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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/10/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2292/2020 R.G.
T R I B U N A L E D I T E R A M O S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2292 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020 tra
(CF. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
(C.F. , quest'ultimo in qualità di attore in Parte_3 C.F._3 riassunzione costituito a seguito del decesso di , nata a [...] il Controparte_1
24.01.1926 (Cod. Fisc. ) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lino Nisii e C.F._4
SE Monina;
ATTORI contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
) rappresentati e difesi dall'Avv. Emidio Corradetti e domiciliati presso il C.F._6 suo studio in Ascoli Piceno, in Via Pretoriana n.39;
CONVENUTI
OGGETTO: azione di simulazione, azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e richiesta, per tutte le causali illustrate nella narrativa del presente atto:
1) in via principale, accertare e dichiarare la natura assolutamente simulata del contratto di compravendita immobiliare ripassato tra i signori e Controparte_2 Controparte_3 (rep. n. 249248 – Reg. part. n. 8265 – Reg. Gen. n. 11461, in data 10.09.2015, rogato dal notaio Dott.
e trascritto in data 14.09.2015), e per l'effetto dichiarane la nullità ai sensi e per Persona_1 gli effetti dell'art. 1415 e seg. c.c. ordinando la cancellazione delle successive trascrizioni, con ogni conseguente statuizione di legge;
2) in via subordinata, e in denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di , e Parte_1 Parte_2 CP_1
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., degli atti dispositivi posti in essere dal signor
[...]
, socio accomandatario della IMMOBILIARE DE LU SAS DI DE LU G. Controparte_2
& C., corrente in S. Egidio alla V. alla Via G. Cesare n. 8, identificati nella narrativa del presente atto nonché delle eventuali successive trascrizioni ordinandone la cancellazione e di ogni ulteriore
e diverso atto distrattivo che dovesse essere accertato in corso di causa e che ci si riserva di documentare;
3) pronunciare ogni conseguente statuizione, per quanto occorrer possa, anche al fine di consentire agli attori di azionare fruttuosamente i propri diritti sui beni immobili oggetto di revocatoria;
4) pronunciare ogni conseguente statuizione di accertamento e di condanna derivante dall'accoglimento dell'azione revocatoria in relazione al predetto immobile anche nei confronti di eventuali terzi;
5) ordinare l'annotazione della sentenza ex art. 2655 c.c. nei registri immobiliari della competente conservatoria, a margine della trascrizione dei predetti atti di disposizione e del presente atto di citazione che gli attori si riservano di chiedere ad avvenuta notificazione;
6) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per i convenuti:
“Alla luce di quanto esposto, dedotto e prodotto si conclude per il rigetto della domanda con il favore delle spese”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.9.2020, , e Parte_1 Pt_2 Parte_1 Controparte_1 hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo l'accertamento della natura simulata dell'atto pubblico di compravendita stipulato tra i convenuti il 10.9.2015 (rep. 249248: racc. 63627) a firma del Notaio
con cui cedeva alla coniuge a fronte di un Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 corrispettivo di € 70.000,00, il diritto di proprietà pari a ½ dei seguenti beni immobili: appartamento censito al NCEU del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata al fg. 15, p.lla n. 2528/17; unità immobiliare ad uso soffitta, censita al fg. 15 p.lla n. 2528/20; annessi locale garage e posto auto. In via subordinata, hanno chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico appena richiamato, in quanto pregiudizievole per le ragioni creditorie vantate dagli attori nei confronti della società Immobiliare De Luca s.a.s. e, conseguentemente, nei riguardi di CP_2
quale socio accomandatario della stessa. Sul punto, gli attori hanno precisato di aver
[...] acquistato, dalla menzionata società costruttrice, unità abitative ricomprese nel condominio
“Palazzina De Luca 2”, in cui venivano riscontrati gravi vizi e difetti costruttivi, il cui quantum è stato accertato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. r.g. 656/2015, cui ha fatto seguito l'instaurazione del giudizio di risarcimento danni iscritto al n. r.g. 3410/2016 e pendente davanti all'intestato Tribunale.
Con comparsa depositata in data 8.2.2021, si sono costituiti i convenuti, insistendo per il rigetto delle avverse domande in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto. In particolare, hanno affermato che l'intervenuta compravendita dei diritti di proprietà pari a ½ in favore della moglie (già intestataria della restante quota di ½) fosse stata disposta dal marito a titolo di riconoscimento per il supporto all'attività imprenditoriale gestita dal primo nonchè a fronte dell'impegno dalla stessa profuso in tutte le incombenze inerenti agli interessi della famiglia e della prole. Hanno contestato, inoltre, la sussistenza del credito in capo agli attori, sottolineando l'erroneità della perizia resa in sede di ATP.
I convenuti hanno, altresì, evidenziato l'assenza di pregiudizio che tale atto di compravendita avrebbe comportato alle pretese pretese creditorie attoree, in quanto la società Immobiliare De Luca s.a.s. sarebbe titolare di numerosi beni immobili, idonei a costituire una solida garanzia patrimoniale verso i creditori.
