Ordinanza cautelare 7 giugno 2024
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/07/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01525/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Agenzia Dogane e Monopoli di Stato - Ufficio Territoriale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
della nota prot. -OMISSIS- del 18 aprile 2024 con cui l'ADM Direzione Territoriale VII – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione Operativa Territoriale di Caltanissetta ha disposto la revoca della concessione di raccolta del gioco del lotto -OMISSIS- in -OMISSIS- di titolarità dell'odierna ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2025 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, titolare di una ricevitoria del lotto, insorge avverso il provvedimento in epigrafe, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le ha revocato la relativa concessione per il gioco del lotto -OMISSIS-. Con il medesimo provvedimento l’Amministrazione ha provveduto anche all’incameramento del deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con escussione della polizza fideiussoria nella misura intera di € 2.000,00.
In particolare, il gravato provvedimento è stato adottato, ai sensi dell'art. 34 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e degli artt. 2 e 5 del contratto annesso all'atto di concessione, per avere la ricorrente “ ritardato l’effettuazione dei versamenti dei proventi del gioco del lotto, rispetto ai termini tassativamente previsti dall’art. 30 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni, per cinque volte in un biennio ”, nel provvedimento sono contestate somme e date riferite a ogni ritardo citato, da dicembre 2022 a febbraio 2024.
In data 19.3.2024, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, la ricorrente ha fatto pervenire chiarimenti sulle proprie condotte, qualificate dalla stessa come “ lievissimi ritardi ”. Tuttavia il provvedimento impugnato supera le osservazioni di parte che “ non possono essere considerate esimenti e ciò in quanto la chiusura dell’istituto di Credito in -OMISSIS- (CL), non esclude che il pagamento dei proventi settimanali del gioco del lotto possa essere effettuato presso altri canali fiscali (uffici postali, istituti di credito) ovvero utilizzando altri strumenti di pagamento telematici ”.
2. Il provvedimento gravato è contestato nella sua legittimità per i seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 e 10 bis della l.241/90; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria ”. Secondo parte ricorrente il provvedimento gravato sarebbe carente nel suo impianto motivazionale, non essendo stati sufficientemente approfondite, anche in istruttoria, le ragioni dei ritardi contestati. I ritardi in questione, infatti, sono imputabili alla chiusura dell’unico sportello bancario presente nel territorio comunale e tale circostanza, rappresentata alla p.a. in sede di osservazioni, è stata liquidata con una motivazione insufficiente.
2.2.” Violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 35 della legge 1293 del 1957; violazione e falsa applicazione degli art.24 e 30 del d.p.r. 303 del 1990; violazione e falsa applicazione dell’art.97 della costituzione; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art.3 della l.241 del 1990; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria ”. Secondo la ricorrente, data l’esiguità del numero di ritardi dei versamenti, dei giorni di ritardo e degli importi nonché in ragione del fatto che le somme dovute sono state poi integralmente corrisposte, non si riscontrerebbero quelle caratteristiche di “ abitualità ” della violazione che, ai sensi del citato art. 34, comma 1, n. 9, della l. n. 1293/1957, sono idonee a ledere il rapporto fiduciario con l’amministrazione concedente.
3. L’Agenzia intimata si è costituita in giudizio per mezzo della difesa erariale e ha depositato una memoria in data 17.4.2025 nella quale ha chiesto il rigetto nel merito delle pretese ricorrenti.
4. All’udienza pubblica del 6 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi di doglianza che possono essere trattati congiuntamente.
L’art. 30 del Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 sull’ordinamento del gioco del lotto prevede che “ i raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale ”. La circolare dell’Agenzia n. 13386/COA/LTT del 31/07/2003 afferma che si versa nella fattispecie della revoca della concessione: a) se il ricevitore non adempie esattamente entro il termine ordinariamente previsto (il giovedì della settimana successiva a quella di estrazione), e tuttavia provvede al versamento successivamente; b) se il ricevitore, che non ha adempiuto esattamente entro il termine ordinariamente previsto, neppure provvede all’adempimento nell’ulteriore termine di cinque giorni indicato dall’ispettorato, né provvede a rispondere alla comunicazione, ovvero, pur facendolo, non produce prove idonee ad escludere la sua responsabilità.
Nel caso di specie sono integrate entrambe le fattispecie citate atteso che, per la settimana contabile dal 13.09.2023 al 19.09.2023, parte ricorrente non ha versato, entro i termini previsti, i proventi estrazionali del gioco del lotto e non ha successivamente adempiuto al detto versamento, nell’ulteriore termine di cinque giorni dall’intimazione a versare, non producendo controdeduzioni esimenti atte a escludere la propria responsabilità; inoltre, per ulteriori cinque settimane nel biennio 2022-2024 (quelle del 20.12.2022, del 24.10.2023, del 7.11.2023, del 30.01.2024 e del 20.02.2024), ella ha effettuato con ritardo i versamenti dei proventi estrazionali del gioco del lotto.
La legge n. 1293 del 1957 in materia di “ Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio ” all’articolo 34, primo comma, prevede il potere discrezionale dell’Amministrazione in tema di revoca della concessione stabilendo che “ l’Amministrazione può procedere alla disdetta del controllo d’appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi: (...) 7) pagamento dei generi di monopolio e dei canoni, effettuato in maniera diversa da quella prescritta, quando ne sia derivato danno alla Amministrazione ”.
Tale discrezionalità è stata, nel caso di specie, esercitata dall’Agenzia con la stipula del disciplinare previsto dall’articolo 21 del D.P.R. n. 303 del 1990, il quale, come ricordato dal Consiglio di Stato, “ può regolare, in modo specifico, l’adempimento degli obblighi del concessionario - beninteso entro il quadro normativo legislativo e regolamentare - e anche le conseguenze della loro violazione e/o inadempimento ” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 25 gennaio 2018, n. 497).
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di sottolineare come il “ potere amministrativo discrezionale sia stato esercitato ed interamente consumato con la previsione delle clausole del disciplinare e la sottoscrizione dello stesso, sicché, una volta inveratasi la fattispecie astratta prevista dalla fonte convenzionale, l’Agenzia concedente non ha alcun margine di ulteriore apprezzamento, ma è tenuta a revocare la concessione. In altri termini, l’Amministrazione ha esercitato il suo potere discrezionale nell’individuare la fattispecie in cui l’inadempimento della parte si configura di una consistenza tale da ledere il rapporto fiduciario e, di conseguenza, da precludere la prosecuzione del rapporto concessorio ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 2020 n. 3195; in termini, più di recente, anche Consiglio di Stato sez. VII, 19 settembre 2022, n. 8066).
La revoca diventa pertanto un atto vincolato, automatico, in presenza di determinate condizioni previste dal contratto.
Con un’altra pronuncia il Consiglio di Stato, sez. II, 12 marzo 2020, n. 1790, ha individuato quale sia la ratio della rigorosa disciplina in materia di concessioni monopoliste: “ la detta giurisprudenza ha efficacemente rappresentato che la funzionalità del sistema sotto il profilo finanziario e contabile, richiede la massima certezza di regolarità dei flussi finanziari, sicché anche il solo ritardo nel pagamento costituisce una violazione legittimante l’adozione del provvedimento di revoca”; e inoltre, ha affermato che “la ratio delle disposizioni concernenti la revoca è costituita dal venir meno, al ricorrere di determinati presupposti, del rapporto di fiducia nei confronti del ricevitore, il quale, a causa del proprio inadempimento, diviene inaffidabile, per cui la revoca e la conseguente decadenza, nel caso di specie, sono state legittimamente adottate ”.
Un altro aspetto significativo per qualificare la gravità della fattispecie concreta è la distinzione tra il primo e il secondo termine di pagamento nel disciplinare: il primo termine, relativo al pagamento del giovedì successivo alla raccolta del gioco, non è considerato un termine essenziale e la sua violazione non porta di per sé alla revoca della concessione; al contrario, il secondo termine (quello dei cinque giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere) è considerato determinante e, se violato, comporta la revoca della concessione.
La mancata osservanza del secondo termine è stata qualificata ex ante come grave inadempimento idoneo a provocare l'effetto di interrompere il rapporto fiduciario tra l'Amministrazione e il concessionario.
In questi termini il Collegio ritiene di richiamarsi e di confermare il precedente di questo Tribunale, sezione II, sentenza n. 126 del 2025.
2. A fronte del quadro di sistema sopra delineato, di tutta evidenza l’iter logico che ha condotto la p.a. alla determinazione adottata appare lineare e coerente. L’Amministrazione si è determinata per la revoca della concessione a fronte di inadempimenti ripetuti e gravi, certamente caratterizzati da abitualità data la ricorrenza nel tempo nel corso di un ampio periodo e, pertanto, idonei a determinare un vulnus irreparabile nel rapporto fiduciario tra soggetto pubblico e privato concessionario.
Inoltre, la motivazione spesa in termini di ininfluenza sulle osservazioni presentate dalla ricorrente appare corretta.
La ricorrente, partendo dal presupposto, autoasserito e confliggente con la disciplina esaminata, di estrema esiguità delle infrazioni contestatele, ha addotto giustificazioni del tutto prive di reale consistenza. Di tutta evidenza la questione della chiusura di uno sportello bancario sito nello stesso Comune dove si trova l’esercizio del concessionario, che non può essere assunta come impedimento assoluto e oggettivo all’esecuzione corretta dei versamenti. Non solo gli sportelli bancari sono normalmente disposti su tutto il territorio, certamente anche in zone limitrofe al Comune della ricorrente e da questa agilmente raggiungibili, ma la stessa normativa prevede la possibilità di versare attraverso il servizio postale, certamente presente in modo capillare sul territorio nazionale.
3. Per le superiori ragioni il ricorso va rigettato e le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Agenzia resistente in complessivi euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO