1 degli interessi).
Non si configura, pertanto, alcuna domanda nuova in appello ex art. 345 c.p.c. né risulta fondata l'eccezione di prescrizione, essendo valida, ai fini interruttivi, la prima richiesta di pagamento avanzata dal in Parte_2 data 18.12.2014, anche se fondata su interessi calcolati in base al D.P.R. 207/2010 (cfr. doc. 3, costituzione nel giudizio di opposizione RG 2243/2021). Parte_2
Per le medesime ragioni di cui sopra, risulta di riflesso fondato il terzo ed ultimo motivo di gravame con cui, in sintesi, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, disattesa la domanda principale di applicare gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, non ha neppure disposto la quantificazione del credito azionato sulla base della disciplina ritenuta applicabile e ha rigettato interamente la pretesa azionata.
Prospetta ancora il l'erroneità di imputazione CP_1 dei pagamenti effettuata sulla base del disposto di cui all'art. 1194 c.c. anziché secondo la normativa speciale in tema di appalti pubblici di cui agli artt. 116 D.P.R.
554/1999 e 142 D.P.R. 207/2010, e per non avere conseguentemente le odierne appellanti iscritto tempestivamente alcuna riserva o voce di credito a titolo di interessi in sede di sottoscrizione di SAL e di collaudo, con conseguente decadenza del diritto azionato
(pp. 13-14 costituzione in appello . CP_1
L'eccezione è infondata.
Le stesse norme richiamate dal escludono la CP_1 necessità di iscrivere in apposite riserve gli interessi
17 derivanti dal ritardato pagamento (cfr. il vigente ratione temporis art. 116, comma 4, D.P.R. 554 del 1999,
a mente del quale “L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve”).
Non vi è, infatti, in generale, alcun onere per l'appaltatore di richiedere il pagamento degli interessi dovuti a mezzo di iscrizione di apposita riserva;
ciò, trova d'altronde giustificazione nel fatto che gli interessi da ritardato pagamento non sono connessi all'esecuzione del contratto bensì all'inadempimento della stazione appaltante, per causa ad essa imputabile, tant'è che gli stessi decorrono automaticamente senza neppure la necessità della preventiva messa in mora.
Parimenti infondata è la prospettata erronea imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c. essendo pacifico che al contratto di appalto, anche pubblico, fatta salva diversa previsione della legislazione speciale in materia, sono applicabili le norme del Codice civile, quindi, anche del disposto di cui all'art. 1194
c.c..
Conseguentemente, in mancanza di un preciso accordo tra le parti sulla eventuale diversa imputazione dei pagamenti ricevuti dal – di cui non è stata CP_1 tuttavia fornita la prova nel caso in esame – è da considerarsi corretto il criterio ex art. 1194 c.c. adottato dalle odierne appellanti per la determinazione del quantum del capitale residuo su cui calcolare gli interessi.
Si esamina, a questo punto, l'eccezione di nullità dedotta dal in relazione agli appalti di cui alle CP_1 lettere F, L, I, K, M, oggetto del decreto ingiuntivo n.
18 1150/2020, in quanto ritenuti frutto di accordi corruttivi tra l'allora socio di maggioranza di
[...]
, e l'allora Dirigente del Pt_1 CP_5
Servizio Lavori Pubblici del come Controparte_1 emerso nei procedimenti penali “Appaltopoli” e
“Appaltopoli bis” (pp. 15-19 costituzione in appello
), risultando in proposito irrilevante, nella CP_1 prospettazione del , la sentenza di proscioglimento CP_1 emessa nei confronti di in conseguenza CP_5 dell'estinzione dei reati di corruzione e di turbativa d'asta per intervenuta prescrizione.
Deduce il , in particolare, di aver subito un CP_1 danno derivante dall'avere, in sostanza, “pagato una cifra superiore rispetto a quanto sarebbe stata tenuta a versare alla luce delle responsabilità emerse” e che la società avrebbe in tal caso soltanto il Parte_1 diritto al rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione delle opere mentre spetterebbe all' Controparte_6
il diritto al risarcimento del danno
[...] quantificato nel presunto utile di impresa (p. 16 costituzione in appello ). CP_1
Riferisce in proposito il di aver avanzato CP_1 apposita richiesta di risarcimento del danno da reato alla società per euro 1.795.525,00 (p. 18 Parte_1 comparsa in appello ). CP_1
Osserva la Corte quanto segue.