All'udienza del 10.2.2021, preso atto dell'intervenuto decesso dell'attrice è stata Controparte_1 dichiarata l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c., successivamente riassunto dagli attori
[...]
, e dall'erede della defunta, mediante ricorso Parte_1 Parte_2 Parte_3 depositato il 10.5.2021.
La causa è stata istruita documentalmente e, previa precisazione delle conclusioni svolta dai difensori mediante il deposito di note di trattazione scritta, è stata introitata per la decisione all'udienza del
10.6.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda avanzata dalla parte attrice risulta fondata e merita l'accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dai convenuti sul difetto di legittimazione in capo all'attore per mancata dimostrazione della propria qualità di erede. Costituisce Parte_3 principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un procedimento pendente, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., per mezzo delle produzioni documentali consentite, oltre che del decesso della parte originaria, anche della qualità di erede di quest'ultima. In difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione a stare in giudizio, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2023, n. 15991; Cass., sez. L,
27/01/2011, n. 1943; Cass., sez. 2, 29/01/2013, n. 2046; Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez.
6-3, 21/06/2017, n. 15414; Cass., sez. 6-3, 10/05/2018, n. 11276).
A tal fine, non è sufficiente la denuncia di successione, che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice (cfr. Cass., sez. 3, 19/12/1978, n. 6103;
Cass., sez. U., 29/05/2014, n. 12065, in tema di inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a comprovare la qualità di erede), ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale ed i fatti da cui deriva quella qualità. Il riscontro documentale va fornito non oltre la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio, ossia quando la trattazione orale della causa non è stata ancora chiusa e, pertanto, quando sulla prodotta documentazione possa compiutamente svolgersi il doveroso dibattito e contraddittorio processuale, eventualmente tramite la richiesta di termine per potere esaminare i nuovi atti e replicarvi (cfr. Cass., sez. 1, 04/12/2014, n.
25655).
Nel caso di specie, reputa il Tribunale che abbia adeguatamente e Parte_3 tempestivamente fornito dimostrazione della propria qualità di erede, avendo prodotto in giudizio, oltre alla denuncia di successione, anche il certificato di morte dell'attrice e il Controparte_1 certificato di stato di famiglia storico, rilasciati rispettivamente dal Comune di Castelfidardo e dal
Comune di Osimo (vd. allegati depositati il 23.2.2022). Ne deriva la legittimazione dell'attore a coltivare in giudizio l'azione intrapresa dalla de cuius; circostanza, peraltro, non contestata dai convenuti, che si sono limitati a sottolineare, a seguito del deposito del certificato di famiglia storico e della dichiarazione di successione, come, al momento del deposito del ricorso in riassunzione, le parti non avessero fornito prova della qualità di erede del elemento del tutto irrilevante Parte_3 stante la natura dell'accertamento in oggetto, afferente ad un vaglio in ordine alla legittimazione a stare in giudizio ed alla corretta instaurazione del contraddittorio, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo agli attori.
Relativamente alla domanda di simulazione, l'art 1415 co 2 c.c. statuisce che “i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”. Con specifico riferimento ai creditori del simulato alienante, l'art. 1416 comma 2 c.c. subordina la proponibilità dell'azione alla sussistenza di un pregiudizio in capo al creditore stesso, ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento del credito;
tali circostanze integrano la condizione di detta azione e, pertanto, devono essere provate dall'istante e vanno riscontrate con riferimento al momento della decisione (in tal senso, ex plurimis, Sez. I, 5 marzo 2008, n. 5961; Cass.
Civ., Sez. II, 18 febbraio 1991, n. 1690).
In linea generale, l'art. 100 c.p.c., nello stabilire quale condizione dell'azione l'esistenza dell'interesse ad agire, impone la verifica dell'esistenza, in capo alla parte, di un interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non diversamente conseguibile senza l'intervento del giudice.
Secondo la giurisprudenza, con particolare riferimento alle azioni di accertamento (tra cui rientra quella di simulazione), colui che agisce deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa. Infatti, proprio in quanto condizione dell'azione, l'interesse ad agire deve senza dubbio sussistere al momento in cui la causa viene decisa (cfr. Cass. n. 16162/2015). L'interesse ad agire deve essere pertanto concreto ed attuale, sicché l'accoglimento della domanda deve essere idoneo a produrre nella sfera del soggetto che agisce, e in quel momento, un risultato utile giuridicamente apprezzabile, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli (cfr. Cass. 28/11/2008 n. 28405).
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che gli attori sono portatori di uno specifico, concreto ed attuale interesse ad ottenere l'accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita ripassato tra le parti convenute, attesa la pregiudizialità dell'atto in rapporto alle pretese risarcitorie degli attori. In relazione a tale ultimo aspetto, gli attori hanno sufficientemente dimostrato la propria aspettativa di credito, fondata sulla scorta della perizia tecnica redatta dal CTU
Geom. nel procedimento (n. r.g. 656/2015) di accertamento tecnico preventivo in atti, Persona_2 da cui si evince la sussistenza di vizi nella realizzazione dell'immobile acquistato dagli attori dalla società Immobiliare De Luca s.a.s., di cui risulta socio accomandatario, come tale Controparte_2 personalmente e illimitatamente responsabile per i debiti societari (vd. doc. 1, 7 e 8 fascicolo attori).
La sussistenza dei vizi e difetti costruttivi è stata, peraltro, confermata anche nel giudizio di merito
(n. rg. 3410/2016) dal CTU sebbene sia stata operata la riduzione Persona_3 dell'ammontare dei danni riscontrati, pari ad € 108.772,16 (vd. doc. 11 fascicolo attori).
Del resto, come affermato anche dai convenuti, la menzionata società ha provveduto a vendere molti dei beni immobili di sua titolarità, confermando l'utilità per gli attori di esercitare la presente azione, al fine di salvaguardare le proprie aspettative creditorie, vista la riduzione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione). Dalle considerazioni che precedono, è evidente l'interesse ad agire degli attori, teso ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dal convenuto.
Con riferimento, poi, alla legittimazione ad agire in qualità di creditori del simulato alienante, è noto che: “in tema di legittimazione dei creditori dell'alienante ad agire in giudizio con le azioni di simulazione e revocatoria (che risultano sostanzialmente analoghe), anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, anche se oggetto di contestazione in separato giudizio – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento di dette azioni, onde a tal fine è sufficiente, come fatto di legittimazione, la mera allegazione di uno specifico credito, nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene” (Cass., ordinanza n. 9652/23; cfr., ex multis, Cass., Sez. Un. n. 9679/1997; Cass., ordinanza n.
9440/2004; ordinanza n. 3369/2019; ordinanza n. 4212/2020).
Nel caso di specie si è in presenza di un credito sub iudice, peraltro cristallizzato nella sentenza di primo grado emessa all'esito del giudizio instaurato tra le stesse parti, che ha condannato la società di cui il convenuto è socio accomandatario (la IMMOBILIARE DE LU SAS DI DE LU G. &
C) al pagamento di euro 108.772,16 (circostanza questa non contestata dalla controparte) e pertanto appaiono tanto più solidi i presupposti dell'azione esercitata (sia con riferimento all'interesse ad agire che in relazione alla legittimazione dei creditori).
Passando ad esaminare la domanda di simulazione avanzata in via principale, giova precisare la compatibilità tra azione di simulazione assoluta o relativa e l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., con conseguente possibilità di avanzare in giudizio tali domande contemporaneamente, sia in via alternativa che in via subordinata.
Secondo un costante e granitico indirizzo giurisprudenziale, difatti, l'azione di simulazione, assoluta o relativa, e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente, in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra (cfr. ex multis
Cass. 16 gennaio 1987 n. 294; Cass. 4 dicembre 1999 n. 13564; Cass. 17 maggio 1991 n. 5581).
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto un species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata, o comunque da rigettare, esamini l'ulteriore richiesta (cfr. Cassazione civile sez. III 19.10.2016, n.
21083; Cassazione civile sez. III 22.8.2007, n. 17867).
Nel considerare le differenze intercorrenti, in punto di diritto, tra i due istituti, giova sottolineare che la simulazione ai sensi dell'art. 1414 c.c. si configura come ipotesi di difformità tra volontà (accordo simulatorio) e dichiarazione (negozio dissimulato) e può essere assoluta o relativa a seconda che le parti stipulino un contratto senza l'intenzione di costituire alcun rapporto ovvero di costituirne uno diverso da quello posto in essere. L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., invece, ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore sul patrimonio del debitore, a seguito della dismissione pregiudizievole sui cespiti immobiliari da parte di quest'ultimo; condizioni per l'esercizio della revocatoria sono l'eventus damni ed il consilium fraudis (o la scientia damni o la partecipatio fraudis), atteggiamenti psicologici del debitore ed eventualmente del terzo rilevanti nel momento dell'atto di disposizione. La simulazione assoluta non produce effetti tra le parti per volontà degli stessi contraenti del negozio dissimulato e la relativa domanda si pone su un piano autonomo e distinto rispetto all'azione revocatoria ordinaria, la quale è invece volta a far dichiarare l'inefficacia di un contratto valido e produttivo di effetti (cfr. Corte appello sezione III Roma 29.12.2021 n. 8546).
Tanto premesso, la domanda di simulazione proposta dagli attori è fondata e merita accoglimento.
In punto di onere probatorio, si ritiene che la prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori possa essere data con ogni mezzo (art. 1417 c.c).
