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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8462 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Cherchi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gabriele Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/06/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Uta, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
Pag. 1 di 3 confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi continueranno a vivere separati.
2) Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2 abiteranno con la madre e presso di lei avranno la residenza anagrafica.
3) Incontreranno liberamente il padre, previo accordo anche tra i genitori, sia durante la settimana che nel fine settimana, nel rispetto dell'alternanza.
Quando questi avrà una propria abitazione idonea ad accoglierle, pernotteranno anche presso di lui.
I genitori si impegnano a collaborare per provvedere alla cura delle figlie in occasione di eventuali trasferte legate all'attività lavorativa di entrambi.
4) Salvo diversi accordi, durante le festività, le figlie alterneranno di anno in anno con ciascun genitore la vigilia di Natale, sino alla mattina del 25 dicembre, e il pranzo di Natale sino alla mattina del 26 dicembre.
Con lo stesso criterio, staranno con un genitore il 31 dicembre sino alla mattina del 1° gennaio, ed il 1° gennaio sino alla mattina del 2 gennaio con l'altro; il 6 gennaio ad anni alterni.
Trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni, come anche le festività minori, nel rispetto di eventuali diverse richieste ed esigenze.
5) Durante le ferie estive staranno con ciascun genitore per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, con impegno dei genitori di comunicarsi il periodo feriale di ognuno a far data dal mese di maggio di ogni anno.
6) Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla CP_1 signora di € 600,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese e con Pt_1 decorrenza dal mese di luglio 2025.
Pag. 2 di 3 Il predetto importo sarà rivalutato annualmente in misura proporzionale agli aumenti degli indici ISTAT.
7) Tale importo è comprensivo delle spese di abbigliamento, sportive ordinarie quali retta e attrezzatura base di uno sport per ciascuna figlia, eccetto iscrizione alle gare, costi di trasferta, attrezzatura speciale;
scolastiche per materiale scolastico (cancelleria, diario, borsa) eccetto libri e le spese per corsi e viaggi di istruzione;
piccole spese personali e di cura della persona (parrucchiera ed estetista).
8) Le spese straordinarie saranno regolate secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 2017, che si allegano al presente ricorso e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Il genitore che anticiperà la spesa dovrà trasmettere all'altro, entro la fine del mese in cui la spesa è stata sostenuta, apposito conteggio corredato dalla relativa documentazione giustificativa.
Il genitore obbligato al rimborso provvederà al versamento della propria quota entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo alla ricezione della documentazione.
9) L'assegno unico per le figlie, attualmente pari ad € 51,00 mensili per ciascuna, continuerà ad essere percepito dalla madre.
Qualora, a seguito di modifiche normative o di variazioni della situazione reddituale dei genitori, l'importo dell'assegno unico dovesse subire un incremento rispetto alla somma attuale, la quota eccedente i 51,00 euro per ciascuna figlia verrà divisa in parti uguali tra i genitori.
Al contrario, qualora l'assegno unico dovesse diminuire rispetto all'importo attuale, il padre si impegna a corrispondere alla madre la differenza necessaria ad integrare la somma di € 51,00 per ciascuna figlia.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8462 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Cherchi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gabriele Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/06/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Uta, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
Pag. 1 di 3 confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi continueranno a vivere separati.
2) Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2 abiteranno con la madre e presso di lei avranno la residenza anagrafica.
3) Incontreranno liberamente il padre, previo accordo anche tra i genitori, sia durante la settimana che nel fine settimana, nel rispetto dell'alternanza.
Quando questi avrà una propria abitazione idonea ad accoglierle, pernotteranno anche presso di lui.
I genitori si impegnano a collaborare per provvedere alla cura delle figlie in occasione di eventuali trasferte legate all'attività lavorativa di entrambi.
4) Salvo diversi accordi, durante le festività, le figlie alterneranno di anno in anno con ciascun genitore la vigilia di Natale, sino alla mattina del 25 dicembre, e il pranzo di Natale sino alla mattina del 26 dicembre.
Con lo stesso criterio, staranno con un genitore il 31 dicembre sino alla mattina del 1° gennaio, ed il 1° gennaio sino alla mattina del 2 gennaio con l'altro; il 6 gennaio ad anni alterni.
Trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni, come anche le festività minori, nel rispetto di eventuali diverse richieste ed esigenze.
5) Durante le ferie estive staranno con ciascun genitore per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, con impegno dei genitori di comunicarsi il periodo feriale di ognuno a far data dal mese di maggio di ogni anno.
6) Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla CP_1 signora di € 600,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese e con Pt_1 decorrenza dal mese di luglio 2025.
Pag. 2 di 3 Il predetto importo sarà rivalutato annualmente in misura proporzionale agli aumenti degli indici ISTAT.
7) Tale importo è comprensivo delle spese di abbigliamento, sportive ordinarie quali retta e attrezzatura base di uno sport per ciascuna figlia, eccetto iscrizione alle gare, costi di trasferta, attrezzatura speciale;
scolastiche per materiale scolastico (cancelleria, diario, borsa) eccetto libri e le spese per corsi e viaggi di istruzione;
piccole spese personali e di cura della persona (parrucchiera ed estetista).
8) Le spese straordinarie saranno regolate secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 2017, che si allegano al presente ricorso e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Il genitore che anticiperà la spesa dovrà trasmettere all'altro, entro la fine del mese in cui la spesa è stata sostenuta, apposito conteggio corredato dalla relativa documentazione giustificativa.
Il genitore obbligato al rimborso provvederà al versamento della propria quota entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo alla ricezione della documentazione.
9) L'assegno unico per le figlie, attualmente pari ad € 51,00 mensili per ciascuna, continuerà ad essere percepito dalla madre.
Qualora, a seguito di modifiche normative o di variazioni della situazione reddituale dei genitori, l'importo dell'assegno unico dovesse subire un incremento rispetto alla somma attuale, la quota eccedente i 51,00 euro per ciascuna figlia verrà divisa in parti uguali tra i genitori.
Al contrario, qualora l'assegno unico dovesse diminuire rispetto all'importo attuale, il padre si impegna a corrispondere alla madre la differenza necessaria ad integrare la somma di € 51,00 per ciascuna figlia.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3