Va in primo luogo condivisa la considerazione del sul fatto che la sentenza di proscioglimento CP_1 conseguente all'estinzione dei reati per prescrizione non equivale ad una assoluzione nel merito, posto che soltanto quest'ultima presuppone la riconosciuta innocenza dell'imputato. Per quanto riguarda invece la posizione di è stata accertata in via CP_5 definitiva la sua responsabilità penale per la condotta
19 corruttiva posta in essere, tanto da essere state mantenute a suo carico dalla Corte di Cassazione le statuizioni civili e la confisca già disposte dal
Tribunale dal Pistoia e confermate dalla Corte di Appello di Firenze (sent. Cassazione Penale n. 39482 del
16.9.2021 - doc. 32 deposito del 26.5.2022, nel CP_1 giudizio di opposizione RG 3443/2020).
Alla luce di quanto sopra non può pertanto che riconoscersi la fondatezza della dedotta eccezione di nullità, conseguendone che nessun pagamento sarà dovuto a in relazione ai contratti di appalto Parte_1 oggetto dei sopra menzionati procedimenti penali, restando impregiudicata ogni eventuale decisione finale in ordine alla domanda di risarcimento avanzata dal in altra sede. CP_1
Si rileva, inoltre, per completezza, che dalla nullità dei contratti interessati dall'illiceità della causa ex art. 1343 c.c. deriva l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c. - benché quest'ultima sia stata promossa da
[...]
, secondo quanto risulta dagli atti di causa, Pt_1 solo in relazione alle fatture nn. 159/A, 160/A (appalto
M) e 161/A (appalto L), di cui, peraltro, si è riconosciuta la non debenza per le ragioni esposte trattando del primo motivo di gravame - stante la mancanza della condizione di sussidiarietà richiesta dall'art. 2042 c.c., così come chiarito in proposito dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 33954 del
5.12.2023, da cui si ricava il seguente principio di diritto:”Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del
20 titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa
l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (cfr. p. 32 della richiamata sentenza delle SS.UU).
Eccepisce, infine, il la mancata prova del CP_1 credito di cui alle fatture n.70/2007; n.227/2007;
n.306/2008; n.351/2008; n.65/2009; n.1/2007; n.32/2007;
n.33/2007; n.12/2010; n.119/2011; n.153/2007; n.58/2008;
n.174/2011; n.42/2012; n.161/2013; n.159/2013; n.160/2013
(p. 14 costituzione in appello del , in quanto, CP_1 non avendo le appellanti provveduto a depositare, per ciascuna delle suddette fatture prodotte, i prodromici certificati di pagamento, risulterebbe indimostrato l'asserito ritardo dei pagamenti e, quindi, la prova del credito azionato.
Le fatture n. 42 del 23.4.2012 (appalto K), n. 161 del 30.9.2013 (appalto L), nn. 159 e 160 del 30.9.2013
(appalto M) non saranno prese in esame in quanto relative agli appalti affetti da nullità ex art. 1343 c.c. di cui si è detto più sopra (quanto alle fatture nn. 159, 160 e
161 è stata rilevata, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa per le ragioni esposte trattando del primo motivo di gravame).
Per le altre fatture osserva la Corte quanto segue.
Fermo restando il principio dell'onere della prova in forza del quale chi vanta un diritto è chiamato a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, è altresì vero che per il principio di acquisizione della prova, vigente nel nostro ordinamento, anche le prove
21 prodotte dalla parte che non ne è onerata contribuiscono, al pari delle altre, alla formazione del convincimento del giudice.