Inoltre, per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore, è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un danno effettivo delle proprie ragioni di credito (Cfr. Cass n. 2559/1980) ed indipendentemente dall'epoca in cui è sorto il credito di chi agisce (Cfr. Cass. n. 1127/1987), per cui legittimato ad agire è anche il creditore il cui credito non è anteriore all'atto simulato (cfr. Tribunale Perugia Sez. II, Sent.,
22/04/2021). La Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto che, se la simulazione è fatta valere, come nella specie, da un terzo, la prova è normalmente presuntiva e può essere desunta da qualsiasi risultanza processuale, compreso lo stesso contratto impugnato di simulazione, non esistendo alcun limite al potere di indagine (Cass. 4.5.1985, n. 2790) e il relativo accertamento è di fatto ed è rimesso al giudice di merito con possibilità di sindacato in sede di legittimità per insufficienza o erroneità logico- giuridica della motivazione (Cass. 6.9.2002, n. 12980; Cass. 28.10.2002, n. 15160). Ne discende che la simulazione di un atto va accertata in base ad una valutazione complessiva dei vari indizi, in applicazione del principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati dal giudice in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di essi (v. fra tante: Cass. 4.11.2002, n. 15399; 27.9.2000, n. 12803; Cass. n. 8428 dell'11.4.2006; Cass. n. 4865 del 3.4.2001; Cass. n. 4323 dell'11.5.1987).
Va, infine, ricordato che l'individuazione della “causa simulandi”, cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, resta rilevante solo per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio, ma non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della simulazione medesima (Cass. 8428/2006;
Cass. 4865/2001; Cass. 4323/1987).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, si ritiene raggiunta la prova della natura simulata del contratto di compravendita concluso dai convenuti.
Depone in tal senso, in primo luogo, la mancata dimostrazione della corresponsione del prezzo pari ad € 70.000,00 da parte dell'acquirente, che, secondo le disposizioni negoziali, è stata eseguita in parte mediante l'emissione di tre assegni circolari per un ammontare complessivo di € 56.823,87 e, per la restante parte, mediante accollo della quota di ½ del mutuo contratto in data 2.5.2006 con la
NC CA (cfr. doc. 2 fascicolo attori). Né può colmare tale vulnus probatorio l'attestazione, contenuta nell'atto notarile, in ordine all'avvenuto pagamento del corrispettivo, per cui il venditore rilasciava quietanza. Come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità - cui il Tribunale intende dar seguito - la prova della simulazione assoluta riferita ad un contratto di compravendita immobiliare, desumibile dalla condotta delle parti contraenti, non è preclusa dalle risultanze dell'atto notarile, anche per quanto attiene alla circostanza relativa al pagamento del prezzo che, ove di gran lunga inferiore al valore di mercato dell'immobile, integra la prova diretta di un accordo realizzato in frode ai creditori del simulato alienante, se diretto a defraudarli dell'unico cespite di valore adeguato al credito da loro vantato (Cass. civ., Sez. IV, 18/04/2007, n. 9239). In aggiunta alle considerazioni che precedono, si osserva che la giustificazione causale dell'operazione negoziale fornita dai convenuti risulta contraddittoria e irragionevole. In particolare,
è incoerente affermare che il trasferimento della quota pari alla metà del diritto di proprietà sull'immobile sia stato disposto in favore della coniuge, a titolo di riconoscimento Controparte_3 per il supporto domestico prestato nei confronti del marito, che ha consentito a quest'ultimo di dedicarsi in via esclusiva alla propria attività imprenditoriale. In effetti, il dedotto scopo pratico mal si concilia con la natura onerosa della forma contrattuale prescelta, posto che sarebbe risultato più coerente procedere alla donazione della quota domenicale (anche in forma indiretta), che avrebbe in concreto rappresentato una modalità efficace per ricompensare la coniuge dell'apporto fornito alle esigenze familiari.
Occorre, altresì, rilevare che le tempistiche di pattuizione della compravendita oggetto di causa, unitamente alle predette circostanze, contribuiscono a fondare l'accertamento della natura simulata del contratto. Dall'esame degli atti di causa, difatti, si evince l'estrema contiguità temporale tra la data della bozza peritale relativa al procedimento di A.T.P., risalente al 29.8.2015, e la stipula dell'atto pubblico avvenuta il 10.9.2015 (vd. doc. 2 e 7 fascicolo attori).
Dalla valutazione complessiva degli elementi indiziari finora esaminati deve riconoscersi la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. circa la mera apparenza del contratto di compravendita intercorso tra i convenuti.
In definitiva, stante l'accoglimento della domanda di simulazione avanzata in via principale, deve ritenersi assorbita la subordinata domanda di revocazione ordinaria.
Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vengono poste a carico dei convenuti in solido tra loro e vengono liquidate come da dispositivo. Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 e s.s.m.m.i.i., avuto riguardo al valore della controversia, devono essere parametrate sullo scaglione minimo, stante la blanda complessità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
-accoglie la domanda principale avanzata dagli attori e, per l'effetto dichiara la simulazione assoluta e, quindi, l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio il Persona_1
10.9.2015 (rep. 249248; racc. 63627), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo in data
14.09.2015 al reg. gen. n. 11461 e reg. part. n. 8265, con conseguente perdita di efficacia inter partes, ex art. 1414 c.c.; - condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidate nell'importo di € 7.052,00 per compensi d'avvocato, ed euro 759,00 a titolo di spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- ordina al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo, Servizio di pubblicità immobiliare, ex art. 2655 c.c. l'annotazione del presente provvedimento di accoglimento a margine dell'atto di compravendita.
Si comunichi.
Teramo, 14.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
T R I B U N A L E D I T E R A M O S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2292 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020 tra
(CF. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
(C.F. , quest'ultimo in qualità di attore in Parte_3 C.F._3 riassunzione costituito a seguito del decesso di , nata a [...] il Controparte_1
24.01.1926 (Cod. Fisc. ) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lino Nisii e C.F._4
SE Monina;
ATTORI contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
) rappresentati e difesi dall'Avv. Emidio Corradetti e domiciliati presso il C.F._6 suo studio in Ascoli Piceno, in Via Pretoriana n.39;
CONVENUTI
OGGETTO: azione di simulazione, azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e richiesta, per tutte le causali illustrate nella narrativa del presente atto:
1) in via principale, accertare e dichiarare la natura assolutamente simulata del contratto di compravendita immobiliare ripassato tra i signori e Controparte_2 Controparte_3 (rep. n. 249248 – Reg. part. n. 8265 – Reg. Gen. n. 11461, in data 10.09.2015, rogato dal notaio Dott.
e trascritto in data 14.09.2015), e per l'effetto dichiarane la nullità ai sensi e per Persona_1 gli effetti dell'art. 1415 e seg. c.c. ordinando la cancellazione delle successive trascrizioni, con ogni conseguente statuizione di legge;
2) in via subordinata, e in denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di , e Parte_1 Parte_2 CP_1
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., degli atti dispositivi posti in essere dal signor
[...]
, socio accomandatario della IMMOBILIARE DE LU SAS DI DE LU G. Controparte_2
& C., corrente in S. Egidio alla V. alla Via G. Cesare n. 8, identificati nella narrativa del presente atto nonché delle eventuali successive trascrizioni ordinandone la cancellazione e di ogni ulteriore
e diverso atto distrattivo che dovesse essere accertato in corso di causa e che ci si riserva di documentare;
3) pronunciare ogni conseguente statuizione, per quanto occorrer possa, anche al fine di consentire agli attori di azionare fruttuosamente i propri diritti sui beni immobili oggetto di revocatoria;
4) pronunciare ogni conseguente statuizione di accertamento e di condanna derivante dall'accoglimento dell'azione revocatoria in relazione al predetto immobile anche nei confronti di eventuali terzi;
5) ordinare l'annotazione della sentenza ex art. 2655 c.c. nei registri immobiliari della competente conservatoria, a margine della trascrizione dei predetti atti di disposizione e del presente atto di citazione che gli attori si riservano di chiedere ad avvenuta notificazione;
6) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per i convenuti:
“Alla luce di quanto esposto, dedotto e prodotto si conclude per il rigetto della domanda con il favore delle spese”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.9.2020, , e Parte_1 Pt_2 Parte_1 Controparte_1 hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo l'accertamento della natura simulata dell'atto pubblico di compravendita stipulato tra i convenuti il 10.9.2015 (rep. 249248: racc. 63627) a firma del Notaio
con cui cedeva alla coniuge a fronte di un Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 corrispettivo di € 70.000,00, il diritto di proprietà pari a ½ dei seguenti beni immobili: appartamento censito al NCEU del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata al fg. 15, p.lla n. 2528/17; unità immobiliare ad uso soffitta, censita al fg. 15 p.lla n. 2528/20; annessi locale garage e posto auto. In via subordinata, hanno chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico appena richiamato, in quanto pregiudizievole per le ragioni creditorie vantate dagli attori nei confronti della società Immobiliare De Luca s.a.s. e, conseguentemente, nei riguardi di CP_2
quale socio accomandatario della stessa. Sul punto, gli attori hanno precisato di aver
[...] acquistato, dalla menzionata società costruttrice, unità abitative ricomprese nel condominio
“Palazzina De Luca 2”, in cui venivano riscontrati gravi vizi e difetti costruttivi, il cui quantum è stato accertato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. r.g. 656/2015, cui ha fatto seguito l'instaurazione del giudizio di risarcimento danni iscritto al n. r.g. 3410/2016 e pendente davanti all'intestato Tribunale.
Con comparsa depositata in data 8.2.2021, si sono costituiti i convenuti, insistendo per il rigetto delle avverse domande in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto. In particolare, hanno affermato che l'intervenuta compravendita dei diritti di proprietà pari a ½ in favore della moglie (già intestataria della restante quota di ½) fosse stata disposta dal marito a titolo di riconoscimento per il supporto all'attività imprenditoriale gestita dal primo nonchè a fronte dell'impegno dalla stessa profuso in tutte le incombenze inerenti agli interessi della famiglia e della prole. Hanno contestato, inoltre, la sussistenza del credito in capo agli attori, sottolineando l'erroneità della perizia resa in sede di ATP.
I convenuti hanno, altresì, evidenziato l'assenza di pregiudizio che tale atto di compravendita avrebbe comportato alle pretese pretese creditorie attoree, in quanto la società Immobiliare De Luca s.a.s. sarebbe titolare di numerosi beni immobili, idonei a costituire una solida garanzia patrimoniale verso i creditori.
All'udienza del 10.2.2021, preso atto dell'intervenuto decesso dell'attrice è stata Controparte_1 dichiarata l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c., successivamente riassunto dagli attori
[...]
, e dall'erede della defunta, mediante ricorso Parte_1 Parte_2 Parte_3 depositato il 10.5.2021.
La causa è stata istruita documentalmente e, previa precisazione delle conclusioni svolta dai difensori mediante il deposito di note di trattazione scritta, è stata introitata per la decisione all'udienza del
10.6.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La domanda avanzata dalla parte attrice risulta fondata e merita l'accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dai convenuti sul difetto di legittimazione in capo all'attore per mancata dimostrazione della propria qualità di erede. Costituisce Parte_3 principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un procedimento pendente, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., per mezzo delle produzioni documentali consentite, oltre che del decesso della parte originaria, anche della qualità di erede di quest'ultima. In difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione a stare in giudizio, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2023, n. 15991; Cass., sez. L,
27/01/2011, n. 1943; Cass., sez. 2, 29/01/2013, n. 2046; Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez.
6-3, 21/06/2017, n. 15414; Cass., sez. 6-3, 10/05/2018, n. 11276).
A tal fine, non è sufficiente la denuncia di successione, che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice (cfr. Cass., sez. 3, 19/12/1978, n. 6103;
Cass., sez. U., 29/05/2014, n. 12065, in tema di inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a comprovare la qualità di erede), ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale ed i fatti da cui deriva quella qualità. Il riscontro documentale va fornito non oltre la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio, ossia quando la trattazione orale della causa non è stata ancora chiusa e, pertanto, quando sulla prodotta documentazione possa compiutamente svolgersi il doveroso dibattito e contraddittorio processuale, eventualmente tramite la richiesta di termine per potere esaminare i nuovi atti e replicarvi (cfr. Cass., sez. 1, 04/12/2014, n.
25655).
Nel caso di specie, reputa il Tribunale che abbia adeguatamente e Parte_3 tempestivamente fornito dimostrazione della propria qualità di erede, avendo prodotto in giudizio, oltre alla denuncia di successione, anche il certificato di morte dell'attrice e il Controparte_1 certificato di stato di famiglia storico, rilasciati rispettivamente dal Comune di Castelfidardo e dal
Comune di Osimo (vd. allegati depositati il 23.2.2022). Ne deriva la legittimazione dell'attore a coltivare in giudizio l'azione intrapresa dalla de cuius; circostanza, peraltro, non contestata dai convenuti, che si sono limitati a sottolineare, a seguito del deposito del certificato di famiglia storico e della dichiarazione di successione, come, al momento del deposito del ricorso in riassunzione, le parti non avessero fornito prova della qualità di erede del elemento del tutto irrilevante Parte_3 stante la natura dell'accertamento in oggetto, afferente ad un vaglio in ordine alla legittimazione a stare in giudizio ed alla corretta instaurazione del contraddittorio, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo agli attori.
Relativamente alla domanda di simulazione, l'art 1415 co 2 c.c. statuisce che “i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”. Con specifico riferimento ai creditori del simulato alienante, l'art. 1416 comma 2 c.c. subordina la proponibilità dell'azione alla sussistenza di un pregiudizio in capo al creditore stesso, ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento del credito;
tali circostanze integrano la condizione di detta azione e, pertanto, devono essere provate dall'istante e vanno riscontrate con riferimento al momento della decisione (in tal senso, ex plurimis, Sez. I, 5 marzo 2008, n. 5961; Cass.
Civ., Sez. II, 18 febbraio 1991, n. 1690).
In linea generale, l'art. 100 c.p.c., nello stabilire quale condizione dell'azione l'esistenza dell'interesse ad agire, impone la verifica dell'esistenza, in capo alla parte, di un interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non diversamente conseguibile senza l'intervento del giudice.
Secondo la giurisprudenza, con particolare riferimento alle azioni di accertamento (tra cui rientra quella di simulazione), colui che agisce deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa. Infatti, proprio in quanto condizione dell'azione, l'interesse ad agire deve senza dubbio sussistere al momento in cui la causa viene decisa (cfr. Cass. n. 16162/2015). L'interesse ad agire deve essere pertanto concreto ed attuale, sicché l'accoglimento della domanda deve essere idoneo a produrre nella sfera del soggetto che agisce, e in quel momento, un risultato utile giuridicamente apprezzabile, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli (cfr. Cass. 28/11/2008 n. 28405).
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che gli attori sono portatori di uno specifico, concreto ed attuale interesse ad ottenere l'accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita ripassato tra le parti convenute, attesa la pregiudizialità dell'atto in rapporto alle pretese risarcitorie degli attori. In relazione a tale ultimo aspetto, gli attori hanno sufficientemente dimostrato la propria aspettativa di credito, fondata sulla scorta della perizia tecnica redatta dal CTU
Geom. nel procedimento (n. r.g. 656/2015) di accertamento tecnico preventivo in atti, Persona_2 da cui si evince la sussistenza di vizi nella realizzazione dell'immobile acquistato dagli attori dalla società Immobiliare De Luca s.a.s., di cui risulta socio accomandatario, come tale Controparte_2 personalmente e illimitatamente responsabile per i debiti societari (vd. doc. 1, 7 e 8 fascicolo attori).
