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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/08/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott.
Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4666/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. CASTRILLI ELISA del Foro di Vicenza con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 114
OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LA PLACA PAOLO del Foro di
Vicenza con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in Bassano del
Grappa (VI), via Brigata Granatieri di Sardegna n. 20/24
OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.).
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI:
PER PARTE OPPONENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento alla presente opposizione, contrariis reiectis, dichiarata la propria competenza,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emesse le opportune condanne e declaratorie e gli adempimenti di rito, per tutti i fatti e le ragioni in atti, così pronunciarsi:
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE: dichiarare l'estinzione del procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere stante la rinuncia tacita di controparte del precetto opposto a seguito della notifica di un nuovo atto di precetto per lo stesso titolo.
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del titolo e del precetto opposto e per l'effetto accertare e dichiarare che non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata per le CP_1
somme ivi quantificate.
In ogni caso, accertare e dichiarare che non ha diritto a procedere ad CP_1
esecuzione forzata per le somme precettate a titolo di iva, compensi e spese per l'ipoteca giudiziale, per le spese non documentate e afferenti a titoli non notificati (compenso CTU) e altresì, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, per il totale delle somme ivi quantificate in favore del procuratore.
IN ULTERIORE SUBORDINE: ridursi le somme precettate a quelle accertate come effettivamente dovute.
IN OGNI CASO:
pagina 2 di 15 a. con condanna di per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 CP_2
c.p.c.
b. con vittoria di diritti ed onorari determinate ai sensi del DM 55/2014, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e spese tutte (compreso contributo unificato).
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano le istanze istruttorie e tutti i documenti in atti.
PER PARTE OPPOSTA:
Tutto ciò premesso, chiedesi che il Tribunale di Vicenza voglia così giudicare:
• respingere la opposizione a precetto in relazione ai crediti della
[...]
dichiarando che la ha diritto a procedere esecutivamente per CP_1 CP_1
l'intera somma di Euro 93.320,56 (in via principale) e comunque per la somma di Euro (93.320,56 – il mero costo della imposta ipotecaria di 3.094,00
-) 90.226,56 (in subordine) ovvero di Euro (90.226,56 – 2.000,00 =) 88.226,56
(in ulteriore subordine);
• accogliere la opposizione a precetto in relazione ai crediti del Procuratore
distrattario, dichiarando che questi ha diritto a procedere per l'importo liquidato in sentenza di Euro (32.329,44 - 5.307,66 di I.V.A. sui compensi -
111,83 di I.V.A. sul compenso per il precetto – 261,01 di I.V.A. sul compenso per la ipoteca, tutti gli rinunziati =) 26.648,94 (in via principale) e comunque per l'importo di Euro (26.648,94 - l'ulteriore importo di Euro 1.186,43 quale compenso per la accensione dell'ipoteca già al netto dell'I.V.A. =) 25.462.51
(in subordine);
pagina 3 di 15 • condannare il stesso, soccombente quasi integrale, alla Pt_1
rifusione delle spese di lite di questa opposizione, salva la compensazione che il Tribunale riterrà proporzionata alla riduzione del credito complessivamente dovuto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione notificato in data 06.11.2024, Parte_1
opponeva il precetto intimatogli da in persona del legale
[...] CP_1
rappresentante pro tempore, per il pagamento dell'importo complessivo di €
125.650,00, quale somma risultante dalla sentenza n. 1609/2024 emessa dal
Tribunale di Vicenza in data 23.09.2024. Segnatamente, l'opponente, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, chiedeva che fosse dichiarata la nullità/illegittimità/inefficacia del precetto opposto, ovvero, in subordine, che fosse ridotta la somma precettata.
A fondamento della propria opposizione, l'opponente deduceva:
1) l'irregolarità formale del precetto per mancata indicazione del giudice competente per l'esecuzione e per assenza dell'attestazione di conformità della sentenza notificata in forma esecutiva;
2) il difetto di legittimazione attiva di a precettare anche le CP_1
somme dovute a titolo di compensi all'avv. La Placa, dichiaratosi distrattario;
Contr 3) il quantum della somma pretesa da in quanto a) comprensiva dell'IVA non indicata in sentenza;
b) il capitale su cui erano stati calcolati gli interessi comprendeva erroneamente l'IVA, non dovuta perché non indicata in sentenza;
c) comprensiva del costo di iscrizione dell'ipoteca giudiziale;
d)
comprensiva delle spese anticipate al CTU nel corso del procedimento.
pagina 4 di 15 Con la memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. eccepiva, inoltre, che
Contr l'IVA dovuta a era da calcolarsi secondo l'aliquota del 10%, trattandosi di lavori di manutenzione di immobili ad uso abitativo.