Ciò premesso, per ognuno dei contratti di appalto il ha prodotto in primo grado, con la seconda memoria CP_1 ex art. 183 c.p.c., la documentazione contabile, dal contratto fino al mandato di pagamento, da cui si ricava che per le fatture nn. 70/2007, 222/2007, 12/2010,
119/2011 2011, 153/2007, 58/2008, 174/2011, l'emissione è stata preceduta, a seconda dello stato in cui si trovavano dei lavori (in corso d'opera o nella fase finale), dal relativo certificato di pagamento o dal certificato di regolare esecuzione:
- la fattura n. 70 del 21.3.2007 (doc. 4 monitorio
) è stata emessa in seguito al certificato di Pt_1 pagamento n. 2 del 26.2.2007 (cfr. Prospetto e all. 6 del doc. 11.A Prog. 18000/2005 prima parte)
- la fattura n. 222 del 30.7.2007 (doc. 6 monitorio
, erroneamente indicata dal con il n. 227) è Pt_1 CP_1 stata emessa a seguito del certificato di regolare esecuzione (c.r.e.) del 9.7.2007 (nel prospetto del
Comune le date del conto finale e del c.r.e. sono erroneamente indicate, rispettivamente, al 5.5.2007 e al
9.5.2007 – cfr. Prospetto e all.ti 10 e 11 del doc. 11.A
Prog. 18000/2005 seconda parte)
- la fattura n. 12 dell'11.2.2010 (doc. 19 monitorio
) è stata emessa sulla base del certificato di Pt_1 pagamento del 10.2.2010 (cfr. Prospetto e all. 12d del doc. 13.C Prog. 16020/2005 seconda parte)
- la fattura n. 119 del 5.8.2011 (doc. 21 monitorio
) è stata emessa sulla base del certificato di Pt_1 collaudo del 14.7.2011 (cfr. Prospetto e all. 12g del doc. 13.C Prog. 16020/2005 seconda parte)
22 - la fattura n. 153 del 16.10.2007 (doc. 22 monitorio
) è stata emessa sulla base del certificato di Pt_1 pagamento del 16.10.2007 (cfr. Prospetto e all. 2 del doc. 14.D Prog. 18000 2006 I Stralcio)
- la fattura n. 58 del 23.4.2008 (doc. 23 monitorio
è stata emessa sulla base del certificato di Pt_1 regolare esecuzione (c.r.e.) del 21.4.2008 (cfr.
Prospetto e all. 9 del doc. 14.D - Prog. 18000 2006 I
Stralcio)
- la fattura n. 174 del 25.11.2011 (doc. 37 monitorio
) è stata emessa sulla base dello stato finale dei Pt_1 lavori del 23.11.2011 cui è seguito in data 12.1.2012 il c.r.e. e la Determinazione n. 298 del 10.2.2012 di approvazione del conto finale e del c.r.e. (cfr.
Prospetto e all.ti 4, 5, 6, 7 del doc. 19.J Prog.
18000/2010)
Per quanto riguarda, invece, le fatture nn. 306/2008,
n. 351/2008, n. 65/2009, n. 1/2007, n. 32/2007, n.
33/2007 il discorso è diverso dal momento che dette fatture sono relative, come si vedrà a breve, ad appalti affidati direttamente sulla base di Determinazioni per i quali la procedura di pagamento non è subordinata alla preventiva emissione del certificato di pagamento. In dettaglio:
- la fattura n. 306 del 30.9.2008 (doc. 7 monitorio
) fa riferimento alla Determinazione n. 1157 del Pt_1
28.4.2008 al cui punto 3) è previsto “di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle spese sulla base di fatture presentate dalla ditta affidataria con successivi atti di liquidazione” (cfr. all. 1-ter del doc. 11.A
Prog. 18000/2005 prima parte - seconda memoria primo grado ) CP_1
- la fattura n. 351 del 13.10.2008 (doc. 8 monitorio
) fa riferimento alla Determinazione n. 1634 del Pt_1
23 20.6.2008 al cui punto 3) è parimenti previsto “di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle spese sulla base di fatture presentate dalla ditta affidataria con successivi atti di liquidazione” (cfr. all. 1-quater del doc. 11.A Prog. 18000/2005 prima parte - seconda memoria primo grado ) CP_1
- la fattura n. 65 del 31.3.2009 (doc. 9 monitorio
) fa riferimento alla Determinazione n. 1792 del Pt_1
14.7.2008 al cui punto 3) è previsto il pagamento della somma impegnata “su presentazione di fatture vistate per
l'avvenuta esecuzione dei lavori senza ulteriori atti di liquidazione” (cfr. all. 1-quinquies del doc. 11.A Prog.