La sussistenza dei vizi e difetti costruttivi è stata, peraltro, confermata anche nel giudizio di merito
(n. rg. 3410/2016) dal CTU sebbene sia stata operata la riduzione Persona_3 dell'ammontare dei danni riscontrati, pari ad € 108.772,16 (vd. doc. 11 fascicolo attori).
Del resto, come affermato anche dai convenuti, la menzionata società ha provveduto a vendere molti dei beni immobili di sua titolarità, confermando l'utilità per gli attori di esercitare la presente azione, al fine di salvaguardare le proprie aspettative creditorie, vista la riduzione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione). Dalle considerazioni che precedono, è evidente l'interesse ad agire degli attori, teso ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dal convenuto.
Con riferimento, poi, alla legittimazione ad agire in qualità di creditori del simulato alienante, è noto che: “in tema di legittimazione dei creditori dell'alienante ad agire in giudizio con le azioni di simulazione e revocatoria (che risultano sostanzialmente analoghe), anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, anche se oggetto di contestazione in separato giudizio – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento di dette azioni, onde a tal fine è sufficiente, come fatto di legittimazione, la mera allegazione di uno specifico credito, nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene” (Cass., ordinanza n. 9652/23; cfr., ex multis, Cass., Sez. Un. n. 9679/1997; Cass., ordinanza n.
9440/2004; ordinanza n. 3369/2019; ordinanza n. 4212/2020).
Nel caso di specie si è in presenza di un credito sub iudice, peraltro cristallizzato nella sentenza di primo grado emessa all'esito del giudizio instaurato tra le stesse parti, che ha condannato la società di cui il convenuto è socio accomandatario (la IMMOBILIARE DE LU SAS DI DE LU G. &
C) al pagamento di euro 108.772,16 (circostanza questa non contestata dalla controparte) e pertanto appaiono tanto più solidi i presupposti dell'azione esercitata (sia con riferimento all'interesse ad agire che in relazione alla legittimazione dei creditori).
Passando ad esaminare la domanda di simulazione avanzata in via principale, giova precisare la compatibilità tra azione di simulazione assoluta o relativa e l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., con conseguente possibilità di avanzare in giudizio tali domande contemporaneamente, sia in via alternativa che in via subordinata.
Secondo un costante e granitico indirizzo giurisprudenziale, difatti, l'azione di simulazione, assoluta o relativa, e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente, in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra (cfr. ex multis
Cass. 16 gennaio 1987 n. 294; Cass. 4 dicembre 1999 n. 13564; Cass. 17 maggio 1991 n. 5581).
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto un species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata, o comunque da rigettare, esamini l'ulteriore richiesta (cfr. Cassazione civile sez. III 19.10.2016, n.
21083; Cassazione civile sez. III 22.8.2007, n. 17867).
Nel considerare le differenze intercorrenti, in punto di diritto, tra i due istituti, giova sottolineare che la simulazione ai sensi dell'art. 1414 c.c. si configura come ipotesi di difformità tra volontà (accordo simulatorio) e dichiarazione (negozio dissimulato) e può essere assoluta o relativa a seconda che le parti stipulino un contratto senza l'intenzione di costituire alcun rapporto ovvero di costituirne uno diverso da quello posto in essere. L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., invece, ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore sul patrimonio del debitore, a seguito della dismissione pregiudizievole sui cespiti immobiliari da parte di quest'ultimo; condizioni per l'esercizio della revocatoria sono l'eventus damni ed il consilium fraudis (o la scientia damni o la partecipatio fraudis), atteggiamenti psicologici del debitore ed eventualmente del terzo rilevanti nel momento dell'atto di disposizione. La simulazione assoluta non produce effetti tra le parti per volontà degli stessi contraenti del negozio dissimulato e la relativa domanda si pone su un piano autonomo e distinto rispetto all'azione revocatoria ordinaria, la quale è invece volta a far dichiarare l'inefficacia di un contratto valido e produttivo di effetti (cfr. Corte appello sezione III Roma 29.12.2021 n. 8546).
Tanto premesso, la domanda di simulazione proposta dagli attori è fondata e merita accoglimento.
In punto di onere probatorio, si ritiene che la prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori possa essere data con ogni mezzo (art. 1417 c.c).
