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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1344/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.°1344/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nato il [...] (C.F. ), rappresento e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Antonella Ferrigno e Domenico Monaco ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE -
E
, nata il giorno 11.9.1954 (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Luisa Alessandra Zagarese ed elettivamente domiciliate come in atti
- CONVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo:
[...]
- di essere proprietario di un appartamento per civile abitazione con annessa corte sito nel
Comune di Corigliano, fraz. Schiavonea, alla via Giannone n. 150 e riportato in Catasto al foglio
71 p.lla 1534 sub 1;
- che tale immobile con annessa corte è stato acquistato dall'attore attraverso l'agenzia immobiliare delegata dalla venditrice che vendeva l'appartamento per civile CP_2 abitazione ed il terreno su cui è ubicato il medesimo rientrante nel foglio 71 p.lla 1534 sub 1, con successivo contratto di compravendita stipulato in data 13/11/2008 (registrato in data
17.11.2008 al n. 3224) dinanzi al Notaio;
Persona_1
- che la particella p.lla 1534 sub 1 era pervenuta alla venditrice, , per Controparte_3 successione dello zio che, a sua volta, aveva acquistato il terreno su cui Persona_2 sorgeva il fabbricato, dall'Opera valorizzazione Sila con atto per Notar del 30/09/1956 Per_3
Rep. n. 3368;
- che la corte risulta abusivamente occupata sine titulo dalla convenuta;
- che la convenuta usa la corte di proprietà dell'attore come una discarica, depositandovi reti di letto, oggetti appuntiti e taglienti, reti con filo spinato, tubi ed altri oggetti;
- che tale situazione provoca un danno ingiusto, oltre a quello prodotto dal mancato uso del bene da parte dell'attore;
- che la convenuta, in aggiunta all'appropriazione del terreno, ha anche costruito un immobile abusivo sconfinando sul terreno appartenente all'attore, delimitandolo con un muretto.
- che ogni tentativo teso ad addivenire alla bonaria soluzione della vicenda veniva ignorato pagina 1 di 5 dalla convenuta ed altresì vano era risultato il formale invito di tentare la conciliazione dinnanzi all'Organismo di mediazione Giuriform. Tanto dedotto, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire che l'attore ha il diritto di proprietà sulla res sopraindicata in modo univoco ed esclusivo confronti di ogni altro e per l'effetto ordinare alla convenuta l'immediato rilascio della porzione di terreno illegittimamente occupata ripristinando lo stato dei luoghi;
con condanna della convenuta al risarcimento danni per le ragioni in narrativa indicati, quantificati in complessivi € 20.000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”. Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza 22/03/2017 si è costituita mediante CP_1 deposito di comparsa di costituzione e risposta, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per insufficienza delle ragioni poste a sostegno della domanda e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea. In particolare, la convenuta ha dedotto che:
- non è possibile comprendere di quali porzione di fondo l'attore lamenti l'occupazione, né l'oggetto e l'ampiezza del dedotto sconfinamento;
- l'infondatezza della domanda emerge dall'atto di acquisto prodotto dall'attore, ove non è previsto il trasferimento di alcuna corte privata o di un terreno antistante l'abitazione;
- la convenuta non ha occupato alcuna porzione di fondo altrui, né ha effettuato alcuno sconfinamento, esistendo da svariati decenni l'attuale stato dei luoghi, compreso il muretto divisorio. Tanto premesso, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “preliminarmente dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'articolo 164 co. 4 c.p.c.; gradatamente e nel merito rigettare la domanda attrice perché inammissibile ed infondata;
Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Quindi, all'udienza del 20/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In rito Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta, ravvisata nell'insufficiente esposizione dei fatti costitutivi della domanda azionata. Giova rammentare, infatti, che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati. Dunque, la nullità della citazione può derivare dall'omissione o assoluta incertezza delle ragioni della domanda, con valutazione da operarsi caso per caso, risiedendo la ratio ispiratrice della norma nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (arg. da Cass. civ., n. 11751/2013). Nella specie, invero, come si evince dall'esposizione del fatto sono chiaramente evincibili dal complessivo tenore dell'atto introduttivo le ragioni della domanda. D'altronde, la convenuta ha formulato ampie ed articolate difese in ordine ai fatti costituenti le ragioni della domanda, sicchè l'eccezione è infondata.
3. Nel merito
3.1 Tanto premesso, è opportuno tracciare le coordinate normative e giurisprudenziali necessarie per la disamina della domanda azionata da . Parte_1 Avuto riguardo alle allegazioni dell'attore, il quale, qualificandosi proprietario dell'appartamento sito Corigliano, fraz. Schiavonea, alla via Giannone n. 150 e dell'annessa corte, ha chiesto la pagina 2 di 5 condanna della convenuta al rilascio di quest'ultima, l'azione proposta deve essere senz'altro qualificata quale azione di rivendica ex art. 948 c.c., intendendo l'attore, con essa, ricongiungere alla relativa proprietà il possesso della predetta corte, a suo dire, oggetto di occupazione sine titulo da parte della convenuta.
Infatti, come affermato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7305/2014, l'azione di rivendicazione ricorre “quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo. A tal proposito, non pare ultroneo ricordare che il discrimen tra l'azione di rivendicazione e l'azione, pur reale, di accertamento della proprietà è dato dal possesso del bene. Infatti, nell'azione di rivendicazione l'attore assume di essere proprietario del bene ma di non averne il possesso, tant'è che agisce nei confronti di colui che di fatto possegga o detenga la cosa, per conseguire, oltre al riconoscimento giurisdizionale del proprio diritto anche il recupero materiale del bene;
nella seconda, invece, è richiesto che l'istante deduca, non solo di essere proprietario ma anche di avere, se non la materiale detenzione, il possesso del bene, poiché, con tale azione, intende non già ottenere la modifica di uno stato di fatto bensì l'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa mercé la dichiarazione della puntuale rispondenza di esso allo stato di diritto. Per completezza, appare altresì utile evidenziare che, la doglianza dell'attore secondo cui, la convenuta avrebbe costruito un fabbricato “sconfinando” sul proprio terreno ed il fatto che abbia inteso dimostrare l'esatta delimitazione dei confini delle rispettive proprietà attraverso la consulenza tecnica resa in altro giudizio, non muta la qualificazione della domanda in azione di regolamento di confini poiché, l'attore non ha chiesto la “rettificazione dei confini”, bensì l'affermazione del proprio diritto di proprietà su una data zona e la consegna di essa nel proprio possesso. Come noto, infatti, mentre nell'azione di regolamento di confini, in cui ricorre un conflitto tra fondi, l'attore non è sicuro ab initio della individuazione dei confini del suo fondo e non è nemmeno certo che questo sia stato parzialmente occupato dall'avversario e si rivolge al giudice proprio per ottenere una giuridica certezza al riguardo, nell'azione di rivendica, vertendosi in conflitto tra titoli, l'attore non ha alcuna incertezza circa il confine e chiede nell'atto introduttivo la restituzione della res usurpata specificandone con esattezza l'estensione la misura e i confini (v. Cass. ord. n. 42045/2021; Cass. n. 5589/77; Cass. n. 4457/76). Ciò posto, nel giudizio di rivendica, in particolare, l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapire.
A tal fine, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo (perché un tale titolo non prova con certezza che egli è proprietario del bene, potendo aver acquistato dal non proprietario), dovendo dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare (ex plurimis, Cass. Civ., n. 28865/2021) come nell'azione di revindica l'attore debba fornire la probatio diabolica della proprietà, dimostrando pagina 3 di 5 un titolo di acquisto originario, ovvero risalendo, nel caso di acquisto a titolo derivativo, fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il più generale principio possideo quia possideo. Né il mero fallimento della prova del convenuto circa l'esistenza di un diritto sul bene oggetto della revindica può, di per sé solo, comportare l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore. In estrema sintesi, nell'azione ex art. 948 c.c. la prima e fondamentale indagine che il giudice deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto a fondamento della pretesa, anche in difetto di qualunque eccezione del convenuto ovvero anche qualora quest'ultimo non provi il suo diritto di proprietà giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere necessariamente fornita dall'istante e l'eventuale insussistenza rilevata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 5131/2009). In caso di azione di rivendica, tuttavia, va anche osservato che il rigore dell'onere della prova deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.
3.2 Tanto evidenziato in diritto, parte attrice ha dedotto di essere proprietaria della corte contesa sulla base del contratto di compravendita, redatto con atto pubblico a rogito del notaio
[...]
del 13/11/2008 Rep. 92417 – Racc. 16023. Per_4 Parte convenuta, invece, ha contestato tale allegazione, in quanto nell'atto non vi è alcuna menzione della corte rispetto alla quale l'attore intende agire in rivendica. Orbene, l'oggetto primario di indagine nel caso di specie è costituito dal menzionato atto di acquisto con il quale assume di aver acquistato un appartamento per civile Parte_1 abitazione con annessa corte sito nel Comune di Corigliano, fraz. Schiavonea, alla via Giannone n. 150 e riportato in Catasto al foglio 71 p.lla 1534 sub 1. Dall'esame del titolo, invero, emerge agevolmente l'individuazione del bene acquistato dall'attore, così descritto: “- appartamento per civile abitazione sito in Corigliano Calabro alla contrada Giannone, posto a piano terra, composto da cinque vani e mezzo catastali e confinante con proprietà e con proprietà . Nel catasto Fabbricati del Parte_2 CP_1 predetto Comune risulta al Foglio 71, particella 1534 sub 1, contrada Giannone sn, piano T, z.c.2, Cat. A/3, Cl. 1, consistenza vani 5,5, rendita euro 221,56”. L'atto richiamato, dunque, identifica il bene compravenduto nel solo appartamento per civile abitazione sito in Corigliano, fraz. Schiavonea, alla via Giannone n. 150, individuato nel Catasto
Fabbricati al foglio 71 p.lla 1534 sub 1 cat. A/3 e non reca alcuna menzione della corte o terreno che l'attore assume di aver acquistato. Nello stesso atto di acquisto, peraltro, quanto al terreno, le parti hanno inteso riferirsi solo a quello “su cui sorge l'unità immobiliare compravenduta”. Tale circostanza consente di escludere che le parti abbiano inteso trasferire un bene di consistenza maggiore rispetto all'appartamento. Neppure dall'esame del complessivo materiale probatorio in atti può addivenirsi ad una diversa soluzione circa la portata dell'atto di acquisto dell'attore. Ed infatti, l'elaborato planimetrico prodotto dall'attore, estratto dal Catasto Fabbricati del Comune di Corigliano Calabro, in riferimento all'identificativo catastale foglio 71, particella 1534, sub 1, raffigura la sola pianta dell'appartamento laddove, la raffigurazione della zona circostante il fabbricato reca l'identificativo catastale con il foglio 71, particella 1534, senza la menzione del relativo subalterno. Dalla documentazione in atti, dunque, emerge che l'immobile identificato al foglio 71, particella 1534, sub 1 è costituito solo dal fabbricato.
pagina 4 di 5 Da alcuno dei documenti prodotti, inoltre, può desumersi la consistenza della c.d. corte che l'attore ha inteso rivendicare. Solo con la seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. – dunque, oltre la maturazione delle preclusioni assertive – parte attrice assume che l'atto di vendita concerneva la particella menzionata ed una corte di metri 20,50 (“La venditrice , si ribadisce, ha venduto CP_3 all'attore non a corpo ma specificatamente la particella n. 1354 sub. 1 sul cui terreno sorge l'immobile e con specificazione della corte annessa di metri 20,50”). Tale circostanza, oltre che tardivamente introdotta, non trova alcun riscontro nell'atto di acquisto, come sopra evidenziato. Inoltre, ad una diversa conclusione non può condurre la “Proposta di acquisto immobiliare” dell'agenzia prodotta in atti – ove vi sono riferimenti ad un “fabbricato rurale con CP_2 terreno circostante” e ad una “corte annessa” – atteso che l'atto di compravendita descrive in maniera precisa il bene trasferito senza alcun riferimento, in relazione alla sua consistenza, alla citata proposta di acquisto. Infine, neppure dalla consulenza tecnica d'ufficio prodotta dall'attore ed espletata in altro giudizio intercorso tra le parti - n. 1099/2009 R.G. ex Tribunale Ordinario di Rossano - emerge che l'acquisto a favore di alcun terreno o corte circostante rispetto al fabbricato. Parte_1 Alla luce dei principi menzionati, deve ritenersi che l'attore non abbia provato che il bene rivendicato con il presente giudizio sia stato acquistato dall'istante a titolo originario ovvero sia allo stesso pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti aventi origine da chi lo abbia acquistato a titolo originario. A tale carenza probatoria consegue, pertanto, il rigetto della domanda proposta da Parte_1
.
[...]
Quanto alla consequenziale domanda risarcitoria, la stessa segue il rigetto della domanda principale di rivendica.
4. Le spese di lite Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto:
- del valore della lite in ragione della domanda proposta;
- della bassa complessità della causa, dell'attività espletata e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto) relativamente ai procedimenti ordinari di cognizione dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.000,01 a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
2. CONDANNA l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore di CP_1 che liquida in € 3.808,00 oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso da distrarsi in favore dell'avv.
Alessandra Zagarese per dichiarato anticipo.
Così deciso il 2.1.2025.
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.°1344/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nato il [...] (C.F. ), rappresento e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Antonella Ferrigno e Domenico Monaco ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE -
E
, nata il giorno 11.9.1954 (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Luisa Alessandra Zagarese ed elettivamente domiciliate come in atti
- CONVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo:
[...]
- di essere proprietario di un appartamento per civile abitazione con annessa corte sito nel
Comune di Corigliano, fraz. Schiavonea, alla via Giannone n. 150 e riportato in Catasto al foglio
71 p.lla 1534 sub 1;
- che tale immobile con annessa corte è stato acquistato dall'attore attraverso l'agenzia immobiliare delegata dalla venditrice che vendeva l'appartamento per civile CP_2 abitazione ed il terreno su cui è ubicato il medesimo rientrante nel foglio 71 p.lla 1534 sub 1, con successivo contratto di compravendita stipulato in data 13/11/2008 (registrato in data
17.11.2008 al n. 3224) dinanzi al Notaio;
Persona_1
- che la particella p.lla 1534 sub 1 era pervenuta alla venditrice, , per Controparte_3 successione dello zio che, a sua volta, aveva acquistato il terreno su cui Persona_2 sorgeva il fabbricato, dall'Opera valorizzazione Sila con atto per Notar del 30/09/1956 Per_3
Rep. n. 3368;
- che la corte risulta abusivamente occupata sine titulo dalla convenuta;
- che la convenuta usa la corte di proprietà dell'attore come una discarica, depositandovi reti di letto, oggetti appuntiti e taglienti, reti con filo spinato, tubi ed altri oggetti;
- che tale situazione provoca un danno ingiusto, oltre a quello prodotto dal mancato uso del bene da parte dell'attore;
- che la convenuta, in aggiunta all'appropriazione del terreno, ha anche costruito un immobile abusivo sconfinando sul terreno appartenente all'attore, delimitandolo con un muretto.
- che ogni tentativo teso ad addivenire alla bonaria soluzione della vicenda veniva ignorato pagina 1 di 5 dalla convenuta ed altresì vano era risultato il formale invito di tentare la conciliazione dinnanzi all'Organismo di mediazione Giuriform. Tanto dedotto, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire che l'attore ha il diritto di proprietà sulla res sopraindicata in modo univoco ed esclusivo confronti di ogni altro e per l'effetto ordinare alla convenuta l'immediato rilascio della porzione di terreno illegittimamente occupata ripristinando lo stato dei luoghi;
con condanna della convenuta al risarcimento danni per le ragioni in narrativa indicati, quantificati in complessivi € 20.000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”. Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza 22/03/2017 si è costituita mediante CP_1 deposito di comparsa di costituzione e risposta, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per insufficienza delle ragioni poste a sostegno della domanda e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea. In particolare, la convenuta ha dedotto che:
- non è possibile comprendere di quali porzione di fondo l'attore lamenti l'occupazione, né l'oggetto e l'ampiezza del dedotto sconfinamento;
- l'infondatezza della domanda emerge dall'atto di acquisto prodotto dall'attore, ove non è previsto il trasferimento di alcuna corte privata o di un terreno antistante l'abitazione;
- la convenuta non ha occupato alcuna porzione di fondo altrui, né ha effettuato alcuno sconfinamento, esistendo da svariati decenni l'attuale stato dei luoghi, compreso il muretto divisorio. Tanto premesso, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “preliminarmente dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'articolo 164 co. 4 c.p.c.; gradatamente e nel merito rigettare la domanda attrice perché inammissibile ed infondata;
Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Quindi, all'udienza del 20/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In rito Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta, ravvisata nell'insufficiente esposizione dei fatti costitutivi della domanda azionata. Giova rammentare, infatti, che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati. Dunque, la nullità della citazione può derivare dall'omissione o assoluta incertezza delle ragioni della domanda, con valutazione da operarsi caso per caso, risiedendo la ratio ispiratrice della norma nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (arg. da Cass. civ., n. 11751/2013). Nella specie, invero, come si evince dall'esposizione del fatto sono chiaramente evincibili dal complessivo tenore dell'atto introduttivo le ragioni della domanda. D'altronde, la convenuta ha formulato ampie ed articolate difese in ordine ai fatti costituenti le ragioni della domanda, sicchè l'eccezione è infondata.
3. Nel merito
3.1 Tanto premesso, è opportuno tracciare le coordinate normative e giurisprudenziali necessarie per la disamina della domanda azionata da . Parte_1 Avuto riguardo alle allegazioni dell'attore, il quale, qualificandosi proprietario dell'appartamento sito Corigliano, fraz. Schiavonea, alla via Giannone n. 150 e dell'annessa corte, ha chiesto la pagina 2 di 5 condanna della convenuta al rilascio di quest'ultima, l'azione proposta deve essere senz'altro qualificata quale azione di rivendica ex art. 948 c.c., intendendo l'attore, con essa, ricongiungere alla relativa proprietà il possesso della predetta corte, a suo dire, oggetto di occupazione sine titulo da parte della convenuta.
Infatti, come affermato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7305/2014, l'azione di rivendicazione ricorre “quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo. A tal proposito, non pare ultroneo ricordare che il discrimen tra l'azione di rivendicazione e l'azione, pur reale, di accertamento della proprietà è dato dal possesso del bene. Infatti, nell'azione di rivendicazione l'attore assume di essere proprietario del bene ma di non averne il possesso, tant'è che agisce nei confronti di colui che di fatto possegga o detenga la cosa, per conseguire, oltre al riconoscimento giurisdizionale del proprio diritto anche il recupero materiale del bene;
nella seconda, invece, è richiesto che l'istante deduca, non solo di essere proprietario ma anche di avere, se non la materiale detenzione, il possesso del bene, poiché, con tale azione, intende non già ottenere la modifica di uno stato di fatto bensì l'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa mercé la dichiarazione della puntuale rispondenza di esso allo stato di diritto. Per completezza, appare altresì utile evidenziare che, la doglianza dell'attore secondo cui, la convenuta avrebbe costruito un fabbricato “sconfinando” sul proprio terreno ed il fatto che abbia inteso dimostrare l'esatta delimitazione dei confini delle rispettive proprietà attraverso la consulenza tecnica resa in altro giudizio, non muta la qualificazione della domanda in azione di regolamento di confini poiché, l'attore non ha chiesto la “rettificazione dei confini”, bensì l'affermazione del proprio diritto di proprietà su una data zona e la consegna di essa nel proprio possesso. Come noto, infatti, mentre nell'azione di regolamento di confini, in cui ricorre un conflitto tra fondi, l'attore non è sicuro ab initio della individuazione dei confini del suo fondo e non è nemmeno certo che questo sia stato parzialmente occupato dall'avversario e si rivolge al giudice proprio per ottenere una giuridica certezza al riguardo, nell'azione di rivendica, vertendosi in conflitto tra titoli, l'attore non ha alcuna incertezza circa il confine e chiede nell'atto introduttivo la restituzione della res usurpata specificandone con esattezza l'estensione la misura e i confini (v. Cass. ord. n. 42045/2021; Cass. n. 5589/77; Cass. n. 4457/76). Ciò posto, nel giudizio di rivendica, in particolare, l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapire.
A tal fine, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo (perché un tale titolo non prova con certezza che egli è proprietario del bene, potendo aver acquistato dal non proprietario), dovendo dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare (ex plurimis, Cass. Civ., n. 28865/2021) come nell'azione di revindica l'attore debba fornire la probatio diabolica della proprietà, dimostrando pagina 3 di 5 un titolo di acquisto originario, ovvero risalendo, nel caso di acquisto a titolo derivativo, fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il più generale principio possideo quia possideo. Né il mero fallimento della prova del convenuto circa l'esistenza di un diritto sul bene oggetto della revindica può, di per sé solo, comportare l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore. In estrema sintesi, nell'azione ex art. 948 c.c. la prima e fondamentale indagine che il giudice deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto a fondamento della pretesa, anche in difetto di qualunque eccezione del convenuto ovvero anche qualora quest'ultimo non provi il suo diritto di proprietà giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere necessariamente fornita dall'istante e l'eventuale insussistenza rilevata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 5131/2009). In caso di azione di rivendica, tuttavia, va anche osservato che il rigore dell'onere della prova deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.
3.2 Tanto evidenziato in diritto, parte attrice ha dedotto di essere proprietaria della corte contesa sulla base del contratto di compravendita, redatto con atto pubblico a rogito del notaio
[...]
del 13/11/2008 Rep. 92417 – Racc. 16023. Per_4 Parte convenuta, invece, ha contestato tale allegazione, in quanto nell'atto non vi è alcuna menzione della corte rispetto alla quale l'attore intende agire in rivendica. Orbene, l'oggetto primario di indagine nel caso di specie è costituito dal menzionato atto di acquisto con il quale assume di aver acquistato un appartamento per civile Parte_1 abitazione con annessa corte sito nel Comune di Corigliano, fraz. Schiavonea, alla via Giannone n. 150 e riportato in Catasto al foglio 71 p.lla 1534 sub 1. Dall'esame del titolo, invero, emerge agevolmente l'individuazione del bene acquistato dall'attore, così descritto: “- appartamento per civile abitazione sito in Corigliano Calabro alla contrada Giannone, posto a piano terra, composto da cinque vani e mezzo catastali e confinante con proprietà e con proprietà . Nel catasto Fabbricati del Parte_2 CP_1 predetto Comune risulta al Foglio 71, particella 1534 sub 1, contrada Giannone sn, piano T, z.c.2, Cat. A/3, Cl. 1, consistenza vani 5,5, rendita euro 221,56”. L'atto richiamato, dunque, identifica il bene compravenduto nel solo appartamento per civile abitazione sito in Corigliano, fraz. Schiavonea, alla via Giannone n. 150, individuato nel Catasto
Fabbricati al foglio 71 p.lla 1534 sub 1 cat. A/3 e non reca alcuna menzione della corte o terreno che l'attore assume di aver acquistato. Nello stesso atto di acquisto, peraltro, quanto al terreno, le parti hanno inteso riferirsi solo a quello “su cui sorge l'unità immobiliare compravenduta”. Tale circostanza consente di escludere che le parti abbiano inteso trasferire un bene di consistenza maggiore rispetto all'appartamento. Neppure dall'esame del complessivo materiale probatorio in atti può addivenirsi ad una diversa soluzione circa la portata dell'atto di acquisto dell'attore. Ed infatti, l'elaborato planimetrico prodotto dall'attore, estratto dal Catasto Fabbricati del Comune di Corigliano Calabro, in riferimento all'identificativo catastale foglio 71, particella 1534, sub 1, raffigura la sola pianta dell'appartamento laddove, la raffigurazione della zona circostante il fabbricato reca l'identificativo catastale con il foglio 71, particella 1534, senza la menzione del relativo subalterno. Dalla documentazione in atti, dunque, emerge che l'immobile identificato al foglio 71, particella 1534, sub 1 è costituito solo dal fabbricato.
pagina 4 di 5 Da alcuno dei documenti prodotti, inoltre, può desumersi la consistenza della c.d. corte che l'attore ha inteso rivendicare. Solo con la seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. – dunque, oltre la maturazione delle preclusioni assertive – parte attrice assume che l'atto di vendita concerneva la particella menzionata ed una corte di metri 20,50 (“La venditrice , si ribadisce, ha venduto CP_3 all'attore non a corpo ma specificatamente la particella n. 1354 sub. 1 sul cui terreno sorge l'immobile e con specificazione della corte annessa di metri 20,50”). Tale circostanza, oltre che tardivamente introdotta, non trova alcun riscontro nell'atto di acquisto, come sopra evidenziato. Inoltre, ad una diversa conclusione non può condurre la “Proposta di acquisto immobiliare” dell'agenzia prodotta in atti – ove vi sono riferimenti ad un “fabbricato rurale con CP_2 terreno circostante” e ad una “corte annessa” – atteso che l'atto di compravendita descrive in maniera precisa il bene trasferito senza alcun riferimento, in relazione alla sua consistenza, alla citata proposta di acquisto. Infine, neppure dalla consulenza tecnica d'ufficio prodotta dall'attore ed espletata in altro giudizio intercorso tra le parti - n. 1099/2009 R.G. ex Tribunale Ordinario di Rossano - emerge che l'acquisto a favore di alcun terreno o corte circostante rispetto al fabbricato. Parte_1 Alla luce dei principi menzionati, deve ritenersi che l'attore non abbia provato che il bene rivendicato con il presente giudizio sia stato acquistato dall'istante a titolo originario ovvero sia allo stesso pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti aventi origine da chi lo abbia acquistato a titolo originario. A tale carenza probatoria consegue, pertanto, il rigetto della domanda proposta da Parte_1
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[...]
Quanto alla consequenziale domanda risarcitoria, la stessa segue il rigetto della domanda principale di rivendica.
4. Le spese di lite Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto:
- del valore della lite in ragione della domanda proposta;
- della bassa complessità della causa, dell'attività espletata e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto) relativamente ai procedimenti ordinari di cognizione dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.000,01 a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
2. CONDANNA l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore di CP_1 che liquida in € 3.808,00 oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso da distrarsi in favore dell'avv.
Alessandra Zagarese per dichiarato anticipo.
Così deciso il 2.1.2025.
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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