18000/2005 prima parte - seconda memoria primo grado
) CP_1
- la fattura n. 1 dell'8.1.2007 (doc. 10 monitorio
) fa riferimento alla Determinazione del Dirigente n. Pt_1
1096 del 13.4.2005: in essa viene dato atto al punto 2) di provvedere alla liquidazione e al pagamento della spesa, sulla base delle fatture presentate dai soggetti affidatari del servizio, con successivi atti di liquidazione (cfr. all. 1 del doc. 12.B Lavori Via
Bartolina - seconda memoria primo grado CP_1
- la fattura n. 32 del 26.3.2007 (doc. 11 monitorio
) fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Pt_1
Comunale del 5.10.2006 cui sono seguite le due
Determinazioni Dirigenziali n. 3751 del 13.12.2006 e n.
778 del 12.3.2007: in esse, al punto 2), viene dato atto di provvedere alla liquidazione e al pagamento della spesa, sulla base delle fatture presentate dai soggetti affidatari del servizio, con successivi atti di liquidazione (cfr. all.ti 12 e 13 del doc. 12.B Lavori
Via Bartolina - seconda memoria primo grado CP_1
- la fattura n. 33 del 26.3.2007 (doc. 12 monitorio
) fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Pt_1
24 Comunale n. 133 del 6.7.2006 cui sono seguite le due
Determinazioni Dirigenziali n. 3750 del 13.12.2006 e n.
774 del 12.3.2007: in esse, rispettivamente ai punti 2) e
3), viene dato atto di provvedere alla liquidazione e al pagamento della spesa, sulla base delle fatture presentate dai soggetti affidatari del servizio, con successivi atti di liquidazione (cfr. all.ti 6 e 7 del doc. 12.B Lavori Via Bartolina - seconda memoria primo grado ). CP_1
Premesso tutto quanto sopra, ritenuto da questa Corte non necessario procedere con apposita ctu contabile, si indicano di seguito le modalità di calcolo alle quali le parti dovranno attenersi ai fini della quantificazione degli interessi, previa individuazione della disciplina applicabile e del momento a partire dal quale i crediti azionati sono divenuti esigibili, tenuto conto altresì del fatto che nessuna delle parti in causa ha posto l'attenzione nel corso del giudizio su termini di pagamento pattuiti diversi da quelli ex lege previsti, né di ciò è stata riscontrata la presenza in atti.
Per praticità si segue l'ordine indicato da Parte_1 nel ricorso per decreto ingiuntivo (p. 2 e ss. RG
2723/2020), dal nel ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo (pp. 2-3, RG 1224/2021) nonché lo schema elaborato dal nel già menzionato Prospetto (doc. CP_1
10, memoria n. 2, primo grado), con espunzione fin da ora delle fatture emesse in forza dell'appalto E (per difetto di legittimazione di cfr. in motivazione Parte_1
p. 11) e degli appalti F, I, K, L, M (per nullità ex art. 1343 c.c., cfr. in motivazione pp. 18-20).
1. Fatture azionate da relative all'appalto Parte_1
A Prog. 18000/2005 Rep. 18742 del 15.5.2006 – D.M.
145/2000, artt. 29 e 30.
25 1.1. Fatture n. 449/A del 24.10.2006 e 70 del 21.3.2007: esigibilità dal 31° giorno successivo all'emissione dei relativi certificati di pagamento (cfr. art. 29, comma 1, secondo periodo). Conseguentemente, gli interessi andranno in questo caso calcolati al tasso legale dal 31° al 60° giorno successivo all'emissione dei certificati di pagamento;
dal 61° giorno al saldo applicazione degli interessi moratori (art. 30, comma 2, secondo periodo)
1.2. Fattura n. 222/A del 30.7.2007: esigibilità dal 91° giorno successivo a quello di emissione del c.r.e. del 9.7.2007 (art. 29, comma 2, primo periodo); dal
91° al 150° giorno calcolo interessi al tasso legale
(art. 30, comma 3, primo periodo) e dal 151° giorno al saldo applicazione degli interessi moratori (art. 30, comma 3, secondo periodo)
1.3. Fattura n. 188/A del 30.6.2008: stesso criterio di cui al punto 1.2. (decorrenza termini dalla emissione del c.r.e. del 3.7.2008, non rilevando che la fattura sia stata emessa prima)
1.4. Fatture n. 306/A del 30.9.2008, n. 351/A del
13.10.2008, n. 65 del 31.3.2009 (affidamento a mezzo di Determinazioni): il termine di pagamento è quello ordinario di 30 giorni dall'emissione della fattura;
pertanto, dal 31° al 60° giorno successivo a quello di emissione della fattura, calcolo interessi al tasso legale e dal 61° giorno al saldo calcolo interessi moratori
2. Fatture azionate da relative all'appalto Parte_1
B Prog. 24000/2004 (Delibera G.C. n. 259 del 21.10.2004)
– D.M. 145/2000, artt. 29 e 30.
2.1 Fatture n. 1 dell'8.1.2007, n. 32 del 26.3.2007 e n.
33 del 26.3.2007 (affidamento a mezzo di
Determinazioni): stesso criterio di cui al punto 1.4.
26 3.Fatture azionate dal relative all'appalto C Parte_2
Prog. 16020/2005 (Contratto rep. 18817 del 31.8.2007) –
D.M. 145/2000, artt. 29 e 30
3.1. Fatture n. 30112 del 29.2.2008, n. 30456 del
6.8.2008, n. 30151 del 24.3.2009, n. 30656 del
12.10.2009, n. 30111 dell'11.2.2010, n. 30976 del
9.12.2010 (cfr., per tutte, doc. 5c opposizione
RG 2243/2021), n. 17 del 22.2.2008, n. 112 CP_1 del 29.7.2008, n. 40 del 23.3.2009, n. 170 del
30.9.2009, n. 12 dell'11.2.2010 (cfr. per tutte, doc. 13 memoria n. 2 primo grado : emesse nei CP_1
30 giorni dall'emissione dei rispettivi certificati di pagamento;
ai fini del calcolo degli interessi si applica il medesimo criterio di cui al punto 1.1.
3.2.Fatture n. 30456 dell'11.6.2010 e n. 79 dell'11.6.2010: emesse in data anteriore al certificato di pagamento del 20.7.2010; si applica il medesimo criterio di cui al punto 1.3. (non rilevando che le fatture siano state emesse in data antecedente)
3.3.Fatture n. 30553 del 5.8.2011 e n. 119 del 5.8.2011 emesse sulla base del certificato di collaudo del
14.7.2011: stesso criterio di cui al punto 1.2.
4.Fatture azionate da relative all'appalto Parte_1
D Prog. 18000/2006 (Contratto Rep. 18803 del 10.7.2007) –
D.Lgs. 231/2002, artt. 4 e 5
4.1. Fatture n. 153 del 16.10.2007, n. 58 del 23.4.2008,
n. 48 del 21.4.2011: esigibilità dal 31° giorno successivo all'emissione, rispettivamente, del certificato di pagamento, del c.r.e. e del certificato di ultimazione lavori (art. 4, comma 2, lett. d)); applicazione interessi moratori (ex art. 5) dal 31° giorno al saldo
27
5.Fatture azionate da in relazione agli Parte_1 appalti G,H Lavori di somma urgenza (Delibera G.C. n. 5 dell'8.1.2010) – D.Lgs. 231/2002, artt. 4 e 5
5.1. Fatture nn. 92 e 93 dell'8.7.2010: esigibilità dal
31° giorno successivo a quello dell'emissione delle fatture;
applicazione interessi moratori (ex art. 5) dal 31° giorno al saldo (art. 4, comma 2, lett. a))
6.Fatture azionate da in relazione Parte_1 all'appalto J - Prog. 18000/2010 (Contratto rep. 40 del
3.5.2011) – D.Lgs. 231/2002, artt. 4 e 5
6.1. Fatture n. 140 del 15.9.2011, n. 174 del 25.11.2011: stesso criterio di cui al punto 4.1. (art. 4, comma
2, lett. d)).
Riepilogando, il risulta quindi tenuto al CP_1 versamento:
- in favore di della quota del capitale Parte_1 residuo di cui alle fatture emesse in relazione agli appalti A e B, maggiorato degli interessi ex artt. 29 e
30 del D.M. 145 del 2000 dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo;
nonché della quota del capitale residuo di cui alle fatture emesse in relazione agli appalti D, G, H, J, maggiorato degli interessi ex artt. 4
e 5 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo
- in favore del Parte_2 della quota del capitale residuo di cui alle fatture emesse in relazione all'appalto C, maggiorato degli interessi ex artt. 29 e 30 del D.M. 145 del 2000, dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
Le spese di lite del primo grado di giudizio e della rispettiva fase monitoria sono liquidate per Pt_1
28 e per il , rispettivamente, come da Pt_1 Parte_2 punti c) e d) del dispositivo della impugnata sentenza e del decreto ingiuntivo opposto e vengono ripartite come segue:
- l'importo di cui al punto c) viene posto per 1/2 a carico del opponente e sono compensate tra il CP_1
e per il restante 1/2 CP_1 Parte_1
- l'importo di cui al punto d) del dispositivo viene posto per 1/2 a carico del opponente e sono CP_1 compensate tra il ed il per il restante CP_1 Parte_2
1/2.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, sono anch'esse ripartite distinguendo la diversa posizione delle appellanti.
Fin dall'atto introduttivo in appello Parte_1 ha ridotto la domanda da euro 611.321,17, di cui al decreto ingiuntivo n. 1150/2020, ad euro 399.994,35 (per effetto della rinuncia di euro 202.502,70 relativi all'appalto C Prog. 16020/2005, contratto Rep. 18817 del
31.08.2007, e dell'importo di euro 8.824,12 relativo all'appalto E Prog. 18000/2006, contratto Rep. 18865 del
06.10.2008).
Ciò premesso, per le spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore effettivo della controversia ricompreso nello scaglione da euro
260.001,00 ad euro 520.000,00, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 (valori medi senza la fase istruttoria)
e, in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale, sono poste a carico del per 1/3 del CP_1 loro ammontare e compensate tra il e CP_1 Parte_1 per i restanti 2/3.
Per quanto riguarda il , l'importo di euro Parte_2
336.664,05 domandato nel presente grado è rimasto
29 invariato rispetto a quello azionato con il decreto ingiuntivo n. 569/2021.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono quindi liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore portato dal decreto ingiuntivo n. 569/2021, ricompreso nello scaglione da euro 260.001,00 ad euro
520.000,00, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022
(valori medi senza la fase istruttoria), e, in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale, sono poste a carico del per 1/2 del loro ammontare e CP_1 compensate tra il ed il per il restante CP_1 Parte_2
1/2.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e dal Parte_1 avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Pistoia n. 531 pubblicata in data 22.6.2023:
1) accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
a) dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 al versamento in favore di Parte_1 della quota del capitale residuo di cui alle fatture emesse in relazione agli appalti A e B, maggiorato degli interessi ex artt. 29 e 30 del
D.M. 145 del 2000 dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo come previsto in motivazione;
nonché della quota del capitale residuo di cui alle fatture emesse in relazione agli appalti D, G, H, J, per le ragioni di cui in motivazione, maggiorato degli interessi ex artt. 4
e 5 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di esigibilità
30 dei singoli importi al saldo come previsto in motivazione;
b) dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 al versamento in favore del Parte_2
della quota del capitale residuo di
[...] cui alle fatture emesse in relazione all'appalto
C, maggiorato degli interessi ex artt. 29 e 30 del
D.M. 145 del 2000, dalla data di esigibilità dei singoli importi al saldo come previsto in motivazione;
2) liquida le spese del primo grado di giudizio e della rispettiva fase monitoria sostenute da
[...] come da sentenza impugnata, punto Parte_1
c) del dispositivo e del decreto ingiuntivo opposto, e sono poste per 1/2 a carico del
[...]
e compensate per il restante 1/2; CP_1
3) liquida le spese del primo grado di giudizio e della rispettiva fase monitoria sostenute dal come da sentenza Parte_2 Parte_2 impugnata, punto d) del dispositivo e del decreto ingiuntivo opposto, e sono poste per 1/2 a carico del e compensate per il restante Controparte_1
1/2;
4) liquida le spese del presente grado di giudizio sostenute da in euro Parte_1
14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
5) dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 alla rifusione in favore di Parte_1 di 1/3 di dette spese e compensa tra le parti i restanti 2/3;
6) liquida le spese del presente grado di giudizio sostenute dal in Parte_2
31 euro 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
7) dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 alla rifusione in favore del Parte_2
di 1/2 di dette spese e compensa tra
[...] le parti il restante 1/2.
Così deciso in Firenze, il 7 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est.
UD DE IN
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