Circa le somme richieste dal difensore a titolo di compensi, ferma
Contr l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_1
contestava la richiesta di pagamento dell'IVA sui compensi, la domanda di pagamento delle competenze per l'iscrizione ipotecaria, oltre alla quantificazione degli onorari per il precetto.
Con le memorie istruttorie, inoltre, l'opponente dava atto che in data
Contr 11.12.2024 aveva iscritto a ruolo il procedimento esecutivo sulla base del precetto opposto e successivamente a febbraio 2025 aveva notificato un secondo precetto, che teneva in considerazione quanto disposto dal sottoscritto giudice con l'ordinanza del 30.12.2024, a cui aveva fatto seguito un secondo pignoramento. In ragione di ciò, in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere, attesa la rinuncia implicita al primo precetto da parte del creditore.
II. Costituendosi in giudizio in persona del l.r.p.t., rilevava CP_1
che la necessità di indicazione nel precetto del giudice competente per l'esecuzione era stata introdotta da norma entrata in vigore successivamente alla notifica dell'atto stesso, avvenuta in data 17.10.2024, e che il mancato richiamo dell'art. 475 c.p.c. nell'attestazione di conformità della sentenza notificata determina al più la mera irregolarità dell'atto. Sosteneva, inoltre, che l'intimazione era stata fatta anche a vantaggio dell'avv. La Placa per il pagina 5 di 15 pagamento dei compensi professionali, avendo questi notificato il precetto anche per sé, oltre che per la Società.
Nel merito, contestava l'eccezione di non debenza dell'IVA e la conseguente domanda di ricalcolo degli interessi moratori, nonché l'eccezione attorea secondo cui in sede di precetto non sono liquidabili le spese sostenute per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e il relativo onorario dell'avvocato.
Affermava, altresì, la legittimità dell'intimazione di rimborso delle spese anticipate al CTU. Il difensore riconosceva, invece, di aver erroneamente chiesto il pagamento dell'IVA sui propri compensi professionali relativi alla causa di merito, all'iscrizione ipotecaria e al precetto.
Quanto alla domanda di sospensione dell'efficacia del titolo, chiedeva fosse accolta limitatamente alla somma di euro 5.680,50, pari all'IVA sui compensi professionali, o in subordine a euro 9.960,93, pari all'IVA sui compensi, al costo dell'iscrizione ipotecaria e all'onorario per tale adempimento.
III. Il sottoscritto giudicante, disposta la comparizione delle parti, con ordinanza del 30.12.2024, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente all'importo eccedente la somma di € 113.689,07 per le ragioni ivi esposte.
IV. Nel giudizio di merito, all'udienza del 25.03.2025 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, stante la natura documentale della causa. A seguito di precisazione delle conclusioni e discussione orale,
all'udienza del 11.07.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies c.p.c.
pagina 6 di 15 V. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto merita accoglimento,
nei limiti che seguono.
V.
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che non possono essere vagliate all'interno di questo giudizio le contestazioni sollevate dall'attore opponente in merito alla nullità/illegittimità/inefficacia del pignoramento eseguito dall'opposto per mancato deposito degli atti richiesti ex art. ex art. 543, comma
4 c.p.c. nei termini e modi prescritti, trattandosi di questioni da vagliarsi da parte del G.E. nella procedura esecutiva in essere.
V.
2. Ciò posto, non merita accoglimento, anzitutto, la domanda di declaratoria della cessata materia del contendere formulata dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni. La notifica di un secondo atto di precetto, fondato sullo stesso titolo esecutivo, in pendenza di un giudizio, non determina, infatti, automaticamente la rinuncia al precedente precetto e all'esecuzione già intrapresa. Sul punto, la Corte di Cassazione afferma che “è
giurisprudenza costante di questo giudice di legittimità, cui va assicurata continuità, che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude ne'
rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti: pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (Cass. 2 marzo
2007, n. 4963; Cass. 22 luglio 1991, n. 8164)” (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 19876 del 2013). Prosegue ancora affermando che “In
pagina 7 di 15 sostanza, libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione),
purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori)
per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato,
intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché
non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza.” (cfr. sent. citata,
confermata da Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023, conforme
Cass. 18161/2012).
Alla luce di tale insegnamento, si deve riconoscere la legittimità della notifica di plurimi precetti da parte di in pendenza del presente CP_1
giudizio e del procedimento di esecuzione, senza alcuna rinuncia implicita al primo precetto qui opposto.
V.
3. Come già rilevato con l'ordinanza datata 30.12.2024, i vizi formali del precetto contestati dall'attore rappresentano al più mere irregolarità,
inidonee a inficiarne la validità (come peraltro dedotto dallo stesso che, infatti,
le qualifica nel proprio atto introduttivo, appunto, come irregolarità formali.
V.
4. Non coglie nel segno nemmeno la doglianza di difetto di
Contr legittimazione ad agire in capo a per i compensi dovuti all'avv. La Placa
liquidati in sentenza a carico dell'attore, risultato soccombente nel giudizio di cognizione. Come rilevato dallo scrivente nell'ordinanza del 30.12.2024, dalla lettura del precetto è agevole comprendere che l'intimazione proviene congiuntamente dalla Società e dal procuratore di questa, avendo intimato il pagina 8 di 15 pagamento di euro 93.320,56 a e di euro 32.329,44 “al sottoscritto CP_1
procuratore”. È evidente quindi che, al di là dell'intestazione formale della formula di intimazione, l'atto è stato notificato sia a vantaggio della società che a vantaggio del difensore e ciò appare chiaramente evincibile dall'atto, così che il debitore risulta sufficientemente edotto del titolo esecutivo e del credito per il quale si procede, funzione a cui risponde il disposto dell'art. 479 c.p.c. (Cass.
civ., 9 febbraio 1981, n. 798: “nel caso di titolo esecutivo da un provvedimento giurisdizionale di condanna di un soggetto al pagamento di distinte somme di danaro in favore di più soggetti non legati da vincolo di solidarietà attiva,
costoro possono notificare al debitore un unico precetto e procedere poi insieme agli atti esecutivi, in più processi esecutivi distinti, anche se contestuali e riuniti. Nè è configurabile una nullità del precetto per essere indicati i diversi crediti in una unica somma complessiva, risultando l'oggetto di ciascun credito dal titolo esecutivo, notificato – al debitore, depositato dai creditori ed inserito nel fascicolo dell'esecuzione”);
V.
5. Anche con riferimento alle somme da pagarsi a favore di CP_1
va confermato quanto già stabilito con l'ordinanza del 30.12.2024.
Già in quella sede è stato rilevato che l'imposta ipotecaria di euro
3.094,00 non può essere liquidata con il precetto, ma sarà eventualmente posta a carico del debitore all'esito della procedura di espropriazione forzata del bene ipotecato. Si veda sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le spese per l'iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da pagina 9 di 15 porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all'esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall'art. 2855 c.c.” (Cass. n.
12410/2016).
In secondo luogo, il rimborso acconto pagato al CTU per euro 2.000,00
non può essere richiesto sulla base del solo precetto, stante la mancata notifica del titolo, rappresentato dal decreto di liquidazione dell'acconto in fondo spese o del compenso finale, ai sensi dell'art. 479 c.p.c.
Queste due voci di spesa non sono quindi dovute dall'attore, la cui opposizione sul punto va accolta.
Viceversa, l'attore opponente è tenuto al pagamento dell'IVA sul capitale portato dalla sentenza, trattandosi di un accessorio applicabile sulla base della legge fiscale come affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la condanna al pagamento di una somma, la cui spontanea corresponsione, in virtù della causale espressamente accertata nella condanna, obbligherebbe il debitore al pagamento anche di un accessorio indefettibile di natura fiscale,
quale l'imposta sul valore aggiunto, deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo: non potendo ritenersi, salvo il caso in cui sia insorta questione sulla spettanza o sulla ripetibilità di tale imposta e che sulla medesima il giudice - anche implicitamente - abbia pronunciato formando il titolo, che la mancata domanda o la mancata menzione espresse di quest'ultima nella formula di condanna comportino un accertamento negativo sulla sua non spettanza o ne precludano la pretesa in sede di coattiva esecuzione;
l'obbligo della corresponsione di tale imposta incombe infatti sul condannato in virtù
pagina 10 di 15 della legge fiscale, quale accessorio indefettibile …” (Cass. 6111/2013). Non è
dirimente, quindi, la mancata indicazione dell'obbligo di corrispondere l'imposta nel dispositivo della sentenza portata in esecuzione.
Con le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., l'attore ha inoltre eccepito l'erronea applicazione dell'aliquota IVA al 22%, sostenendo che trattandosi di lavori di manutenzione di immobili ad uso abitativo si applichi l'aliquota al 10% come previsto dalla tabella A parte III numero 127 –
duodecies allegata al D.P.R. 633/72 e dall'art. 7, co. 1, lettera b), della L. n. 488
Contr del 23.12.1999. L'opposta a tale riguardo, ha negato che si tratti di immobile ad uso abitativo.
La doglianza attorea non merita accoglimento, posto che dalla documentazione in atti emerge che gli immobili su cui sono stati effettuati i lavori appaltati sono solo in parte destinati ad uso abitativo. Dalle visure prodotte dall'attore quale documento n. 13 si evince che parte degli edifici che costituiscono il compendio appartengono a categorie catastali di tipo diverso
(ad esempio cat. A/10 – uffici e studi, cat. B/7 cappelle e oratori, cat. C/2
magazzini e locali adibiti a deposito). Nella sentenza da eseguirsi, inoltre, si legge che l'immobile ristrutturato doveva essere destinato in parte a ristorante
Parte e in parte a anche tale circostanza conduce ad escludere che la destinazione fosse esclusivamente o prevalentemente abitativa.
Sono altresì dovuti gli interessi moratori sul capitale portato dalla sentenza, in quanto correttamente calcolati sul solo importo capitale al tasso ex art. 1284 comma quarto c.p.c., come dimostrato dalla convenuta nella comparsa di costituzione.
pagina 11 di 15 V.
6. Venendo alle somme dovute a favore del procuratore Avv. La Placa,
in primo luogo, va dichiarata la cessata materia del contendere circa la debenza dell'IVA sui compensi professionali. Sul punto l'opposto ha aderito alla domanda di che ha rilevato la non debenza dell'imposta Parte_1
su tali importi, posto che il professionista distrattario emetterà la fattura nei confronti del proprio cliente, soggetto che sarà quindi tenuto a versare l'IVA al procuratore ed eventualmente a portarla in detrazione in presenza dei presupposti di legge, non potendo tale costo gravare sulla parte soccombente.
L'avv. La Placa ha aderito a tale deduzione, riconoscendo l'erronea applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel caso di specie e ha chiesto nelle proprie conclusioni la riduzione della somma precettata in misura pari all'IVA non dovuta. Ne consegue che per l'importo di euro 5.680,50 (di cui euro 5.307,66 per IVA sui compensi liquidati in sentenza, euro 111,83 per IVA
sul compenso per il precetto ed euro 261,01 per IVA sul compenso per l'iscrizione di ipoteca) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In secondo luogo, l'attore si oppone alla liquidazione in sede di precetto dei compensi spettanti al difensore per l'attività di iscrizione dell'ipoteca giudiziale;
per le stesse ragioni sopra esposte con riferimento all'imposta ipotecaria, trattandosi di onorari che saranno eventualmente liquidati nella fase esecutiva all'esito dell'espropriazione forzata del bene ipotecato, in tale parte l'opposizione va accolta per la somma di euro 1.186,43, avendo l'avv. La
Placa rinunciato all'IVA anche su tale compenso.
pagina 12 di 15 È, invece, legittima la richiesta di pagamento del compenso per la redazione del precetto, il cui valore, una volta eliminate le voci non dovute,
rimane comunque nello scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000. È corretta,
pertanto, la richiesta di un onorario determinato in euro 425,00 secondo i parametri medi, oltre accessori (semmai sarà illegittima la richiesta delle spese nel precetto successivo, come da giurisprudenza di legittimità sopra citata).
V.
7. In conclusione, ferma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per l'importo di euro 5.680,50, l'opposizione va accolta limitatamente all'importo di € 6.280,43 e per l'effetto l'efficacia del precetto intimato a deve essere ridotta ad € 113.689,1, di cui € Parte_1
88.226,56 da pagarsi alla ed € 25.462,54 da pagarsi al difensore avv. CP_1
Paolo La Placa (considerato, quindi, che dall'importo originario di € 93.320,56
intimato da andranno detratti gli importi di € 3.094 (costo ipoteca CP_2
giudiziale) e di € 2.000 (rimborso acconto pagato al CTU), mentre dall'importo di € 32.329,44 intimato dal procuratore avv. La Placa andranno detratti gli importi di € 5.307,66 per IVA sul compenso liquidato in sentenza, € 111,8 per
IVA sulle competenze legali del precetto ed € 1.447,44 per competenze accensione ipoteca).
VI. Atteso l'esito complessivo del presente giudizio, con cui l'opposizione a precetto è stata accolta solo parzialmente per importi che il creditore precettante ha riconosciuto in buona parte come non dovuti, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, vertendosi in un'ipotesi di soccombenza reciproca di cui all'art. 92, comma secondo, c.p.c.
pagina 13 di 15 Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto la notifica di un secondo precetto in pendenza del giudizio di opposizione non costituisce abuso del processo, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Deve infatti ribadirsi che la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima
(…), purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate,
con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili. E tanto non costituisce affatto, a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario (Cass. 9 aprile 2013, n. 8576), abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione” (Cass. 19876/2013).
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, così CP_1
provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto riduce l'efficacia del precetto intimato a € 113.689,1, di cui € 88.226,56 da corrispondere a ed € 25.462,54 da corrispondere al legale avv. Paolo CP_1
La Placa;
2) DICHIARA le spese di causa interamente compensate tra le parti;
3) RIGETTA la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.
pagina 14 di 15 Così deciso in Vicenza il 10.08.25
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott.
Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4666/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. CASTRILLI ELISA del Foro di Vicenza con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 114
OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LA PLACA PAOLO del Foro di
Vicenza con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in Bassano del
Grappa (VI), via Brigata Granatieri di Sardegna n. 20/24
OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.).
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI:
PER PARTE OPPONENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento alla presente opposizione, contrariis reiectis, dichiarata la propria competenza,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emesse le opportune condanne e declaratorie e gli adempimenti di rito, per tutti i fatti e le ragioni in atti, così pronunciarsi:
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE: dichiarare l'estinzione del procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere stante la rinuncia tacita di controparte del precetto opposto a seguito della notifica di un nuovo atto di precetto per lo stesso titolo.
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del titolo e del precetto opposto e per l'effetto accertare e dichiarare che non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata per le CP_1
somme ivi quantificate.
In ogni caso, accertare e dichiarare che non ha diritto a procedere ad CP_1
esecuzione forzata per le somme precettate a titolo di iva, compensi e spese per l'ipoteca giudiziale, per le spese non documentate e afferenti a titoli non notificati (compenso CTU) e altresì, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, per il totale delle somme ivi quantificate in favore del procuratore.
IN ULTERIORE SUBORDINE: ridursi le somme precettate a quelle accertate come effettivamente dovute.
IN OGNI CASO:
pagina 2 di 15 a. con condanna di per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 CP_2
c.p.c.
b. con vittoria di diritti ed onorari determinate ai sensi del DM 55/2014, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e spese tutte (compreso contributo unificato).
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano le istanze istruttorie e tutti i documenti in atti.
PER PARTE OPPOSTA:
Tutto ciò premesso, chiedesi che il Tribunale di Vicenza voglia così giudicare:
• respingere la opposizione a precetto in relazione ai crediti della
[...]
dichiarando che la ha diritto a procedere esecutivamente per CP_1 CP_1
l'intera somma di Euro 93.320,56 (in via principale) e comunque per la somma di Euro (93.320,56 – il mero costo della imposta ipotecaria di 3.094,00
-) 90.226,56 (in subordine) ovvero di Euro (90.226,56 – 2.000,00 =) 88.226,56
(in ulteriore subordine);
• accogliere la opposizione a precetto in relazione ai crediti del Procuratore
distrattario, dichiarando che questi ha diritto a procedere per l'importo liquidato in sentenza di Euro (32.329,44 - 5.307,66 di I.V.A. sui compensi -
111,83 di I.V.A. sul compenso per il precetto – 261,01 di I.V.A. sul compenso per la ipoteca, tutti gli rinunziati =) 26.648,94 (in via principale) e comunque per l'importo di Euro (26.648,94 - l'ulteriore importo di Euro 1.186,43 quale compenso per la accensione dell'ipoteca già al netto dell'I.V.A. =) 25.462.51
(in subordine);
pagina 3 di 15 • condannare il stesso, soccombente quasi integrale, alla Pt_1
rifusione delle spese di lite di questa opposizione, salva la compensazione che il Tribunale riterrà proporzionata alla riduzione del credito complessivamente dovuto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione notificato in data 06.11.2024, Parte_1
opponeva il precetto intimatogli da in persona del legale
[...] CP_1
rappresentante pro tempore, per il pagamento dell'importo complessivo di €
125.650,00, quale somma risultante dalla sentenza n. 1609/2024 emessa dal
Tribunale di Vicenza in data 23.09.2024. Segnatamente, l'opponente, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, chiedeva che fosse dichiarata la nullità/illegittimità/inefficacia del precetto opposto, ovvero, in subordine, che fosse ridotta la somma precettata.
A fondamento della propria opposizione, l'opponente deduceva:
1) l'irregolarità formale del precetto per mancata indicazione del giudice competente per l'esecuzione e per assenza dell'attestazione di conformità della sentenza notificata in forma esecutiva;
2) il difetto di legittimazione attiva di a precettare anche le CP_1
somme dovute a titolo di compensi all'avv. La Placa, dichiaratosi distrattario;
Contr 3) il quantum della somma pretesa da in quanto a) comprensiva dell'IVA non indicata in sentenza;
b) il capitale su cui erano stati calcolati gli interessi comprendeva erroneamente l'IVA, non dovuta perché non indicata in sentenza;
c) comprensiva del costo di iscrizione dell'ipoteca giudiziale;
d)
comprensiva delle spese anticipate al CTU nel corso del procedimento.
pagina 4 di 15 Con la memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. eccepiva, inoltre, che
Contr l'IVA dovuta a era da calcolarsi secondo l'aliquota del 10%, trattandosi di lavori di manutenzione di immobili ad uso abitativo.
Circa le somme richieste dal difensore a titolo di compensi, ferma
Contr l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_1
contestava la richiesta di pagamento dell'IVA sui compensi, la domanda di pagamento delle competenze per l'iscrizione ipotecaria, oltre alla quantificazione degli onorari per il precetto.
Con le memorie istruttorie, inoltre, l'opponente dava atto che in data
Contr 11.12.2024 aveva iscritto a ruolo il procedimento esecutivo sulla base del precetto opposto e successivamente a febbraio 2025 aveva notificato un secondo precetto, che teneva in considerazione quanto disposto dal sottoscritto giudice con l'ordinanza del 30.12.2024, a cui aveva fatto seguito un secondo pignoramento. In ragione di ciò, in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere, attesa la rinuncia implicita al primo precetto da parte del creditore.
II. Costituendosi in giudizio in persona del l.r.p.t., rilevava CP_1
che la necessità di indicazione nel precetto del giudice competente per l'esecuzione era stata introdotta da norma entrata in vigore successivamente alla notifica dell'atto stesso, avvenuta in data 17.10.2024, e che il mancato richiamo dell'art. 475 c.p.c. nell'attestazione di conformità della sentenza notificata determina al più la mera irregolarità dell'atto. Sosteneva, inoltre, che l'intimazione era stata fatta anche a vantaggio dell'avv. La Placa per il pagina 5 di 15 pagamento dei compensi professionali, avendo questi notificato il precetto anche per sé, oltre che per la Società.
Nel merito, contestava l'eccezione di non debenza dell'IVA e la conseguente domanda di ricalcolo degli interessi moratori, nonché l'eccezione attorea secondo cui in sede di precetto non sono liquidabili le spese sostenute per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e il relativo onorario dell'avvocato.
Affermava, altresì, la legittimità dell'intimazione di rimborso delle spese anticipate al CTU. Il difensore riconosceva, invece, di aver erroneamente chiesto il pagamento dell'IVA sui propri compensi professionali relativi alla causa di merito, all'iscrizione ipotecaria e al precetto.
Quanto alla domanda di sospensione dell'efficacia del titolo, chiedeva fosse accolta limitatamente alla somma di euro 5.680,50, pari all'IVA sui compensi professionali, o in subordine a euro 9.960,93, pari all'IVA sui compensi, al costo dell'iscrizione ipotecaria e all'onorario per tale adempimento.
III. Il sottoscritto giudicante, disposta la comparizione delle parti, con ordinanza del 30.12.2024, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente all'importo eccedente la somma di € 113.689,07 per le ragioni ivi esposte.
IV. Nel giudizio di merito, all'udienza del 25.03.2025 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, stante la natura documentale della causa. A seguito di precisazione delle conclusioni e discussione orale,
all'udienza del 11.07.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies c.p.c.
pagina 6 di 15 V. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto merita accoglimento,
nei limiti che seguono.
V.
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che non possono essere vagliate all'interno di questo giudizio le contestazioni sollevate dall'attore opponente in merito alla nullità/illegittimità/inefficacia del pignoramento eseguito dall'opposto per mancato deposito degli atti richiesti ex art. ex art. 543, comma
4 c.p.c. nei termini e modi prescritti, trattandosi di questioni da vagliarsi da parte del G.E. nella procedura esecutiva in essere.
V.
2. Ciò posto, non merita accoglimento, anzitutto, la domanda di declaratoria della cessata materia del contendere formulata dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni. La notifica di un secondo atto di precetto, fondato sullo stesso titolo esecutivo, in pendenza di un giudizio, non determina, infatti, automaticamente la rinuncia al precedente precetto e all'esecuzione già intrapresa. Sul punto, la Corte di Cassazione afferma che “è
giurisprudenza costante di questo giudice di legittimità, cui va assicurata continuità, che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude ne'
rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti: pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (Cass. 2 marzo
2007, n. 4963; Cass. 22 luglio 1991, n. 8164)” (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 19876 del 2013). Prosegue ancora affermando che “In
pagina 7 di 15 sostanza, libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione),
purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori)
per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato,
intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché
non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza.” (cfr. sent. citata,
confermata da Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023, conforme
Cass. 18161/2012).
Alla luce di tale insegnamento, si deve riconoscere la legittimità della notifica di plurimi precetti da parte di in pendenza del presente CP_1
giudizio e del procedimento di esecuzione, senza alcuna rinuncia implicita al primo precetto qui opposto.
V.
3. Come già rilevato con l'ordinanza datata 30.12.2024, i vizi formali del precetto contestati dall'attore rappresentano al più mere irregolarità,
inidonee a inficiarne la validità (come peraltro dedotto dallo stesso che, infatti,
le qualifica nel proprio atto introduttivo, appunto, come irregolarità formali.
V.
4. Non coglie nel segno nemmeno la doglianza di difetto di
Contr legittimazione ad agire in capo a per i compensi dovuti all'avv. La Placa
liquidati in sentenza a carico dell'attore, risultato soccombente nel giudizio di cognizione. Come rilevato dallo scrivente nell'ordinanza del 30.12.2024, dalla lettura del precetto è agevole comprendere che l'intimazione proviene congiuntamente dalla Società e dal procuratore di questa, avendo intimato il pagina 8 di 15 pagamento di euro 93.320,56 a e di euro 32.329,44 “al sottoscritto CP_1
procuratore”. È evidente quindi che, al di là dell'intestazione formale della formula di intimazione, l'atto è stato notificato sia a vantaggio della società che a vantaggio del difensore e ciò appare chiaramente evincibile dall'atto, così che il debitore risulta sufficientemente edotto del titolo esecutivo e del credito per il quale si procede, funzione a cui risponde il disposto dell'art. 479 c.p.c. (Cass.
civ., 9 febbraio 1981, n. 798: “nel caso di titolo esecutivo da un provvedimento giurisdizionale di condanna di un soggetto al pagamento di distinte somme di danaro in favore di più soggetti non legati da vincolo di solidarietà attiva,
costoro possono notificare al debitore un unico precetto e procedere poi insieme agli atti esecutivi, in più processi esecutivi distinti, anche se contestuali e riuniti. Nè è configurabile una nullità del precetto per essere indicati i diversi crediti in una unica somma complessiva, risultando l'oggetto di ciascun credito dal titolo esecutivo, notificato – al debitore, depositato dai creditori ed inserito nel fascicolo dell'esecuzione”);
V.
5. Anche con riferimento alle somme da pagarsi a favore di CP_1
va confermato quanto già stabilito con l'ordinanza del 30.12.2024.
Già in quella sede è stato rilevato che l'imposta ipotecaria di euro
3.094,00 non può essere liquidata con il precetto, ma sarà eventualmente posta a carico del debitore all'esito della procedura di espropriazione forzata del bene ipotecato. Si veda sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le spese per l'iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da pagina 9 di 15 porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all'esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall'art. 2855 c.c.” (Cass. n.
12410/2016).
In secondo luogo, il rimborso acconto pagato al CTU per euro 2.000,00
non può essere richiesto sulla base del solo precetto, stante la mancata notifica del titolo, rappresentato dal decreto di liquidazione dell'acconto in fondo spese o del compenso finale, ai sensi dell'art. 479 c.p.c.
Queste due voci di spesa non sono quindi dovute dall'attore, la cui opposizione sul punto va accolta.
Viceversa, l'attore opponente è tenuto al pagamento dell'IVA sul capitale portato dalla sentenza, trattandosi di un accessorio applicabile sulla base della legge fiscale come affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la condanna al pagamento di una somma, la cui spontanea corresponsione, in virtù della causale espressamente accertata nella condanna, obbligherebbe il debitore al pagamento anche di un accessorio indefettibile di natura fiscale,
quale l'imposta sul valore aggiunto, deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo: non potendo ritenersi, salvo il caso in cui sia insorta questione sulla spettanza o sulla ripetibilità di tale imposta e che sulla medesima il giudice - anche implicitamente - abbia pronunciato formando il titolo, che la mancata domanda o la mancata menzione espresse di quest'ultima nella formula di condanna comportino un accertamento negativo sulla sua non spettanza o ne precludano la pretesa in sede di coattiva esecuzione;
l'obbligo della corresponsione di tale imposta incombe infatti sul condannato in virtù
pagina 10 di 15 della legge fiscale, quale accessorio indefettibile …” (Cass. 6111/2013). Non è
dirimente, quindi, la mancata indicazione dell'obbligo di corrispondere l'imposta nel dispositivo della sentenza portata in esecuzione.
Con le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., l'attore ha inoltre eccepito l'erronea applicazione dell'aliquota IVA al 22%, sostenendo che trattandosi di lavori di manutenzione di immobili ad uso abitativo si applichi l'aliquota al 10% come previsto dalla tabella A parte III numero 127 –
duodecies allegata al D.P.R. 633/72 e dall'art. 7, co. 1, lettera b), della L. n. 488
Contr del 23.12.1999. L'opposta a tale riguardo, ha negato che si tratti di immobile ad uso abitativo.
La doglianza attorea non merita accoglimento, posto che dalla documentazione in atti emerge che gli immobili su cui sono stati effettuati i lavori appaltati sono solo in parte destinati ad uso abitativo. Dalle visure prodotte dall'attore quale documento n. 13 si evince che parte degli edifici che costituiscono il compendio appartengono a categorie catastali di tipo diverso
(ad esempio cat. A/10 – uffici e studi, cat. B/7 cappelle e oratori, cat. C/2
magazzini e locali adibiti a deposito). Nella sentenza da eseguirsi, inoltre, si legge che l'immobile ristrutturato doveva essere destinato in parte a ristorante
Parte e in parte a anche tale circostanza conduce ad escludere che la destinazione fosse esclusivamente o prevalentemente abitativa.
Sono altresì dovuti gli interessi moratori sul capitale portato dalla sentenza, in quanto correttamente calcolati sul solo importo capitale al tasso ex art. 1284 comma quarto c.p.c., come dimostrato dalla convenuta nella comparsa di costituzione.
pagina 11 di 15 V.
6. Venendo alle somme dovute a favore del procuratore Avv. La Placa,
in primo luogo, va dichiarata la cessata materia del contendere circa la debenza dell'IVA sui compensi professionali. Sul punto l'opposto ha aderito alla domanda di che ha rilevato la non debenza dell'imposta Parte_1
su tali importi, posto che il professionista distrattario emetterà la fattura nei confronti del proprio cliente, soggetto che sarà quindi tenuto a versare l'IVA al procuratore ed eventualmente a portarla in detrazione in presenza dei presupposti di legge, non potendo tale costo gravare sulla parte soccombente.
L'avv. La Placa ha aderito a tale deduzione, riconoscendo l'erronea applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel caso di specie e ha chiesto nelle proprie conclusioni la riduzione della somma precettata in misura pari all'IVA non dovuta. Ne consegue che per l'importo di euro 5.680,50 (di cui euro 5.307,66 per IVA sui compensi liquidati in sentenza, euro 111,83 per IVA
sul compenso per il precetto ed euro 261,01 per IVA sul compenso per l'iscrizione di ipoteca) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In secondo luogo, l'attore si oppone alla liquidazione in sede di precetto dei compensi spettanti al difensore per l'attività di iscrizione dell'ipoteca giudiziale;
per le stesse ragioni sopra esposte con riferimento all'imposta ipotecaria, trattandosi di onorari che saranno eventualmente liquidati nella fase esecutiva all'esito dell'espropriazione forzata del bene ipotecato, in tale parte l'opposizione va accolta per la somma di euro 1.186,43, avendo l'avv. La
Placa rinunciato all'IVA anche su tale compenso.
pagina 12 di 15 È, invece, legittima la richiesta di pagamento del compenso per la redazione del precetto, il cui valore, una volta eliminate le voci non dovute,
rimane comunque nello scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000. È corretta,
pertanto, la richiesta di un onorario determinato in euro 425,00 secondo i parametri medi, oltre accessori (semmai sarà illegittima la richiesta delle spese nel precetto successivo, come da giurisprudenza di legittimità sopra citata).
V.
7. In conclusione, ferma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per l'importo di euro 5.680,50, l'opposizione va accolta limitatamente all'importo di € 6.280,43 e per l'effetto l'efficacia del precetto intimato a deve essere ridotta ad € 113.689,1, di cui € Parte_1
88.226,56 da pagarsi alla ed € 25.462,54 da pagarsi al difensore avv. CP_1
Paolo La Placa (considerato, quindi, che dall'importo originario di € 93.320,56
intimato da andranno detratti gli importi di € 3.094 (costo ipoteca CP_2
giudiziale) e di € 2.000 (rimborso acconto pagato al CTU), mentre dall'importo di € 32.329,44 intimato dal procuratore avv. La Placa andranno detratti gli importi di € 5.307,66 per IVA sul compenso liquidato in sentenza, € 111,8 per
IVA sulle competenze legali del precetto ed € 1.447,44 per competenze accensione ipoteca).
VI. Atteso l'esito complessivo del presente giudizio, con cui l'opposizione a precetto è stata accolta solo parzialmente per importi che il creditore precettante ha riconosciuto in buona parte come non dovuti, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, vertendosi in un'ipotesi di soccombenza reciproca di cui all'art. 92, comma secondo, c.p.c.
pagina 13 di 15 Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto la notifica di un secondo precetto in pendenza del giudizio di opposizione non costituisce abuso del processo, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Deve infatti ribadirsi che la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima
(…), purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate,
con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili. E tanto non costituisce affatto, a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario (Cass. 9 aprile 2013, n. 8576), abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione” (Cass. 19876/2013).
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, così CP_1
provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto riduce l'efficacia del precetto intimato a € 113.689,1, di cui € 88.226,56 da corrispondere a ed € 25.462,54 da corrispondere al legale avv. Paolo CP_1
La Placa;
2) DICHIARA le spese di causa interamente compensate tra le parti;
3) RIGETTA la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.
pagina 14 di 15 Così deciso in Vicenza il 10.08.25
Il Giudice
Gabriele Conti
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