Inoltre, per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore, è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un danno effettivo delle proprie ragioni di credito (Cfr. Cass n. 2559/1980) ed indipendentemente dall'epoca in cui è sorto il credito di chi agisce (Cfr. Cass. n. 1127/1987), per cui legittimato ad agire è anche il creditore il cui credito non è anteriore all'atto simulato (cfr. Tribunale Perugia Sez. II, Sent.,
22/04/2021). La Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto che, se la simulazione è fatta valere, come nella specie, da un terzo, la prova è normalmente presuntiva e può essere desunta da qualsiasi risultanza processuale, compreso lo stesso contratto impugnato di simulazione, non esistendo alcun limite al potere di indagine (Cass. 4.5.1985, n. 2790) e il relativo accertamento è di fatto ed è rimesso al giudice di merito con possibilità di sindacato in sede di legittimità per insufficienza o erroneità logico- giuridica della motivazione (Cass. 6.9.2002, n. 12980; Cass. 28.10.2002, n. 15160). Ne discende che la simulazione di un atto va accertata in base ad una valutazione complessiva dei vari indizi, in applicazione del principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati dal giudice in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di essi (v. fra tante: Cass. 4.11.2002, n. 15399; 27.9.2000, n. 12803; Cass. n. 8428 dell'11.4.2006; Cass. n. 4865 del 3.4.2001; Cass. n. 4323 dell'11.5.1987).
Va, infine, ricordato che l'individuazione della “causa simulandi”, cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, resta rilevante solo per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio, ma non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della simulazione medesima (Cass. 8428/2006;
Cass. 4865/2001; Cass. 4323/1987).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, si ritiene raggiunta la prova della natura simulata del contratto di compravendita concluso dai convenuti.
Depone in tal senso, in primo luogo, la mancata dimostrazione della corresponsione del prezzo pari ad € 70.000,00 da parte dell'acquirente, che, secondo le disposizioni negoziali, è stata eseguita in parte mediante l'emissione di tre assegni circolari per un ammontare complessivo di € 56.823,87 e, per la restante parte, mediante accollo della quota di ½ del mutuo contratto in data 2.5.2006 con la
NC CA (cfr. doc. 2 fascicolo attori). Né può colmare tale vulnus probatorio l'attestazione, contenuta nell'atto notarile, in ordine all'avvenuto pagamento del corrispettivo, per cui il venditore rilasciava quietanza. Come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità - cui il Tribunale intende dar seguito - la prova della simulazione assoluta riferita ad un contratto di compravendita immobiliare, desumibile dalla condotta delle parti contraenti, non è preclusa dalle risultanze dell'atto notarile, anche per quanto attiene alla circostanza relativa al pagamento del prezzo che, ove di gran lunga inferiore al valore di mercato dell'immobile, integra la prova diretta di un accordo realizzato in frode ai creditori del simulato alienante, se diretto a defraudarli dell'unico cespite di valore adeguato al credito da loro vantato (Cass. civ., Sez. IV, 18/04/2007, n. 9239). In aggiunta alle considerazioni che precedono, si osserva che la giustificazione causale dell'operazione negoziale fornita dai convenuti risulta contraddittoria e irragionevole. In particolare,
è incoerente affermare che il trasferimento della quota pari alla metà del diritto di proprietà sull'immobile sia stato disposto in favore della coniuge, a titolo di riconoscimento Controparte_3 per il supporto domestico prestato nei confronti del marito, che ha consentito a quest'ultimo di dedicarsi in via esclusiva alla propria attività imprenditoriale. In effetti, il dedotto scopo pratico mal si concilia con la natura onerosa della forma contrattuale prescelta, posto che sarebbe risultato più coerente procedere alla donazione della quota domenicale (anche in forma indiretta), che avrebbe in concreto rappresentato una modalità efficace per ricompensare la coniuge dell'apporto fornito alle esigenze familiari.
Occorre, altresì, rilevare che le tempistiche di pattuizione della compravendita oggetto di causa, unitamente alle predette circostanze, contribuiscono a fondare l'accertamento della natura simulata del contratto. Dall'esame degli atti di causa, difatti, si evince l'estrema contiguità temporale tra la data della bozza peritale relativa al procedimento di A.T.P., risalente al 29.8.2015, e la stipula dell'atto pubblico avvenuta il 10.9.2015 (vd. doc. 2 e 7 fascicolo attori).
Dalla valutazione complessiva degli elementi indiziari finora esaminati deve riconoscersi la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. circa la mera apparenza del contratto di compravendita intercorso tra i convenuti.
In definitiva, stante l'accoglimento della domanda di simulazione avanzata in via principale, deve ritenersi assorbita la subordinata domanda di revocazione ordinaria.
Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vengono poste a carico dei convenuti in solido tra loro e vengono liquidate come da dispositivo. Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 e s.s.m.m.i.i., avuto riguardo al valore della controversia, devono essere parametrate sullo scaglione minimo, stante la blanda complessità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
-accoglie la domanda principale avanzata dagli attori e, per l'effetto dichiara la simulazione assoluta e, quindi, l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio il Persona_1
10.9.2015 (rep. 249248; racc. 63627), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo in data
14.09.2015 al reg. gen. n. 11461 e reg. part. n. 8265, con conseguente perdita di efficacia inter partes, ex art. 1414 c.c.; - condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidate nell'importo di € 7.052,00 per compensi d'avvocato, ed euro 759,00 a titolo di spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- ordina al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo, Servizio di pubblicità immobiliare, ex art. 2655 c.c. l'annotazione del presente provvedimento di accoglimento a margine dell'atto di compravendita.
Si comunichi.
Teramo, 14.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo